CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

COMUNICATO

Annuncio di una richiesta di referendum popolare (13A04758) 
(GU n.124 del 29-5-2013)

 
    Ai sensi degli articoli 7 e 27 della legge 25 maggio 1970 n. 352,
si annuncia che la Cancelleria della Corte Suprema di Cassazione,  in
data 28 maggio  2013,  ha  raccolto  a  verbale  e  dato  atto  della
dichiarazione resa da ventotto cittadini italiani, di cui  ventisette
muniti di certificati comprovanti  la  loro  iscrizione  nelle  liste
elettorali ed uno munito dell'attestazione comprovante la qualita' di
membro del Parlamento Italiano, di voler promuovere una richiesta  di
referendum popolare, previsto dall'art. 75  della  Costituzione,  sul
seguente quesito: 
      "Volete voi che siano abrogati: 
        -  il  RD  30  gennaio  1941  n.  12   recante   "Ordinamento
giudiziario", limitatamente al Capo X  recante  "Dei  magistrati  con
funzioni amministrative del  Ministero  di  grazia  e  giustizia."  e
all'art. 210 recante "Collocamento  fuori  ruolo  di  magistrati  per
incarichi speciali"; 
        -  il  DLT  30  luglio   1999   n.   300   recante   "Riforma
dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge
15 marzo 1997, n. 59", limitatamente all'art. 18  recante  "Incarichi
dirigenziali", limitatamente: - al comma 1, limitatamente alle parole
"i magistrati delle giurisdizioni ordinarie e amministrative"; 
        - al comma 2 limitatamente alle parole "ed i magistrati della
giurisdizione ordinaria"; e all'art. 19 recante "Magistrati"; 
        - la Legge  24  marzo  1958,  n.  195  recante  "Norme  sulla
Costituzione  e  sul  funzionamento  del  Consiglio  superiore  della
Magistratura", limitatamente  all'articolo  7  recante  "Composizione
della  segreteria"  limitatamente:  -  al  comma  1  che  recita  "La
segreteria del Consiglio superiore e' costituita da un magistrato  di
Corte di cassazione che la dirige, e da tre magistrati di cui uno  di
Corte di appello e due  di  tribunale";  -  al  comma  2  che  recita
"All'ufficio di segreteria sono addetti funzionari delle  cancellerie
e segreterie giudiziarie in numero non superiore a sette."; 
        - la Legge 12 agosto 1962, n. 1311 recante "Organizzazione  e
funzionamento dell'Ispettorato generale presso il Ministero di grazia
e  giustizia"  limitatamente  all'art.  1  comma  2  che  recita   "I
magistrati con le  funzioni  di  ispettori  generali  possono  essere
destinati, anche temporaneamente, e per non  oltre  tre  unita',  con
provvedimenti  del  capo  dell'ufficio,  all'esercizio  di   funzioni
amministrative presso l'Ispettorato generale "; 
        - la Legge 27 aprile 1982, n. 186. Recante "Ordinamento della
giurisdizione  amministrativa  e  del  personale  di  segreteria   ed
ausiliario del Consiglio di  Stato  e  dei  tribunali  amministrativi
regionali." limitatamente all'art.  29  recante  "Collocamento  fuori
ruolo." 
        - il DPR 6 ottobre 1993 n. 418 recante  "Regolamento  recante
norme  sugli  incarichi  dei  magistrati  amministrativi,  ai   sensi
dell'art. 58, comma 3, del decreto legislativo 3  febbraio  1993,  n.
29." 
        - il DPR 27 luglio 1995, n. 388 recante "Regolamento  recante
norme sugli incarichi dei magistrati della Corte dei conti, ai  sensi
dell'art. 58, comma 3, del decreto legislativo 3  febbraio  1993,  n.
29." 
        - la Legge 6 novembre 2012 n. 190 recante  "Disposizioni  per
la prevenzione e la repressione della corruzione  e  dell'illegalita'
nella   pubblica   amministrazione"    limitatamente    all'art.    1
limitatamente : - al comma 66 che recita: "66.  Tutti  gli  incarichi
presso  istituzioni,  organi   ed   enti   pubblici,   nazionali   ed
internazionali  attribuiti  in  posizioni  apicali   o   semiapicali,
compresi  quelli  di  titolarita'  dell'ufficio   di   gabinetto,   a
magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari, avvocati e
procuratori  dello  Stato,  devono  essere  svolti  con   contestuale
collocamento in posizione di fuori  ruolo,  che  deve  permanere  per
tutta la durata dell'incarico. Gli incarichi in corso  alla  data  di
entrata in vigore della presente legge  cessano  di  diritto  se  nei
centottanta giorni successivi non viene adottato il provvedimento  di
collocamento in posizione di fuori ruolo."; - al comma 67 che recita:
"67. Il Governo e' delegato ad adottare,  entro  quattro  mesi  dalla
data  di  entrata  in  vigore  della  presente  legge,   un   decreto
legislativo per l'individuazione di ulteriori incarichi, anche  negli
uffici di diretta collaborazione, che, in aggiunta a quelli di cui al
comma 66, comportano  l'obbligatorio  collocamento  in  posizione  di
fuori ruolo, sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi: a)
tener conto delle  differenze  e  specificita'  dei  regimi  e  delle
funzioni  connessi  alla  giurisdizione  ordinaria,   amministrativa,
contabile e militare, nonche' all'Avvocatura dello Stato;  b)  durata
dell'incarico;   c)   continuativita'   e   onerosita'   dell'impegno
lavorativo connesso  allo  svolgimento  dell'incarico;  d)  possibili
situazioni di conflitto  di  interesse  tra  le  funzioni  esercitate
presso l'amministrazione  di  appartenenza  e  quelle  esercitate  in
ragione dell'incarico ricoperto fuori ruolo."; 
        - al comma 68 che recita:  "68.  Salvo  quanto  previsto  dal
comma  69,  i  magistrati  ordinari,  amministrativi,   contabili   e
militari, gli avvocati e procuratori dello Stato non  possono  essere
collocati in posizione di fuori ruolo per un tempo che, nell'arco del
loro   servizio,   superi   complessivamente   dieci   anni,    anche
continuativi. Il predetto collocamento non puo' comunque  determinare
alcun pregiudizio con riferimento alla posizione rivestita nei  ruoli
di appartenenza."; 
        - al comma 69 che recita:  "69.  Salvo  quanto  previsto  nei
commi 70, 71 e 72 le disposizioni di cui al  comma  68  si  applicano
anche agli incarichi in corso alla data di entrata  in  vigore  della
presente legge."; 
        - al comma 70 che recita: "70.  Le  disposizioni  di  cui  ai
commi da 66 a 72 non si applicano ai membri di Governo, alle  cariche
elettive, anche presso gli organi di  autogoverno,  e  ai  componenti
delle Corti internazionali comunque denominate."; 
        - al comma 71 che recita: "71. Per gli incarichi previsti dal
comma 4 dell'articolo 1-bis del decreto-legge 16 settembre  2008,  n.
143, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2008,  n.
181, anche se conferiti successivamente all'entrata in  vigore  della
presente legge, il termine di cui al comma 68 decorre dalla  data  di
entrata in vigore della presente legge."; 
        - al  comma  72  che  recita:  "72.  I  magistrati  ordinari,
amministrativi,  contabili  e  militari,  nonche'  gli   avvocati   e
procuratori dello Stato che, alla data di  entrata  in  vigore  della
presente legge, hanno gia' maturato o  che,  successivamente  a  tale
data, maturino il periodo massimo di  collocamento  in  posizione  di
fuori ruolo, di cui  al  comma  68,  si  intendono  confermati  nella
posizione  di  fuori  ruolo  sino  al  termine  dell'incarico,  della
legislatura, della consiliatura o del  mandato  relativo  all'ente  o
soggetto presso cui e'  svolto  l'incarico.  Qualora  l'incarico  non
preveda un termine, il collocamento in posizione di  fuori  ruolo  si
intende confermato per i dodici mesi successivi all'entrata in vigore
della presente legge."; 
        - al  comma  73  che  recita:  "73.  Lo  schema  del  decreto
legislativo di cui al comma  67 e'  trasmesso  alle  Camere  ai  fini
dell'espressione dei pareri da parte delle  Commissioni  parlamentari
competenti per materia, che sono resi entro trenta giorni dalla  data
di trasmissione del medesimo schema di decreto.  Decorso  il  termine
senza che le Commissioni abbiano  espresso  i  pareri  di  rispettiva
competenza il decreto legislativo puo' essere comunque adottato."; 
        - al comma 74 che recita: "74. Entro un anno  dalla  data  di
entrata in vigore del decreto legislativo di cui  al  comma  67,  nel
rispetto dei principi e criteri direttivi ivi stabiliti,  il  Governo
e' autorizzato ad adottare disposizioni integrative o correttive  del
decreto legislativo stesso."?" 
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