N. 51 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 25 marzo 2013

Ricorso per questione di legittimita'  costituzionale  depositato  in
cancelleria il 25  marzo  2013  (del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri). 
 
Impiego pubblico - Legge finanziaria  2013  della  Regione  Molise  -
  Autorizzazione transitoria di alcuni  enti  tabellati  a  procedere
  alla copertura della dotazione organica e del  relativo  fabbisogno
  triennale di  personale  con  le  modalita'  indicate  dalle  leggi
  istitutive - Ricorso del  Governo  -  Denunciata  previsione  quale
  limite assunzionale della sola  dotazione  organica  degli  enti  -
  Mancato riferimento  ai  limiti  di  spesa  posti  dalla  normativa
  statale  alle  nuove  assunzioni  di  personale   nelle   pubbliche
  amministrazioni   -   Contrasto   con   i   principi   fondamentali
  dell'armonizzazione dei bilanci pubblici e del coordinamento  della
  finanza pubblica. 
- Legge della Regione Molise 17 gennaio 2013, n. 4, art. 12, comma 1. 
- Costituzione, art. 117, comma terzo; legge  27  dicembre  2006,  n.
  296, art. 1, commi 557 e 557-ter (il primo sostituito,  il  secondo
  aggiunto dall'art. 14, comma 7, del decreto-legge 31  maggio  2010,
  n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 30  luglio  2010,
  n. 122). 
Impiego pubblico - Legge finanziaria  2013  della  Regione  Molise  -
  Decadenza automatica, al termine della  legislatura,  di  tutte  le
  figure nominate a vario titolo,  ragione  o  causa  dal  Presidente
  della Giunta, dalla Giunta regionale e dal  Consiglio  regionale  -
  Applicabilita' anche  alle  nomine  dei  direttori  generali  delle
  aziende e degli enti del servizio sanitario regionale  -  Incidenza
  sui rapporti  contrattuali  in  essere  -  Ricorso  del  Governo  -
  Denunciato  contrasto  con  la  normativa  statale  relativa   agli
  incarichi dei direttori generali, recante principi fondamentali  in
  materia di  tutela  della  salute  -  Violazione  dei  principi  di
  imparzialita' e buon andamento  della  pubblica  amministrazione  -
  Lesione della potesta' legislativa esclusiva dello Stato in materia
  di ordinamento civile. 
- Legge della Regione Molise 17 gennaio 2013, n. 4, art. 34. 
- Costituzione, artt. 97 e 117, commi secondo, lett. l), e terzo. 
(GU n.18 del 2-5-2013 )
     Ricorso del Presidente del Consiglio del  ministri,  in  persona
del Presidente del Consiglio dei Ministri pro tempore,  rappresentato
e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato (c.f.  80224030587  per
il    ricevimento    degli    atti,    fax    06/96514000    e    PEC
ags_m2@mailcert.avvocaturastato.it),   presso   i   cui   uffici   e'
legalmente domiciliato in Roma, via dei Portoghesi n. 12,  contro  La
Regione Molise (c.f. 00169440708) in  persona  dei  Presidente  della
Giunta regionale pro tempore, Via Genova, 11 -  Campobasso  -  c.a.p.
86100,  per  la  declaratoria  della  illegittimita'   costituzionale
dell'art. 12, comma 1 e dell'art. 34 della legge finanziaria  regione
Molise n. 4 del 17 gennaio 2013, pubblicato sul B.U.R. n.  3  del  21
gennaio 2013, recante "Legge finanziaria  regionale  2013",  come  da
delibera del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'8 marzo 2013. 
 
                                Fatto 
 
    Alcune disposizioni della Legge finanziaria della Regione  Molise
per il 2013, approvata con L.R. Molise n.  4  del  17  gennaio  2013,
pubblicato sul B.U.R. n. 3 del 21 marzo 2013  presentano  i  seguenti
aspetti di illegittimita' costituzionale. 
1) Illegittimita' costituzionale dell'art. 12, comma 1. 
    L'art. 12, comma 1 autorizza transitoriamente gli  enti  inseriti
nella sezione II della tabella A di cui alla L.R. 2/2012, a procedere
alla copertura della dotazione organica e del relativo fabbisogno  di
personale con le modalita' indicate nelle leggi istitutive. 
    Tale disposizione, pertanto, prevede quale limite assunzionale la
sola dotazione organica degli enti, senza fare riferimento ai  limiti
di spesa previsti per le nuove assunzioni contenuti  nella  normativa
nazionale in materia di personale delle pubbliche amministrazioni. 
    Essa si pone, quindi, in contrasto: 
        con l'art. 1, comma  557  della  legge  296  del  2006,  come
riscritto dall'articolo 14, comma 7, del decreto-legge n. 78 del 2010
che recita: "gli enti  sottoposti  al  patto  di  stabilita'  interno
assicurano la riduzione delle spese di personale con  azioni  rivolte
ai seguenti ambiti: 
a) riduzione dell'incidenza  percentuale  delle  spese  di  personale
rispetto al complesso delle spese correnti; 
b)    razionalizzazione     e     snellimento     delle     strutture
burocratico-amministrative; 
c) contenimento delle  dinamiche  di  crescita  della  contrattazione
integrativa"; 
        e con l'art. 1, comma 557-ter della medesima  legge  296  del
2006 secondo il quale: "In caso di mancato  rispetto  della  presente
norma, si applica il  divieto  di  cui  all'art.  76,  comma  4,  del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,  secondo  il  quale  "e'  fatto
divieto agli enti di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi
titolo, con  qualsivoglia  tipologia  contrattuale,  ivi  compresi  i
rapporti  di  collaborazione   continuata   e   continuativa   e   di
somministrazione,   anche   con   riferimento    ai    processi    di
stabilizzazione in atto; e'  fatto  altresi'  divieto  agli  enti  di
stipulare  contratti  di  servizio  con  soggetti  privati   che   si
configurino come elusivi della presente disposizione.". 
    Pertanto, la norma in esame limitandosi a considerare quale unico
limite a dette assunzioni quello della pianta organica,  risulta  non
in linea con la normativa statale di riferimento che  contempla  piu'
ampi limiti al contenimento della relativa  spesa  e  di  conseguenza
contrasta con i principi fondamentali dell'armonizzazione dei bilanci
pubblici  e  del  coordinamento   della   finanza   pubblica   recati
dall'articolo 117, terzo comma, della Costituzione. 
2) Illegittimita' costituzionale dell'art. 34. 
    L'articolo  34  della  legge  regionale   in   esame,   rubricato
"Disposizioni concernenti nomine  effettuate  da  organi  regionali",
prevede che "al termine della legislatura decadono  tutte  le  figure
nominate a vario titolo, ragione o causa dal Presidente della Giunta,
dalla Giunta regionale e dal Consiglio regionale". 
    Tale disposizione, nella parte  in  cui  si  applica  anche  alle
nomine dei direttori generali delle aziende e degli enti del Servizio
sanitario regionale, contrasta, da un lato, con la normativa  statale
in materia di incarichi dei direttori generali e, dall'altro, con  il
principio  di  imparzialita'  e   buon   andamento   della   pubblica
amministrazione, di cui  all'articolo  97  della  Costituzione,  come
precisato da costante giurisprudenza costituzionale. 
    La  durata  in  carica  del  direttore   generale,   e'   infatti
disciplinata dell'articolo 3-bis, comma 8  del  d.lgs.  n.  502/1992,
secondo cui "il  rapporto  di  lavoro  del  direttore  generale,  del
direttore amministrativo e del direttore sanitario e' esclusivo ed e'
regolato da contratto di diritto privato, di durata non  inferiore  a
tre  e  non  superiore  a  cinque  anni,  rinnovabile,  stipulato  in
osservanza delle norme del titolo terzo del libro quinto  del  codice
civile." 
    Sotto questo profilo, quindi, la norma regionale in esame,  nella
misura in cui dispone  la  decadenza  automatica,  al  termine  della
legislatura regionale, anche dei direttori generali  degli  enti  del
Servizio sanitario regionale, contrasta con la richiamata  disciplina
statale, recante principi fondamentali in  materia  di  tutela  della
salute, violando l'articolo 117, comma 3 della Costituzione. 
    Essa,  inoltre,  incidendo  su  rapporti  contrattuali   vigenti,
determinandone  la  decadenza,  interviene  anche   in   materia   di
"ordinamento civile", riservata alla potesta'  legislativa  esclusiva
dello Stato, ai sensi dell'articolo 117, comma 2,  lettera  l)  della
Costituzione. 
    Si richiama, al riguardo, la sentenza  n.  104/2007  della  Corte
costituzionale, che ha deciso una analoga questione  di  legittimita'
costituzionale  sollevata  avverso   norme   della   Regione   Lazio,
precisando che la previsione della decadenza automatica dei direttori
delle ASL, una volta decorsi novanta giorni dalla  prima  seduta  del
Consiglio regionale (ma considerazioni analoghe devono riferirsi alla
legge in esame, che prevede la  decadenza  automatica  dei  direttori
generali  al  termine  della  legislatura)  viola  l'art.  97   della
Costituzione sotto il duplice profilo dell'imparzialita' e  del  buon
andamento dell'amministrazione. 
    Pertanto, e' da ritenere che l'articolo 34 della legge  regionale
in esame, nella parte in cui non esclude  dalla  sua  applicazione  i
direttori generali delle aziende e degli enti del Servizio  sanitario
regionale, contrasti con i principi fondamentali  della  legislazione
statale in materia di tutela  della  salute,  di  cui  al  richiamato
articolo 3-bis del  d.lgs.  n.  502/1992,  violando  conseguentemente
l'articolo 117, comma 3 della  Costituzione,  nonche'  l'articolo  97
della Costituzione, per i motivi sopra illustrati. 
    Nella parte in cui incide sui rapporti  contrattuali  in  essere,
lede altresi' l'articolo 117, comma 2, lettera l) della Costituzione,
che riserva  alla  potesta'  legislativa  esclusiva  dello  Stato  la
materia dell'ordinamento civile. 
    Per le motivazioni esposte, le disposizioni sopra indicate devono
essere  impugnate  dinanzi  alla  Corte   costituzionale   ai   sensi
dell'articolo 127 della Costituzione. 
 
                               P. Q. M. 
 
    Si  chiede  che  codesta  Ecc.ma  Corte   costituzionale   voglia
dichiarare   costituzionalmente   illegittimi,   e   conseguentemente
annullare, per i motivi sopra specificati, dell'art. 12,  comma  1  e
dell'art. 34 della Legge finanziaria  regione  Molise  n.  4  del  17
gennaio 2013, pubblicato sul B.U.R. n. 3 dell'8 marzo  2013  -  Legge
finanziaria regionale 2013,  come  da  delibera  del  Presidente  del
Consiglio dei ministri dell'8 marzo 2013. 
    Con l'originale notificato del ricorso si depositeranno: 
        1. estratto della delibera  del  Consiglio  dei  ministri  22
marzo 2013; 
        2. copia della Legge regionale impugnata; 
        3. rapporto della Presidenza del  Consiglio  dei  ministri  -
Dipartimento degli affari regionali. 
    Con ogni salvezza. 
        Roma, 14 marzo 2013 
 
                    L'avvocato dello Stato: Rago