DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 29 maggio 2013 

Differimento per l'anno 2013, del termine per la presentazione  e  la
trasmissione in via telematica delle dichiarazioni  modello  730/2013
ai sensi dell'articolo 12, comma 5, del decreto legislativo 9  luglio
1997, n. 241. (13A04824) 
(GU n.126 del 31-5-2013)

 
              IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
 
  Visto il decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, recante  "Norme
di semplificazione degli adempimenti  dei  contribuenti  in  sede  di
dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonche'
di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni" e, in
particolare, l'articolo 12,  comma  5,  il  quale  prevede  che,  con
decreto del Presidente del  Consiglio  dei  Ministri,  tenendo  conto
delle  esigenze  generali  dei  contribuenti,  dei  sostituti  e  dei
responsabili    d'imposta    o    delle    esigenze     organizzative
dell'amministrazione, possono essere modificati i termini riguardanti
gli adempimenti dei contribuenti  relativi  a  imposte  e  contributi
dovuti in base allo stesso decreto; 
  Vista la legge 27 luglio 2000, n.  212,  recante  "Disposizioni  in
materia di statuto dei diritti del contribuente"; 
  Visto il testo unico  delle  imposte  sui  redditi,  approvato  con
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; 
  Visto il decreto ministeriale 31 maggio 1999, n. 164, con il  quale
e' stato  approvato  il  regolamento  recante  "Norme  di  assistenza
fiscale resa dai Centri per l'assistenza fiscale per le imprese e per
i dipendenti, dai sostituti d'imposta e dai professionisti  ai  sensi
dell'articolo 40 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241" e, in
particolare, gli articoli 13 e  16  dello  stesso  decreto,  recanti,
rispettivamente,  "modalita'  e  termini   di   presentazione   della
dichiarazione  dei  redditi"  e  "assistenza  fiscale  prestata   dai
CAF-dipendenti"; 
  Visti gli articoli 3-bis, comma 10, e 7-quinquies del decreto-legge
30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge
2 dicembre  2005,  n.  248,  concernenti  l'attivita'  di  assistenza
fiscale  prestata  rispettivamente  dagli  iscritti   nell'albo   dei
consulenti del lavoro e  in  quello  dei  dottori  commercialisti  ed
esperti contabili; 
  Visto il provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate  15
gennaio  2013,  con  il  quale  e'  stato  approvato  il  modello  di
dichiarazione 730/2012 con le relative istruzioni,  che  deve  essere
presentato ai fini delle imposte sui redditi, nonche' della scheda da
utilizzare ai fini delle scelte della destinazione  dell'otto  e  del
cinque  per  mille  dell'IRPEF  da  parte  dei   soggetti   esonerati
dall'obbligo  di   presentazione   della   dichiarazione   ai   sensi
dell'articolo 1, quarto comma, lettera c), del decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600; 
  Visto l'articolo 13 del decreto-legge  6  dicembre  2011,  n.  201,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011  n.  214,
concernente  l'anticipazione  sperimentale  dell'Imposta   municipale
propria e, in particolare, il comma 12-ter  che  rinvia  all'articolo
37, comma 55, del decreto-legge 4 luglio 2006,  n.  223,  convertito,
con modificazioni, dalla legge del 4 agosto 2006, n. 248, consentendo
il  pagamento  dell'IMU  anche  mediante  compensazione  secondo   le
disposizioni del Capo III del decreto legislativo 9 luglio  1997,  n.
241; 
  Considerate le nuove modalita' telematiche  adottate  dall'Istituto
Nazionale  Previdenza  Sociale   (INPS)   per   il   rilascio   della
certificazione unificata dei redditi di lavoro dipendente, equiparati
e assimilati (CUD); 
  Considerate le difficolta'  riscontrate  nel  reperimento  dei  CUD
nella fase di  avvio  dell'assistenza  fiscale  nonche'  l'incertezza
determinatasi in merito all'utilizzo in  compensazione  del  rimborso
scaturente dal 730 per il pagamento dell'IMU; 
  Ritenuto opportuno, pertanto, disporre un differimento dei  termini
di presentazione delle dichiarazioni tramite il modello 730 e  quelli
di trasmissione telematica dei predetti  modelli  per  consentire  ai
contribuenti e ai soggetti che prestano assistenza fiscale di  fruire
di un piu' congruo periodo di tempo per il corretto  svolgimento  dei
relativi adempimenti, tenendo conto delle esigenze dei contribuenti e
dell'Amministrazione finanziaria; 
  Su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
Termini per la presentazione e la  trasmissione  delle  dichiarazioni
  dei  redditi  modello   730/2013   per   i   CAF-dipendenti   e   i
  professionisti abilitati 
  1. I possessori dei redditi indicati all'articolo 37, comma 1,  del
decreto  legislativo  9  luglio  1997,  n.  241,  possono  presentare
l'apposita dichiarazione semplificata  e  le  schede  ai  fini  della
destinazione dell'otto  e  del  cinque  per  mille  dell'imposta  sul
reddito  delle  persone  fisiche  entro  il  10  giugno  2013  ad  un
CAF-dipendenti o ad  un  professionista  abilitato,  unitamente  alla
documentazione  necessaria  all'effettuazione  delle  operazioni   di
controllo. 
  2. I CAF-dipendenti e i professionisti abilitati, nell'ambito delle
attivita' di assistenza fiscale di cui all'articolo 34, comma 4,  del
decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, provvedono: 
    a) entro il 24 giugno 2013, a consegnare  al  contribuente  copia
della  dichiarazione   elaborata   e   il   relativo   prospetto   di
liquidazione; 
    b) entro il giorno 8  luglio  2013,  a  comunicare  il  risultato
finale delle dichiarazioni e a  effettuare  la  trasmissione  in  via
telematica all'Agenzia delle entrate delle  dichiarazioni  presentate
ai sensi dell'articolo 13 del  regolamento  di  cui  al  decreto  del
Ministro delle finanze 31 maggio 1999, n. 164. 
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana. 
    Roma, 29 maggio 2013 
 
                             Il Presidente del Consiglio dei Ministri 
                                               Letta                  
 
Il Ministro dell'economia e delle finanze 
               Saccomanni