N. 59 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 7 maggio 2013

Ricorso per questione di legittimita'  costituzionale  depositato  in
cancelleria il  7 maggio  2013  (del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri). 
 
Edilizia e urbanistica - Norme della Provincia di Bolzano -  Edilizia
  abitativa agevolata - Previsione di un contributo a  fondo  perduto
  per i danni subiti in seguito agli eventi calamitosi nel Comune  di
  Badia nel dicembre 2012 - Ricorso del Governo - Denunciata  mancata
  quantificazione dei limiti di spesa e omessa indicazione dei  mezzi
  di copertura, per ciascun esercizio coinvolto, per una  fattispecie
  non  ascrivibile  alla  categoria  delle   spese   continuative   e
  ricorrenti - Violazione del principio di copertura finanziaria. 
- Legge della Provincia autonoma di Bolzano 8 marzo 2013, n. 3,  art.
  2. 
- Costituzione, art. 81, comma quarto. 
Commercio - Norme della Provincia di Bolzano - Commercio al dettaglio
  nelle  zone  produttive  -  Previsione  che  la  valutazione  e  la
  decisione  circa  l'idoneita'  all'esercizio   del   commercio   al
  dettaglio delle aree nelle  zone  produttive  sono  effettuate  dai
  Comuni territorialmente  competenti  -  Previsione  che  la  Giunta
  provinciale emana criteri e modalita' vincolanti per la valutazione
  e la decisione da assumere da parte  dei  Comuni  -  Previsione  di
  limitazioni all'apertura di un esercizio  commerciale,  nelle  more
  dell'emanazione di detti criteri - Ricorso del Governo - Denunciata
  riproposizione in parte di norme  dichiarate  incostituzionali  con
  sentenza della Corte costituzionale n. 38 del 2013  -  Introduzione
  di  ingiustificate  restrizioni  della  concorrenza  tra  esercenti
  attivita' commerciale - Eccedenza dai limiti statutari -  Contrasto
  con la norma statale di principio in  materia  -  Violazione  della
  competenza legislativa esclusiva statale in materia  "tutela  della
  concorrenza". 
- Legge della Provincia autonoma di Bolzano 8 marzo 2013, n. 3,  art.
  3, commi 2 e 3. 
- Costituzione, art. 117, comma secondo, lett.  e);  decreto-legge  6
  dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni,  nella  legge
  22 dicembre 2011, n. 214, art. 31, comma 2. 
(GU n.22 del 29-5-2013 )
    Ricorso  nell'interesse  della  Presidenza  del   Consiglio   dei
ministri (c.f. 80188230587), presso i cui uffici domicilia ex lege in
Roma, Via dei Portoghesi n.  12,  contro  la  Provincia  autonoma  di
Bolzano, in persona del suo Presidente pro-tempore, avverso la  legge
8 marzo 2013, n. 3, pubblicata nel B.U.R. n. 11 del  12  marzo  2013,
recante modifica della legge provinciale  19  febbraio  2001,  n.  5,
"Ordinamento della professione di maestro di sci e  delle  scuole  di
sci" e di altre leggi provinciali. 
 
                              F a t t o 
 
    La legge della provincia di Bolzano  in  epigrafe,  che  modifica
alcune leggi provinciali in materia di ordinamento della  professione
di maestro di sci,  edilizia  abitativa  agevolata,  urbanistica,  di
commercio  e  di  agevolazioni  nell'ambito  di  imposte   municipali
presenta diversi aspetti di illegittimita' costituzionale. 
    Occorre dar conto, primariamente, come la disposizione  contenuta
nell'articolo 2 inserisca l'articolo 131-bis nella legge  provinciale
n. 13/1998 in materia di edilizia abitativa agevolata, concedendo  un
contributo a fondo perduto per i danni subiti in seguito agli  eventi
calamitosi nel Comune di Badia nel dicembre 2012. 
    Tale previsione stabilisce una spesa di carattere continuativo  e
ricorrente che non viene quantificata ed  i  cui  relativi  mezzi  di
copertura non vengono indicati, in violazione, quindi,  dell'articolo
81, quarto comma, della Costituzione. 
    Come affermato da codesta Ecc.ma Corte costituzionale, da  ultimo
con la sentenza n.  26/2013,  le  leggi  istitutive  di  nuove  spese
debbono contenere una «esplicita indicazione» del relativo  mezzo  di
copertura; a tale obbligo non sfuggono le norme regionali e solo  per
le spese continuative e ricorrenti e' consentita l'individuazione dei
relativi  mezzi  i  di  copertura  al  momento  della   redazione   e
dell'approvazione del bilancio annuale. 
    La fattispecie in esame non e' ascrivibile alla  categoria  delle
spese continuative e ricorrenti, le quali sono caratterizzate da  una
costante  incidenza  su  una  pluralita'   indefinita   di   esercizi
finanziari, e pertanto la norma provinciale, come ciascuna legge  che
produce   nuovi   o   maggiori   oneri,   avrebbe   dovuto   indicare
espressamente, per ciascun esercizio coinvolto, il limite di spesa  e
la specifica copertura. 
    In secondo luogo, la norma contenuta nell'articolo 3  sostituisce
l'articolo 44-ter della legge provinciale n. 13/1997, che  era  stato
sostituito dall'articolo 5 della legge provinciale 16 marzo 2012,  n.
7, in materia di commercio al dettaglio nelle zone produttive, la cui
illegittimita' costituzionale e'  stata  dichiarata  di  recente  con
sentenza dell'11 marzo 2013, n. 38 da codesta Ecc.ma Corte. 
    Al  riguardo,  si  rappresenta  che  la  novella  introdotta  con
l'articolo  3  della  legge  in  esame  non  risolve  i  problemi  di
incostituzionalita' gia' rilevati sulla norma provinciale previgente,
in quanto ripropone in buona parte il  contenuto  della  disposizione
dichiarato incostituzionale, confermandosi pertanto  come  una  norma
tendenzialmente restrittiva della concorrenza. 
    In particolare, il comma 2  rimette  ai  comuni  territorialmente
competenti  la  valutazione  e   la   decisione   circa   l'idoneita'
all'esercizio del  commercio  al  dettaglio  delle  aree  nelle  zone
produttive. 
    Tenuto  conto  della  specifica   autonomia   riconosciuta   alla
Provincia e del  riparto  di  competenze  legislative  Stato/Regioni,
"stante la  scarsita'  di  aree  idonee  all'esercizio  di  attivita'
produttive e del  commercio  all'ingrosso  e  in  considerazione  del
prevalente  interesse  generale  di   salvaguardia   delle   esigenze
dell'ambiente  urbano,  della  pianificazione  territoriale   e   del
traffico, degli interessi sociali ambientali e culturali  finalizzati
all'integrazione del commercio al dettaglio nelle zone  residenziali"
ed in considerazione delle esigenze  di  pianificazione  territoriale
sovra comunale, la Giunta provinciale e' quindi delegata ad  emanare,
entro un anno dalla data di entrata in vigore della  legge  medesima,
indirizzi, criteri e modalita' vincolanti per  la  valutazione  e  la
decisione circa l'idoneita' all'esercizio del commercio al  dettaglio
nelle zone produttive da parte dei comuni. 
    Il successivo comma 3 del medesimo articolo 3,  stabilisce,  sino
all'emanazione degli indirizzi e  alla  decisione  circa  l'idoneita'
delle  aree,  limitazioni  al  commercio  al  dettaglio  nelle   zone
produttive, riproponendo  le  medesime  disposizioni  gia'  contenute
nell'articolo  5  della  legge  provinciale  n.  7/2012,   dichiarato
incostituzionale dalla citata sentenza. 
    La norma provinciale, dunque, pone  vincoli  all'apertura  di  un
esercizio  commerciale  che  determinano  restrizioni  ingiustificate
della concorrenza tra gli  esercenti  con  riguardo  all'insediamento
dell'attivita'  commerciale;  esse  restrizioni,   costituiscono   un
ostacolo all'adozione  di  strategie  differenziate  da  parte  degli
stessi  esercenti  e,  quindi,  in  ultima  analisi,  all'ampliamento
dell'offerta a beneficio dei consumatori. 
    Si tratta, dunque, di  disposizione  tendenzialmente  restrittiva
che, come si desume anche dalla stessa sentenza n. 38/2013, non  puo'
trovare giustificazione nello Statuto di autonomia,  che  attribuisce
alla Provincia competenza primaria in tema (tra l'altro) di tutela  e
conservazione  del  patrimonio  storico,  artistico  e  popolare,  di
urbanistica e piani regolatori, nonche' di tutela del paesaggio. 
    Infatti, come stabilito dallo stesso Statuto, la  potesta'  della
Provincia di emanare norme legislative si  esercita  entro  i  limiti
indicati  dallo  Statuto  medesimo,  cioe'   "in   armonia   con   la
Costituzione e i principi dell'ordinamento giuridico della Repubblica
e con il rispetto degli obblighi  internazionali  e  degli  interessi
nazionali  (...)  nonche'  delle  norme  fondamentali  delle  riforme
economico-sociali della Repubblica". 
    Ne deriva che, anche in tal caso,  risulta  violato  il  disposto
dell'art. 31, comma 2, del decreto-legge n. 201 del 2011,  convertito
con modificazioni dalla legge 22  dicembre  2011,  n.  214,  posto  a
presidio della tutela della, concorrenza, rientrante nella competenza
legislativa esclusiva dello Stato, di cui ex art. 117, secondo comma,
lettera e) Cost. Norma in presenza della quale  le  competenze  delle
Regioni, anche a statuto speciale, nonche' delle Province autonome in
materia di commercio e di governo del territorio non possono incidere
sull'esercizio di detta competenza statale (ex  multis:  sentenza  n.
299 del 2012 della Corte costituzionale), che assume quindi carattere
prevalente. 
    Ne' d'altra parte,  le  richiamate  "esigenze  di  pianificazione
territoriale sovra comunale" possono essere  utili  a  ricondurre  la
norma nel novero degli interventi di  governo  del  territorio.  Come
gia' evidenziato nella sentenza n. 38 del 2013, la normativa in esame
e' diretta a disciplinare le zone idonee all'esercizio  di  attivita'
produttive. 
    Tali zone, infatti,  sono  gia'  in  possesso  di  una  vocazione
commerciale, onde non  si  giustifica  la  compressione  dell'assetto
concorrenziale  del  mercato,  realizzata  attraverso   la   drastica
riduzione della possibilita' di esercitare in dette aree il commercio
al  dettaglio,  la  cui  negativa  incidenza  sull'ambiente  non  e',
peraltro, individuabile. 
    Riguardo alla previsione di cui al comma 3, essa rende temporanee
(dalla data di entrata in  vigore  della  legge  fino  all'emanazione
degli specifici indirizzi da parte della Giunta provinciale che ha un
anno di tempo per emanarli) le specifiche  limitazioni  merceologiche
al commercio al dettaglio nelle zone produttive, che sono gia'  state
dichiarate incostituzionali dalla sentenza n. 38/2013. 
    Seppure le linee guida vincolanti, che la Giunta  provinciale  e'
demandata ad adottare, non dovessero tradursi  nella  violazione  dei
principi pro-concorrenziali posti dal legislatore nazionale ed  anche
se  in  base  alla  nuova  formulazione  le  specifiche   limitazioni
merceologiche esse sono  state  concepite  come  temporanee,  risulta
comunque il carattere restrittivo  e  limitativo  della  disposizione
che, senza precise  prescrizioni,  demanda  alla  Giunta  provinciale
l'individuazione di limiti  e  modalita'  vincolanti  per  le  future
decisioni e valutazioni circa l'idoneita' all'esercizio del commercio
al dettaglio nelle zone produttive da parte dei comuni. 
    Inoltre,  quand'anche  si   voglia   considerare   il   carattere
transitorio  delle  disposizioni  provinciali  in  esame,  che  nella
sostanza, prevedono l'adozione, entro un anno dalla data  di  entrata
in  vigore  della  legge,  di  un  provvedimento  di  Giunta  recante
indirizzi e criteri vincolanti  per  i  Comuni  chiamati  a  decidere
l'idoneita' all'esercizio  del  commercio  al  dettaglio  delle  zone
produttive, applicando durante tale periodo i limiti di cui al  comma
2 dell'articolo 3, si evidenzia  che  il  termine  annuale  indicato,
peraltro   meramente   ordinatorio,   non   appare   sufficientemente
supportato dalla indicazione di criteri specifici e  dettagliati  dei
quali  tenere  conto  ai  fini  dell'emanazione   del   provvedimento
provinciale, nonche' dalla prescrizione che,  in  assenza,  entro  il
termine indicato del  predetto  provvedimento  di  Giunta,  i  limiti
elencati al comma 3 della medesima norma non siano piu' applicabili. 
    Alla luce  delle  considerazioni  esposte  le  norme  provinciali
contenute nell'articolo 3, commi 2 e  3,  eccedono  dalle  competenze
provinciali  riconosciute  dallo  Statuto  speciale   di   autonomia,
ponendosi in contrasto con il dettato  normativo  nazionale  preposto
alla tutela della  concorrenza,  configurando  quindi  la  violazione
dell'articolo 117, secondo comma, lettera e) della Costituzione. 
 
                                P.Q.M. 
 
    Si conclude, pertanto, per l'accoglimento  del  presente  ricorso
con ogni conseguente statuizione. 
    Si depositano: 
        1) estratto del Bollettino Ufficiale; 
        2) estratto della delibera del Consiglio dei Ministri. 
    Roma, 29 aprile 2013 
 
                  L'Avvocato dello Stato: Nunziata