AUTORITA' PER LA VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE

COMUNICATO

Anagrafe unica delle Stazioni appaltanti art. 33-ter,  decreto  legge
n. 179/2012 convertito con legge n. 221/2012 (13A04469) 
(GU n.123 del 28-5-2013)

 
 
 
                            IL PRESIDENTE 
 
    Visto l'art. 33-ter, comma  1,  del  decreto-legge  n.  179/2012,
inserito  dalla  legge  di  conversione   n.221/2012,   che   prevede
l'istituzione dell'Anagrafe Unica delle  Stazioni  Appaltanti  presso
l'Autorita', nell'ambito della Banca  Dati  Nazionale  dei  Contratti
Pubblici (BDNCP), di cui all'art. 62-bis del decreto  legislativo  n.
82/2005 Codice dell'Amministrazione Digitale; 
    Visto l'obbligo a carico delle stazioni appaltanti, ai sensi  del
predetto art. 33-ter, comma  1,  di  iscrizione  e  di  aggiornamento
annuale dei propri dati identificativi pena la  nullita'  degli  atti
adottati  e  la  responsabilita'  amministrativa  e   contabile   dei
funzionari responsabili; 
    Visto l'art. 33-ter, comma  2,  del  decreto  legge  n.  179/2012
inserito  dalla  legge  di   conversione   n.221/2012   che   demanda
all'Autorita' di stabilire con  propria  deliberazione  le  modalita'
operative e  di  funzionamento  dell'Anagrafe  Unica  delle  stazioni
appaltanti; 
    Visto l'art. 6-bis, comma 1, del Codice  dei  contratti  pubblici
(di seguito Codice), che prevede l'acquisizione nella BDNCP dei  dati
previsti dall'art. 7 del Codice; 
    Visto l'art. 7, comma 8, del Codice, che prevede l'obbligo per le
Stazioni Appaltanti di comunicare all'Osservatorio i dati relativi al
ciclo di vita dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture; 
    Visto il Comunicato del Presidente del  4  aprile  2008,  con  il
quale  sono  state  definite  le   modalita'   telematiche   per   la
trasmissione dei dati dei contratti  pubblici  di  importo  superiore
alla soglia di 150.000 euro, ai sensi dell'art. 7, comma 8 d.lgs.  n.
163/2006; 
    Visto il Comunicato del Presidente del 14 dicembre 2010 e s.m.i.,
che ha esteso la  rilevazione  dei  dati  ai  contratti  pubblici  di
importo inferiore o uguale ai 150.000 euro, ai contratti "esclusi" di
cui agli articoli 19, 20, 21, 22, 23, 24 e 26 del Codice, di  importo
superiore ai  150.000  euro  e  agli  accordi  quadro  e  fattispecie
consimili; 
    Visto il Comunicato del Presidente del 2 maggio 2011 e s.m.i. che
ha specificato le modalita' semplificate di rilascio del CIG  per  la
micro-contrattualistica e i contratti esclusi fino a 150.000 euro; 
    Ritenuto che l'accreditamento presso il  sistema  informativo  di
monitoraggio, ai fini dell'adempimento  degli  obblighi  informativi,
consente di acquisire l'informazione di  base  per  l'identificazione
delle stazioni appaltanti; 
    Ritenuto che nelle more dell'implementazione e della  definizione
delle modalita'  di  iscrizione  all'Anagrafe  Unica  delle  Stazioni
Appaltanti, si rende  necessario  fornire  alle  stazioni  appaltanti
delle indicazioni di carattere transitorio; 
 
                              Comunica 
 
    1. Che, in via transitoria, ai fini dell'adempimento  all'obbligo
di cui all'art. 33-ter del decreto-legge  n.  179/2012,  le  stazioni
appaltanti  gia'  registrate  presso  la  Banca  Dati  Nazionale  dei
Contratti Pubblici per le finalita' di cui al d.lgs.  n.  163/2006  e
alla  legge  n.  136/2010,  sono  tenute  ad   acquisire   sul   sito
dell'Autorita',  a  partire  dal  10  luglio  2013,  l'Attestato   di
iscrizione  all'Anagrafe  Unica  delle  Stazioni  Appaltanti,  avente
validita' per tutto il 2013. Tale documento sara' rilasciato alle  SA
per il tramite dei propri utenti gia'  titolari  di  credenziali  per
l'accesso ai servizi sul portale dell'Autorita'. 
    2. Che le stazioni appaltanti, a partire dal 1° settembre 2013  e
comunque  entro  il  31  dicembre  2013,  dovranno  comunicare,   per
l'espletamento    del     procedimento     amministrativo     sotteso
all'applicazione dell'art. 33-ter del decreto legge n.  179/2012,  il
nominativo del responsabile, ai sensi della legge  241/90,  il  quale
provvedera' alla iniziale verifica o compilazione  ed  al  successivo
aggiornamento delle informazioni di cui al successivo punto 3.; 
    3. Che con successivo Comunicato verranno rese note le  modalita'
e  le  informazioni  necessarie  per  il  permanere   dell'iscrizione
nell'Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti da effettuarsi  a  cura
del responsabile individuato ai sensi del precedente punto 2.; 
    4. Che l'aggiornamento  delle  informazioni  dell'Anagrafe  Unica
delle Stazioni  Appaltanti  dovra'  essere  effettuato,  a  cura  del
soggetto individuato ai sensi del precedente punto 2.,  entro  il  31
dicembre di ciascun anno. 
      Roma, 16 maggio 2013 
 
                                               Il Presidente: Santoro