Ulteriori disposizioni urgenti relative agli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Reggio Emilia, Mantova e Rovigo nel mese di maggio 2012. (Ordinanza n. 91). (13A05286)(GU n.142 del 19-6-2013)
IL CAPO DEL DIPARTIMENTO della Protezione Civile Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225; Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112; Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401; Visto il decreto-legge del 15 maggio 2012, n. 59, convertito con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2012, n. 100; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 21 maggio 2012 recante la dichiarazione dell'eccezionale rischio di compromissione degli interessi primari a causa dei predetti eventi sismici, ai sensi dell'art. 3, comma 1, del decreto legge 4 novembre 2002, n. 245, convertito con modificazioni dall'art. 1 della legge 27 dicembre 2002, n. 286; Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 22 maggio 2012 con la quale e' stato dichiarato fino al 21 luglio 2012 lo stato d'emergenza in ordine agli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara e Mantova il giorno 20 maggio 2012 ed e' stata disposta la delega al Capo del Dipartimento della protezione civile ad emanare ordinanze in deroga ad ogni disposizione vigente e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico; Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 30 maggio 2012 con la quale e' stato dichiarato fino al 29 luglio 2012 lo stato d'emergenza in ordine ai ripetuti eventi sismici di forte intensita' verificatisi nel mese di maggio 2012, e in particolare al terremoto del 29 maggio 2012, che hanno colpito il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Reggio Emilia, Mantova e Rovigo ed e' stata disposta la delega al Capo del Dipartimento della protezione civile ad emanare ordinanze in deroga ad ogni disposizione vigente e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico; Viste le ordinanze del Capo del Dipartimento della protezione civile adottate per disciplinare l'emergenza in rassegna, in particolare l'art. 1, comma 4, dell'ordinanza del 1° agosto 2012, n. 15, come modificato dall'art. 1 dell'ordinanza del 24 gennaio 2013, n. 42, con cui si dispone che le contabilita' speciali di cui all'art. 7, comma 2, dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 0001/2012 e di cui all'art. 7, comma 2, dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 0003/2012 rimangono aperte fino al 31 maggio 2013 per la liquidazione di tutte le spese autorizzate dalla Direzione di comando e controllo e i titolari delle medesime contabilita' speciali provvedono alla rendicontazione ai sensi di quanto previsto dall'art. 5, comma 5-bis, della legge n. 225/1992 e successive modifiche ed integrazioni; Dato atto che le richiamate deliberazioni del Consiglio dei ministri del 22 e 30 maggio 2012 hanno stabilito che alla scadenza del termine di cui al comma 1 delle deliberazioni medesime, le regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto, ai sensi dell'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modifiche ed integrazioni, provvedono, ciascuna per la propria competenza, a coordinare gli interventi conseguenti all'evento finalizzati al superamento della situazione emergenziale in atto; Visto il decreto-legge convertito 6 giugno 2012, n. 74 ed in particolare l'art. 1, comma 3, che ha stabilito che in seguito agli eventi sismici in rassegna lo stato di emergenza dichiarato con le delibere del Consiglio dei ministri del 22 e del 30 maggio 2012 e' prorogato fino al 31 maggio 2013; Visto il decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43 ed in particolare l'art. 6, comma 1, che ha stabilito che il predetto termine di scadenza dello stato di emergenza conseguente agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, e' prorogato fino al 31 dicembre 2014; Considerato che alla data odierna non risultano ancora trasferite sulle predette contabilita' speciali le risorse stanziate per far fronte agli interventi ed alle misure gia' autorizzate dal Dipartimento della protezione civile, riconosciute a valere sul Fondo di solidarieta' dell'Unione Europea; Acquisita l'intesa delle regioni Veneto, Emilia-Romagna e Lombardia; Di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze; Dispone: Art. 1 1. All'art. 1, comma 4, dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 0015 del 1° agosto 2012, come modificato dall'art. 1 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 42 del 24 gennaio 2013 le parole: «fino al 31 maggio 2013» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2013». La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 12 giugno 2013 Il Capo del Dipartimento: Gabrielli