DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 26 giugno 2013 

Proroga di termini di interesse del Ministero dell'economia  e  delle
finanze. (13A05604) 
(GU n.150 del 28-6-2013)

 
              IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
 
  Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 228 recante  «Disposizioni  per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello  Stato  (Legge
di stabilita' 2013)», ed in particolare l'art. 1, comma 388 che fissa
al 30 giugno 2013 il termine di scadenza dei  termini  e  dei  regimi
giuridici indicati nella tabella 2 allegata alla  legge  n.  228  del
2012; 
  Vista la tabella 2 che, ai numeri 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17 e  18,
proroga il termine di cui all'art. 23, comma 1, del decreto legge  29
dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge  24
febbraio 2012, n. 14, di cui all'art. 8, comma 30, del decreto  legge
6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni,  dalla  legge
22 dicembre 2011, n. 214 e di cui agli articoli 4, comma 3, 8,  comma
7, 11, comma 4,  12,  18,  comma  1,  e  25,  comma  1,  del  decreto
legislativo 31 maggio 2011, n. 91; 
  Visto il comma 391 dell'art. 1 della legge  n.  228  del  2012  che
proroga al 30 giugno 2013 il termine di cui  all'art.  1,  comma  70,
della legge 13 dicembre 2010, n. 220; 
  Visto il successivo comma 394 dell'art. 1 della legge  n.  228  del
2012, ai sensi del quale con uno o piu' decreti  del  Presidente  del
Consiglio dei Ministri, da  adottare  di  concerto  con  il  Ministro
dell'economia e  delle  finanze,  puo'  essere  disposta  l'ulteriore
proroga fino al 31 dicembre 2013 del termine del 30  giugno  2013  di
cui ai commi da 388 a 393; 
  Considerata la necessita' di prorogare ulteriormente il termine  di
cui all'art. 19, comma 14, del decreto legislativo 17 settembre 2007,
n. 164 e successive modificazioni, al fine di assicurare  l'esercizio
dell'attivita' dei consulenti finanziari in attesa  dell'adozione  di
una regolamentazione sistematica che  consenta  di  istituire  l'Albo
delle persone fisiche consulenti finanziari e il  relativo  Organismo
competente; 
  Considerata la necessita' di prorogare ulteriormente l'applicazione
della speciale disciplina  introdotta  dall'art.  8,  comma  30,  del
decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni,
dalla legge 22 dicembre 2011,  n.  214,  al  fine  di  continuare  ad
incentivare  e  semplificare  le  modalita'  per  la  prestazione  di
finanziamenti da parte della Banca d'Italia in favore di  banche  per
esigenza di liquidita', garantendo, in tal modo,  la  stabilita'  del
sistema finanziario; 
  Considerata la necessita' di prorogare il termine entro cui  devono
essere adottati i provvedimenti attuativi previsti dagli articoli  4,
comma 3, 8, comma 7, 11, comma 4, 12, 18, comma 1, e 25, comma 1, del
decreto legislativo 31  maggio  2011,  n.  91,  al  fine  di  poterli
armonizzare e rendere coerenti con il nuovo impianto che si andra'  a
definire nel corso  del  prossimo  anno,  derivante  dalla  direttiva
2011/85/UE dell'8 novembre 2011, che  stabilisce  regole  dettagliate
riguardanti le caratteristiche dei quadri  di  bilancio  degli  Stati
membri, e dalla legge costituzionale 24 dicembre 2013,  n.  243,  che
introduce  il  principio  del  pareggio  di  bilancio   nella   Carta
costituzionale; 
  Considerata la necessita' di  prorogare  ulteriormente  il  termine
fissato dall'art. 1, comma 70, della legge 13 dicembre 2010, n.  220,
entro cui  adottare,  con  decreto  interdirigenziale  del  Ministero
dell'economia e delle finanze-Amministrazione autonoma  dei  monopoli
di Stato (ora Agenzia delle entrate e dei monopoli) e  del  Ministero
della salute, d'intesa con la Conferenza unificata, le linee d'azione
per la prevenzione,  il  contrasto  e  il  recupero  di  fenomeni  di
ludopatia conseguente a gioco compulsivo; 
  Di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1. Sono prorogati al  31  dicembre  2013  i  termini  ed  i  regimi
giuridici di cui alle seguenti disposizioni, indicate nella Tabella 2
allegata alla legge 24 dicembre 2012, n. 228: 
  a) art. 23, comma 1, del decreto legge 29 dicembre  2011,  n.  216,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14; 
  b) art. 8, comma 30, del decreto legge 6  dicembre  2011,  n.  201,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214; 
  c) art. 4, comma 3, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91; 
  d) art. 8, comma 7, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91; 
  e) art. 11, comma 4, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91; 
  f) art. 12 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91; 
  g) art. 18, comma 1, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91; 
  h) art. 25, comma 1, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91. 
  2. E' prorogato al 31 dicembre 2013 il termine di cui  all'art.  1,
comma 70, della legge 13 dicembre 2010, n. 220. 
  3. Le disposizioni di cui al presente decreto hanno effetto dal  1°
luglio 2013. 
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana. 
    Roma, 26 giugno 2013 
 
                             Il Presidente del Consiglio dei ministri 
                                             Letta                    
 
Il Ministro dell'economia e delle finanze 
                 Saccomanni