N. 169 ORDINANZA (Atto di promovimento) 30 gennaio 2013

Ordinanza del 30 gennaio 2013 emessa  dal  Tribunale  di  Genova  nel
procedimento civile promosso da Carniglia Aldo contro Herrera Aguilar
Humberto Klicfor e Jurado Moran Liliam Mercedes.. 
 
Locazione  di  immobili  urbani  -  Contratti  di  locazione  ad  uso
  abitativo, comunque stipulati,  non  registrati  entro  il  termine
  stabilito dalla legge - Disciplina applicabile  a  decorrere  dalla
  (tardiva) registrazione - Durata quadriennale  del  contratto  (con
  rinnovo automatico alla scadenza) e canone  annuo  pari  al  triplo
  della rendita catastale (con adeguamento ISTAT dal secondo anno) in
  sostituzione del  maggior  importo  eventualmente  convenuto  dalle
  parti - Previsione  introdotta  [contestualmente  al  regime  della
  cedolare secca sugli affitti] da decreto legislativo in materia  di
  federalismo fiscale - Denunciata estraneita' ai principi e  criteri
  direttivi della legge n. 42 del 2009 -  Contrasto  con  i  principi
  dello Statuto dei diritti del contribuente, richiamati  tra  quelli
  della delega - Eccesso di  delega  -  Irragionevole  disparita'  di
  trattamento tra contratti di locazione ad uso abitativo  e  ad  uso
  commerciale,  nonche'  fra  conduttore  e   locatore   solidalmente
  obbligati   a   chiedere   la   registrazione   -    Ingiustificata
  applicabilita' "delle medesime  sanzioni  sia  in  caso  di  omessa
  registrazione del contratto, sia in caso  di  registrazione  di  un
  contratto prevedente un canone  inferiore  a  quello  effettivo"  -
  Irragionevole decremento del gettito delle imposte  sui  redditi  e
  dell'imposta di registro, conseguente  alla  riduzione  per  almeno
  quattro anni dei canoni locatizi. 
- Decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, art. 3, commi 8 e 9. 
- Costituzione, artt. 3 e 76; legge 5 maggio 2009, n.  42,  artt.  2,
  commi 2 e 26, e 25; legge 27 luglio 2000, n. 212, art. 10, comma 3. 
(GU n.29 del 17-7-2013 )
 
                            IL TRIBUNALE 
 
    A scioglimento della riserva assunta all'udienza del  18  gennaio
2013, esaminati gli atti sentite le parti, ha pronunciato la seguente
ordinanza; 
    Nel procedimento  di  sfratto  per  morosita'  n.  13451/12  R.G.
promosso da: Carniglia Aldo, avv. Alberto Thea, attore-intimante; 
    Nei confronti di Herrera Aguilar Humberto Klicfor e Jurado  Moran
Liliam Mercedes, avv. Patrizia Maltagliati, convenuti-intimati. 
    Con atto di intimazione di sfratto per  morosita'  e  contestuale
citazione per la convalida, ritualmente notificato l'8 novembre 2012,
Carniglia Aldo conveniva in giudizio Herrera Aguilar Humberto Klicfor
e Jurado Moran Liliam Mercedes, esponendo: 
    di avere concesso ai convenuti  in  locazione  ad  uso  abitativo
l'immobile di sua proprieta' situato in Genova, via Venezia n.  26/6,
con contratto in data 1° luglio 2011,  registrato  all'Agenzia  delle
entrate di Genova il 14 dicembre 2011, per la durata di quattro  anni
decorrenti dal 1° luglio 2011 e per un corrispettivo mensile  di  690
euro, di cui 630 euro a titolo di  canone  e  60  euro  a  titolo  di
acconto oneri accessori; 
    di avere ricevuto in data 22 novembre 2011 una  raccomandata  con
cui l'odierno convenuto Herrera Aguilar lo aveva informato  di  avere
comunicato all'Agenzia delle entrate il rapporto di  locazione  e  di
ritenere pertanto che il contratto, ai sensi e per  gli  effetti  del
decreto legislativo n. 23/2011, decorresse dal 1°  dicembre  2011  al
canone annuo di 1812,75 euro, pretendendo di versare da  quella  data
il canone mensile di 151,06 euro anziche' quello di 630 euro; 
    che nei mesi di dicembre 2011 e gennaio 2012 i conduttori avevano
versato rispettivamente 145,05 e 150 euro, mentre dal  febbraio  2012
avevano versato 150 euro al mese e nulla per  le  spese;  nell'estate
2012, a fronte della contestazione dell'esponente, avevano portato  i
versamenti mensili a 151,06 euro per canone  e  60  euro  per  spese,
coprendo anche le mensilita' da febbraio 2012; 
    che, attesa  la  manifesta  incostituzionalita'  della  normativa
richiamata dai conduttori, gli  stessi  dovevano  essere  considerati
morosi (a prescindere dai canoni di dicembre  2011  e  gennaio  2012,
gia' oggetto di altro giudizio) a titolo di canone,  per  i  mesi  da
febbraio a ottobre 2012 compresi, per l'importo di 4.310,46 euro. 
    In  particolare,  parte   intimante   rilevava   l'illegittimita'
costituzionale dell'art. 3, commi 8, 9 e 10 del  decreto  legislativo
14 marzo 2011, n. 23, per violazione degli articoli 3, 41, 42, 47, 53
e 76 Cost; concludeva, quindi, chiedendo la convalida  dello  sfratto
per morosita', nonche', in  caso  di  opposizione,  la  pronuncia  di
ordinanza provvisoria di rilascio ex art. 665 del codice di procedura
civile  «previa  occorrendo  rimessione   degli   atti   alla   Corte
Costituzionale». 
    All'udienza  di  convalida  del  7  dicembre  2012  i  conduttori
convenuti si costituivano in giudizio, depositando comparsa  con  cui
si opponevano alla convalida; deducevano che: 
    il contratto di locazione in data 1° luglio  2011  non  e'  stato
registrato nei termini di legge e quindi, ai sensi dell'art. 1, comma
346 , legge n. 311/2004 lo stesso era nullo; 
    di avere, anche al fine di evitare la declaratoria  di  nullita',
comunicato  in  data  1°  dicembre  2011  all'Agenzia  delle  entrate
l'esistenza del rapporto di locazione in oggetto, in  conformita'  di
quanto statuito dal decreto legislativo n. 23/2011; 
    di  avere  pertanto  versato  dal  dicembre  2011  il  canone  di
locazione nella misura determinata  ex  lege  pari  a  tre  volte  la
rendita catastale e cioe' a 1812,75 euro annui; 
    che non sussisteva alcuna morosita', avendo essi, in  conformita'
dell'art. 3, comma 8, decreto legislativo  14  marzo  2011,  n.  231,
registrato volontariamente in data  1°  dicembre  2011  il  contratto
stipulato il 1° luglio 2011. 
    Cio' premesso,  la  questione  di  illegittimita'  costituzionale
dell'art. 3, commi 8, 9 e 10, decreto legislativo 14 marzo  2011,  n.
23, deve ritenersi rilevante ai fini della presente causa, in  quanto
dalla sua risoluzione dipendono tanto la  concessione  della  chiesta
ordinanza ex art. 665 del  codice  di  procedura  civile,  quanto  la
decisione sulle  domande  di  merito  di  risoluzione  del  contratto
locatizio per inadempimento e di condanna al pagamento dei canoni. 
    Tale questione  non  appare,  inoltre,  manifestamente  infondata
sotto diversi profili; innanzitutto, sotto il profilo  del  contrasto
con l'art. 76 Cost. per violazione della legge-delega 5 maggio  2009,
n. 42. 
    Il decreto legislativo 14 marzo  2011,  n.  23  «Disposizioni  in
materia di federalismo fiscale» e' stato emanato in attuazione  delle
delega contenuta nella legge 5 maggio 2009, n. 42 «Delega al  Governo
in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'art. 119  della
Costituzione», espressamente richiamata in  preambolo  con  specifico
riferimento agli articoli 2, comma 2, 11, 12, 13, 21 e 26 della legge
medesima. 
    I commi 8, 9 e 10 dell'art. 3 del decreto legislativo n. 23/2011,
stabiliscono: «8. Ai contratti di locazione  degli  immobili  ad  uso
abitativo, comunque stipulati, che, ricorrendone i  presupposti,  non
sono registrati entro il termine stabilito dalla legge, si applica la
seguente disciplina: a) la durata della  locazione  e'  stabilita  in
quattro anni a decorrere dalla data della registrazione, volontaria o
d'ufficio; b) al rinnovo si applica la disciplina di cui all'art.  2,
comma 1, della citata legge n. 431 del 1998;  c)  a  decorrere  dalla
registrazione il canone annuo di locazione e' fissato in misura  pari
al triplo della rendita catastale, oltre l'adeguamento,  dal  secondo
anno, in base al 75 per cento dell'aumento  degli  indici  ISTAT  dei
prezzi al consumo per le famiglie degli impiegati ed  operai.  Se  il
contratto prevede un canone inferiore, si applica comunque il  canone
stabilito dalle parti. 9. Le disposizioni di cui  all'art.  1,  comma
346, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, ed al comma 8 del presente
articolo si applicano anche ai casi  in  cui:  a)  nel  contratto  di
locazione registrato sia stato indicato un importo inferiore a quello
effettivo; b) sia stato registrato un contratto di comodato fittizio.
10. La disciplina di cui ai commi  8  e  9  non  si  applica  ove  la
registrazione sia effettuata entro  sessanta  giorni  dalla  data  di
entrata in vigore del presente decreto». 
    Anche senza operare un coordinamento di  tale  normativa  con  la
precedente disciplina, il legislatore ha, pertanto, previsto,  da  un
lato, con l'espresso richiamo contenuto nel comma 8 all'art. 1, comma
346 della legge n. 311/2004 («i contratti di locazione o che comunque
costituiscono diritti relativi di godimento,  di  unita'  immobiliari
ovvero  di  loro  porzioni,  comunque  stipulati,  sono   nulli   se,
ricorrendone i presupposti, non sono registrati»),  la  nullita'  del
contratto di locazione ad uso abitativo non registrato  e  di  quello
registrato per un canone inferiore a quello effettivo  nonche'  delle
locazioni abitative dissimulate da comodati fittizi, e, dall'altro, a
far data dalla registrazione tardivamente intervenuta,  volontaria  o
d'ufficio, una sorta di sostituzione/conversione del contratto  nullo
in un altro contratto avente lo schema legale dei contratti  ordinari
di cui all'art. 2, comma 1, legge  n.  431/1998  quanto  alla  durata
(4+4) e con un canone annuo ridotto in misura pari  al  triplo  della
rendita catastale, con possibilita' di aggiornamento, a decorrere dal
secondo anno, nella misura del 75% degli indici istat. 
    Non hanno alcuna attinenza con il contenuto dei commi 8, 9  e  10
in oggetto i seguenti  articoli  della  legge  delega,  espressamente
richiamati dal decreto legislativo n. 23/2011: l'art. 11,  avente  ad
oggetto «principi e criteri direttivi  concernenti  il  finanziamento
delle funzioni di comuni, province e  citta'  metropolitane»;  l'art.
12,  contenente  «principi  e  criteri   direttivi   concernenti   il
coordinamento e l'autonomia di entrate degli enti locali»; l'art. 13,
che prevede «principi e criteri direttivi concernenti l'entita' e  il
riparto dei fondi perequativi per gli enti locali»;  l'art.  21,  che
detta «norme transitorie per gli enti locali». 
    Le uniche norme della  legge  delega  che  fanno  riferimento  al
«contrasto all'evasione e all'elusione fiscale» sono gli articoli  2,
comma  2  e  26,  cui  tuttavia  appaiono  del  tutto   estranee   le
disposizioni di  cui  all'art.  3,  commi  8,  9  e  10  del  decreto
legislativo n. 23/2011; infatti, ai sensi del secondo comma dell'art.
2 gli emanandi decreti  legislativi  dovevano  essere  informati  «ai
seguenti principi e criteri direttivi generali: ... d) coinvolgimento
dei  diversi  livelli  istituzionali  nell'attivita'   di   contrasto
all'evasione  e  all'elusione  fiscale   prevedendo   meccanismi   di
carattere premiale» e l'art. 25, intitolato «Contrasto  dell'evasione
fiscale», specifica che «I decreti legislativi di cui all'art. 2, con
riguardo al sistema gestionale dei tributi e delle compartecipazioni,
nel rispetto dell'autonomia organizzativa delle regioni e degli  enti
locali nella scelta delle forme di organizzazione delle attivita'  di
gestione e di riscossione, sono adottati secondo seguenti principi  e
criteri direttivi: a)  previsione  di  adeguate  forme  di  reciproca
integrazione delle basi informative di cui dispongono le regioni, gli
enti locali e lo Stato per le attivita'  di  contrasto  dell'evasione
dei tributi erariali, regionali  e  degli  enti  locali,  nonche'  di
diretta collaborazione volta a fornire dati ed elementi utili ai fini
dell'accertamento dei predetti tributi;  b)  previsione  di  adeguate
forme premiali per le regioni e gli enti locali che abbiano  ottenuto
risultati  positivi  in  termini   di   maggior   gettito   derivante
dall'azione di contrasto dell'evasione e dell'elusione fiscale». 
    La legge delega n. 42/2009 appare violata anche  nella  parte  in
cui, al gia' citato comma 2 dell'art. 2, prevedeva che  gli  emanandi
decreti legislativi fossero informati «ai seguenti principi e criteri
direttivi generali:  ...  c)  rispetto  dei  principi  sanciti  dallo
statuto dei diritti del contribuente di  cui  alla  legge  27  luglio
2000, n. 212». 
    L'art. 10, comma 3 dello statuto dei diritti del contribuente  di
cui alla legge 27 luglio 2000, n. 212, stabilisce, infatti,  che  «Le
violazioni di disposizioni di rilievo esclusivamente  tributario  non
possono essere causa di nullita' del contratto». 
    La questione di legittimita' dei commi 8, 9 e 10 in  oggetto  non
appare,  inoltre,  manifestamente  infondata  sotto  il  profilo  del
contrasto con l'art. 3 Cost. 
    Considerato che la ratio  della  disciplina  introdotta  da  tali
articoli e' non soltanto quella di evitare l'evasione dell'imposta di
registro, ma, soprattutto,  quella  di  ridurre  le  possibilita'  di
evasione dell'imposta sui redditi, l'applicazione delle  sanzioni  da
essi previste ai contratti di locazione di immobili ad uso  abitativo
e non a quelli  ad  uso  diverso  dall'abitativo  da'  luogo  ad  una
differenza non giustificata da alcuna ragionevole scelta di  politica
legislativa. 
    Le norme in questione danno, altresi', luogo ad una disparita' di
trattamento tra locatore e  conduttore,  in  quanto,  nonostante,  ai
sensi dell'art. 8 della legge n. 392/1978 e dell'art. 10 della  legge
di registro (decreto del Presidente della  Repubblica  n.  634/1972),
l'imposta di registro faccia carico in misura eguale ad entrambi, che
sono obbligati in  via  solidale  verso  il  fisco  a  richiedere  la
registrazione, esse  sanzionano  il  primo  e  premiano  il  secondo,
sostituendo al canone pattuito quello,  irrisorio,  risultante  dalla
triplicazione  della  rendita  catastale  dell'immobile  locato  per,
almeno, quattro anni. 
    Appare, ancora, in contrasto con l'art.  3  Cost.  l'applicazione
delle medesime sanzioni sia  in  caso  di  omessa  registrazione  del
contratto sia in caso di registrazione di un contratto prevedente  un
canone inferiore a quello effettivo. 
    Appare, infine, irragionevole in quanto, comportando  per  almeno
quattro anni la riduzione  dei  canoni  locatizi,  determina  per  lo
stesso periodo un inferiore gettito erariale da imposte sui redditi e
da imposta annuale di registro. 
 
                              P. Q. M. 
 
    Visti gli articoli 134 e 137 Cost., 1 della legge  costituzionale
9 febbraio 1948, n. 1 e 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, dichiara
rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimita'
costituzionale dell'art. 3, commi 8 e 9, del decreto  legislativo  14
marzo 2011, n. 23, per contrasto con gli articoli 3 e 76 Cost. 
    Ordina che il presente provvedimento, a cura  della  cancelleria,
sia notificato alle parti in causa e al Presidente del Consiglio  dei
ministri nonche' comunicato al Presidente del Senato e al  Presidente
della Camera dei deputati e,  all'esito,  sia  trasmesso  alla  Corte
costituzionale insieme al fascicolo processuale e con la prova  delle
avvenute regolari predette notificazioni e comunicazioni. 
    Sospende il presente giudizio. 
      Genova, 30 gennaio 2013 
 
                         Il giudice: Ferrari