N. 55 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 18 aprile 2013

Ricorso per questione di legittimita'  costituzionale  depositato  in
cancelleria il 18 aprile  2013  (del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri). 
 
Assistenza  -  Norme  della  Regione  Puglia   -   Previsione   della
  soppressione dei trasferimenti alle  ASL  dei  fondi  destinati  al
  rimborso  delle  spese  di  trasporto  o  di  viaggio  e  soggiorno
  sostenute dagli assistiti per gli interventi di trapianto, che sono
  disposti dalla legge della Regione Puglia n. 25/1996 - Ricorso  del
  Governo  -  Denunciata  violazione  del  principio   di   copertura
  finanziaria per l'eliminazione dei sopra  menzionati  trasferimenti
  senza l'abrogazione degli artt. 1 e 2 l.r. n. 25/1996  che  pongono
  in capo alla ASL l'obbligo di operare detto rimborso. 
- Legge della Regione Puglia 6 febbraio 2013, n. 7, art.  11  (recte:
  12), comma 1, lett. c). 
- Costituzione, art. 81. 
Assistenza  -  Norme  della  Regione  Puglia  -  Previsione  che   le
  convenzioni stipulate dalle  Regioni  con  le  strutture  sanitarie
  residenziali extraospedaliere, gia' in  essere  alla  data  del  10
  febbraio 2013,  sono  sostituite  mediante  stipula  degli  accordi
  contrattuali anche nelle more del  conseguimento  di  una  maggiore
  offerta di servizi rispetto a quelli minimi regolamentari ed  anche
  in assenza di ulteriore fabbisogno nel distretto socio-sanitario di
  riferimento, a valere sul  fabbisogno  complessivo  del  territorio
  aziendale, tenuto conto della popolazione standardizzata con indice
  di vecchiaia - Ricorso del  Governo  -  Denunciata  violazione  del
  principio di tutela della salute per contrasto con la  legislazione
  statale (d.lgs. n.  502/1992)  concernente  l'accreditamento  delle
  strutture sanitarie ed ai relativi accordi contrattuali. 
- Legge  della  Regione  Puglia  6  febbraio  2013,  n.  7,  art.  15
  (recte:16), comma 1, lett. a). 
- Costituzione, art. 117, comma terzo; d.lgs  30  dicembre  1992,  n.
  502, artt. 8-bis, 8-ter, 8-quater e 8-quinquies. 
(GU n.20 del 15-5-2013 )
    Ricorso  del  Presidente  del  Consiglio   dei   Ministri   (C.F.
80188230587)  rappresentato  e  difeso,  ex   lege,   dall'Avvocatura
Generale  dello  Stato   (CF.   80224030587   FAX   06/96514000   PEC
ags_m2@mailcert.avvoctaurastato.it.) presso la quale  ha  il  proprio
domicilio in Roma, alla via  dei  Portoghesi  n.  12  ricorrente  nei
confronti della Regione Puglia in persona del Presidente della Giunta
Regionale p.t. resistente  per  la  dichiarazione  di  illegittimita'
costituzionale della legge della Regione Puglia 6 febbraio 2013 n.  7
(art. 15 comma  1,  lettera  a)  e  art.  11,  comma  1,  lettera  c)
pubblicata sul B.U.R. n. 21 dell'11  febbraio  2013,  recante  «Norme
urgenti in materia socio assistenziale». 
    La legge della Regione Puglia  n.  7  del  2013,  recante  «Norme
urgenti in materia socio-assistenziale», presenta i seguenti  profili
d'illegittimita' costituzionale: 
Art. 15, comma 1, lettera a)  della  legge  della  Regione  Puglia  6
febbraio 2013 n. 7. 
    1. L'art. 15, comma 1, lettera a), che modifica il comma 3-octies
dell'art.  8  della  legge  regionale  n.  26/2006,  dispone  che  le
convenzioni  stipulate  dalla  Regione  con  le  strutture  sanitarie
residenziali extra ospedaliere «gia'  in  essere  alla  data  del  10
febbraio  2013  sono  sostituite  mediante  stipula   degli   accordi
contrattuali anche nelle  more  dei  conseguimento  di  una  maggiore
offerta di servizi rispetto a quelli minimi regolamentari e anche  in
assenza di ulteriore  fabbisogno  nel  distretto  socio-sanitario  di
riferimento, a  valere  sul  fabbisogno  complessivo  del  territorio
aziendale e tenuto conto della popolazione standardizzata con  indice
di vecchiaia.». Tale disposizione che autorizza la sostituzione delle
convenzioni in essere con le suddette strutture sanitarie in  accordi
contrattuali senza (o a  prescindere  dai)  la  positiva  conclusione
della procedura  di  accreditamento  nei  confronti  delle  strutture
stesse contrasta con i principi fondamentali  in  materia  di  tutela
della salute  contenuti  nella  legislazione  statale  di  settore  e
riguardanti,  in  particolare,   l'accreditamento   delle   strutture
sanitarie e i relativi accordi contrattuali e viola, pertanto, l'art.
117, terzo comma, della Costituzione. Essa contrasta, in particolare,
con i  principi  fondamentali  in  materia  di  tutela  della  salute
contenuti nelle seguenti  disposizioni  del  decreto  legislativo  30
dicembre 1992 n. 502: 
        l'art.  8-bis,  comma  3,  del  citato  decreto  legislativo,
secondo  il  quale  «la  realizzazione  di  strutture   sanitarie   e
l'esercizio  di  attivita'  sanitarie,   l'esercizio   di   attivita'
sanitarie per conto dei Servizio sanitario nazionale e l'esercizio di
attivita' sanitarie a carico del Servizio  sanitario  nazionale  sono
subordinate, rispettivamente, al rilascio delle autorizzazioni di cui
all'art. 8-ter, dell'accreditamento  istituzionale  di  cui  all'art.
8-quater, nonche' alla stipulazione degli accordi contrattuali dl cui
all'art. 8-quinques.». Il medesimo comma 3 stabilisce  poi  che  tali
disposizioni valgono anche per le  strutture  e  le  attivita'  socio
sanitarie; 
        l'art. 8-quater, comma 1,  del  decreto  legislativo  citato,
che, con specifico  riferimento  all'accreditamento,  stabilisce  che
«l'accreditamento istituzionale  e'  rilasciato  dalla  Regione  alle
strutture autorizzate, pubbliche o private e ai professionisti che ne
facciano  richiesta,  subordinatamente  alla  loro   rispondenza   ai
requisiti  ulteriori  di  qualificazione,  alla  loro   funzionalita'
rispetto agli indirizzi di programmazione regionale e  alla  verifica
positiva dell'attivita' svolta e dei risultati raggiunti».  La  norma
specifica, ulteriormente, che «al fine di individuare i  criteri  per
la  verifica  della  funzionalita'   rispetto   alla   programmazione
nazionale  e  regionale  la  Regione  definisce  il   fabbisogno   di
assistenza  secondo  le  funzioni  sanitarie  individuate  dal  Piano
sanitario regionale per garantire i livelli essenziali e uniformi  di
assistenza, nonche' gli eventuali livelli  integrativi  locali  e  le
esigenze connesse  all'assistenza  integrativa».  Il  comma  2  dello
stesso articolo specifica, altresi', che  «la  qualita'  di  soggetto
accreditato non costituisce vincolo per le aziende  e  gli  enti  del
servizio sanitario nazionale a corrispondere la  remunerazione  delle
prestazioni erogate, al di fuori degli accordi  contrattuali  di  cui
all'art. 8-quinques»; 
        l'art.  8-quinquies,  comma   2,   del   richiamato   decreto
legislativo, che, con riguardo agli accordi contrattuali, prevede che
«la  Regione  e  le  unita'  sanitarie   locali,   anche   attraverso
valutazioni comparative  della  qualita'  e  del  costi,  definiscono
accordi con le strutture pubbliche ed equiparate, comprese le aziende
ospedaliere universitarie, e stipulano contratti con quelle private e
con i professionisti accreditati». Le disposizioni  successive  (art.
8-quinques, comma 2, lettera b) disciplinano i contenuti dei suddetti
accordi, tra i quali e' di particolare rilievo «il volume massimo  di
prestazioni che le strutture presenti nell'ambito territoriale  della
medesima  unita'  sanitaria  locale,  si  impegnano  ad   assicurare,
distinta per tipologia e per  modalita'  di  assistenza,..»,  nonche'
(lettera d) «il corrispettivo preventivato a fronte  delle  attivita'
concordate,  globalmente  risultante  dall'applicazione  dei   valori
tariffari e  dalla  remunerazione  extra  tariffaria  delle  funzioni
incluse nell'accordo». 
    Dal complesso di tali disposizioni statali si evince che solo  le
strutture che siano state in precedenza accreditate possano stipulare
accordi   contrattuali   o   contratti   e    che    la    disciplina
dell'accreditamento presuppone  inderogabilmente  l'accertamento  del
possesso dei requisiti ulteriori di qualificazione e di funzionalita'
in relazione agli  indirizzi  di  programmazione  regionale  e  della
positiva verifica dell'attivita' svolta e dei risultati conseguiti. 
    Scopo  di  tale  disciplina  e'  quello  di  garantire   che   le
prestazioni erogate per conto  e  a  carico  del  servizio  sanitario
regionale  siano  caratterizzate  da  elevati  livelli  di  qualita',
efficacia  ed  efficienza,  e  che  siano  coerenti   rispetto   alla
programmazione regionale e al fabbisogno assistenziale, anche al fine
di evitare lo spreco  a  comunque  la  cattiva  gestione  di  risorse
pubbliche. Pertanto, la norma regionale in esame, posta dall'art. 16,
comma 1, lettera a), che autorizza la  stipula  da  parte  di  alcune
strutture sanitarie di accordi contrattuali senza  (o  a  prescindere
dal) la positiva conclusione della procedura  di  accreditamento  nei
confronti delle strutture stesse, contrasta con i menzionati principi
fondamentali in  materia  di  tutela  della  salute  contenuti  negli
articoli da 8-bis a 8-quinques del decreto legislativo n. 502/1992  e
viola l'art. 117, terzo comma, della Costituzione. 
Art. 11, comma 1, lettera c)  della  legge  della  Regione  Puglia  6
febbraio 2013 n. 7. 
    2. L'art. 11, comma 1, lettera c), che aggiunge  il  comma  3-bis
all'art.  69  della  legge   regionale   n.   19/2006,   sopprime   i
trasferimenti alle ASL dei fondi destinati al rimborso delle spese di
trasporto o di viaggio e soggiorno sostenute dagli assistiti per  gli
interventi di trapianto, che erano disposti dalla legge della Regione
Puglia n. 25/1996. La disposizione regionale  in  esame  che  elimina
tali trasferimenti finanziari senza, tuttavia, abrogare gli artt. 1 e
2 della l.r. n. 25 del 1996 che pongono in capo alle ASL l'obbligo di
operare detto rimborso, comporta il permanere di una prestazione  per
la quale  non  viene  tuttavia  specificato  il  mezzo  di  copertura
finanziaria. Essa viola, pertanto, l'art. 81  della  Costituzione  in
quanto  comporta  oneri  per  il  Servizio  Sanitario  Regionale  che
risultano privi della necessaria copertura finanziaria. 
    Per i motivi esposti le disposizioni regionali indicate  meritano
di  essere  impugnate  dinanzi  alla  Corte  Costituzione  ai   sensi
dell'art. 127 della Costituzione  atteso  che  l'art.  15,  comma  1,
lettera a) della legge regionale n. 7/2013 viola i  sopra  richiamati
principi fondamentali in materia di  tutela  della  salute  contenuti
negli artt.  da  8-bis  a  8-quinquies  del  decreto  legislativo  n.
502/1992 nonche' l'art. 117, terzo comma, della  Costituzione  mentre
l'art. 11, comma 1, lettera c) della legge regionale n. 7/2013  viola
l'art. 81 della Costituzione. 
    Alla stregua di quanto sopra evidenziato si confida  che  codesta
Ecc.ma  Corte  Costituzionale  vorra'   dichiarare   l'illegittimita'
costituzionale delle disposizioni sopra indicate  della  legge  della
Regione Puglia n. 7 del 6 febbraio 2013. 
 
                              P. Q. M. 
 
    Per i suesposti motivi si conclude perche' gli articoli 15, comma
1, lettera a) e 11 comma 1, lettera c) della legge  n.  7/2013  della
Regione Puglia, siano dichiarati costituzionalmente illegittimi. 
    Si allega: 
        1. estratto conforme del verbale della seduta  del  Consiglio
dei Ministri del 27 marzo 2013; 
        2. legge Regione Puglia n. 7 del 6 febbraio 2013,  pubblicata
sul BUR n. 21 dell'11 febbraio 2013. 
    Roma, 10 aprile 2013 
 
                  L'avvocato dello Stato: Elefante