N. 72 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 28 giugno 2013
Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato il 28 giugno 2013 (del Presidente del Consiglio dei Ministri) . Sanita' pubblica - Norme della Regione Basilicata in materia di prevenzione della cecita' - Trasferimento all'Azienda sanitaria di Potenza (ASP) delle attivita' sanitarie di prevenzione e riabilitazione visiva svolte dalla Sezione Italiana dell'Agenzia Internazionale per la prevenzione della cecita' (SIACP) - Previsione che la ASP subentri anche nei contratti di lavoro di diritto privato della SIACP - Ricorso del Governo - Denunciato trasferimento di personale da una onlus di diritto privato (SIACP) ad un ente pubblico (ASP) - Conseguente inquadramento in una pubblica amministrazione di personale non selezionato attraverso pubblico concorso - Violazione del principio di buon andamento della pubblica amministrazione - Lesione della competenza esclusiva dello Stato in materia di ordinamento civile. - Legge della Regione Basilicata 16 aprile 2013, n. 7, art. 16, comma 2, sostitutivo dell'art. 27 della legge regionale 30 dicembre 2011, n. 26 [rectius, art. 16, nella parte in cui sostituisce l'art. 27, comma 2, della legge regionale 30 dicembre 2011, n. 26]. - Costituzione, artt. 3, 97 e 117, comma secondo, lett. l). Edilizia e urbanistica - Norme della Regione Basilicata - Varianti ai piani nelle aree industriali - Possibilita' di "varianti che prevedano modifiche delle distanze dai confini, purche' nel rispetto di quelle dettate dal codice civile" - Ricorso del Governo - Denunciata mancanza di espressa previsione del rispetto delle distanze tra i fabbricati di cui all'art. 9 del decreto ministeriale n. 1444 del 1968 - Violazione della competenza legislativa statale in materia di ordinamento civile. - Legge della Regione Basilicata 16 aprile 2013, n. 7, art. 29, comma 6, lett. g). - Costituzione, artt. 3, 97 e 117, comma secondo, lett. l); decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444, art. 9.(GU n.34 del 21-8-2013 )
Ricorso del Presidente del Consiglio del Ministri (C.F. 80188230587), rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato (C.F. 80224030587, per il ricevimento degli atti numero di fax 0696514000 e PEC ags_m2@mailcert.avvocaturastato.it), presso i cui uffici e' legalmente domiciliato in Roma, via dei Portoghesi n. 12; Contro la Regione Basilicata (C.F. 80002950766), in persona del suo Presidente p.t., per la declaratoria della illegittimita' costituzionale, degli artt. 16, comma 2, e 29, comma 6, lettera g) della legge della Regione Basilicata n. 7 del 16 aprile 2013, pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata del 20 aprile 2013, n. 13, come da delibera del Consiglio dei Ministri in data 15.06.2013. Fatto In data 20 aprile 2013 e' stata pubblicata, sul n. 13 del Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata, la legge regionale n. 7 del 16 aprile 2013. Con essa sono state adottate «Disposizioni nei vari settori di intervento della Regione Basilicata». Peraltro, come meglio si andra' a precisare nel prosieguo, talune delle disposizioni contenute in detta legge eccedono dalle competenze regionali, violano precise previsioni costituzionali e sono illegittimamente invasive delle competenze dello Stato; devono pertanto essere impugnate con il presente atto affinche' ne sia dichiarata la illegittimita' costituzionale, con conseguente annullamento. La legge regionale in esame, infatti, presenta profili d'illegittimita' costituzionale con riferimento agli artt. 3 e 97 e all'art. 117, comma 2, Cost. Piu' in particolare: 1) l'art. 16, che sostituisce in toto l'art. 27 della legge regionale 30 dicembre 2011, n. 26, che, a sua volta aveva modificato la legge regionale 16 giugno 2003, n. 22, e' rubricato «Norme in materia di prevenzione della cecita'» e dispone il trasferimento delle attivita' sanitarie di prevenzione, riabilitazione visiva e clinico-gestionali della Sezione italiana dell'Agenzia internazionale per la prevenzione della cecita' (SIACP), di cui all'art. 1 della predetta legge regionale Basilicata n. 22/2003, all'Azienda sanitaria di Potenza (ASP), in coordinamento, per le stesse attivita', con l'Azienda sanitaria di Matera. Il comma 2 dell'articolo in argomento dispone altresi' il trasferimento delle dotazioni strumentali e finanziarie assegnate dalla Regione al SIACP e non ancora utilizzate e il subentro della ASP nel contratto di lavoro privato del personale, senza formazione di alcun rapporto di pubblico impiego. 2) A sua volta, l'art. 29, comma 6 della stessa legge regionale n. 7/13, rubricato «Norme transitorie applicabili nelle aree industriali», stabilisce, in deroga ai precedenti commi 3, 4 e 5 dello stesso articolo, anche su istanza degli operatori economici gia' insediati o che intendano insediarsi nelle aree industriali gia' perimetrale nel periodo che precedera' l'entrata in vigore della legge regionale di riforma dei Consorzi per lo sviluppo industriale di cui all'art. 33 della legge regionale 5 febbraio 2010, n. 18, che possono essere adottate, e approvate dal Consiglio di amministrazione del Consorzio per lo sviluppo industriale territorialmente competente, varianti ai piani urbanistici vigenti alla data di entrata in vigore della legge regionale in esame - anche a mezzo del previo espletamento delle procedure di partecipazione per osservazione di cui all'art. 9, comma 2, della legge regionale 11 agosto 1999, n. 23 - nella ricorrenza di determinate fattispecie, enucleate dalla lettera a) alla lettera g) del medesimo articolo 29. In particolare, per quel che concerne proprio la lettera g), e' previsto che possano essere adottate varianti ai piani che prevedano «modifiche alle distanze dei confini, purche' nel rispetto di quelle dettate dal codice civile.». Le disposizioni appena descritte si appalesano suscettibili di essere impugnate ex art. 127 Cost. dinanzi a codesta Ecc.ma Corte per i seguenti motivi di Diritto 1) Si e' visto che l'art. 16 dispone il trasferimento all'Azienda Sanitaria di Potenza delle attivita' sanitarie di prevenzione e riabilitazione visiva svolte dalla Sezione Italiana dell'Agenzia internazionale per la prevenzione della cecita' (SIACP) di cui alla legge regionale n. 22 del 2003, e prevede, al comma 2, che la stessa ASP subentri anche nei contratti di lavoro di diritto privato del personale della SIACP. La norma del comma 2 comporta, in sostanza, il trasferimento di personale da una onlus di diritto privato (SIACP) ad un ente pubblico (ASP), con conseguente violazione sia degli articoli 3 e 97 della Costituzione, in quanto consente l'inquadramento in una pubblica amministrazione di personale non selezionato attraverso pubblico concorso, con conseguente violazione del principio di buon andamento della pubblica amministrazione, sia dell'art. 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione, che riserva alla competenza esclusiva dello Stato l'ordinamento civile e, quindi, i rapporti di diritto privato regolati dal codice civile (ivi compresi i contratti collettivi). Cio' in quanto essa norma prevede una modalita' di assunzione del suddetto personale (contratto di diritto privato a tempo indeterminato che non comporti inquadramento nei ruoli della ASP) non prevista nel vigente ordinamento statale, con particolare alterazione del quadro di riferimento normativo regolante i rapporti del personale dell'ente pubblico. 2) L'articolo 29, comma 6, lettera g), include, come detto, tra le possibili varianti ai piani nelle aree industriali quelle che «prevedano modifiche delle distanze dai confini, purche' nel rispetto di quelle dettate dal codice civile». Al riguardo e' evidente che la predetta disposizione di legge, non contemplando espressamente, altresi', oltre all'obbligo del rispetto del codice civile, anche l'obbligo del rispetto delle distanze tra i fabbricati di cui all'articolo 9 del D.M. n. 1444 del 1968, contrasta sempre con l'articolo 117, secondo comma, lettera l) della Costituzione, che riserva allo Stato la materia dell'ordinamento civile. Infatti, le disposizioni dell'articolo 9 del citato D.M., per consolidata giurisprudenza di codesta Ecc.ma Corte costituzionale, hanno carattere inderogabile, perche' materia inerente all'ordinamento civile, in quanto tale rispondente a esigenze pubblicistiche sovrastanti gli interessi dei singoli e, pertanto, rientrante nella competenza legislativa esclusiva dello Stato. In proposito, codesta stessa Corte costituzionale ha piu' volte ritenuto - da ultimo nella sentenza n. 6/2013 - che il detto art. 9 del D.M. n. 1444 del 1968 sia autonomamente dotato di «efficacia precettiva e inderogabile, secondo un principio giurisprudenziale consolidato». Onde e' stato ripetuto altresi' che «il mancato rispetto di dette condizioni comporta la violazione della competenza legislativa statale in materia "ordinamento civile". - Sulla giurisprudenza costituzionale che stabilisce la competenza legislativa esclusiva dello Stato ("ordinamento civile") in materia di regolazione delle distanze tra i fabbricati, Vedi sentenze nn. 114/2012, 173/2011 e 232/2005.» (sentenza n. 6/2013). Per tali motivi si ritiene che le disposizioni regionali indicate debbano essere impugnate dinanzi alla Corte costituzionale ai sensi dell'art. 127, Cost.
P.Q.M. Si chiede che codesta ecc.ma Corte costituzionale voglia dichiarare costituzionalmente illegittimi, e conseguentemente annullare, per i motivi sopra specificati, gli artt. 16, comma 2 e 29 comma 6, lettera g), della Legge della Regione Basilicata n. 7 del 16 aprile 2013, pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata del 20 aprile 2013, n. 13, come da delibera del Consiglio dei Ministri in data 15.6.2013. Con l'originale notificato si depositeranno: 1. estratto della delibera del Consiglio dei Ministri 15.6.2013; 2. copia della legge regionale impugnata; 3. rapporto del Dipartimento degli Affari Regionali. Con ogni salvezza. Roma, 18 giugno 2013 L'Avvocato dello Stato: Barbieri