AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

COMUNICATO

Autorizzazione all'immissione in commercio  del  medicinale  per  uso
umano «Topiramato Bluefish» (13A06663) 
(GU n.188 del 12-8-2013 - Suppl. Ordinario n. 61)

 
 
 
       Estratto determinazione n. 682/2013 del 25 luglio 2013 
 
    Medicinale: TOPIRAMATO BLUEFISH. 
    Titolare A.I.C.: Bluefish Pharmaceuticals AB -  Torsgatan  11-SE,
Stoccolma (Svezia). 
    Confezione: «25 mg compresse rivestite con film» 10 compresse  in
blister ALU/ALU - A.I.C. n. 039937216/M (in base 10) 162T60 (in  base
32). 
    Forma farmaceutica: compresse rivestite con film. 
    Composizione:  ogni  compressa  rivestita  con   film   contiene:
principio attivo: 25 mg di topiramato. 
 
            Classificazione ai fini della rimborsabilita' 
 
    Confezione: «25 mg compresse rivestite con film» 10 compresse  in
blister ALU/ALU - A.I.C. n. 039937216/M (in base 10) 162T60 (in  base
32). Classe di rimborsabilita': «C». 
 
               Classificazione ai fini della fornitura 
 
    La  classificazione  ai  fini  della  fornitura  del   medicinale
«Topiramato  Bluefish»  e'  la  seguente:   medicinale   soggetto   a
prescrizione medica (RR). 
 
                              Stampati 
 
    Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con
gli  stampati,  cosi'  come  precedentemente  autorizzati  da  questa
amministrazione, con le sole modifiche necessarie  per  l'adeguamento
alla presente determinazione. 
    In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3 del decreto  legislativo
24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, il
foglio illustrativo e le etichette devono essere  redatti  in  lingua
italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella  provincia
di Bolzano, anche in lingua  tedesca.  Il  titolare  dell'A.I.C.  che
intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne
preventiva  comunicazione  all'AIFA  e  tenere  a   disposizione   la
traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o  in  altra  lingua
estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura
e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82
del suddetto decreto legislativo. 
    Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR 
    Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio  deve
fornire i rapporti periodici di  aggiornamento  sulla  sicurezza  per
questo medicinale conformemente  ai  requisiti  definiti  nell'elenco
delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD)  di  cui
all'art. 107-quater, par. 7) della direttiva 2010/84/CE e  pubblicato
sul portale web dell'Agenzia europea dei medicinali. 
    Decorrenza  di  efficacia  della   determinazione:   dal   giorno
successivo alla sua  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana.