N. 161 ORDINANZA (Atto di promovimento) 24 aprile 2013
Ordinanza del 24 aprile 2013 emessa dal Tribunale amministrativo regionale per il Piemonte sul ricorso proposto da Centro Bowling Srl contro/Comune di Santhia' e Ministero dell'interno. Gioco e scommesse - Limitazione dell'uso degli apparecchi da gioco di cui al comma 6 dell'art. 110 del Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Approvazione del T.U. delle leggi di pubblica sicurezza) - Mancata previsione di principi normativi nella disciplina dell'ordinamento degli enti locali e del potere dei Comuni di adottare atti normativi o provvedimenti volti a limitare l'uso degli apparecchi da gioco sopra menzionati per contrastare la cosiddetta «ludopatia» - Violazione del principio della tutela del diritto alla salute - Lesione delle funzioni amministrative dei Comuni. - Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, artt. 42 e 50, comma 7. - Costituzione, artt. 3 e 118.(GU n.28 del 10-7-2013 )
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE Ha pronunciato la presente ordinanza sul ricorso numero di registro generale 35 del 2012, proposto da: Centro Bowling S.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avv.ti Luigi Gili, Franco Enoch, Francesca Dimonte e Gabriele Moro, con domicilio eletto presso lo studio del primo in Torino, via Vela, 29; Contro: Comune di Santhia', in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dagli avv.ti Paolo Scaparone e Cinzia Picco, con domicilio eletto presso lo studio del primo in Torino, via S. Francesco d'Assisi, 14; Ministero dell'Interno, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliata in Torino, corso Stati Uniti, 45; Per l'annullamento: del provvedimento a firma del Segretario del Comune di Santhia', dott. Carlo Consolandi, nella qualita' di Responsabile del Servizio Commercio del Comune di Santhia' prot. n. 311 del 4 gennaio 2012, trasmesso a mezzo PEC il 4 gennaio 2012, con il quale e' stata archiviata con esito negativo la SCIA presentata dal legale rappresentante p.t. della Societa' ricorrente per l'apertura di Sala giochi, con contestuale diffida «dal continuare a compiere qualsiasi attivita' prodromica e/o connessa all'apertura della sala giochi nei locali siti in Santhia' Corso Italia n. 98»; delle Ordinanze Sindacali n. 206 del 9.12.2011 e n. 210 del 14.12.2011 con le quali e' stata vietata l'apertura di Sala giochi nel perimetro territoriale del Centro storico, in quanto possa occorrere, della Deliberazione del Consiglio Comunale n. 92 del 20.12.2011 con la quale e' stato approvato il Regolamento per la disciplina delle Sale giochi, pubblicato in data 10 gennaio 2011; sempre in quanto possa occorrere, della nota del Comune di Santhia' n. prot. 352 del 5 gennaio 2012, anch'essa a firma dello stesso Segretario Comunale, dott. Carlo Consolandi, questa volta nella qualita' di Responsabile del Servizio Urbanistica, con la quale e' stato comunicato al ricorrente l'avvio del procedimento per l'annullamento d'ufficio del permesso di costruire n. 51/2011 rilasciato alla Societa' Centro Bowling S.r.l. per l'esecuzione dei lavori di posa di insegna e vetrofanie sull'immobile sito in Corso Nuova Italia 98; del derivato provvedimento CAT.11E/2011/P.A.S. notificato in data 11 gennaio 2012 con il quale il Questore della Provincia di Vercelli ha decretato la revoca della licenza di Pubblica Sicurezza per l'esercizio della raccolta del gioco attraverso l'installazione e l'uso di apparecchi video-terminali per il gioco lecito «vista la nota del Sindaco della Citta' di Santhia' (VC) datata 4 gennaio 2012 prot. n. 313 che comunica che in data 9 dicembre 2011 e' stata adottata l'ordinanza sindacale n. 206 con la quale e' stato disposto il divieto di apertura di sale gioco nel centro storico di quel Comune», nonche' per il risarcimento di tutti i danni economici subiti e subendi. Visti il ricorso e i relativi allegati; Viste le memorie difensive; Visti tutti gli atti della causa; Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Santhia' e del Ministero dell'Interno; Relatore nell'udienza pubblica del giorno 27 febbraio 2013 la dott.ssa Ofelia Fratamico e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; La Centro Bowling s.r.l., intendendo aprire una sala giochi dotata di apparecchi video terminali per il gioco lecito (c.d. VLT Video Lottery Terminal) direttamente collegati con l'Amministrazione Autonoma dei Monopoli dello Stato, prendeva in locazione un immobile in Santhia', corso Nuova Italia n. 98, lo adattava all'uso progettato, otteneva dal Questore della Provincia di Vercelli l'apposita autorizzazione di pubblica sicurezza e dal Comune il permesso di costruire per la messa in posa di insegna e vetrofanie a migliore indicazione della sala giochi. Alla presentazione della SCIA e, dunque, nell'imminenza dell'inizio dell'attivita', il Comune, pero', con provvedimento del 4 gennaio 2012, diffidava la societa' "dal continuare a compiere qualsiasi attivita' prodromica e/o connessa all'apertura di sala giochi", poiche' con ordinanze n. 206 del 9.12.2011 e n. 210 del 14.12.201, immediatamente esecutive, era stata nel frattempo vietata l'apertura di sale giochi nel centro storico di Santhia' (nel cui perimetro si trovava anche l'indirizzo di corso Nuova Italia n. 98) e tale divieto era stato confermato anche dal Regolamento Comunale sulle sale giochi, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 92 del 20.12.2011. La Centro Bowling s.r.l. proponeva, allora, ricorso dinanzi al TAR avverso il provvedimento di diffida e di archiviazione con esito negativo della SCIA, contro le ordinanze n. 206 e 210/2011, contro la comunicazione di avvio del procedimento di revoca del permesso di costruire rilasciatole dal Comune e contro la revoca da parte del Questore della Provincia di Vercelli della licenza di p.s., lamentando 1) incompetenza assoluta e carenza di potere, violazione degli artt. 3, 41, 97 e 117 della Costituzione, incompetenza relativa, violazione ed erronea applicazione degli artt. 42, 50, 54 e 7 d.lgs. n. 267/2000, violazione ed erronea applicazione dei principi e delle disposizioni di cui al d.lgs. n. 114/1998, violazione ed erronea applicazione del decreto interdirettoriale 27 ottobre 2003, eccesso di potere per sviamento dalla causa tipica, eccesso di potere per assoluta carenza dei presupposti, illogicita' ed ingiustizia manifesta; 2) illegittimita' derivata per gli stessi profili di cui al primo motivo di ricorso, incompetenza sotto ulteriori profili, violazione ed erronea applicazione del decreto del Sindaco di Santhia' n. 23 del 29 agosto 2011, violazione ed erronea applicazione degli artt. 124 e 134 d.lgs n. 267/2000, eccesso di potere per ulteriore sviamento dalla causa tipica, assoluta carenza di presupposti, illogicita' ed ingiustizia manifesta; 3) illegittimita' derivata, violazione ed erronea applicazione degli artt. 7 e ss. 1.n. 241/1990. Con il medesimo ricorso la Centro Bowling domandava, altresi', la condanna dell'Amministrazione Comunale al risarcimento di tutti i danni cagionati. Si costituivano in giudizio il Comune di Santhia' ed il Ministero dell'Interno, chiedendo il rigetto di tutte le pretese avversarie, in quanto infondate. Il Presidente della II Sezione, con decreto, ed il Collegio, con ordinanza cautelare, ritenendo il ricorso assistito da apprezzabili profili di fumus boni iuris e di periculum in mora, accoglievano la sospensiva. A seguito dell'udienza pubblica del 27 febbraio 2013, il Collegio, con sentenza parziale, accoglieva in parte il ricorso, annullando il provvedimento del 4 gennaio 2012 e le ordinanze n. 206 e n. 210/2011, lo dichiarava inammissibile in rapporto alla comunicazione di avvio del procedimento di revoca del permesso di costruire ed improcedibile per la parte relativa al provvedimento di revoca della licenza di p.s., avendo il Questore della Provincia di Vercelli nel frattempo annullato in autotutela tale atto. Per decidere, invece, sulla legittimita' del Regolamento Comunale sulle sale giochi, riteneva indispensabile sollevare questione di legittimita' costituzionale degli artt. 42 e 50 comma 7 d.lgs. n. 267/2000 per violazione degli artt. 118 e 32 della Costituzione, e sospendere il giudizio in attesa della pronuncia della Corte costituzionale. La questione posta e' ritenuta, in primo luogo, rilevante in quanto coinvolge i presupposti normativi su cui si reggono gli atti impugnati, dal momento che il petitum sostanziale consiste nella negazione della competenza in capo agli enti locali del potere di limitare l'uso degli apparecchi da gioco di cui al comma 6 dell'art. 110 del R.D. 18 giugno 1931 n. 773 (Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza) in ogni esercizio a cio' autorizzato ai sensi dell'art. 86 dello stesso testo di legge. Detta censura ha carattere preliminare ed assorbente rispetto alle altre; infatti il giudice deve affrontare, in tema di vizi dell'atto amministrativo, con priorita', la censura riguardante l'incompetenza dell'autorita' che ha emanato l'atto impugnato, in quanto la sua eventuale fondatezza determina unicamente la rimessione dell'affare all'autorita' competente e impedisce l'esame degli altri motivi, che finirebbe altrimenti per risolversi in un giudizio anticipato sui futuri provvedimenti dell'organo riconosciuto competente e in un vincolo anomalo sull'attivita' dello stesso (Consiglio di Stato Sez. V, 11 febbraio 2005, n. 398). Quanto alla non manifesta infondatezza della questione di costituzionalita' si osserva quanto segue. Nell'attuale disciplina, come evidenziato anche dal Collegio nell'ordinanza di accoglimento della sospensiva, al Comune e' sottratta la funzione di limitare la localizzazione e la fascia oraria di utilizzo e funzionamento degli apparecchi da gioco (tra le tante ordinanza T.A.R. Lombardia, Milano, Sez. III, 13 ottobre 2011, n. 1566). Il Regolamento impugnato, appare, dunque, essere stato anch'esso adottato al di fuori di una competenza comunale, impingendo in una materia disciplinata da atti adottati dall'Amministrazione statale in quanto il luogo o il locale in cui si sono realizzati certi comportamenti (installazione ed uso di apparecchi da gioco) e' solo un elemento fattuale che non puo' spostare l'ordine delle competenze (ordinanza T.A.R. Piemonte, Sez. II, 9 febbraio 2012, ordinanza n. 107; cfr., altresi', ordinanza T.A.R. Lombardia - Milano, Sez. I, 12 luglio 2012, n. 998) Non ignora il Collegio che a seguito della sentenza n. 115 del 2011 della Corte costituzionale in materia di «sicurezza urbana», la quale ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art. 54, comma 4 T.u.e.l., cosi' come sostituito dall'art 6 decreto-legge n. 92 del 2008 («Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica»), convertito con modificazioni nella legge n. 125 del 2008, nella parte in cui comprende la locuzione "anche" prima delle parole "contingibili e urgenti", per il legittimo esercizio da parte del Sindaco del potere di cui all'art. 54 T.u.e.l., e' indispensabile che ricorrano effettivamente, nell'ambito del territorio comunale interessato, i presupposti di "urgenza" postulati dalla medesima disposizione, a fronte del verificarsi di eventi di danno o di pericolo non fronteggiabili con le misure o gli strumenti ordinari. Pur tuttavia nel caso del Regolamento, a differenza che in quello delle ordinanze n. 206 e n. 210/2011 (gia' annullate con sentenza) il Comune resistente non ha fatto applicazione della norma dichiarata in parte incostituzionale bensi' di un potere di disciplina limitativa in via ordinaria di attivita' che possono pregiudicare categorie della popolazione meritevoli di specifica tutela la cui fonte andrebbe individuata nell'art. 42 e nell'art. 50, comma 7, del T.u.e.l. A tal proposito la giurisprudenza ha osservato che il Sindaco non puo' introdurre una disciplina del gioco lecito che si sovrapponga, innovandola, a quella dettata dalla normativa statale, senza indicare alcuna situazione di grave pericolo potenziale o reale che minaccia la sicurezza pubblica ovvero che giustifichi in altro modo la necessita' di ricorrere ai poteri extra ordinem ai medesimi attribuiti dal richiamato art. 54, anche perche' da diffusione degli apparecchi da gioco leciti non costituisce di per se' una motivazione sufficiente per intervenire al di fuori dell'ordinaria distribuzione delle competente (T.A.R, Campania - Napoli, Sez. III, 15 febbraio 2011, n. 952; cfr., altresi', in fattispecie analoghe a quella di specie, T.A.R. Lombardia Brescia, Sez. II, 15 gennaio 2010, n. 19; ordinanza T.A.R. Veneto, Sez. III, 30 luglio 2010, n. 557; T.A.R. Toscana, Sez. II, 24 novembre 2010, n. 6600; T.A.R. Lombardia Milano, Sez. III, 6 aprile 2010, n. 981). Ne' si rinviene nell'ordinamento una norma che attribuisca il potere di adottare da parte dei Comuni, non soltanto mediante ordinanza sindacale emessa ai sensi degli artt. 50 T.u.e.l., ma anche con l'ordinario strumento del regolamento di competenza consiliare una disciplina valida per il territorio comunale dell'orario di accensione e spegnimento degli apparecchi da gioco che distribuiscono vincite in denaro di cui all'art. 110, comma 6, T.u.l.p.s. Si riscontra, dunque, ad avviso del Collegio la carenza di una adeguata base normativa per l'esercizio del relativo potere da parte dell'Ente locale (T.A.R. Piemonte, Sez. II, 20 maggio 2011, n. 513; Id., 9 febbraio 2012, ordinanza n. 107). La predetta assenza di principi normativi a contrasto della patologia ormai riconosciuta e denominata "ludopatia" (art. 7 D.L. n. 158 del 2012 (su cui si tornera'), determina, pero', una violazione degli artt. 118 e 32 della Costituzione. Soltanto attraverso una declaratoria di incostituzionalita' della disciplina sopra richiamata ed, in particolare, riconoscendo una specifica funzione di contrasto del fenomeno patologico agli Enti locali, in applicazione dei principi di prossimita' con la collettivita' locale e di sussidiarieta' tra Amministrazioni pubbliche, si doterebbe, infatti, l'ordinamento giuridico vigente di strumenti di esercizio di una azione amministrativa funzionale a porre un argine alla disponibilita' illimitata delle offerta di gioco. Funzione quest'ultima che, in particolare, va riconosciuta per la fissazione dei periodi della giornata in cui si manifestano con piu' evidenza i fenomeni di devianza ed emarginazione sociale di soggetti appartenenti ai ceti piu' deboli e per conseguire l'obiettivo di garantire che la diffusione dei locali nei quali si pratica il gioco lecito rispetti i limiti di sostenibilita' con l'ambiente circostante, oltre al corretto rapporto con l'utenza, la tutela dei minori e delle fasce piu' a rischio ed incentivi un accesso responsabile al gioco che non porti a fenomeni di dipendenza. L'esigenza di porre un freno alla diffusione del fenomeno, limitandone gli ingenti costi sociali, e', peraltro, alla base della recenti istanze rivolte al Legislatore, affinche' approvi una legge quadro sul gioco d'azzardo, che attraverso il potenziamento delle funzioni e delle competenze dei Comuni e superando i confini della sola sicurezza-ordine pubblico, consenta di approntare un'efficace tutela dei diritti personali e patrimoniali dei soggetti piu' vulnerabili ("Indagine conoscitiva relativa agli aspetti sociali e sanitari della dipendenza dal gioco d'azzardo" 24 aprile 2012 - XII Commissione affari sociali della Camera dei deputati). L'intento che costituisce criterio ispiratore delle disposizioni lette nell'ottica dei principi costituzionali e' quello di contribuire, per quanto possibile all'Amministrazione, al contrasto dei fenomeni di patologia sociale connessi al gioco compulsivo, dal momento che la moltiplicazione incontrollata delle possibilita' di accesso al gioco a denaro costituisce di per se' un obiettivo accrescimento del rischio di diffusione dei fenomeni di dipendenza. Il fatto che si tratti di gioco lecito e non certo di gioco d'azzardo emerge, inoltre, dall'art 1, comma 497 legge 30 dicembre 2004 n. 311, con cui e' stato disposto che la raccolta di giocate con apparecchi costituisce attivita' riservata allo Stato; cio', pur tuttavia, non esclude che viola in principi contenuti negli artt. 118 e 32 della Costituzione la mancata attribuzione agli Enti locali del potere di disciplina sussidiaria con funzione di tutela dei cittadini in rapporto alle condizione socio-economiche del territorio, anche al di fuori di una situazione di emergenza ovvero di grave pericolo per i beni dell'incolumita' pubblica e della sicurezza urbana prevista dall'art. 54 TUEL. Ne' appaiono sufficienti a garantire la tutela di rango costituzionale delle categorie deboli la disciplina dell'art. 1, comma 70, della legge di stabilita' per l'anno 2011 n. 220 del 2010, in vigore dal 1° gennaio 2011), che demanda non gia' ai Comuni bensi' all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato (AAMS), di concerto con il Ministero della salute, la predisposizione di linee d'azione» per la prevenzione, il contrasto e il recupero di fenomeni di «ludopatia conseguente a gioco compulsivo o la serie di regole dettata nella circolare dell'Agenzia delle Entrate, Direzione Centrale Normativa e Contenzioso n. 21 del 13 maggio 2005, che mira a salvaguardare esclusivamente la stabilita' del gettito tributario anche a sacrificio di interessi di rango superiore. Il vuoto normativo emerge dalla osservazione che al momento dell'adozione degli atti impugnati difetta, dunque, un atto normativo dedicato alla materia del gioco d'azzardo sul presupposto di verifiche e di studi volti a stabilire gli esatti confini dell'incidenza del mercato del gioco sulla popolazione locale, con particolare riferimento ai giovani e agli anziani e, piu' in generale, agli indigenti; cio' al fine di evidenziare l'esistenza dei presupposti per approvare criteri di programmazione territoriale utili a contenere la diffusione indiscriminata di attivita' che presentano profili di rischio non indifferenti. In questo contesto le limitazioni relative agli orari di esercizio o alla localizzazione introdotte dall'azione amministrativa riconosciuta agli Enti locali si prefiggerebbero l'obiettivo di arginare la disponibilita' illimitata delle occasioni di gioco in ambiti territoriali ed in fasce della giornata in cui frequenti sono i fenomeni di devianza sociale. Va a tal proposito ricordato che sui riflessi, sul territorio, del gioco d'azzardo, si e' recentemente espressa la Corte costituzionale (sentenza n. 300 del 9 novembre 2011), che ha escluso la violazione della riserva di legge a favore dello Stato in tema di ordine pubblico, tutte le volte in cui lo scopo delle norme impugnate non sia quello di evitare che dall'esercizio delle attivita' in questione possano derivare conseguenze penalmente rilavanti, ma invece esclusivamente quello di "preservare dalle implicazioni negative del gioco, anche se lecito, determinate categorie di persone, non in grado, per le loro condizioni personali, di gestire in modo adeguato l'accesso a tale forma di intrattenimento". Nella sentenza si legge "Nella specie, le disposizioni oggetto del giudizio - le quali si inseriscono in corpi normativi volti alla regolamentazione degli spettacoli e degli esercizi commerciali, dettando precipuamente limiti alla collocazione nel territorio delle sale da gioco e di attrazione e delle apparecchiature per giochi leciti -sono dichiaratamente finalizzate a tutelare soggetti ritenuti maggiormente vulnerabili, o per la giovane eta' o perche' bisognosi di cure di tipo sanitario o socio assistenziale, e a prevenire forme di gioco cosiddetto compulsivo, nonche' ad evitare effetti pregiudizievoli per il contesto urbano, la viabilita' e la quiete pubblica. Le caratteristiche ora evidenziate valgono a differenziare le disposizioni impugnate dal contesto normativo, in materia di gioco di cui si e' gia' occupata questa Corte (sentenze n. 72 del 2010 e n. 237 del 2006), rendendo la normativa provinciale in esame non riconducibile alla competenza legislativa statale in materia di «ordine pubblico e sicurezza»; materia che, per consolidata giurisprudenza di questa Corte, attiene alla «prevenzione dei reati ed al mantenimento dell'ordine pubblico», inteso questo quale «complesso dei beni giuridici fondamentali e degli interessi pubblici primari sui quali si regge la civile convivenza nella comunita' nazionale» (ex plurimis, sentenza n. 35 del 2011). Al riguardo, non puo' condividersi l'assunto del ricorrente, secondo il quale, proprio alla luce dei principi ora ricordati, la tutela dei minori - cui le norme regionali censurate sono (tra l'altro) preordinate - non potrebbe che spettare alla legislazione esclusiva statale, essendo incontestabile che detta tutela si traduca in un «interesse pubblico primario». Gli «interessi pubblici primari» che vengono in rilievo ai fini considerati sono, infatti, per quanto detto, unicamente gli interessi essenziali al mantenimento di una ordinata convivenza civile: risultando evidente come, diversamente opinando, si produrrebbe una smisurata dilatazione della nozione di sicurezza e ordine pubblico, tale da porre in crisi la stessa ripartizione costituzionale delle competenze legislative, con l'affermazione di una preminente competenza statale potenzialmente riferibile a ogni tipo di attivita'. La semplice circostanza che la disciplina normativa attenga a un bene giuridico fondamentale non vale, dunque, di per se', a escludere la potesta' legislativa regionale o provinciale, radicando quella statale. Nel caso in esame, le disposizioni censurate hanno riguardo a situazioni che non necessariamente implicano un concreto pericolo di commissione di fatti penalmente illeciti o di turbativa dell'ordine pubblico, inteso nei termini dianzi evidenziati, preoccupandosi, piuttosto, delle conseguenze sociali dell'offerta dei giochi su fasce di consumatori psicologicamente piu' deboli, nonche' dell'impatto sul territorio dell'afflusso a detti giochi degli utenti. Le disposizioni impugnate, infatti, non incidono direttamente sulla individuazione ed installazione dei giochi leciti, ma su fattori (quali la prossimita' a determinati luoghi e la pubblicita') che potrebbero, da un canto, indurre al gioco un pubblico costituito da soggetti psicologicamente piu' vulnerabili od immaturi e, quindi, maggiormente esposti alla capacita' suggestiva dell'illusione di conseguire, tramite il gioco, vincite e facili guadagni; dall'altro, influire sulla viabilita' e sull'inquinamento acustico delle aree interessate". Il recente decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158 (in G.U. n. 214 del 13 settembre 2012 - in vigore dal 14 settembre 2012, (quindi in data successiva all'adozione degli atti impugnati) introduce tra l'altro disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un piu' alto livello di tutela della salute. Nel preambolo si legge "ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di procedere al riassetto dell'organizzazione sanitaria, tenuto conto della contrazione delle risorse finanziarie destinate al Servizio sanitario nazionale a seguito delle varie manovre di contenimento della spesa pubblica, attraverso la riorganizzazione ed il miglioramento dell'efficienza di alcuni fondamentali clementi del Servizio stesso, allo scopo di garantire e promuovere in tale ottica un piu' alto livello di tutela della salute, adottando misure finalizzate all'assistenza territoriale, alla professione e responsabilita' dei medici, alla dirigenza sanitaria e governo clinico, alla garanzia dei livelli essenziali di assistenza per le persone affette da malattie croniche e rare e da dipendenza da gioco con vincita di denaro, all'adozione di norme tecniche per le strutture ospedaliere, nonche' alla sicurezza alimentare, al trattamento di emergenze veterinarie, ai farmaci, alla sperimentazione clinica dei medicinali, alla razionalizzazione di alcuni enti sanitari e al trasferimento alle regioni delle funzioni di assistenza sanitaria al personale navigante». L'art. 7 qualifica i fenomeni patologici connessi all'uso di apparecchiature automatizzate per il gioco «ludopatia», attribuendo alla relativa normativa di contrasto la valenza di una disciplina della salute pubblica ai sensi dell'art. 32 della Costituzione. Ai commi da 4 a 9 si introducono norme innovative in materia di contrasto di comportamenti idonei a configurare abuso del gioco (sono vietati messaggi pubblicitari concernenti il gioco con vincite in denaro nel corso di trasmissioni televisive o radiofoniche e di rappresentazioni teatrali o cinematografiche rivolte prevalentemente ai giovani; sono altresi' vietati messaggi pubblicitari concernenti il gioco con vincite in denaro su giornali, riviste, pubblicazioni, durante trasmissioni televisive e radiofoniche, rappresentazioni cinematografiche e teatrali, nonche' via internet; e' prevista la evidenziazione di formule di avvertimento sul rischio di dipendenza dalla pratica di giochi con vincite in denaro; viene rafforzato il divieto di ingresso ai minori di anni diciotto nelle aree destinate al gioco con vincite in denaro interne alle sale bingo, nonche' nelle aree ovvero nelle sale in cui sono installati i videoterminali; si prevede la pianificazione di controlli, specificamente destinati al contrasto del gioco minorile, nei confronti degli esercizi presso i quali sono installati gli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera a), del testo unico di cui al regio decreto n. 773 del 1931). Pur tuttavia il convincimento in ordine alla incostituzionale assenza di una disciplina regolatrice a livello locale del fenomeno risulta rafforzato dalla circostanza che, a norma dell'art. 7, comma 10, del decreto-legge n. 158 del 2012, quale modificato dalla legge di conversione n. 189 del 2012, le Regioni e i Comuni sono espressamente esclusi dall'esercizio di funzioni nella materia che occupa, se si eccettuano solo marginali compiti di "proposta motivata" o di partecipazione all'apposito osservatorio istituito presso l'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato. Cosi', infatti, recita questa disposizione: "L'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e, a seguito della sua incorporazione, l'Agenzia delle dogane e dei monopoli, tenuto conto degli interessi pubblici di settore, sulla base di criteri, anche relativi alle distanze da istituti di istruzione primaria e secondaria, da strutture sanitarie e ospedaliere, da luoghi di culto, da centri socio-ricreativi e sportivi, definiti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della salute, previa intesa sancita in sede di Conferenza unificata, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, da emanare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, provvede a pianificare forme di progressiva ricollocazione dei punti della rete fisica di raccolta del gioco praticato mediante gli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera a), del testo unico di cui al regio decreto n. 773 del 1931, e successive modificazioni, che risultano territorialmente prossimi ai predetti luoghi. Le pianificazioni operano relativamente alle concessioni di raccolta di gioco pubblico bandite successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e valgono, per ciascuna nuova concessione, in funzione della dislocazione territoriale degli istituti scolastici primari e secondari, delle strutture sanitarie ed ospedaliere, dei luoghi di culto esistenti alla data del relativo bando. Ai fini di tale pianificazione si tiene conto dei risultati conseguiti all'esito dei controlli di cui al comma 9, nonche' di ogni altra qualificata informazione acquisita nel frattempo, ivi incluse proposte motivate dei comuni ovvero di loro rappresentanze regionali o nazionali. Presso l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e, a seguito della sua incorporazione, presso l'Agenzia delle dogane e dei monopoli, e' istituito, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, un osservatorio di cui fanno parte, oltre ad esperti individuati dai Ministeri della salute, dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, dello sviluppo economico e dell'economia e delle finanze, anche esponenti delle associazioni rappresentative delle famiglie e dei giovani, nonche' rappresentanti dei comuni, per valutare le misure piu' efficaci per contrastare la diffusione del gioco d'azzardo e il fenomeno della dipendenza grave. Ai componenti dell'osservatorio non e' corrisposto alcun emolumento, compenso o rimborso di spese». La predetta norma non trova applicazione alla fattispecie all'esame del Collegio perche' le pianificazioni in funzione limitativa operano relativamente alle concessioni di raccolta di gioco pubblico bandite successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge e valgono, per ciascuna nuova concessione, in funzione della dislocazione territoriale degli istituti scolastici primari e secondari, delle strutture sanitarie ed ospedaliere, dei luoghi di culto esistenti alla data del relativo bando. Non si tiene, invece, conto nella predetta disciplina delle autorizzazioni gia' rilasciate fuori da ogni pianificazione e che hanno determinato il grave pregiudizio per la salute pubblica riconosciuto dallo stesso legislatore e che rende viepiu' evidente che le norme previgenti violano i precetti costituzionali degli artt. 32 ed, in particolare, 118 della Costituzione secondo cui «Le funzioni amministrative sono attribuite ai Comuni salvo che, per assicurarne l'esercizio unitario, siano conferite a Province, Citta' metropolitane, Regioni e Stato, sulla base dei principi di sussidiarieta', differenziazione ed adeguatezza. I Comuni, le Province e le Citta' metropolitane sono titolari di funzioni amministrative proprie e di quelle conferite con legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze». Per un diretto riconoscimento costituzionale del ruolo dei Comuni la Corte costituzionale si e' pronunciata con la recente sentenza 26 gennaio 2012, n. 14. Il Comune, infatti, nell'esercizio della propria potesta' di pianificazione del territorio e delle attivita' economiche che possono interferire con la salute e gli interessi ad un equilibrato ambiente urbano, puo' individuare limitazioni e destinazioni ulteriori e diverse rispetto a quelle predefinite dalla legislazione nazionale e regionale, risultando detta facolta' in linea con 1' autonomia riconosciuta anche ai Comuni nel nuovo assetto delle competenze conseguente alla modifica del titolo V della Costituzione, e segnatamente con la potesta' regolamentare loro riconosciuta dall'art. 117, comma 6, della Costituzione. Quanto alla potenziale violazione dell'art. 32 della Costituzione la normativa vigente non tutela la salute pubblica, contrastando la "ludopatia", dal momento che la funzione pubblica relativa non tiene conto delle autorizzazioni all'uso di apparecchiature per il gioco d'azzardo rilasciate in data anteriore alla disciplina di conversione del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158. Il Collegio ritiene, pertanto, non manifestamente infondata e rilevante ai fini della decisione del gravame la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 42 e dell'art. 50, comma 7, del d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali) nella parte in cui determinano una situazione di assenza di principi normativi a contrasto della patologia ormai riconosciuta della "ludopatia" ed escludono la competenza dei Comuni ad adottare atti normativi e provvedimentali volti a limitare l'uso degli apparecchi da gioco di cui al comma 6 dell'art. 110 del R.D. 18-6-1931 n. 773 (Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza) in ogni esercizio a cio' autorizzato ai sensi dell'art. 86 dello stesso testo di legge, per violazione degli artt. 118 e 32 della Costituzione. Visto l'art. 23 della legge cost. n. 87/1953; Riservata ogni altra decisione all'esito del giudizio innanzi alla Corte costituzionale, alla quale va rimessa la soluzione dell'incidente di costituzionalita'.
P.Q.M. Dichiara rilevante per la decisione del ricorso e non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 42 e dell'art. 50, comma 7, del d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali) nella parte in cui determinano una situazione di assenza di principi normativi a contrasto della patologia ormai riconosciuta della "ludopatia" ed escludono la competenza dei Comuni ad adottare atti normativi e provvedimentali volti a limitare l'uso degli apparecchi da gioco di cui al comma 6 dell'art. 110 del R.D. 18 giugno 1931 n. 773 (Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza) in ogni esercizio a cio' autorizzato ai sensi dell'art. 86 dello stesso testo di legge, per violazione degli artt. 118 e 32 della Costituzione. Sospende il giudizio in corso. Ordina che la presente ordinanza sia notificata, a cura della Segreteria del Tribunale Amministrativo, a tutte le parti in causa ed al Presidente del Consiglio dei ministri e che sia comunicata al Presidente del Senato della Repubblica ed al Presidente della Camera dei Deputati. Dispone la immediata trasmissione degli atti, a cura della stessa Segreteria, alla Corte costituzionale. Cosi deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 27 febbraio 2013. Il Presidente: Salamone L'estensore: Fratamico