CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

COMUNICATO

Annuncio di una richiesta di referendum popolare (13A06333) 
(GU n.168 del 19-7-2013)

 
 
    Ai sensi degli articoli 7 e 27 della legge  25  maggio  1970,  n.
352,  si  annuncia  che  la  Cancelleria  della  Corte   Suprema   di
Cassazione, in data 18 luglio 2013, ha raccolto a verbale e dato atto
della dichiarazione resa da  dieci  cittadini  italiani,  muniti  dei
certificati comprovanti la loro iscrizione nelle liste elettorali, di
voler promuovere  una  richiesta  di  referendum  popolare,  previsto
dall'art. 75 della Costituzione, sul seguente quesito: 
      «Volete voi che sia abrogata la legge 20 febbraio 1958,  n.  75
intitolata: "Abolizione della regolamentazione della prostituzione  e
lotta   contro   lo   sfruttamento   della   prostituzione   altrui",
limitatamente alle seguenti parti : art. 1 "E' vietato l'esercizio di
case di prostituzione nel territorio  dello  Stato  e  nei  territori
sottoposti all'amministrazione di autorita'  italiane";  art.  2  "Le
case, i quartieri e qualsiasi altro luogo chiuso, dove si esercita la
prostituzione, dichiarati locali di meretricio a sensi dell'art.  190
del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con R.D.
18 giugno 1931, n. 773, e delle  successive  modificazioni,  dovranno
essere chiusi entro sei mesi dall'entrata in  vigore  della  presente
legge"; art. 3,  limitatamente  ai  delitti  previsti  ai  numeri  1)
"chiunque, trascorso  il  termine  indicato  nell'art.  2,  abbia  la
proprieta' o l'esercizio, sotto qualsiasi denominazione, di una  casa
di prostituzione, o comunque la controlli, o  diriga,  o  amministri,
ovvero   partecipi   alla   proprieta',   esercizio,   direzione    o
amministrazione  di  essa"  2)  "chiunque,  avendo  la  proprieta'  o
l'amministrazione  di  una  casa  od  altro  locale,  li  conceda  in
locazione a scopo di esercizio di una casa  di  prostituzione"  e  3)
"chiunque, essendo proprietario, gerente o  preposto  a  un  albergo,
casa mobiliata, pensione, spaccio  di  bevande,  circolo,  locale  da
ballo, o luogo di spettacolo, o loro annessi e dipendenze o qualunque
locale aperto al pubblico od  utilizzato  dal  pubblico,  vi  tollera
abitualmente la presenza di una o piu' persone che,  all'interno  del
locale stesso, si danno alla prostituzione"; art. 7 "Le autorita'  di
pubblica  sicurezza,  le  autorita'  sanitarie  e   qualsiasi   altra
autorita'  amministrativa  non  possono  procedere  ad  alcuna  forma
diretta od indiretta di registrazione, neanche mediante  rilascio  di
tessere sanitarie, di donne che  esercitano  o  siano  sospettate  di
esercitare   la   prostituzione,   ne'   obbligarle   a   presentarsi
periodicamente ai loro uffici. E' del pari vietato  di  munire  dette
donne di documenti speciali" ; art.  8  comma  1  limitatamente  alle
parole:  "per  effetto  della  presente  legge";  art.  8   comma   2
limitatamente alle parole "abolite nella presente legge"?» 
    Dichiarano, altresi', di eleggere domicilio presso il  Comune  di
Mogliano Veneto (TV) - Piazza Caduti n.  8  tel.  0415930212  e-mail:
sindaco@comune.mogliano-veneto.tv.it;
giovanni.azzolini@comune.mogliano-veneto.tv.it;