MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 22 marzo 2013 

Modalita' di pagamento dei diritti relativi ai titoli  di  proprieta'
industriale. (13A05570) 
(GU n.153 del 2-7-2013)

 
 
 
                             IL MINISTRO 
                      DELLO SVILUPPO ECONOMICO 
 
 
                           di concerto con 
 
 
                      IL MINISTRO DELL'ECONOMIA 
                           E DELLE FINANZE 
 
 
  Visto il decreto legislativo 10  febbraio  2005,  n.  30,  recante:
«Codice della proprieta' industriale,  a  norma  dell'art.  15  della
legge 12 dicembre 2002, n. 273» e, in particolare, gli articoli  186,
225 e 227 del medesimo; 
  Visto l'art. 186,  comma  7,  del  citato  decreto  legislativo  n.
30/2005, il  quale  prevede  che,  con  decreto  del  Ministro  dello
sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze, viene stabilita la misura dei diritti di segreteria e  delle
tariffe da corrispondere, rispettivamente, per la richiesta e  per  i
lavori di copiatura, di riproduzione e di  estrazione  della  diversa
documentazione brevettuale; 
  Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296 e, in particolare, il comma
851 dell'art. 1, il quale prevede che, con decreto del Ministro dello
sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze,  sono  istituiti  i  diritti  sui  brevetti  per  invenzione
industriale e per i modelli di utilita'  e  sulla  registrazione  dei
disegni  e  modelli,  nonche'   i   diritti   di   opposizione   alla
registrazione dei marchi di impresa; 
  Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto
con il Ministro dell'economia e delle  finanze  del  2  aprile  2007,
emanato in attuazione del citato art. 1, comma 851,  della  legge  n.
296 del 2006, con il quale sono stati determinati i diritti  relativi
ai titoli della proprieta' industriale e, in particolare, all'art. 5,
sono state stabilite le relative modalita' di pagamento; 
  Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze del  1°  ottobre  2012,
che ha apportato modificazioni ed integrazioni al citato decreto  del
2 aprile 2007; 
  Visto il D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, pubblicato nella  Gazzetta
Ufficiale  dell'11  novembre  1972  n.  292,  recante  la  disciplina
dell'imposta di bollo; 
  Visto il decreto legislativo 9 luglio  1997,  n.  241,  concernente
norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti  in  sede
di dichiarazione dei  redditi  e  dell'imposta  sul  valore  aggiunto
nonche'  di   modernizzazione   del   sistema   di   gestione   delle
dichiarazioni  e,  in  particolare,  il  Capo   III   dello   stesso,
concernente  «Disposizioni  in  materia  di   riscossione»   laddove,
all'art. 17, comma 2, lettera h-ter), e' disposto che il sistema  del
versamento  unificato  puo'  essere   esteso   alle   altre   entrate
individuate con decreto del Ministro delle finanze, di  concerto  con
il  Ministro  del  tesoro,  del  bilancio  e   della   programmazione
economica, e con i Ministri competenti per settore; 
  Visto il provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del
9 ottobre 2012 prot. 2012/140335, avente  ad  oggetto  l'approvazione
della nuova versione del modello «F24 enti pubblici»  (F24  EP),  che
gli enti e le amministrazioni pubbliche utilizzano per il  versamento
delle entrate erariali; 
  Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300,  e  successive
modificazioni, recante la riforma dell'organizzazione del  Governo  a
norma  dell'art.  11  della  legge  15  marzo  1997,  n.  59,  ed  in
particolare  l'art.  23,  concernente  l'istituzione  del   Ministero
dell'economia e delle finanze e le sue attribuzioni; 
  Ritenuto necessario apportare modifiche alle modalita' di pagamento
dei diritti, disciplinate dai predetti decreti, al  fine  di  rendere
piu'  agevole  all'utenza  il  citato  pagamento  e  per   consentire
all'amministrazione  di  avere  maggiore  certezza  e   tempestivita'
dell'informazione relativa all'avvenuto pagamento; 
  Ritenuto opportuno individuare nuove modalita' per il pagamento dei
diritti relativi ai titoli della proprieta' industriale e delle altre
imposte  e  tasse  connesse   anche   alle   diverse   modalita'   di
presentazione delle domande di concessione, registrazione  e  rinnovo
dei predetti titoli; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1. Al decreto del Ministro dello sviluppo  economico,  di  concerto
con il Ministro dell'economia e delle  finanze  del  2  aprile  2007,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana  del  6
aprile 2007 n. 81, l'art. 5 e' sostituito dal seguente: 
  «Art. 5 (Modalita' di pagamento). - 1.  Il  pagamento  dei  diritti
deve essere effettuato esclusivamente secondo le seguenti modalita': 
    a) per il deposito ed il mantenimento in vita  dei  brevetti  per
invenzione  industriale  e  per  modello  di  utilita'   e   per   la
registrazione dei disegni e modelli, per  i  diritti  di  opposizione
nonche'  per  tutti  gli  altri  pagamenti  non  compresi  nei  punti
successivi, mediante versamento sul c/c postale n. 668004,  intestato
all'Agenzia delle entrate - Centro Operativo di Pescara; 
    b) Per il mantenimento in vita  dei  brevetti  europei,  mediante
versamento sul c/c postale n. 81016008, intestato  all'Agenzia  delle
entrate - Centro Operativo di Pescara; 
    c) Per i diritti di segreteria, mediante  versamento  diretto  al
capitolo di  entrata  n.  2377  del  bilancio  dello  Stato,  tramite
bonifico bancario (codice IBAN IT 14  M  01000  03245  348010237700),
oppure mediante versamento sul  conto  corrente  postale  n.  871012,
intestato alla Banca  d'Italia  Servizio  di  tesoreria  territoriale
dello Stato di Roma. 
  2. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle  Entrate,  di
concerto con il Direttore Generale per la lotta alla contraffazione -
Ufficio italiano brevetti  e  marchi  del  Ministero  dello  sviluppo
economico, da pubblicare nella Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana,  sono  individuate  le  modalita'  per  consentire  che   i
pagamenti  di  cui  al  comma  1,  lettere   a)   e   b),   avvengano
esclusivamente secondo le modalita' previste dall'art. 17 del decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241, ovvero con il  modello  «F24  enti
pubblici», approvato con  provvedimento  del  Direttore  dell'Agenzia
delle entrate del 9 ottobre 2012  prot.  2012/140335,  in  base  alle
istruzioni stabilite con risoluzione della medesima Agenzia; 
  3. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate, sono
individuate  le  procedure   per   consentire   che   il   versamento
dell'imposta  di  bollo  avvenga  con  modalita'  telematiche.   Fino
all'individuazione di tali procedure,  l'imposta  di  bollo  relativa
alla presentazione per via telematica delle domande  di  concessione,
registrazione e rinnovo dei titoli della proprieta'  industriale,  e'
calcolata secondo quanto previsto dal decreto  del  Presidente  della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, avendo come riferimento la  copia
cartacea  dei   relativi   documenti.   Ai   fini   dell'assolvimento
dell'imposta, il soggetto  interessato  provvede  ad  inserire  nella
domanda i numeri identificativi delle  marche  da  bollo  utilizzate,
nonche' ad annullare le stesse, conservandone gli originali.». 
  Il presente  decreto  sara'  comunicato  ai  competenti  organi  di
controllo. 
 
    Roma, 22 marzo 2013 
 
                                                    Il Ministro       
                                             dello sviluppo economico 
                                                      Passera         
 
Il Ministro dell'economia 
     e delle finanze      
          Grilli          
 

Registrato alla Corte dei conti il 30 aprile 2013 
Ufficio di controllo atti MISE - MIPAAF, registro n. 4, foglio n. 80