MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 9 agosto 2013 

Determinazione della data di avvio del  mercato  a  termine  del  gas
naturale. (13A07050) 
(GU n.193 del 19-8-2013)

 
 
 
                        IL DIRETTORE GENERALE 
              per la sicurezza dell'approvvigionamento 
                   e le infrastrutture energetiche 
 
  Visto l'art. 30, comma 1, della legge 23 luglio 2009,  n.  99,  (di
seguito: legge n. 99/09) recante  «Disposizioni  per  lo  sviluppo  e
l'internazionalizzazione  delle  imprese,  nonche'  in   materia   di
energia» che prevede che «La gestione economica del mercato  del  gas
naturale e' affidata in esclusiva al Gestore del mercato elettrico di
cui all'art. 5 del decreto legislativo  16  marzo  1999,  n.  79.  Il
Gestore organizza il mercato del  gas  naturale  secondo  criteri  di
neutralita', trasparenza, obiettivita', nonche'  di  concorrenza.  La
disciplina del mercato del gas naturale, predisposta dal Gestore,  e'
approvata con decreto del Ministro dello sviluppo economico,  sentite
le competenti Commissioni parlamentari e  l'Autorita'  per  l'energia
elettrica e il gas». 
  Visto l'art. 30, comma 2, della legge n. 99/09 che prevede  che  il
Gestore dei mercati energetici (di seguito: GME) entro sei mesi dalla
data di entrata in vigore della medesima legge,  assume  la  gestione
delle offerte di acquisto e di vendita del gas naturale e di tutti  i
servizi connessi secondo criteri di merito economico; 
  Visto l'art. 32, comma 2, del decreto legislativo 1°  giugno  2011,
n. 93 recante Attuazione delle  direttive  2009/72/CE,  2009/73/CE  e
2008/92/CE  relative  a  norme  comuni   per   il   mercato   interno
dell'energia  elettrica,  del  gas  naturale  e  ad   una   procedura
comunitaria  sulla  trasparenza  dei  prezzi  al  consumatore  finale
industriale di gas e di energia elettrica, nonche' abrogazione  delle
direttive 2003/54/CE e 2003/55/CE che prevede che il  GME  assuma  la
gestione dei mercati a termine fisici del gas naturale e che  a  tale
fine, l'Autorita' per l'energia elettrica  e  il  gas  (nel  seguito:
AEEG) fissi le condizioni regolatorie atte  a  garantire  al  Gestore
medesimo lo svolgimento di tali attivita',  ivi  compresa  quella  di
controparte centrale delle negoziazioni concluse dagli operatori  sui
predetti mercati, nonche' quella di operare  come  utente  presso  il
Punto di scambio virtuale, con relativa titolarita' di un  conto  sul
PSV e come utente del mercato del bilanciamento del gas naturale; 
  Visto il nulla osta del Ministero dello sviluppo economico  del  26
novembre 2010, con il quale e' stato adottato, in  data  26  novembre
2010, ai sensi dell'art. 30, comma 2, della legge 23 luglio 2009,  n.
99, previo parere positivo espresso dall'AEEG con Delibera PAS 28/10,
il  Regolamento  del  mercato   del   gas,   predisposto   dal   GME,
disciplinante il funzionamento del mercato a pronti del gas  naturale
(nel  seguito:  Regolamento),  come  successivamente  modificato   ed
integrato; 
  Vista la deliberazione 6 dicembre 2012 n.  525/2012/R/GAS  adottata
dall'AEEG in attuazione delle disposizioni di cui all'art. 32,  comma
2, del decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93; 
  Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 6 marzo 2013
(nel  seguito  decreto  6  marzo  2013)  pubblicato  nella   Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 74 del 28 marzo  2013  con  il
quale e' stata approvata la  Disciplina  del  mercato  del  gas  (nel
seguito: Disciplina gas), trasmessa dal GME con nota del 19  dicembre
2012  (Prot.  GME-PB  19/12/2012  -   P0010993-02),   previo   parere
favorevole  espresso  dall'AEEG  con  Parere  10  gennaio   2013   n.
4/2013/I/GAS; 
  Considerato che l'art.  1,  comma  2,  del  decreto  6  marzo  2013
stabilisce che le successive eventuali modifiche non sostanziali alla
Disciplina sono approvate ai sensi degli articoli  3.5  e  3.6  della
medesima Disciplina; 
  Considerato che l'art.  1,  comma  3,  del  decreto  6  marzo  2013
stabilisce che la data  di  avvio  del  mercato  a  termine  del  gas
naturale e' determinata con successivo decreto  del  Ministero  dello
sviluppo economico, su proposta del GME, dopo un adeguato periodo  di
sperimentazione il cui termine e' comunicato  dal  GME  al  Ministero
dello sviluppo economico e che in ragione  della  contiguita'  e  del
coordinamento tecnico-operativo  sussistente  tra  il  meccanismo  di
funzionamento del mercato a termine e quello del mercato a pronti del
gas naturale l'efficacia delle regole relative al mercato  a  pronti,
contenute nella Disciplina gas, e' stata differita alla data di avvio
del mercato a termine del gas naturale,  continuandosi  ad  applicare
fino a tale data le disposizioni contenute nel Regolamento; 
  Vista la deliberazione 7 agosto  2013  n.  365/2013/R/GAS  adottata
dall'AEEG in materia di disciplina del mercato del gas; 
  Vista la nota del GME del 7 agosto 2013 con la  quale  il  GME,  ai
sensi dell'art. 1, comma 3, del decreto 6 marzo 2013,  ha  comunicato
al Ministero dello sviluppo economico  la  chiusura  del  periodo  di
sperimentazione, proponendo quale data di avvio del mercato a termine
fisico del gas naturale il 2 settembre 2013; 
  Considerato  che  nella  nota  del  7  agosto  2013,  il   GME   ha
rappresentato al Ministero dello sviluppo economico che a seguito del
periodo di sperimentazione e della definizione  delle  pre-condizioni
regolatorie essenziali per il funzionamento del nuovo mercato del gas
naturale - adottate  in  attuazione  delle  disposizioni  di  cui  ai
provvedimenti dell'AEEG 525/2012/R/GAS e 4/2013/I/GAS -  al  fine  di
garantire il corretto ed ordinato svolgimento delle negoziazioni  del
mercato risulta necessario apportare alcune modifiche alla Disciplina
gas, approvata con decreto 6 marzo 2013; 
  Ritenuto che, in attuazione di quanto previsto all'art. 1, comma 2,
del decreto 6 marzo 2013, ai fini dell'avvio in data 2 settembre 2013
del nuovo mercato del gas,  costituito  dall'insieme  del  mercato  a
pronti e del mercato a termine (nel seguito; nuovo mercato del  gas),
il GME adotti, ai sensi dell'art. 3, comma 3.6, della Disciplina  gas
le modifiche alla medesima Disciplina gas di cui alla nota GME del  7
agosto 2013, recependo anche le previsioni di cui alla  deliberazione
AEEG 7 agosto 2013 n. 365/2013/R/GAS e che tali modifiche entrino  in
vigore dalla data di avvio del mercato a termine del gas naturale; 
  Ritenuto che a decorrere dalla data di avvio del mercato a  termine
del gas naturale il Regolamento si intende  integralmente  sostituito
dalla  nuova  Disciplina  gas  e  l'operativita'  della   piattaforma
dell'attuale mercato a pronti del gas cessi il proprio  esercizio  in
quanto sostituita  dalla  piattaforma  del  nuovo  mercato  del  gas,
regolato dalla nuova Disciplina gas; 
  Ritenuto che la data di avvio del mercato a termine fisico del  gas
naturale  proposta  dal  GME  al  2  settembre  2013  risponda   alla
necessita' di dotare al piu' presto il sistema gas di  un  mercato  a
termine fisico, anche al fine di consentire un  adeguato  periodo  di
negoziazione dei prodotti e favorire la formazione di un  segnale  di
prezzo trasparente per il mercato del gas naturale; 
  Ritenuto che al fine di  riconoscere  ai  soggetti  interessati  un
adeguato periodo di apprendimento  delle  disposizioni  di  cui  alla
nuova Disciplina gas, il GME,  fermo  restando  l'entrata  in  vigore
della stessa alla data  di  avvio  del  mercato  a  termine  del  gas
naturale, in deroga a quanto disposto dall'art. 3, comma  3.6,  della
Disciplina  gas,  pubblichi  sul  proprio  sito  internet  la   nuova
Disciplina gas sin dalla data di adozione del presente decreto; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
 
Determinazione data di avvio del mercato a  termine  fisico  del  gas
                              naturale 
 
  1. La data di avvio del mercato a termine fisico del  gas  naturale
di cui all'art. 1, comma  3,  del  decreto  6  marzo  2013  e'  il  2
settembre 2013. 
  2. Il GME, in attuazione delle previsioni di cui all'art. 1,  comma
2, del decreto 6 marzo 2013, adotta ai sensi dell'art. 3, comma  3.6,
della Disciplina gas, per l'avvio  del  nuovo  mercato  del  gas,  le
modifiche alla medesima Disciplina gas illustrate nella nota del  GME
del 7  agosto  2013,  nonche'  quelle  necessarie  al  fine  di  dare
attuazione alle previsioni di cui alla deliberazione  AEEG  7  agosto
2013 n. 365/2013/R/GAS. 
  3.  Le  modifiche  apportate  alla  Disciplina  gas  ai  sensi  del
precedente comma 2, entrano in vigore dalla data di avvio del mercato
a termine del gas naturale di cui al comma 1 e, in  deroga  a  quanto
disposto dall'art. 3, comma 3.6, della medesima Disciplina gas,  sono
pubblicate dal GME sul proprio  sito  internet  sin  dalla  data  del
presente decreto. 
  4. A decorrere dalla data di avvio del mercato di cui al  comma  1,
il Regolamento si intende integralmente sostituito  dalla  Disciplina
gas e l'operativita' della piattaforma dell'attuale mercato a  pronti
del gas  cessa  il  proprio  esercizio  in  quanto  sostituita  dalla
piattaforma del nuovo mercato del gas regolato dalla Disciplina gas. 
  5. Il presente decreto e' comunicato al GME per gli adempimenti  di
competenza ed e' pubblicato nel sito  internet  del  Ministero  dello
sviluppo  economico  e  nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana. 
    Roma, 9 agosto 2013 
 
                                       Il direttore generale: Dialuce