N. 161 ORDINANZA (Atto di promovimento) 24 aprile 2013

Ordinanza del 24 aprile  2013  emessa  dal  Tribunale  amministrativo
regionale per il Piemonte sul ricorso proposto da Centro Bowling  Srl
contro/Comune di Santhia' e Ministero dell'interno. 
 
Gioco e scommesse - Limitazione dell'uso degli apparecchi da gioco di
  cui al comma 6 dell'art. 110 del Regio Decreto 18 giugno  1931,  n.
  773 (Approvazione del T.U. delle leggi  di  pubblica  sicurezza)  -
  Mancata  previsione  di   principi   normativi   nella   disciplina
  dell'ordinamento degli enti locali  e  del  potere  dei  Comuni  di
  adottare atti normativi o  provvedimenti  volti  a  limitare  l'uso
  degli apparecchi da  gioco  sopra  menzionati  per  contrastare  la
  cosiddetta «ludopatia» - Violazione del principio della tutela  del
  diritto alla salute - Lesione  delle  funzioni  amministrative  dei
  Comuni. 
- Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, artt. 42 e 50, comma 7. 
- Costituzione, artt. 3 e 118. 
(GU n.28 del 10-7-2013 )
 
                IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE 
 
    Ha pronunciato  la  presente  ordinanza  sul  ricorso  numero  di
registro generale 35 del 2012, proposto da: Centro Bowling S.r.l., in
persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa  dagli
avv.ti Luigi Gili, Franco Enoch, Francesca Dimonte e  Gabriele  Moro,
con domicilio eletto presso lo studio del primo in Torino, via  Vela,
29; 
    Contro: 
        Comune  di   Santhia',   in   persona   del   Sindaco   p.t.,
rappresentato e difeso dagli avv.ti Paolo Scaparone e  Cinzia  Picco,
con domicilio eletto presso lo studio del primo  in  Torino,  via  S.
Francesco d'Assisi, 14; 
        Ministero  dell'Interno,  in  persona  del   Ministro   p.t.,
rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura  Distrettuale  dello
Stato, domiciliata in Torino, corso Stati Uniti, 45; 
    Per l'annullamento: 
        del provvedimento  a  firma  del  Segretario  del  Comune  di
Santhia', dott. Carlo Consolandi, nella qualita' di Responsabile  del
Servizio Commercio del Comune di Santhia' prot. n. 311 del 4  gennaio
2012, trasmesso a mezzo PEC il 4 gennaio 2012, con il quale e'  stata
archiviata  con  esito  negativo  la  SCIA  presentata   dal   legale
rappresentante p.t. della Societa' ricorrente per l'apertura di  Sala
giochi, con contestuale diffida «dal continuare a compiere  qualsiasi
attivita' prodromica e/o connessa all'apertura della sala giochi  nei
locali siti in Santhia' Corso Italia n. 98»; 
        delle Ordinanze Sindacali n. 206 del 9.12.2011 e n.  210  del
14.12.2011 con le quali e' stata vietata l'apertura  di  Sala  giochi
nel perimetro territoriale del Centro storico, 
        in quanto possa occorrere, della Deliberazione del  Consiglio
Comunale n. 92 del 20.12.2011 con la  quale  e'  stato  approvato  il
Regolamento per la disciplina delle Sale giochi, pubblicato  in  data
10 gennaio 2011; 
        sempre in quanto possa occorrere, della nota  del  Comune  di
Santhia' n. prot. 352 del 5 gennaio 2012,  anch'essa  a  firma  dello
stesso Segretario Comunale,  dott.  Carlo  Consolandi,  questa  volta
nella qualita' di Responsabile del Servizio Urbanistica, con la quale
e' stato  comunicato  al  ricorrente  l'avvio  del  procedimento  per
l'annullamento  d'ufficio  del  permesso  di  costruire  n.   51/2011
rilasciato alla Societa' Centro Bowling S.r.l. per  l'esecuzione  dei
lavori di posa di insegna e vetrofanie sull'immobile  sito  in  Corso
Nuova Italia 98; 
        del derivato provvedimento CAT.11E/2011/P.A.S. notificato  in
data 11 gennaio 2012 con il quale  il  Questore  della  Provincia  di
Vercelli ha decretato la revoca della licenza di  Pubblica  Sicurezza
per l'esercizio della raccolta del gioco attraverso l'installazione e
l'uso di apparecchi video-terminali per il  gioco  lecito  «vista  la
nota del Sindaco della Citta' di Santhia' (VC) datata 4 gennaio  2012
prot. n. 313 che comunica che  in  data  9  dicembre  2011  e'  stata
adottata l'ordinanza sindacale n. 206 con la quale e' stato  disposto
il divieto di apertura di sale  gioco  nel  centro  storico  di  quel
Comune», 
        nonche' per il risarcimento di tutti i danni economici subiti
e subendi. 
    Visti il ricorso e i relativi allegati; 
    Viste le memorie difensive; 
    Visti tutti gli atti della causa; 
    Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Santhia'
e del Ministero dell'Interno; 
    Relatore nell'udienza pubblica del giorno  27  febbraio  2013  la
dott.ssa Ofelia Fratamico e uditi  per  le  parti  i  difensori  come
specificato nel verbale; 
    La Centro Bowling  s.r.l.,  intendendo  aprire  una  sala  giochi
dotata di apparecchi video terminali per il gioco  lecito  (c.d.  VLT
Video Lottery Terminal) direttamente collegati con  l'Amministrazione
Autonoma dei Monopoli dello Stato, prendeva in locazione un  immobile
in  Santhia',  corso  Nuova  Italia  n.  98,  lo   adattava   all'uso
progettato,  otteneva  dal  Questore  della  Provincia  di   Vercelli
l'apposita autorizzazione di  pubblica  sicurezza  e  dal  Comune  il
permesso di costruire per la messa in posa di insegna e vetrofanie  a
migliore indicazione della sala giochi. 
    Alla  presentazione  della   SCIA   e,   dunque,   nell'imminenza
dell'inizio dell'attivita', il Comune, pero', con provvedimento del 4
gennaio 2012,  diffidava  la  societa'  "dal  continuare  a  compiere
qualsiasi attivita' prodromica  e/o  connessa  all'apertura  di  sala
giochi", poiche' con ordinanze n. 206 del  9.12.2011  e  n.  210  del
14.12.201, immediatamente esecutive, era stata nel frattempo  vietata
l'apertura di sale giochi nel centro storico  di  Santhia'  (nel  cui
perimetro si trovava anche l'indirizzo di corso Nuova Italia n. 98) e
tale divieto era stato  confermato  anche  dal  Regolamento  Comunale
sulle sale giochi, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale
n. 92 del 20.12.2011. 
    La Centro Bowling s.r.l. proponeva, allora,  ricorso  dinanzi  al
TAR avverso il provvedimento di diffida e di archiviazione con  esito
negativo della SCIA, contro le ordinanze n. 206 e 210/2011, contro la
comunicazione di avvio del procedimento di  revoca  del  permesso  di
costruire rilasciatole dal Comune e contro la  revoca  da  parte  del
Questore  della  Provincia  di  Vercelli  della  licenza   di   p.s.,
lamentando 1) incompetenza assoluta e carenza di  potere,  violazione
degli  artt.  3,  41,  97  e  117  della  Costituzione,  incompetenza
relativa, violazione ed erronea applicazione degli artt. 42, 50, 54 e
7 d.lgs. n. 267/2000, violazione ed erronea applicazione dei principi
e delle disposizioni di cui al  d.lgs.  n.  114/1998,  violazione  ed
erronea applicazione del decreto interdirettoriale 27  ottobre  2003,
eccesso di potere per sviamento dalla causa tipica, eccesso di potere
per assoluta carenza  dei  presupposti,  illogicita'  ed  ingiustizia
manifesta; 2) illegittimita' derivata per gli stessi profili  di  cui
al primo motivo di ricorso,  incompetenza  sotto  ulteriori  profili,
violazione  ed  erronea  applicazione  del  decreto  del  Sindaco  di
Santhia' n. 23 del 29 agosto 2011, violazione ed erronea applicazione
degli artt. 124 e 134  d.lgs  n.  267/2000,  eccesso  di  potere  per
ulteriore  sviamento  dalla  causa  tipica,   assoluta   carenza   di
presupposti, illogicita' ed ingiustizia manifesta; 3)  illegittimita'
derivata, violazione ed erronea applicazione degli artt. 7 e ss. 1.n.
241/1990. Con  il  medesimo  ricorso  la  Centro  Bowling  domandava,
altresi', la condanna dell'Amministrazione Comunale  al  risarcimento
di tutti i danni cagionati. 
    Si costituivano in giudizio il Comune di Santhia' ed il Ministero
dell'Interno, chiedendo il rigetto di tutte le pretese avversarie, in
quanto infondate. 
    Il Presidente della II Sezione, con decreto, ed il Collegio,  con
ordinanza cautelare, ritenendo il ricorso assistito  da  apprezzabili
profili di fumus boni iuris e di periculum in mora,  accoglievano  la
sospensiva. 
    A  seguito  dell'udienza  pubblica  del  27  febbraio  2013,   il
Collegio, con sentenza parziale,  accoglieva  in  parte  il  ricorso,
annullando il provvedimento del 4 gennaio 2012 e le ordinanze n.  206
e  n.  210/2011,  lo  dichiarava  inammissibile  in   rapporto   alla
comunicazione di avvio del procedimento di  revoca  del  permesso  di
costruire ed improcedibile per la parte relativa al provvedimento  di
revoca della licenza di p.s., avendo il Questore della  Provincia  di
Vercelli nel frattempo annullato in autotutela tale atto. 
    Per decidere, invece, sulla legittimita' del Regolamento Comunale
sulle sale giochi, riteneva  indispensabile  sollevare  questione  di
legittimita' costituzionale degli artt. 42 e 50  comma  7  d.lgs.  n.
267/2000 per violazione degli artt. 118 e 32  della  Costituzione,  e
sospendere  il  giudizio  in  attesa  della  pronuncia  della   Corte
costituzionale. 
    La questione posta e' ritenuta,  in  primo  luogo,  rilevante  in
quanto coinvolge i presupposti normativi su cui si reggono  gli  atti
impugnati, dal momento che  il  petitum  sostanziale  consiste  nella
negazione della competenza in capo agli enti  locali  del  potere  di
limitare l'uso degli apparecchi da gioco di cui al comma 6  dell'art.
110 del R.D. 18 giugno 1931 n.  773  (Approvazione  del  testo  unico
delle  leggi  di  pubblica  sicurezza)  in  ogni  esercizio  a   cio'
autorizzato ai sensi dell'art. 86 dello stesso testo di legge. 
    Detta censura ha carattere  preliminare  ed  assorbente  rispetto
alle altre; infatti il giudice  deve  affrontare,  in  tema  di  vizi
dell'atto  amministrativo,  con  priorita',  la  censura  riguardante
l'incompetenza dell'autorita' che ha  emanato  l'atto  impugnato,  in
quanto la sua eventuale fondatezza determina unicamente la rimessione
dell'affare all'autorita' competente e impedisce l'esame degli  altri
motivi, che  finirebbe  altrimenti  per  risolversi  in  un  giudizio
anticipato  sui   futuri   provvedimenti   dell'organo   riconosciuto
competente e  in  un  vincolo  anomalo  sull'attivita'  dello  stesso
(Consiglio di Stato Sez. V, 11 febbraio 2005, n. 398). 
    Quanto  alla  non  manifesta  infondatezza  della  questione   di
costituzionalita' si osserva quanto segue. 
    Nell'attuale disciplina,  come  evidenziato  anche  dal  Collegio
nell'ordinanza  di  accoglimento  della  sospensiva,  al  Comune   e'
sottratta la funzione di  limitare  la  localizzazione  e  la  fascia
oraria di utilizzo e funzionamento degli apparecchi da gioco (tra  le
tante ordinanza T.A.R. Lombardia, Milano, Sez. III, 13 ottobre  2011,
n. 1566). 
    Il Regolamento impugnato, appare, dunque, essere stato  anch'esso
adottato al di fuori di una competenza comunale,  impingendo  in  una
materia disciplinata da atti adottati dall'Amministrazione statale in
quanto il  luogo  o  il  locale  in  cui  si  sono  realizzati  certi
comportamenti (installazione ed uso di apparecchi da gioco)  e'  solo
un elemento fattuale che non puo' spostare l'ordine delle  competenze
(ordinanza T.A.R. Piemonte, Sez. II, 9 febbraio  2012,  ordinanza  n.
107; cfr., altresi', ordinanza T.A.R. Lombardia - Milano, Sez. I,  12
luglio 2012, n. 998) 
    Non ignora il Collegio che a seguito della sentenza  n.  115  del
2011 della Corte costituzionale in materia di «sicurezza urbana»,  la
quale ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art. 54, comma 4
T.u.e.l., cosi' come sostituito dall'art 6 decreto-legge  n.  92  del
2008 («Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica»),  convertito
con modificazioni nella legge n. 125 del 2008,  nella  parte  in  cui
comprende la locuzione "anche" prima  delle  parole  "contingibili  e
urgenti", per il legittimo esercizio da parte del Sindaco del  potere
di  cui  all'art.  54  T.u.e.l.,  e'  indispensabile  che   ricorrano
effettivamente, nell'ambito del territorio  comunale  interessato,  i
presupposti di "urgenza" postulati  dalla  medesima  disposizione,  a
fronte  del  verificarsi  di  eventi  di  danno  o  di  pericolo  non
fronteggiabili con le misure o gli strumenti ordinari. 
    Pur tuttavia nel caso del Regolamento, a differenza che in quello
delle ordinanze n. 206 e n. 210/2011 (gia' annullate con sentenza) il
Comune resistente non ha fatto applicazione della norma dichiarata in
parte incostituzionale bensi' di un potere di  disciplina  limitativa
in via ordinaria di  attivita'  che  possono  pregiudicare  categorie
della  popolazione  meritevoli  di  specifica  tutela  la  cui  fonte
andrebbe individuata nell'art.  42  e  nell'art.  50,  comma  7,  del
T.u.e.l. 
    A tal proposito la giurisprudenza ha osservato che il Sindaco non
puo' introdurre una disciplina del gioco lecito che  si  sovrapponga,
innovandola, a quella dettata dalla normativa statale, senza indicare
alcuna situazione di grave pericolo potenziale o reale  che  minaccia
la sicurezza  pubblica  ovvero  che  giustifichi  in  altro  modo  la
necessita'  di  ricorrere  ai  poteri  extra  ordinem   ai   medesimi
attribuiti dal richiamato art. 54, anche perche' da diffusione  degli
apparecchi da gioco leciti non costituisce di per se' una motivazione
sufficiente per intervenire al di fuori dell'ordinaria  distribuzione
delle competente (T.A.R, Campania - Napoli,  Sez.  III,  15  febbraio
2011, n. 952; cfr., altresi', in fattispecie  analoghe  a  quella  di
specie, T.A.R. Lombardia Brescia, Sez. II, 15 gennaio  2010,  n.  19;
ordinanza T.A.R. Veneto, Sez. III, 30 luglio  2010,  n.  557;  T.A.R.
Toscana, Sez. II, 24 novembre 2010, n. 6600; T.A.R. Lombardia Milano,
Sez. III, 6 aprile 2010, n. 981). 
    Ne' si rinviene nell'ordinamento una  norma  che  attribuisca  il
potere di  adottare  da  parte  dei  Comuni,  non  soltanto  mediante
ordinanza sindacale emessa ai sensi degli artt. 50 T.u.e.l., ma anche
con l'ordinario strumento del regolamento  di  competenza  consiliare
una disciplina valida  per  il  territorio  comunale  dell'orario  di
accensione e spegnimento degli apparecchi da gioco che distribuiscono
vincite in denaro di cui all'art. 110, comma 6, T.u.l.p.s. 
    Si riscontra, dunque, ad avviso del Collegio la  carenza  di  una
adeguata base normativa per l'esercizio del relativo potere da  parte
dell'Ente locale (T.A.R. Piemonte, Sez. II, 20 maggio 2011,  n.  513;
Id., 9 febbraio 2012, ordinanza n. 107). 
    La predetta assenza  di  principi  normativi  a  contrasto  della
patologia ormai riconosciuta e denominata "ludopatia" (art. 7 D.L. n.
158 del 2012 (su cui si tornera'), determina, pero',  una  violazione
degli artt. 118 e 32 della Costituzione. 
    Soltanto attraverso una declaratoria di incostituzionalita' della
disciplina sopra richiamata  ed,  in  particolare,  riconoscendo  una
specifica funzione di contrasto del  fenomeno  patologico  agli  Enti
locali,  in  applicazione  dei  principi  di   prossimita'   con   la
collettivita'  locale  e  di   sussidiarieta'   tra   Amministrazioni
pubbliche, si doterebbe, infatti, l'ordinamento giuridico vigente  di
strumenti di esercizio di  una  azione  amministrativa  funzionale  a
porre un argine  alla  disponibilita'  illimitata  delle  offerta  di
gioco. 
    Funzione quest'ultima che, in particolare, va riconosciuta per la
fissazione dei periodi della giornata in cui si manifestano con  piu'
evidenza i fenomeni di devianza ed emarginazione sociale di  soggetti
appartenenti ai ceti piu' deboli  e  per  conseguire  l'obiettivo  di
garantire che la diffusione dei locali nei quali si pratica il  gioco
lecito  rispetti  i   limiti   di   sostenibilita'   con   l'ambiente
circostante, oltre al corretto rapporto con l'utenza, la  tutela  dei
minori  e  delle  fasce  piu'  a  rischio  ed  incentivi  un  accesso
responsabile al gioco che non porti a fenomeni di dipendenza. 
    L'esigenza di  porre  un  freno  alla  diffusione  del  fenomeno,
limitandone gli ingenti costi sociali, e', peraltro, alla base  della
recenti istanze rivolte al Legislatore, affinche' approvi  una  legge
quadro sul gioco d'azzardo, che  attraverso  il  potenziamento  delle
funzioni e delle competenze dei Comuni e superando  i  confini  della
sola sicurezza-ordine pubblico, consenta  di  approntare  un'efficace
tutela  dei  diritti  personali  e  patrimoniali  dei  soggetti  piu'
vulnerabili ("Indagine conoscitiva relativa agli  aspetti  sociali  e
sanitari della dipendenza dal gioco d'azzardo" 24 aprile 2012  -  XII
Commissione affari sociali della Camera dei deputati). 
    L'intento che costituisce criterio ispiratore delle  disposizioni
lette  nell'ottica  dei  principi   costituzionali   e'   quello   di
contribuire, per quanto possibile all'Amministrazione,  al  contrasto
dei fenomeni di patologia sociale connessi al gioco  compulsivo,  dal
momento che la moltiplicazione incontrollata  delle  possibilita'  di
accesso al gioco  a  denaro  costituisce  di  per  se'  un  obiettivo
accrescimento del rischio di diffusione dei fenomeni di dipendenza. 
    Il fatto che si tratti di gioco  lecito  e  non  certo  di  gioco
d'azzardo emerge, inoltre, dall'art 1, comma 497  legge  30  dicembre
2004 n. 311, con cui e' stato disposto che la raccolta di giocate con
apparecchi costituisce attivita'  riservata  allo  Stato;  cio',  pur
tuttavia, non esclude che viola in principi contenuti negli artt. 118
e 32 della Costituzione la mancata attribuzione agli Enti locali  del
potere di disciplina sussidiaria con funzione di tutela dei cittadini
in rapporto alle condizione socio-economiche del territorio, anche al
di fuori di una situazione di emergenza ovvero di grave pericolo  per
i beni dell'incolumita' pubblica e della  sicurezza  urbana  prevista
dall'art. 54 TUEL. 
    Ne'  appaiono  sufficienti  a  garantire  la  tutela   di   rango
costituzionale delle categorie  deboli  la  disciplina  dell'art.  1,
comma 70, della legge di stabilita' per l'anno 2011 n. 220 del  2010,
in vigore dal 1° gennaio 2011), che demanda non gia' ai Comuni bensi'
all'Amministrazione  autonoma  dei  monopoli  di  Stato  (AAMS),   di
concerto con il Ministero della salute, la predisposizione  di  linee
d'azione» per la prevenzione, il contrasto e il recupero di  fenomeni
di «ludopatia conseguente a gioco compulsivo o  la  serie  di  regole
dettata  nella  circolare  dell'Agenzia  delle   Entrate,   Direzione
Centrale Normativa e Contenzioso n. 21 del 13 maggio 2005, che mira a
salvaguardare esclusivamente la  stabilita'  del  gettito  tributario
anche a sacrificio di interessi di rango superiore. 
    Il vuoto normativo  emerge  dalla  osservazione  che  al  momento
dell'adozione degli atti impugnati difetta, dunque, un atto normativo
dedicato  alla  materia  del  gioco  d'azzardo  sul  presupposto   di
verifiche  e  di  studi  volti  a  stabilire   gli   esatti   confini
dell'incidenza del mercato del gioco sulla  popolazione  locale,  con
particolare  riferimento  ai  giovani  e  agli  anziani  e,  piu'  in
generale, agli indigenti; cio' al fine di evidenziare l'esistenza dei
presupposti per  approvare  criteri  di  programmazione  territoriale
utili a contenere  la  diffusione  indiscriminata  di  attivita'  che
presentano profili di rischio non indifferenti. 
    In  questo  contesto  le  limitazioni  relative  agli  orari   di
esercizio o alla localizzazione introdotte dall'azione amministrativa
riconosciuta agli  Enti  locali  si  prefiggerebbero  l'obiettivo  di
arginare la disponibilita' illimitata delle  occasioni  di  gioco  in
ambiti territoriali ed in fasce della giornata in cui frequenti  sono
i fenomeni di devianza sociale. 
    Va a tal proposito ricordato che sui  riflessi,  sul  territorio,
del  gioco  d'azzardo,  si  e'   recentemente   espressa   la   Corte
costituzionale (sentenza n. 300 del 9 novembre 2011), che ha  escluso
la violazione della riserva di legge a favore dello Stato in tema  di
ordine pubblico, tutte le volte in cui lo scopo delle norme impugnate
non sia quello di  evitare  che  dall'esercizio  delle  attivita'  in
questione  possano  derivare  conseguenze  penalmente  rilavanti,  ma
invece  esclusivamente  quello  di  "preservare  dalle   implicazioni
negative  del  gioco,  anche  se  lecito,  determinate  categorie  di
persone, non in grado, per le loro condizioni personali,  di  gestire
in modo adeguato l'accesso a tale forma di intrattenimento". 
    Nella sentenza si legge "Nella specie,  le  disposizioni  oggetto
del giudizio - le quali si inseriscono in corpi normativi volti  alla
regolamentazione  degli  spettacoli  e  degli  esercizi  commerciali,
dettando precipuamente limiti alla collocazione nel territorio  delle
sale da gioco e di attrazione  e  delle  apparecchiature  per  giochi
leciti -sono dichiaratamente finalizzate a tutelare soggetti ritenuti
maggiormente vulnerabili, o per la giovane eta' o  perche'  bisognosi
di cure di tipo sanitario o socio assistenziale, e a prevenire  forme
di  gioco  cosiddetto  compulsivo,   nonche'   ad   evitare   effetti
pregiudizievoli per il contesto urbano, la  viabilita'  e  la  quiete
pubblica. Le caratteristiche ora evidenziate valgono a  differenziare
le disposizioni impugnate dal contesto normativo, in materia di gioco
di cui si e' gia' occupata questa Corte (sentenze n. 72 del 2010 e n.
237 del  2006),  rendendo  la  normativa  provinciale  in  esame  non
riconducibile alla  competenza  legislativa  statale  in  materia  di
«ordine  pubblico  e  sicurezza»;  materia   che,   per   consolidata
giurisprudenza di questa Corte, attiene alla «prevenzione  dei  reati
ed  al  mantenimento  dell'ordine  pubblico»,  inteso  questo   quale
«complesso dei beni giuridici fondamentali e degli interessi pubblici
primari sui quali si  regge  la  civile  convivenza  nella  comunita'
nazionale» (ex plurimis, sentenza n. 35 del 2011). Al  riguardo,  non
puo' condividersi l'assunto del ricorrente, secondo il quale, proprio
alla luce dei principi ora ricordati, la tutela dei minori -  cui  le
norme regionali  censurate  sono  (tra  l'altro)  preordinate  -  non
potrebbe che spettare alla legislazione  esclusiva  statale,  essendo
incontestabile che detta tutela si traduca in un «interesse  pubblico
primario». Gli «interessi pubblici primari» che vengono in rilievo ai
fini considerati sono, infatti,  per  quanto  detto,  unicamente  gli
interessi essenziali  al  mantenimento  di  una  ordinata  convivenza
civile:  risultando  evidente   come,   diversamente   opinando,   si
produrrebbe una smisurata dilatazione della nozione  di  sicurezza  e
ordine pubblico, tale  da  porre  in  crisi  la  stessa  ripartizione
costituzionale delle competenze legislative,  con  l'affermazione  di
una preminente competenza statale potenzialmente  riferibile  a  ogni
tipo  di  attivita'.  La  semplice  circostanza  che  la   disciplina
normativa attenga a un bene giuridico fondamentale non vale,  dunque,
di  per  se',  a  escludere  la  potesta'  legislativa  regionale   o
provinciale,  radicando  quella  statale.  Nel  caso  in  esame,   le
disposizioni  censurate  hanno  riguardo   a   situazioni   che   non
necessariamente implicano un  concreto  pericolo  di  commissione  di
fatti penalmente illeciti o di turbativa dell'ordine pubblico, inteso
nei termini  dianzi  evidenziati,  preoccupandosi,  piuttosto,  delle
conseguenze sociali dell'offerta dei giochi su fasce  di  consumatori
psicologicamente piu' deboli,  nonche'  dell'impatto  sul  territorio
dell'afflusso a detti giochi degli utenti. Le disposizioni impugnate,
infatti,  non   incidono   direttamente   sulla   individuazione   ed
installazione dei giochi leciti, ma su fattori (quali la  prossimita'
a determinati luoghi e la pubblicita') che potrebbero, da  un  canto,
indurre al gioco un pubblico costituito da soggetti  psicologicamente
piu' vulnerabili od immaturi e,  quindi,  maggiormente  esposti  alla
capacita' suggestiva dell'illusione di conseguire, tramite il  gioco,
vincite e facili guadagni; dall'altro, influire  sulla  viabilita'  e
sull'inquinamento acustico delle aree interessate". 
    Il recente decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158  (in  G.U.  n.
214 del 13 settembre 2012 - in vigore dal 14 settembre 2012,  (quindi
in data successiva all'adozione degli atti impugnati)  introduce  tra
l'altro disposizioni urgenti per promuovere  lo  sviluppo  del  Paese
mediante un piu' alto livello di tutela della salute. 
    Nel preambolo si legge "ritenuta la straordinaria  necessita'  ed
urgenza di  procedere  al  riassetto  dell'organizzazione  sanitaria,
tenuto conto della contrazione delle risorse finanziarie destinate al
Servizio  sanitario  nazionale  a  seguito  delle  varie  manovre  di
contenimento della spesa pubblica, attraverso la riorganizzazione  ed
il miglioramento dell'efficienza di alcuni fondamentali clementi  del
Servizio stesso, allo scopo di garantire e promuovere in tale  ottica
un piu'  alto  livello  di  tutela  della  salute,  adottando  misure
finalizzate   all'assistenza   territoriale,   alla   professione   e
responsabilita'  dei  medici,  alla  dirigenza  sanitaria  e  governo
clinico, alla garanzia dei livelli essenziali di  assistenza  per  le
persone affette da malattie croniche e rare e da dipendenza da  gioco
con  vincita  di  denaro,  all'adozione  di  norme  tecniche  per  le
strutture  ospedaliere,  nonche'  alla   sicurezza   alimentare,   al
trattamento   di   emergenze   veterinarie,    ai    farmaci,    alla
sperimentazione clinica dei  medicinali,  alla  razionalizzazione  di
alcuni enti sanitari e al trasferimento alle regioni  delle  funzioni
di assistenza sanitaria al personale navigante». 
    L'art. 7 qualifica i  fenomeni  patologici  connessi  all'uso  di
apparecchiature automatizzate per il gioco  «ludopatia»,  attribuendo
alla relativa normativa di contrasto la  valenza  di  una  disciplina
della salute pubblica ai sensi dell'art. 32  della  Costituzione.  Ai
commi da 4  a  9  si  introducono  norme  innovative  in  materia  di
contrasto di comportamenti idonei a configurare abuso del gioco (sono
vietati messaggi pubblicitari concernenti il  gioco  con  vincite  in
denaro nel corso di  trasmissioni  televisive  o  radiofoniche  e  di
rappresentazioni teatrali o cinematografiche rivolte  prevalentemente
ai giovani; sono altresi' vietati messaggi  pubblicitari  concernenti
il gioco con vincite in denaro su giornali,  riviste,  pubblicazioni,
durante  trasmissioni  televisive  e  radiofoniche,  rappresentazioni
cinematografiche e teatrali, nonche' via  internet;  e'  prevista  la
evidenziazione di formule di avvertimento sul rischio  di  dipendenza
dalla pratica di giochi con vincite in denaro;  viene  rafforzato  il
divieto di ingresso ai minori di anni diciotto nelle  aree  destinate
al gioco con vincite in denaro interne alle sale bingo, nonche' nelle
aree ovvero nelle sale in cui sono installati  i  videoterminali;  si
prevede la pianificazione di controlli, specificamente  destinati  al
contrasto del gioco minorile, nei confronti degli esercizi  presso  i
quali sono installati gli apparecchi di cui all'articolo  110,  comma
6, lettera a), del testo unico di cui al regio  decreto  n.  773  del
1931). 
    Pur tuttavia il convincimento  in  ordine  alla  incostituzionale
assenza di una disciplina regolatrice a livello locale  del  fenomeno
risulta rafforzato dalla circostanza che, a norma dell'art. 7,  comma
10, del decreto-legge n. 158 del 2012, quale modificato  dalla  legge
di  conversione  n.  189  del  2012,  le  Regioni  e  i  Comuni  sono
espressamente esclusi dall'esercizio di funzioni  nella  materia  che
occupa,  se  si  eccettuano  solo  marginali  compiti  di   "proposta
motivata" o di  partecipazione  all'apposito  osservatorio  istituito
presso l'Amministrazione  autonoma  dei  Monopoli  di  Stato.  Cosi',
infatti, recita questa disposizione: "L'Amministrazione autonoma  dei
monopoli di Stato e, a seguito della  sua  incorporazione,  l'Agenzia
delle dogane e dei monopoli, tenuto conto degli interessi pubblici di
settore, sulla base di  criteri,  anche  relativi  alle  distanze  da
istituti di istruzione primaria e secondaria, da strutture  sanitarie
e ospedaliere, da luoghi  di  culto,  da  centri  socio-ricreativi  e
sportivi, definiti con decreto del  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze, di concerto con il  Ministro  della  salute,  previa  intesa
sancita in sede di Conferenza unificata, di cui  all'articolo  8  del
decreto  legislativo  28  agosto   1997,   n.   281,   e   successive
modificazioni, da emanare  entro  centoventi  giorni  dalla  data  di
entrata in vigore della legge di conversione  del  presente  decreto,
provvede a pianificare forme di progressiva ricollocazione dei  punti
della rete fisica  di  raccolta  del  gioco  praticato  mediante  gli
apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera  a),  del  testo
unico di  cui  al  regio  decreto  n.  773  del  1931,  e  successive
modificazioni, che risultano territorialmente  prossimi  ai  predetti
luoghi. Le pianificazioni operano relativamente alle  concessioni  di
raccolta di gioco  pubblico  bandite  successivamente  alla  data  di
entrata in vigore della legge di conversione del presente  decreto  e
valgono,  per  ciascuna  nuova   concessione,   in   funzione   della
dislocazione  territoriale  degli  istituti  scolastici   primari   e
secondari, delle strutture sanitarie ed ospedaliere,  dei  luoghi  di
culto esistenti alla  data  del  relativo  bando.  Ai  fini  di  tale
pianificazione si tiene conto dei risultati conseguiti all'esito  dei
controlli di cui al  comma  9,  nonche'  di  ogni  altra  qualificata
informazione acquisita nel frattempo, ivi incluse  proposte  motivate
dei comuni ovvero  di  loro  rappresentanze  regionali  o  nazionali.
Presso l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e, a  seguito
della  sua  incorporazione,  presso  l'Agenzia  delle  dogane  e  dei
monopoli, e' istituito, senza nuovi o maggiori oneri a  carico  della
finanza pubblica, un  osservatorio  di  cui  fanno  parte,  oltre  ad
esperti individuati  dai  Ministeri  della  salute,  dell'istruzione,
dell'universita'  e  della  ricerca,  dello  sviluppo   economico   e
dell'economia e delle finanze,  anche  esponenti  delle  associazioni
rappresentative delle famiglie e dei giovani, nonche'  rappresentanti
dei comuni, per valutare le misure piu' efficaci per  contrastare  la
diffusione del gioco d'azzardo e il fenomeno della dipendenza  grave.
Ai componenti dell'osservatorio non e' corrisposto alcun  emolumento,
compenso o rimborso di spese». 
    La  predetta  norma  non  trova  applicazione  alla   fattispecie
all'esame  del  Collegio  perche'  le  pianificazioni   in   funzione
limitativa operano relativamente  alle  concessioni  di  raccolta  di
gioco pubblico bandite successivamente alla data di entrata in vigore
della legge di conversione del decreto-legge e valgono, per  ciascuna
nuova concessione, in funzione della dislocazione territoriale  degli
istituti scolastici primari e secondari, delle strutture sanitarie ed
ospedaliere, dei luoghi di culto esistenti  alla  data  del  relativo
bando. Non si tiene, invece, conto nella  predetta  disciplina  delle
autorizzazioni gia' rilasciate fuori da  ogni  pianificazione  e  che
hanno  determinato  il  grave  pregiudizio  per  la  salute  pubblica
riconosciuto dallo stesso legislatore e che  rende  viepiu'  evidente
che le norme previgenti violano i precetti costituzionali degli artt.
32 ed,  in  particolare,  118  della  Costituzione  secondo  cui  «Le
funzioni amministrative sono attribuite  ai  Comuni  salvo  che,  per
assicurarne l'esercizio unitario, siano conferite a Province,  Citta'
metropolitane,  Regioni  e  Stato,  sulla  base   dei   principi   di
sussidiarieta',  differenziazione  ed  adeguatezza.  I   Comuni,   le
Province  e  le  Citta'  metropolitane  sono  titolari  di   funzioni
amministrative proprie e di quelle  conferite  con  legge  statale  o
regionale, secondo le rispettive competenze». 
    Per un diretto riconoscimento costituzionale del ruolo dei Comuni
la Corte costituzionale si e' pronunciata con la recente sentenza  26
gennaio 2012, n. 14. Il Comune, infatti, nell'esercizio della propria
potesta'  di  pianificazione  del  territorio   e   delle   attivita'
economiche che possono interferire con la salute e gli  interessi  ad
un  equilibrato  ambiente  urbano,  puo'  individuare  limitazioni  e
destinazioni ulteriori e diverse rispetto a quelle predefinite  dalla
legislazione nazionale e  regionale,  risultando  detta  facolta'  in
linea con 1' autonomia riconosciuta anche ai Comuni nel nuovo assetto
delle  competenze  conseguente  alla  modifica  del  titolo  V  della
Costituzione, e  segnatamente  con  la  potesta'  regolamentare  loro
riconosciuta dall'art. 117, comma 6, della Costituzione. 
    Quanto alla potenziale violazione dell'art. 32 della Costituzione
la normativa vigente non tutela la salute pubblica,  contrastando  la
"ludopatia", dal momento che la funzione pubblica relativa non  tiene
conto delle autorizzazioni all'uso di apparecchiature  per  il  gioco
d'azzardo rilasciate in data anteriore alla disciplina di conversione
del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158. 
    Il Collegio ritiene, pertanto,  non  manifestamente  infondata  e
rilevante ai  fini  della  decisione  del  gravame  la  questione  di
legittimita' costituzionale dell'art. 42 e dell'art. 50, comma 7, del
d.lgs.  18  agosto   2000   n.   267   (Testo   unico   delle   leggi
sull'ordinamento degli enti locali) nella parte  in  cui  determinano
una situazione di assenza di principi  normativi  a  contrasto  della
patologia  ormai  riconosciuta  della  "ludopatia"  ed  escludono  la
competenza dei Comuni ad adottare atti  normativi  e  provvedimentali
volti a limitare l'uso degli apparecchi da gioco di cui  al  comma  6
dell'art. 110 del R.D. 18-6-1931 n. 773 (Approvazione del testo unico
delle  leggi  di  pubblica  sicurezza)  in  ogni  esercizio  a   cio'
autorizzato ai sensi dell'art. 86 dello stesso testo  di  legge,  per
violazione degli artt. 118 e 32 della Costituzione. Visto  l'art.  23
della legge cost. n. 87/1953; 
    Riservata ogni altra decisione  all'esito  del  giudizio  innanzi
alla  Corte  costituzionale,  alla  quale  va  rimessa  la  soluzione
dell'incidente di costituzionalita'. 
 
                               P.Q.M. 
 
    Dichiara  rilevante  per  la  decisione   del   ricorso   e   non
manifestamente infondata la questione di legittimita'  costituzionale
dell'art. 42 e dell'art. 50, comma 7, del d.lgs. 18  agosto  2000  n.
267 (Testo unico delle  leggi  sull'ordinamento  degli  enti  locali)
nella parte in cui determinano una situazione di assenza di  principi
normativi  a  contrasto  della  patologia  ormai  riconosciuta  della
"ludopatia" ed escludono la competenza dei Comuni  ad  adottare  atti
normativi e provvedimentali volti a limitare l'uso  degli  apparecchi
da gioco di cui al comma 6 dell'art. 110 del R.D. 18 giugno  1931  n.
773 (Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica  sicurezza)
in ogni esercizio a cio' autorizzato  ai  sensi  dell'art.  86  dello
stesso testo di legge, per violazione degli  artt.  118  e  32  della
Costituzione. 
    Sospende il giudizio in corso. 
    Ordina che la presente ordinanza sia  notificata,  a  cura  della
Segreteria del Tribunale Amministrativo, a tutte le parti in causa ed
al Presidente del Consiglio dei ministri  e  che  sia  comunicata  al
Presidente del Senato della Repubblica ed al Presidente della  Camera
dei Deputati. 
    Dispone la immediata trasmissione degli atti, a cura della stessa
Segreteria, alla Corte costituzionale. 
    Cosi deciso in Torino nella camera di  consiglio  del  giorno  27
febbraio 2013. 
 
                       Il Presidente: Salamone 
 
 
                                               L'estensore: Fratamico