PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA DEL CAPO DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE 12 giugno 2013 

Ulteriori disposizioni urgenti relative agli eventi sismici che hanno
colpito il territorio delle province  di  Bologna,  Modena,  Ferrara,
Reggio Emilia, Mantova e Rovigo nel mese di maggio  2012.  (Ordinanza
n. 91). (13A05286) 
(GU n.142 del 19-6-2013)

 
 
 
                      IL CAPO DEL DIPARTIMENTO 
                       della Protezione Civile 
 
  Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225; 
  Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112; 
  Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n.  343,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401; 
  Visto il decreto-legge del 15 maggio 2012, n.  59,  convertito  con
modificazioni, dalla legge 12 luglio 2012, n. 100; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri  del  21
maggio 2012 recante  la  dichiarazione  dell'eccezionale  rischio  di
compromissione degli interessi primari a causa  dei  predetti  eventi
sismici, ai sensi dell'art. 3, comma 1, del decreto legge 4  novembre
2002, n. 245, convertito con modificazioni dall'art. 1 della legge 27
dicembre 2002, n. 286; 
  Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 22 maggio 2012 con
la quale e'  stato  dichiarato  fino  al  21  luglio  2012  lo  stato
d'emergenza in ordine  agli  eventi  sismici  che  hanno  colpito  il
territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara  e  Mantova  il
giorno 20 maggio 2012 ed e' stata disposta  la  delega  al  Capo  del
Dipartimento della protezione civile ad emanare ordinanze  in  deroga
ad ogni disposizione vigente e nel  rispetto  dei  principi  generali
dell'ordinamento giuridico; 
  Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 30 maggio 2012 con
la quale e'  stato  dichiarato  fino  al  29  luglio  2012  lo  stato
d'emergenza in ordine ai ripetuti eventi sismici di forte  intensita'
verificatisi nel mese di maggio 2012, e in particolare  al  terremoto
del 29 maggio 2012, che hanno colpito il territorio delle province di
Bologna, Modena, Ferrara, Reggio Emilia, Mantova e Rovigo ed e' stata
disposta la delega al Capo del Dipartimento della  protezione  civile
ad emanare ordinanze in deroga ad ogni  disposizione  vigente  e  nel
rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico; 
  Viste le ordinanze  del  Capo  del  Dipartimento  della  protezione
civile  adottate  per  disciplinare  l'emergenza  in   rassegna,   in
particolare l'art. 1, comma 4, dell'ordinanza del 1° agosto 2012,  n.
15, come modificato dall'art. 1 dell'ordinanza del 24  gennaio  2013,
n. 42, con cui  si  dispone  che  le  contabilita'  speciali  di  cui
all'art. 7, comma 2, dell'ordinanza del Capo del  Dipartimento  della
protezione civile  n.  0001/2012  e  di  cui  all'art.  7,  comma  2,
dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione  civile  n.
0003/2012 rimangono aperte fino al 31 maggio 2013 per la liquidazione
di tutte le spese autorizzate dalla Direzione di comando e  controllo
e i titolari delle medesime  contabilita'  speciali  provvedono  alla
rendicontazione ai sensi di quanto previsto dall'art. 5, comma 5-bis,
della legge n. 225/1992 e successive modifiche ed integrazioni; 
  Dato  atto  che  le  richiamate  deliberazioni  del  Consiglio  dei
ministri del 22 e 30 maggio 2012 hanno stabilito  che  alla  scadenza
del termine di cui  al  comma  1  delle  deliberazioni  medesime,  le
regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto,  ai  sensi  dell'art.  5,
comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modifiche
ed integrazioni, provvedono, ciascuna per la  propria  competenza,  a
coordinare  gli  interventi  conseguenti  all'evento  finalizzati  al
superamento della situazione emergenziale in atto; 
  Visto il decreto-legge convertito  6  giugno  2012,  n.  74  ed  in
particolare l'art. 1, comma 3, che ha stabilito che in  seguito  agli
eventi sismici in rassegna lo stato di emergenza  dichiarato  con  le
delibere del Consiglio dei ministri del 22 e del 30  maggio  2012  e'
prorogato fino al 31 maggio 2013; 
  Visto il decreto-legge 26 aprile 2013,  n.  43  ed  in  particolare
l'art. 6, comma 1, che  ha  stabilito  che  il  predetto  termine  di
scadenza dello stato di emergenza conseguente agli eventi sismici del
20 e 29 maggio 2012, e' prorogato fino al 31 dicembre 2014; 
  Considerato che alla data odierna non risultano  ancora  trasferite
sulle predette contabilita' speciali le  risorse  stanziate  per  far
fronte  agli  interventi  ed  alle  misure   gia'   autorizzate   dal
Dipartimento della protezione civile, riconosciute a valere sul Fondo
di solidarieta' dell'Unione Europea; 
  Acquisita  l'intesa  delle   regioni   Veneto,   Emilia-Romagna   e
Lombardia; 
  Di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze; 
 
                              Dispone: 
 
                               Art. 1 
 
  1. All'art. 1, comma 4, dell'ordinanza del  Capo  del  Dipartimento
della protezione civile n. 0015 del 1° agosto 2012,  come  modificato
dall'art. 1 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione
civile n. 42 del 24 gennaio 2013 le parole: «fino al 31 maggio  2013»
sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2013». 
  La presente ordinanza sara'  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana. 
    Roma, 12 giugno 2013 
 
                                  Il Capo del Dipartimento: Gabrielli