N. 167 ORDINANZA (Atto di promovimento) 11 aprile 2013

Ordinanza dell'11 aprile 2013  emessa  dal  Tribunale  amministrativo
regionale per l'Umbria sul ricorso proposto da Renga Gabriella contro
I.N.P.D.A.P. ed altri. 
 
Previdenza - Indennita'  di  buonuscita  prevista  per  i  dipendenti
  civili e militari dello Stato - Spettanza al personale iscritto  da
  almeno un  anno  al  Fondo  di  previdenza  gestito  dall'INPDAP  -
  Conseguente esclusione del diritto per il personale supplente delle
  scuole  di  istruzione  primaria  e  secondaria  e  degli  istituti
  professionali di istruzione artistica - Violazione del principio di
  uguaglianza per irragionevolezza  -  Lesione  del  principio  della
  retribuzione  (anche  differita)  proporzionata   ed   adeguata   -
  Violazione della garanzia previdenziale. 
- Decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n.  1032,
  art. 3, primo comma. 
- Costituzione, artt. 3, 36 e 38. 
Previdenza - Indennita'  di  buonuscita  prevista  per  i  dipendenti
  civili e militari dello  Stato  -  Spettanza  al  personale  avente
  almeno un anno di servizio continuativo  -  Conseguente  esclusione
  del diritto per il personale supplente delle scuole  di  istruzione
  primaria e secondaria e degli istituti professionali di  istruzione
  artistica  -  Violazione   del   principio   di   uguaglianza   per
  irragionevolezza - Lesione del principio della retribuzione  (anche
  differita) proporzionata ed adeguata -  Violazione  della  garanzia
  previdenziale. 
- Decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 aprile 1947,
  n. 207, art. 9, primo comma. 
- Costituzione, artt. 3, 36 e 38. 
(GU n.29 del 17-7-2013 )
 
                IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE 
 
    Ha pronunciato  la  presente  ordinanza  sul  ricorso  numero  di
registro  generale  485  del  1999,  proposto  da:  Renga  Gabriella,
rappresentata e  difesa  dall'avv.  Siro  Centofanti,  con  domicilio
eletto presso lo stesso in Perugia, via Fani, 14; 
    Contro I.N.P.D.A.P., rappresentato  e  difeso  dall'avv.  Massimo
Regni, con domicilio eletto presso  lo  stesso  in  Perugia,  via  M.
Angeloni, 43/A; 
    Provveditorato  studi  di  Perugia,  Ministero   della   Pubblica
Istruzione, rappresentati e difesi per  legge  dall'Avvocatura  dello
Stato  domiciliata  in  Perugia,  via  degli  Offici,  14;   Istituto
Magistrale Statale «Pieralli» di Perugia; 
    Per    l'accertamento    del    diritto    alla    corresponsione
dell'indennita'  di   buonuscita   (ex   d.p.r.   n.   1032/1973)   e
dell'indennita' di fine rapporto (ex d.lgs. c.p.s. n. 207/1947). 
    Visti il ricorso e i relativi allegati; 
    Viste le memorie difensive; 
    Visti tutti gli atti della causa; 
    Visti gli atti di costituzione in  giudizio  dell'I.N.  P.D.A.P.,
del Provveditorato Studi di Perugia e del  Ministero  della  Pubblica
Istruzione; 
    Relatore nell'udienza pubblica del giorno 13 marzo 2013 il  dott.
Cesare Lamberti e uditi per le parti i difensori come specificato nel
verbale; 
 
                                Fatto 
 
    1. La sig.ra Gabriella Renga ha insegnato musica presso le scuole
statali per trentaquattro anni: dal 1° gennaio 1960 al 30 marzo  1973
e dal 20 settembre 1977 fino all'anno scolastico 1997/1998. 
    1.1. Il 1° settembre 1998 la ricorrente  e'  stata  collocata  in
quiescenza senza  essere  stata  inserita  nei  ruoli  del  personale
statale avendo avuto un rapporto di lavoro formato da una  serie  di'
incarichi continuativi. 
    1.2. Con istanza in data 28 gennaio 1988 la ricorrente ha chiesto
al Provveditorato agli studi di Perugia che  fossero  computabili  ai
fini dell'indennita' di buonuscita una serie di periodi nei quali  il
Provveditorato  aveva  omesso  di  iscriverla  al  Fondo   Opera   di
Previdenza. 
    1.3. Ricevuta la domanda,  il  Provveditorato  l'aveva  trasmessa
all'I.N.P.D.A.P.  con  nota  del  19   marzo   1998   e   lo   stesso
Provveditorato aveva trasmesso all'I.N.P.D.A.P. il 31 agosto 1988  la
pratica  per  la  concessione  dell'indennita'  di  buonuscita   alla
prof.ssa Renga corredata dalla documentazione in cui si evidenziavano
i periodi di iscrizione al Fondo Opera di Previdenza  in  9  anni,  3
mesi, 3 giorni  (corrispondenti  ai  periodi  1  ottobre  1968  -  30
settembre 1972, 24 settembre 1988 - 30 settembre  1989,  1°  dicembre
1989 - 31 agosto 1990, 10 settembre  1990  -  9  settembre  1991,  29
settembre 1991 - 30 giugno 1998). 
    2.  Con  nota  del  26  ottobre   1998,   l'Ufficio   provinciale
I.N.P.D.A.P. di Perugia ha negato alla ricorrente  la  corresponsione
dell'indennita' di buonuscita in quanto solo nel periodo 10 settembre
1990 -  9  settembre  1991  la  prof.  Renga  avrebbe  avuto  diritto
all'iscrizione al Fondo ma il diritto si sarebbe prescritto per  tale
anno. 
    2.1. Alla richiesta inviata il 31 luglio  1999  all'I.N.P.D.A.P.,
al Provveditorato e all'istituto magistrale Statale «A.  Pieralli  di
Perugia» dove la ricorrente aveva  insegato  negli  ultimi  anni,  il
Provveditorato  ha  risposto   con   nota   del   23   agosto   1999,
sostanzialmente denegatoria del pagamento dell'indennita'. In termini
analoghi rispondeva l'Ufficio I.N.P.D.A.P. di Perugia con nota del 10
settembre 1999. 
    2.2.  Con  ricorso  n.  485/1999  la  sig.ra  Renga   chiede   il
riconoscimento del diritto all'indennita' di buonuscita in  relazione
agli anni di servizio svolti o, in subordine, all'indennita' di  fine
rapporto sull'assunto  che  erroneamente  il  Provveditorato  avrebbe
versato in alcuni periodi i contributi previdenziali e  assistenziali
all'I.N.P.S. in altri periodi al Ministero  del  tesoro,  determinato
cosi' la sua iscrizione al Fondo opera di previdenza. 
    2.3. Si costituivano il provveditorato agli Studi di Perugia  con
controricorso e l'I.N.P.D.A.P. con memoria illustrativa. 
    2.4. Il processo  e'  stato  dichiarato  interrotto  con  decreto
presidenziale n. 471 del 19 settembre 2006 a seguito di  rinuncia  al
mandato difensivo  da  parte  del  difensore  dell'I.N.P.D.A.P.  avv.
Barbara Sammarco cui e' seguito il deposito presso la segreteria  del
T.A.R.  dell'atto  di  costituzione  dell'avv.  Massimo  Regni  nella
qualita' di nuovo difensore dell'Ente. 
    2.5. Con atto notificato  il  9  ottobre  2007  all'I.N.P.D.A.P.,
all'Ufficio   scolastico   regionale   dell'Umbria   e   all'Istituto
Magistrale di Stato «Assunta Pieralli» di Perugia, la sig.ra Renga ha
riassunto il presente giudizio gia' iscritto al n. 495/99 R.G.  e  il
giudizio avente lo stesso oggetto gia' iscritto al n.  111/2002  R.G.
della sezione Lavoro del Tribunale di Perugia dopo che la  cassazione
con  ordinanza  n.  5080  del  6  marzo  2007  aveva   affermato   la
giurisdizione del giudice amministrativo. 
    3. Con ordinanza n. 25 del 25 maggio 2010, presa all'udienza  del
23  settembre  2009  il  Collegio  ha  preliminarmente  respinto   le
questioni  pregiudiziali  di  tardivita'  e  di  irritualita'   della
riassunzione  della  causa  dopo  la  pronuncia  sul  regolamento  di
giurisdizione. 
    3.1. E' stata altresi' rigettata l'eccezione di prescrizione  del
diritto alla buonuscita per decorso del  termine  quinquennale  dalla
cessazione del rapporto in considerazione della sua unicita' e  della
decorrenza del termine dalla  fine  dell'anno  scolastico  1997/1998,
allorche' la dipendente e' stata collocata in quiescenza. 
    3.2. La causa e' stata  rimessa  alla  Corte  costituzionale  con
ordinanza n. 25/2010 del 25 maggio 2010 per contrasto con  gli  artt.
3, 36 e 38 Cost.: dell'art. 2,  primo  comma,  d.P.R.  n.  1032/1973,
nella parte in cui nega il  diritto  alla  buonuscita  al  «personale
supplente delle scuole di istruzione primaria e  secondaria  e  degli
istituti professionali di istruzione artistica»; dell'art.  3,  primo
comma, d.P.R. n. 1032/1973,  nella  parte  in  cui  richiede  per  la
maturazione della buonuscita «almeno un anno di iscrizione al Fondo»;
dell'art. 9, primo comma, d.lgs. C.P.S. 4 aprile 1947 n.  207,  nella
parte in cui subordina il diritto all'indennita' di fine rapporto  ad
«almeno un anno di servizio continuativo», ritenuto il contrasto  con
i principi di ragionevolezza, di proporzionalita' della  retribuzione
e di disponibilita' di mezzi adeguati alle esigenze della vecchiaia. 
    3.3. Con atto depositato il 26 giugno  2010,  l'Avvocatura  dello
Stato ha proposto formale riserva di appello avverso  l'ordinanza  n.
25/2010 del 25 maggio 2010 nella parte in cui ha respinto l'eccezione
di estinzione del giudizio e di prescrizione del diritto. 
    4. Con  ordinanza  n.  99,  in  data  24  marzo  2011,  la  Corte
costituzionale   ha   dichiarato    le    questioni    manifestamente
inammissibili in relazione all'atto di promovimento del  giudizio  di
legittimita' costituzionale, sia perche' motivate per relationem  sia
perche' prive di contenuti. 
    4.1.  In  data  4  maggio  2011  l'Avvocatura  dello   Stato   ha
contraddetto le istanze della ricorrente. 
    4.2. Con memoria del 21 giugno 2011 la ricorrente  ha  riproposto
l'identica questione di costituzionalita'. 
    4.3. Nella memoria del 6 febbraio  2013,  l'Avvocatura  eccepisce
che la Corte costituzionale non  puo'  essere  investita  piu'  volte
della medesima questione e oppone il giudicato sul punto  di  domanda
controverso. 
    5. La causa torna in decisione all'udienza del 13 marzo 2013. 
 
                               Diritto 
 
    1. Dopo l'inammissibilita' dichiarata da  codesta  ecc.ma  Corte,
con ordinanza n. 99 del 24 marzo 2011, delle questioni  proposte  dal
Collegio relativamente  al  diniego  della  buonuscita  al  personale
supplente e alla necessita' di un anno di servizio e/o di  iscrizione
al Fondo di previdenza per la maturazione delle  indennita'  connesse
alla fine rapporto, torna in  discussione  la  domanda  della  sig.ra
Gabriella Renga del computo - ai fini dell'indennita' di buonuscita e
dell'indennita' di fine rapporto - dei  periodi  di  servizio  svolto
alle  dipendenze  del  Provveditorato  agli  studi  di  Perugia   con
contratto a tempo determinato di durata annuale o infra annuale. 
    1.1. Va ancora una volta precisato che la ricorrente ha  prestato
la  sua  attivita'  alle  dipendenze   delle   scuole   statali   del
Provveditorato agli studi di  Perugia  per  trentaquattro  anni,  con
inizio nel 1960 e continuativamente sino al 1973 e, dopo  un  periodo
d'interruzione per maternita', dal 1977 al 1998, essendo stata  posta
in quiescenza dal 1° settembre. 
    1.2. L'intero servizio della sig.ra Renga  e'  stato  svolto  con
incarichi, alcuni dei quali della durata di un intero anno scolastico
(dal 1° ottobre al  30  settembre  dell'anno  successivo),  altri  di
durata inferiore all'anno. 
    1.3. Eccetto il periodo dal 1973 al 1977 in cui non  ha  prestato
servizio, tutti gli incarichi della ricorrente si sono susseguiti  un
anno dopo l'altro, senza che alla ricorrente  fosse  riconosciuto  il
servizio a tempo indeterminato o attribuito l'inquadramento in  ruolo
da parte dell'amministrazione scolastica. 
    1.4. Con nota n. 2777 del  26  ottobre  1998,  l'I.N.P.D.A.P.  ha
comunicato che non  era  possibile  dare  corso  al  pagamento  della
buonuscita  in   quanto   la   dipendente   avrebbe   avuto   diritto
all'inscrizione al Fondo opera di previdenza dall'10  settembre  1990
al 9 settembre 1991 ma il relativo diritto, maturato al 10  settembre
1991 era prescritto dopo il termine di  cinque  anni  dalla  suddetta
data  a  norma  dell'art.  20,  d.P.R.  n.  1032/1973.  Non  potevano
considerarsi utili i servizi svolti dopo  quest'ultima  data  perche'
non avevano dato luogo ad iscrizione nel Fondo di previdenza. 
    1.5. Con nota  n.  44761  del  23.8.1999,  il  Provveditorato  ha
precisato che «l'interessata era stata  iscritta  al  predetto  Fondo
negli anni scolastici 1979/80, 1981/82,  1986/87,  1987/88,  pertanto
avrebbe  potuto  godere   della   liquidazione   dell'indennita'   di
buonuscita  per  il  predetto  periodo  se  non   fosse   caduto   in
prescrizione il relativo diritto». 
    1.6. Sempre ad avviso del Provveditorato, non  erano  maturati  i
requisiti  per  l'indennita'  di  fine  rapporto,  poiche'  oltre  al
possesso di almeno un anno di' servizio  continuativo,  non  potevano
essere presi in considerazione i servizi computati e/o riscattati per
il trattamento  di  quiescenza  ne'  quelli  che  abbiano  comportato
l'iscrizione  al  fondo  di  previdenza.   L'interessata   gode   del
trattamento  pensionistico   a   carico   dello   Stato   determinato
sull'intero servizio prestato presso le scuole statali con iscrizione
ai fini della quiescenza sia all'I.N.P.S.  che  al  conto  tesoro  e,
tranne che negli anni sopraelencati, non ha mai insegnato per un anno
intero. 
    1.7. Il Provveditorato ha affermato,  infine,  che  i  contributi
erano  stati  versati  durante   l'intero   servizio   svolto   dalla
ricorrente, per alcuni periodi all'I.N.P.S. e per altri al  Ministero
del tesoro, con  l'iscrizione  al  Fondo  opera  di  previdenza  gia'
gestito dall'ENPAS ora all'I.N.P.D.A.P. 
    2. Nel dichiarare le questioni  manifestamente  inammissibili  in
relazione all'ordinanza con cui e'  stato  promosso  il  giudizio  di
legittimita' costituzionale, codesta ecc.ma Corte ha affermato che: 
        a) il giudice a quo non si sarebbe fatto carico  di  allegare
alcuna  reale  argomentazione  a  sostegno  dei   parametri   evocati
rinviando, quanto alla denuncia degli artt. 3, primo comma, d.P.R. n.
1032/1973 e  9,  primo  comma,  d.1g.C.p.S.  n.  207/1947,  ai  dubbi
«prospettati dall'attenta difesa  della  ricorrente  con  riferimento
agli artt. 3  e  36  Cost.»  e  quanto  alla  denuncia  dell'art.  18
d.lg.C.p.S. n. 207/1947, alla decisione resa su  l'analoga  questione
attinente da Corte cost. n. 518, 17 dicembre 1987; 
        b) il giudice rimettente, ha posto  in  rilievo  la  prevista
esclusione degli insegnati con «nomina  annuale»  dal  riconoscimento
del diritto a percepire l'indennita' di fine rapporto, non  ponendosi
in alcun modo in discussione la diversa posizione (cosi'  considerata
nello stesso contesto della motivazione della  sentenza  n.  518  del
1987) degli insegnanti con  nomina  infra-annuale  (analogamente,  si
veda anche sentenza n. 40 del 1973). 
    2.1. Il collegio ritiene che della questione di costituzionalita'
debba essere di nuovo investita codesta ecc.ma Corte,  sia  pure  nei
modi e nei termini che seguiranno. 
    3.  Devono  prioritariamente  essere   disattese   le   eccezioni
d'inammissibilita'  prospettate  dall'Avvocatura  dello  Stato  nelle
memoria del 4 maggio 2011 e del 6 febbraio 2013. 
    3.1. Le eccezioni sono entrambe connesse  e  sono  frutto  di  un
artificio   logico:    l'inammissibilita'    della    questione    di
costituzionalita' preclude per  un  verso  la  sua  riproposizione  e
comporta, per altro verso, il passaggio in  giudicato  dell'ordinanza
di  rimessione   laddove   afferma   che   le   norme   di   sospetta
incostituzionalita' sarebbero ostative all'accoglimento della pretesa
e comportano l'infondatezza del ricorso in esame che preclude l'esame
della questione di costituzionalita'. 
    3.2.  Ad  avviso  del  Collegio,   l'inciso   dell'ordinanza   di
rimessione n. 25/2010 sulla natura di «stretta interpretazione» delle
norme  sospette  d'incostituzionalita'   e   sulla   loro   «assoluta
chiarezza» ha carattere solamente argomentativo della rilevanza della
questione di costituzionalita' e non ha natura decisoria  del  merito
della controversia. 
    3.3.  La  natura  soltanto  ordinatoria  del   provvedimento   di
rimessione, implica che il Collegio non abbia statuito in alcun  modo
sulla domanda proposta dalla ricorrente:  in  mancanza  di  giudicato
anche implicito, non esiste alcun ostacolo alla riproposizione  della
questione di costituzionalita'. 
    3.4.  Nell'ordinanza  n.  99/2011,  codesta   ecc.ma   Corte   ha
dichiarato  la  rimessione  inammissibile  perche'  priva  di  idonee
argomentazioni: ha pronunziato in rito e non nel merito e percio' non
ha  escluso  la  possibilita'  di  una  pronunzia  successiva   sulle
disposizioni sospette d'incostituzionalita'. 
    3.5.  La   restituzione   degli   atti   per   assenza   d'idonee
argomentazioni  non  priva  il  giudice  a  quo  della  facolta'   di
riproporre  la  stessa  questione  con  motivazioni  piu'   ampie   e
pertinenti. 
    4. Comune  alla  presente  ordinanza  e  alla  precedente  e'  la
premessa sulla natura del rapporto. 
    4.1. Negli incarichi e supplenze annuali  conferibili  in  ambito
scolastico agli insegnanti «precari», il rapporto che si instaura col
docente non  prescinde  da  quelli  ottenuti  negli  anni  precedenti
perche'   il   punteggio   acquisito   negli   anni   precedenti   e'
indispensabile per la costituzione e la connotazione del lavoro negli
anni successivi. 
    4.2.  Per  ogni  insegnante  «precario»  il  punteggio  posseduto
condiziona il posto  ricoperto  nelle  graduatorie  annuali  per  gli
incarichi e le supplenze, la chiamata  sul  posto  vacante  nell'anno
successivo, la sede di servizio e ogni altro profilo del rapporto. 
    4.3. Il nesso istituzionale di continuita'  che  lega  i  singoli
contratti (solo formalmente annuali) comporta che il  rapporto  debba
essere considerato nella sua globalita' quantomeno nel momento in cui
il  dipendente  giunge  al  termine  dell'attivita'  lavorativa,  con
riferimento agli istituti preposti alla previdenza e all'assistenza. 
    4.4. Se, nel lavoro precario, il disconoscimento del diritto alla
carriera o alla progressione economica non appaiono in contrasto  con
i  fini  organizzativi  che  l'amministrazione  persegue  nel  quadro
dell'art. 97 Cost., cosi' non e' per  gli  emolumenti  connessi  alla
quiescenza del dipendente, la cui garanzia e' svincolata da finalita'
pubblicistiche  ma  risponde  all'esigenza  di  assicurare  una  vita
dignitosa e un trattamento economico adeguato al lavoro svolto giusta
l'art. 38, secondo comma, Cost. 
    4.5. Sia pure nella situazione di precariato, la continuita'  nei
contratti a termine  incentiva  l'accesso  di  personale  qualificato
nella   pubblica   amministrazione    che,    nella    giurisprudenza
costituzionale,  si  traduce  nel  riconoscere  «alla   preparazione,
acquisita anteriormente all'ammissione in servizio  e  richiesta  per
quest'ultimo, ogni migliore considerazione  ai  fini  di  quiescenza»
(Corte Cost. n. 52/2000; n. 112/1996). 
    5. In questo quadro argomentativo devono  essere  considerate  le
questioni proposte dal ricorso in esame, ove la ricorrente domanda: 
        a) all'I.N.P.D.A.P., l'indennita' di buonuscita  ex  art.  3,
comma 1, d.P.R. n. 1032/1973 per i periodi in cui e'  stata  iscritta
al Fondo Opera di Previdenza (nove anni, 3 mesi, 3 giorni); 
        b)  all'amministrazione  scolastica,  l'indennita'  di   fine
rapporto ex art. 9 d.lg. C.p.S. n. 207/1947 per i restanti periodi. 
    5.1. Per quanto attiene alla rilevanza della  questione  ai  fini
del decidere: 
        5.1.1.  Il  pagamento   dell'indennita'   di   buonuscita   e
dell'indennita' di fine rapporto e' stato denegato alla sig.ra  Renga
sull'assunto  che  il  diritto  consegua  «dopo  almeno  un  anno  di
iscrizione al Fondo di previdenza per il personale civile e  militare
dello Stato, gestito dall'Ente nazionale previdenza e assistenza  per
i dipendenti  statali  (art.  3,  comma  1,  d.P.R.  n.  1032/1973  -
indennita' di buonuscita) e alla prestazione di «almeno  un  anno  di
servizio continuativo» (art. 9 d.lg.C.p.S. n. 207/1947  -  indennita'
di fine rapporto). 
        5.1.2. Entrambe le  disposizioni  in  esame  condizionano  il
pagamento delle indennita' quiescenziali all'iscrizione al  Fondo  di
previdenza e/o alla prestazione del  servizio  per  almeno  un  anno,
senza possibilita' di tenere conto del lavoro pregresso o  di  quello
successivo, come necessario al momento del collocamento a riposo. 
        5.1.3. Nonostante  la  diuturnitas  del  lavoro  prestato  al
servizio dell'amministrazione scolastica, la  durata  almeno  annuale
del servizio o dell'iscrizione al fondo di previdenza ha impedito che
le prestazioni lavorative infra annuali, caratteristiche  del  lavoro
precario svolto dalla ricorrente, si cumulassero fra di loro al  fine
di far maturare le indennita' connesse al termine del rapporto o alla
quiescenza del lavoratore. 
        5.1.4. L'interruzione del lavoro svolto in periodi  inferiori
all'anno e' stata addirittura causa della  prescrizione  quinquennale
opposta alla ricorrente per i singoli ratei maturati nel periodo (uno
o quattro anni: cfr. punti 1.4. / 1.5) in cui il servizio  svolto  ha
avuto durata annuale. 
    6. Per quanto  attiene  alla  non  manifesta  infondatezza  della
questione, il contrasto delle citate disposizioni con gli arti. 3, 36
e  38  della  Costituzione,  per  la  violazione  dei   principi   di
ragionevolezza,  di  proporzionalita'   della   retribuzione   e   di
disponibilita' di mezzi adeguati alle esigenze della vecchiaia. 
    6.1. E' noto al Collegio che codesta ecc.ma Corte  ha  dichiarato
manifestamente   inammissibile   la   questione    di    legittimita'
costituzionale delle disposizioni che precludono, per gli  insegnanti
precari, la possibilita' di  trasformare  i  rapporti  a  termine  in
rapporti di lavoro a tempo indeterminato,  anche  dopo  l'intervenuta
privatizzazione del rapporto di lavoro dei  dipendenti  pubblici,  in
considerazione della  specialita'  della  disciplina  speciale  delle
supplenze  annuali  e  temporanee  nella  scuola  (Corte  cost.,   n.
251/2002): 
        6.1.1. Esula pero' da siffatta specialita'  il  diritto  alle
indennita' di quiescenza e/o di fine rapporto  che,  condizionato  al
decorso di almeno un anno di iscrizione al Fondo di previdenza oppure
alla prestazione di almeno un  anno  di  servizio  continuativo,  non
insorge qualora la prestazione lavorativa abbia conservato  carattere
precario durante l'intero arco della vita del dipendente. 
        6.1.2. Dalla «specialita'» della disciplina  delle  supplenze
annuali e temporanee e dalla mancanza di  procedure  concorsuali  che
hanno investito ab immemorabili  il  mondo  della  scuola  e'  dipeso
l'insorgere di casi, come quello di specie, dove il rapporto  non  ha
mai esulato dall'ambito della precarieta', con evidente arricchimento
dell'amministrazione  che  ha  usufruito  di  personale  di   provata
esperienza a basso costo. 
        6.1.3.  La  stessa  «specialita'»  ha  pero'  determinato  il
depauperamento del lavoratore che  e'  stato  escluso  dal  pagamento
delle  indennita'  di  quiescenza   destinate   tradizionalmente   ad
affrontare un momento particolarmente delicato, qual e' il  passaggio
alla condizione di pensionato, nel quale e' minore  la  capacita'  di
produrre reddito e piu' frequenti sono le difficolta'  connesse  alla
vecchiaia. 
    6.2. E' altrettanto noto al Collegio il  rilevato  contrasto  con
l'art. 3  Cost.  dell'esclusione  degli  insegnanti  supplenti  delle
scuole statali con nomina annuale, dall'indennita' di  fine  rapporto
prevista ex art. 9,  d.l.C.p.S.  n.  207/1947,  data  l'analogia  del
personale insegnante non di ruolo rispetto  a  quello  del  personale
statale,  con  violazione  dell'art.  3  Cost.  e,  per   la   natura
retributiva di tale indennita', con l'art. 36 Cost. (Corte cost.,  n.
518/1987); 
        6.2.1. Dalla  condizione  degli  insegnanti  supplenti  delle
scuole statali con nomina annuale che maturano le indennita' di  fine
rapporto proprio in forza delle disposizioni succitate e delle  quali
e'  dubbia  la  costituzionalita',  e'  pero'  diversa  quella  della
ricorrente nei cui riguardi il diritto non insorge per  il  carattere
in fra annuale della nomina,  nonostante  le  funzioni  svolte  siano
uguali in tutto e per tutto a  quelle  degli  insegnanti  con  nomina
annuale. 
    7. Per questo insieme di ragioni si ritengono non  manifestamente
infondati i dubbi di costituzionalita' degli  artt.  3,  primo  comma
d.P.R. n. 1032/1973 e 9, primo comma, d.lgs. C.P.S. 4 aprile 1947  n.
207, con riferimento agli artt. 3, 36 e 38 Cost. 
 
                              P. Q. M. 
 
    a) solleva la questione di legittimita' costituzionale: 
        dell'art. 3, primo comma, d.P.R. n. 1032/1973, nella parte in
cui richiede per la maturazione della buonuscita «almeno un  anno  di
iscrizione al Fondo»; 
        dell'art. 9, primo comma, d.lgs. C.P.S. 4 aprile 1947 n. 207,
nella parte in  cui  subordina  il  diritto  all'indennita'  di  fine
rapporto ad «almeno un anno di servizio continuativo». 
    b) sospende il giudizio in corso; 
    c)  dispone  la  notificazione  della   presente   ordinanza   ai
procuratori delle parti e al Presidente del  Consiglio  dei  ministri
nonche' la comunicazione della stessa ai Presidenti della Camera  dei
Deputati e del Senato; 
    d)   ordina   la   trasmissione   dell'ordinanza    alla    Corte
costituzionale insieme con gli atti del giudizio e con la prova delle
notificazioni e delle comunicazioni prescritte. 
        Cosi' deciso in Perugia nella camera di consiglio del  giorno
13 marzo 2013. 
 
                       Il Presidente: Lamberti