N. 143 ORDINANZA (Atto di promovimento) 25 febbraio 2013
Ordinanza del 25 febbraio 2013 emessa dal G.U.P. del Tribunale di Torino nel procedimento penale a carico di Calosso Damiano, Chiesa Luigi e Calosso Aldo. Reati e pene - Prescrizione - Raddoppio dei termini per il reato di incendio colposo di cui all'art. 449 cod. pen. - Violazione del principio di ragionevolezza a fronte di termini di prescrizione piu' lunghi rispetto a quelli previsti per il reato di incendio doloso di cui all'art. 423 cod. pen. - Codice penale, art. 157, comma sesto. - Costituzione, art. 3.(GU n.25 del 19-6-2013 )
IL TRIBUNALE Visti gli atti dei presenti procedimenti, riuniti, a carico di: Calosso Damiano, nato a Torino il 23 giugno 1961, elettivamente domiciliato a Torino in corso re Umberto, 44 presso lo Studio del suo difensore - difeso di fiducia dall'Avv. Giacomo Francini del Foro di Torino Chiesa Luigi, nato a Montiglio (AT) il 22 giugno 1941, elettivamente domiciliato in corso Matteotti, 31 presso lo Studio dei suoi difensori - difeso di fiducia dagli Avv.ti Fulvio Gianaria ed Andrea De Carlo, entrambi del Foro di Torino Calosso Aldo, nato a San Damiano d'Asti il 12 maggio 1932, domiciliato a Torino in corso Einaudi, 8 presso la GER s.r.l. - difeso di fiducia dall'Avv. Giacomo Francini del Foro di Torino tutti imputati «del delitto previsto e punito dagli artt. 113, 449, comma I, c.p., poiche', in cooperazione tra di loro, per colpa consistita in negligenza, in imprudenza ed in imperizia, nonche' nell'inosservanza delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, hanno cagionato un incendio che ha interessato il magazzino della societa' denominata Alpha Point s.p.a.» (come da capo di imputazione in atti, ulteriormente specificativo delle condotte colpose) Reato commesso in Torino nella data del 25 aprile 2006 Vista la richiesta, depositata dal difensore di Calosso Aldo e Calosso Damiano, di sollevare questione di legittimita' costituzionale dell'art. 157 comma 6 c.p. in relazione all'art. 449 c.p. per violazione dell'art. 3 Costituzione nella parte in cui prevede, per il reato di incendio colposo, un termine prescrizionale di 12 anni e pertanto piu' lungo rispetto al termine prescrizionale previsto per la corrispondente fattispecie dolosa (art. 423 c,p., con termine prescrizionale di anni 7), in quanto la norma di cui all'art. 157 comma 6 c.p. prevede un ingiustificato ed irragionevole trattamento di favore nei confronti di coloro che provochino un evento disastroso con dolo rispetto a coloro che cagionino identico evento con mera colpa; Sentite le parti; Osserva La questione proposta dalla difesa risulta rilevante e non manifestamente infondata, sicche' si rende necessaria la sospensione del procedimento, onde investire della questione la Corte costituzionale. 1. Il procedimento. Il procedimento pende avanti questo Giudice in udienza preliminare in seguito a richiesta di rinvio a giudizio depositata dal Pubblico Ministero in data 31.10.12 per Calosso Damiano e Chiesa Luigi e in data 9.1.13 per Calosso Aldo (in questo secondo caso, la richiesta di rinvio a giudizio origina da ordinanza del GIP 11.12.12 reiettiva di richiesta di archiviazione) per il reato di cui all'art. 449 c.p. in relazione all'art. 423 c.p. (incendio colposo) commesso il 25 aprile 2006. Nel corso del procedimento gli unici atti interruttivi della prescrizione sono stati le due richieste di rinvio a giudizio ed il provvedimento del GIP di fissazione dell'udienza in camera di consiglio per la decisione sulla richiesta di archiviazione (datato 15.10.2012). Tali atti sono tutti successivi alla data del 25 aprile 2012. Il reato in contestazione e' punito con la pena della reclusione da uno a cinque anni; il termine di prescrizione ordinario, pari ad anni sei a norma dell'art. 157 comma primo c.p. (con conseguente maturazione appunto al 25.4.2012), deve peraltro essere raddoppiato ai sensi del comma 6 dell'art. 157 c.p. come modificato dall'art. 6 legge 5 dicembre 2005 n. 251 (con conseguente maturazione del termine di prescrizione al 25 aprile 2018). 2. Non manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale La legge n. 251 del 2005 ha integralmente sostituito l'art. 157 del codice penale, modificando il regime della prescrizione dei reati. Secondo la regola generale dettata dal comma primo dell'art. 157 c.p., come novellato, il reato di incendio doloso previsto dall'art. 423 c.p., siccome punito con la pena della reclusione da tre a sette anni, si prescrive nel termine di anni sette. Sempre secondo tale regola, i reati previsti dall'art. 449 comma primo c.p. (che punisce con la pena della reclusione da uno a cinque anni chiunque «cagiona per colpa un incendio o un altro disastro preveduto dal capo primo di questo titolo») si prescriverebbero nel termine di anni sei. Tale termine deve peraltro essere raddoppiato (quindi, anni dodici) a norma dell'art. 157 comma 6 c.p., che prevede che «I termini di cui ai commi che precedono sono raddoppiati per i reati di cui agli articoli 449, 589 secondo terzo e quarto comma, nonche' per i reati di cui all'art. 51 commi 3-bis e 3-quater del codice di procedura penale»; in seguito a ulteriore e recente modifica normativa (L. l° ottobre 2012, n. 172), identico raddoppio dei termini e' previsto ora per i reati di cui «all'art. 572 e per i reati di cui alla sezione I del capo III del titolo XII del libro II e di cui agli articoli 609-bis, 609-quater, 609-quinquies e 609-octies, salvo che risulti la sussistenza delle circostanze attenuanti contemplate dal terzo comma dell'art. 609-bis ovvero dal quarto comma dell'art. 609-quater dall'art. 4, comma c. 1, lett. a)». Il comma 6 dell'art. 157 c.p. cosi' come formulato (anteriore alla ulteriore modifica del 2012, che non rileva ai fini dell'analisi della questione prospettata) e' stato introdotto grazie ad un emendamento nel corso dell'iter parlamentare di approvazione della legge 251/2005, dapprima limitatamente ai reati di cui all'art. 51 commi 3-bis e 3-quater c.p.p. (sul rilievo del fatto che trattasi di reati che «di norma richiedono indagini piu' complesse» oltre che della loro gravita', cfr. dibattito in Senato) e successivamente (cfr. dibattito alla Camera, seduta del 9.11.2005) anche con riferimento ai reati di cui agli articoli 449 e 589 c.2 e 4 c.p., senza peraltro che dai lavori parlamentari si evinca un particolare approfondimento delle motivazioni che hanno determinato questa scelta, sostanzialmente collegata alla volonta' di maggiormente tutelare le vittime dei reati, prevedendo tempi di prescrizione piu' lunghi per reati potenzialmente produttivi di danni significativi nei confronti di una pluralita' di persone offese. Con specifico riferimento al reato di cui all'art. 449 c.p., che solo interessa in questa sede, la norma sopra riportata indubbiamente fa si' che il termine di prescrizione per il reato di incendio colposo sia di gran lunga superiore (12 anni) al termine di prescrizione previsto per il reato di incendio doloso (7 anni). Per inciso (che non e' questo il termine di paragone che si invoca in questa sede), tale discrepanza non si rileva con riferimento alle altre fattispecie di disastro contemplate dall'art. 449 c.p. mediante rinvio alle norme del capo I, atteso che le corrispondenti ipotesi dolose hanno pene edittali piu' elevate del reato di incendio, ed hanno quindi termini di prescrizione piu' lunghi (reati di cui agli articoli 426, 428, 430 c.p., tutti con pena edittale massima di anni dodici di reclusione). La previsione di un termine prescrizionale piu' lungo per l'ipotesi colposa del reato di incendio rispetto al termine prescrizionale in essere per la corrispondente ipotesi dolosa ad avviso di questo Giudice viola l'art. 3 della Costituzione, per violazione del principio di ragionevolezza. E' pacifico che l'individuazione del termine di prescrizione del reato, demandata alla discrezionalita' del legislatore, concorre alla composizione degli effetti sostanziali del reato stesso, tanto che di essa deve tenersi conto ogni qual volta deve individuarsi il trattamento piu' favorevole al reo (cosi' la costante giurisprudenza della Corte di Cassazione, cfr. tra le molte Sezioni Unite n. 27/2000). E' altrettanto pacifico che la discrezionalita' del legislatore deve avere come riferimento quella che e' la ratio dell'effetto estintivo della prescrizione, ossia (oltre alla salvaguardia della funzione specialpreventiva e rieducativa della pena, assicurando che la comminazione della sanzione avvenga entro un ragionevole lasso di tempo dalla commissione del reato), primariamente «l'interesse generale di non piu' perseguire i reati rispetto ai quali il lungo tempo decorso dopo la loro commissione abbia fatto venir meno, o notevolmente attenuato, (...) l'allarme della coscienza comune» (vedi sentenze Corte costituzionale n. 202 del 1971 e n. 254 del 1985). Conformemente a tale ratio, il rispetto dell'art. 3 Cost. sotto il profilo della ragionevolezza impone al legislatore di prevedere trattamenti sanzionatori complessivi, comprensivi pertanto anche della determinazione dei termini prescrizionali, che siano necessariamente proporzionati in primo luogo alla complessiva e concreta gravita' del fatto (sulla «concreta gravita' del fatto-reato» come parametro di riferimento per il legislatore nella determinazione dei termini di prescrizione per i vari reati, si veda anche l'ordinanza Corte costituzionale 337 del 14-20 luglio 1999). Ora, se il rispetto della discrezionalita' legislativa impedisce con tutta evidenza di sindacare la previsione di differenti termini prescrizionali riferiti a reati che siano tra loro differenti per bene giuridico protetto, condotta, entita' dell'evento, cio' non vale invece nel caso in cui, come in quello di specie, il fatto reato sia il medesimo nelle sue componenti oggettive (cagionare un incendio) ma si differenzi unicamente nella componente soggettiva, laddove pacificamente e senza dubbio l'elemento soggettivo del dolo connota di maggiore gravita' la fattispecie rispetto alla corrispondente ipotesi colposa, come concretamente ritenuto dal legislatore che infatti ha previsto per il reato di incendio doloso una pena edittale superiore di quella prevista per il reato di incendio colposo. Nella comparazione tra i reati di cui all'art. 423 c.p. («chiunque cagiona un incendio») e 449 c.p. («chiunque per colpa cagiona un incendio»), reati di identica condotta ed evento (e, volendo fare riferimento alle ragioni che determinarono l'allungamento dei termini di prescrizione per il reato di cui all'art. 449 c.p., sopra richiamate, suscettibili di determinare eventi dannosi di pari gravita') ma diversi esclusivamente in relazione all'elemento soggettivo, la previsione di un termine prescrizionale piu' lungo per l'ipotesi colposa e di un termine prescrizionale piu' breve per l'ipotesi dolosa si risolve nella previsione di trattamenti sanzionatori la cui differenziazione e' priva di ragionevolezza, in quanto al reato sicuramente meno grave corrisponde un «trattamento sanzionatorio» in senso lato meno favorevole ed al reato piu' grave corrisponde un trattamento sanzionatorio piu' favorevole; previsione quindi che viola il principio di uguaglianza di cui all'art. 3 Costituzione. 3. Il quesito. Alla luce dei motivi sopra esposti, si ritiene non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 157 comma 6 c.p., del quale si chiede di dichiarare l'illegittimita' nella parte in cui prevede che il termine di prescrizione e' raddoppiato per il reato di cui all'art. 449 c.p. in relazione all'art. 423 c.p. (incendio colposo) per contrasto con il principio di uguaglianza di cui all'art. 3 della Costituzione in quanto la norma suddetta viene a prevedere un trattamento sanzionatorio complessivamente piu' sfavorevole (in relazione al maggior termine prescrizionale) per il reato di incendio colposo (meno grave) e piu' favorevole per il reato di incendio doloso (piu' grave), con irragionevole disparita' di trattamento. 4. Sulla rilevanza. La questione e' rilevante nel giudizio a quo: se la questione venisse accolta dalla Corte costituzionale, questo giudice dovrebbe dichiarare l'estinzione del reato in contestazione per intervenuta prescrizione (essendo decorso dalla data del fatto il termine indicato dall'art. 157 comma primo c.p, di anni sei, non essendo intervenuti atti interruttivi della prescrizione, ed essendo implicita nella richiesta della difesa la conseguente richiesta di pronuncia di sentenza ex art. 425 c.p.p. per estinzione del reato); diversamente dovrebbe procedere oltre nella discussione dell'udienza preliminare e nella decisione in ordine alla richiesta di rinvio a giudizio formulata dal Pubblico Ministero. E' quindi evidente che giudizio in corso non puo' essere definito indipendentemente dalla risoluzione della questione di legittimita' costituzionale come prospettata.
P. Q. M. Visti gli artt. 134 della Costituzione, e 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87 Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale, nei termini di cui in motivazione, dell'art. 157 comma 6 c.p. nella parte in cui prevede che il termine di prescrizione e' raddoppiato per il reato di cui all'art. 449 c.p. in relazione all'art. 423 c.p. (incendio colposo), per contrasto con l'art. 3 Costituzione. Sospende il presente procedimento. Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale per l'esame della questione di legittimita' costituzionale qui proposta. Ordina che, a cura della cancelleria, la presente ordinanza sia notificata: alle parti del presente procedimento; al Pubblico Ministero presso il Tribunale di Torino; al Presidente del Consiglio dei ministri Ordina che, a cura della cancelleria, la presente ordinanza sia comunicata ai sigg.ri Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati. Dispone che la Cancelleria trasmetta alla Corte costituzionale gli atti del presente procedimento, con la prova delle avvenute notificazioni e comunicazioni. Cosi' deciso in Torino, all'esito dell'udienza preliminare del 25 febbraio 2013. Il giudice: Chinaglia