N. 180 ORDINANZA (Atto di promovimento) 4 aprile 2013

Ordinanza del 4 aprile 2013  emessa  dal  Tribunale  di  Saluzzo  nel
procedimento  civile  promosso  da  Andreis  Laura  ed  altri  contro
Ministero della giustizia ed altri. 
 
Ordinamento giudiziario - Delega legislativa per la  riorganizzazione
  della distribuzione sul territorio degli uffici giudiziari al  fine
  di realizzare risparmi  di  spesa  e  incremento  di  efficienza  -
  Conferimento al Governo mediante disposizione inserita nella  legge
  di conversione del decreto-legge  n.  138  del  2011  -  Denunciato
  mancato esame del relativo emendamento in Commissione  referente  -
  Violazione dell'iter ordinario di formazione  legislativa  e  della
  c.d. "riserva di assemblea" previsti per l'approvazione dei disegni
  di  legge  di  delegazione  legislativa   -   Incompatibilita'   ed
  eterogeneita' della delega rispetto al presupposto di necessita'  e
  urgenza e al contenuto originario del decreto-legge - Richiamo alla
  sentenza n. 22 del 2012 della Corte costituzionale. 
- Legge  14  settembre  2011,  n.  148  (che   ha   convertito,   con
  modificazioni, il decreto-legge 13 agosto 2011, n.  138),  art.  1,
  comma 2. 
- Costituzione, artt. 72, commi primo e quarto, e 77, comma secondo. 
Ordinamento giudiziario - Riorganizzazione dei tribunali  ordinari  e
  degli uffici del pubblico ministero recata dal decreto  legislativo
  n. 155 del 2012 - Inclusione del Tribunale e  della  Procura  della
  Repubblica di Saluzzo nell'elenco delle sedi giudiziarie soppresse,
  di  cui  alla  tabella  A  allegata   al   decreto   -   Denunciata
  illegittimita'   "in   via   consequenziale",    derivante    dalla
  incostituzionalita' (per vizio formale) della norma di  delegazione
  - Eccesso di delega - Contrasto con le finalita'  di  risparmio  di
  spesa e di incremento di efficienza nonche' con principi e  criteri
  direttivi stabiliti dalla norma di delegazione. 
- Decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155, art. 1 (limitatamente
  all'inclusione del Tribunale e della Procura  della  Repubblica  di
  Saluzzo nell'elenco di cui all'allegata Tabella A). 
- Costituzione, art. 76; legge 14 settembre 2011,  n.  148,  art.  1,
  comma 2, lett. b) ed e). 
(GU n.35 del 28-8-2013 )
 
                            IL TRIBUNALE 
 
    Nella causa iscritta al R.G.I. n. 52/13 promosso da: 
    Andreis Laura (NDRLRA53T55H727L), nata a Saluzzo  (Cuneo)  il  15
dicembre 1953, residente in Saluzzo  via  Pagno  n.  87  -  Operatore
giudiziario F2; 
    Audagna Marcella (DGNMCL55L54H727K), nata a Saluzzo (Cuneo) il 14
luglio 1955, residente in Saluzzo Frazione Colombaro dei Rossi n.  35
- Funzionario giudiziario F2; 
    Caldera Monica (CLDMNC66L44L942G), nata a  Villafalletto  (Cuneo)
il 4 luglio 1966, residente  in  Saluzzo  corso  G.  Ancina  n.  9  -
Assistente giudiziario F3; 
    De Fazio Concetta (DFZCCT60M44F888C), nata a Nicastro (Catanzaro)
il 4  agosto  1960,  residente  in  Saluzzo  via  Bodoni  n.  37/A  -
Cancelliere F5; 
    Forestiero Fabrizio (FRSFRZ69508G674Q), nato a Pinerolo  (Torino)
l'8 novembre  1969,  residente  in  Lagnasco  via  Manta  n.  15/A  -
Conducente automezzi F2; 
    Molinaro Silvano (MLNSVN67E13L219L), nato a Torino il  13  maggio
1967, residente in Cherasco viale  della  Sibla  n.  4  -  Conducente
automezzi F2; 
    Ondretti Antonietta (NDRNNT62T54E716J), nata a Lucera (Foggia) il
14 dicembre 1962, residente in Saluzzo via Fiume n.  1  -  Assistente
giudiziario F3; 
    Porta Antonella (PRTNNL67S42D205M), nata a Cuneo  il  2  novembre
1967, residente in Saluzzo corso G. Ancina n. 7 - Ausiliario F2; 
    Puppo Laura (PPPLRA65D49D969N), nata a Genova il 9  aprile  1965,
residente in Saluzzo via Cuneo n. 4/C - Ausiliario F2; 
    Testa Paola (TSTPLA72S47L219Z), nata a Torino il 7 novembre 1972,
residente  in  Savigliano  via  Antica  Fornace  n.  4  -  Assistente
giudiziario F3; 
    Bodrero Patrizia (BDRPRZ69B63H727J), nata a Saluzzo (Cuneo) il 23
febbraio 1969, residente in Verzuolo via Pomarolo n. 91 -  Assistente
giudiziario F3; 
    Chiabrando Domenica (CHBDNC67L44LH727P), nata a  Saluzzo  (Cuneo)
il 4 luglio 1967, residente in Saluzzo Vicolo Monte  Bracco  n.  9  -
Assistente giudiziario F3; 
    Dalmasso Anna (DLMNNA62P45L729B), nata a  Venasca  (Cuneo)  il  5
settembre 1962, residente in Pinerolo via Virginio 32  -  Cancelliere
F4; 
    Di Mauro Enrica (DMRNRC66S67H727T), nata a Saluzzo (Cuneo) il  27
novembre 1966, residente in Saluzzo via Valoria  Superiore  n.  14  -
Funzionario giudiziario F2; 
    D'Aprano Pierina (DPRPRN62B68I822M), nata a Sommariva  del  Bosco
(Cuneo) il 28 febbraio 1962, residente in Bra via Rosselli  n.  14  -
Centralinista telefonico F1; 
    Genovese Rosalba  (GNVRLB58E59L245T),  nata  a  Torre  Annunziata
(Napoli)  il  19  maggio  1958,   residente   in   Savigliano   corso
Indipendenza n. 26 - Cancelliere F5; 
    Giovannini Marina (GVNMRN57S49G674B), nata a Pinerolo (Torino) il
9 novembre 1957, residente in Martiniana Po via Meira Bianca n.  1  -
Assistente giudiziario F3; 
    La Macchia Carmela  (LMCCLM76M69F158T),  nata  a  Messina  il  29
agosto 1976, residente in Saluzzo via Savigliano n. 6  -  Funzionario
giudiziario F2; 
    Margaria Ugo (MRGGUO59E14A660T),  nato  a  Barge  (Cuneo)  il  14
maggio 1959, residente in Barge via San Martino  n.  43  -  Direttore
Amministrativo F4; 
    Mezzano Valeria (MZZVLR71R56D969X), nata a Genova il  16  ottobre
1971, residente in  Sampeyre  via  Vittorio  Emanuele  II  n.  109  -
Assistente giudiziario F3; 
    Millone Luciana (MLLLCN70R44D205R), nata a  Cuneo  il  4  ottobre
1970, residente in Moretta via Faule n. 3 - Cancelliere F3; 
    Mirisola   Salvatore    (MRSSVT57B04H281N),    nato    a    Riesi
(Caltanissetta) il 4 febbraio 1957, residente in Saluzzo  via  Trento
n. 4/M - Cancelliere F5; 
    Reynaudo Emanuela (RYNMNL54D69L833E), nata a Viareggio (Lucca) il
29 aprile 1954, residente in Genola via L. Einaudi n. 17 - Assistente
giudiziario F3; 
    Romanin Cinzia (RMNCNZ61R62H727J), nata a Saluzzo (Cuneo)  il  22
ottobre 1961, residente in  Saluzzo  via  Bodoni  34/D  -  Assistente
giudiziario F3; 
    Solaro Sergio (SLRSRG60R03H727G), nato a  Saluzzo  (Cuneo)  il  3
ottobre 1960, residente in Costigliole Saluzzo via Divisione Cuneense
n. 6 - Conducente automezzi F2; 
    Tesio Carla (TSECRL56H53I512H),  nata  a  Scarnafigi  (Cuneo)  13
giugno 1956, residente in Scarnafigi via Capello n. 14 -  Funzionario
giudiziario F2; 
    Bertero Maura (BRTMRA70S54F351H), nata a Mondovi' (Cuneo)  il  14
novembre 1970, residente in Saluzzo via Donaudi n. 45  -  Funzionario
UNEP; 
    Bravetti Maria Grazia (BRVMGR58E50D653H), nata a  Foligno  il  10
maggio 1958, residente in Saluzzo - Ufficiale giudiziario; 
    Coppolino Dario (CPPDRA70D15F839Q), nato a Napoli  il  15  aprile
1970, residente in Saluzzo - Ufficiale giudiziario; 
    Liguori Flavio (LGRFLV71E01H501R), nato a Roma il 1° maggio 1971,
residente in Verzuolo - Ufficiale giudiziario; 
    Olivieri  Claudia  (LVRCLD76R68B300A),  nata  a   Busto   Arsizio
(Varese) il 28 ottobre 1976, residente in Luserna  San  Giovanni  via
Verdi n. 9 - Funzionario UNEP; 
    Rosso Adriana (RSSDRN57E65H727X), nata a Saluzzo  (Cuneo)  il  25
maggio  1957,  residente  in  via  Dori  Soleri  3/B   -   Assistente
giudiziario F3; 
    Stella Barbara (STLBBR72L62L219V), nata a  Torino  il  22  luglio
1972, residente in Cantalupa - Funzionario UNEP; 
assistiti dagli avv.ti  Domenico  Alerino,  Davide  Ambrassa,  Milena
Cordero, parti ricorrenti; 
    Contro  Ministero  della  giustizia,  assistito   dall'Avvocatura
Distrettuale dello Stato di Torino, parte convenuta; 
    Contro: 
    Presidenza del Consiglio dei ministri; 
    Presidente in carica della Corte d'appello di Torino; 
    Procuratore generale in  carica  presso  la  Corte  d'appello  di
Torino; 
    Corte d'appello di Torino; 
    Procura generale della Repubblica presso la  Corte  d'appello  di
Torino, 
parti convenute; 
    Il giudice Alberto Boetti, letti gli atti, osserva. 
1. Svolgimento del processo. 
    I ricorrenti, tutti  dipendenti  del  Ministero  della  giustizia
appartenenti  al  personale  amministrativo  in  servizio  presso  il
Tribunale di Saluzzo, la Procura della Repubblica presso il Tribunale
di Saluzzo e l'Ufficio U.N.E.P. del Tribunale stesso,  hanno  chiesto
in via di urgenza  ai  sensi  dell'art.  700  c.p.c.  la  sospensione
dell'efficacia della nota a  firma  congiunta  del  Presidente  della
Corte d'Appello di  Torino  e  del  Procuratore  Generale  presso  la
medesima Corte del 17 ottobre 2012, della nota del 22 ottobre 2012 n.
prot. 5454/2012/S/15.2, della nota del Ministero della Giustizia  del
15 ottobre 2012 n. prot 5116  nonche'  degli  atti  consequenziali  e
connessi,  instando  altresi'   affinche'   venisse   contestualmente
sollevata la questione di legittimita'  costituzionale  dell'art.  1,
comma 2 della legge-delega n. 148/2011 e del decreto  legislativo  n.
155/2012 emanato in attuazione della stessa. 
    Gli atti di cui si chiede la  sospensione  hanno  ad  oggetto  in
particolare  la  procedura  di  interpello  con  cui   il   personale
amministrativo  degli  Uffici  Giudiziari  soppressi  dal  d.lgs.  n.
155/2012 (tra cui il Tribunale e la  Procura  di  Saluzzo)  e'  stato
invitato a presentare domanda di trasferimento nei posti vacanti  del
Distretto entro il 5 novembre 2012. 
    I ricorrenti lamentano  che  i  provvedimenti  amministrativi  in
questione sarebbero stati adottati in esecuzione di atti  legislativi
costituzionalmente illegittimi, ossia  dell'art.  1,  comma  2  della
legge n. 148/2011 e del decreto legislativo n. 155/2012 in  relazione
ai  quali  hanno  chiesto  pertanto  di  sollevare  la  questione  di
legittimita' costituzionale con conseguente sospensione del  giudizio
ai sensi dell'art. 23 della legge n. 87/1953. 
    Il Ministero della Giustizia si e'  costituito  in  giudizio  con
l'assistenza dell'Avvocatura dello Stato eccependo l'inammissibilita'
del ricorso sia  per  carenza  del  periculum  in  mora  sia  perche'
impropriamente  proposto  ai  soli  fini  di  sollevare  la  predetta
questione di legittimita' costituzionale i cui presupposti  sarebbero
incompatibili con  le  finalita'  e  la  struttura  del  procedimento
cautelare d'urgenza ex art. 700 c.p.c. 
2.  Sull'ammissibilita'  dell'incidente  di   costituzionalita'   nel
procedimento cautelare. 
    La domanda cautelare dei  ricorrenti  -  diretta  a  ottenere  la
sospensione  dei  provvedimenti  amministrativi  con  cui  e'   stato
disposto l'interpello per il loro trasferimento  nelle  sedi  vacanti
del Distretto a seguito della  soppressione  del  Tribunale  e  della
Procura della Repubblica di Saluzzo prevista dal d.lgs. n. 155/2012 -
si fonda essenzialmente sulla dedotta  illegittimita'  costituzionale
sia del predetto decreto legislativo sia della relativa  legge-delega
n. 148/2011, la quale ha delegato il Governo ad adottare uno  o  piu'
decreti legislativi per riorganizzare la distribuzione sul territorio
degli uffici giudiziari. 
    Con l'emanazione del d.lgs. n.  155/2012  il  Governo  ha  quindi
provveduto  a  individuare  gli  Uffici  Giudiziari  destinati   alla
soppressione includendovi, per quanto qui  rileva,  il  Tribunale  di
Saluzzo e la Procura della Repubblica presso il Tribunale stesso, con
effetto a far data dal 13 settembre 2013. 
    La prima questione  da  affrontare,  in  quanto  oggetto  di  una
specifica    eccezione    del    Ministero    resistente,     attiene
all'ammissibilita' dell'incidente  di  costituzionalita'  nell'ambito
del giudizio cautelare. 
    L'Avvocatura  dello  Stato  sostiene  infatti  che   la   domanda
principale  dei  ricorrenti  -  ossia  la  richiesta   di   immediata
sospensione   dell'efficacia   dei   provvedimenti   impugnati    con
contestuale rimessione degli atti alla Corte  costituzionale  per  la
decisione   della   questione   di   costituzionalita'   -    sarebbe
inammissibile  in  quanto  l'adozione  del  provvedimento  sospensivo
esaurirebbe  il  potere  del  giudice  adito  in  sede  cautelare   e
priverebbe in tal modo di  rilevanza  la  questione  di  legittimita'
costituzionale,  venendo  meno  la  sua  decisivita'  ai  fini  della
decisione della controversia sottoposta al giudice a quo. 
    La tesi in questione non pare condivisibile alla luce  di  quanto
statuito in  piu'  occasioni  dalla  Corte  costituzionale  circa  la
possibilita'  di  disporre  in  sede  cautelare  la  sospensione  del
provvedimento impugnato in modo provvisorio e  temporaneo  fino  alla
ripresa del  giudizio  cautelare  dopo  l'incidente  di  legittimita'
costituzionale. La Corte ha osservato che in questi casi  permane  il
requisito della rilevanza poiche' la pronuncia,  per  la  sua  natura
meramente temporanea ed interinale, non determina  l'esaurimento  del
potere cautelare del giudice a quo (cfr., ex multis, sentenze n.  444
del 1990, n. 367 del 1991, n. 183 del 1997). 
    Anche il Consiglio di Stato si  e'  recentemente  pronunciato  al
riguardo,  affermando  la  possibilita'  di  scomporre  il   giudizio
cautelare in due fasi: nella prima fase  la  domanda  cautelare  puo'
essere accolta «a termine», fino alla decisione  della  questione  di
costituzionalita'  contestualmente  sollevata;  nella  seconda  fase,
all'esito   del   giudizio   di    costituzionalita',    si    decide
«definitivamente», tenendo conto, ai fini della valutazione del fumus
boni iuris, della decisione della Corte  costituzionale  (cfr.  Cons.
St. ord. n. 6277/11). 
    Sulla base dei predetti autorevoli orientamenti giurisprudenziali
deve pertanto ritenersi che sia possibile sollevare la  questione  di
legittimita' costituzionale nell'ambito  del  procedimento  cautelare
disponendo altresi', in via provvisoria e temporanea, la  sospensione
del provvedimento impugnato sino alla ripresa del  giudizio  dopo  la
decisione della Corte. 
3. Sulla rilevanza della questione di legittimita' costituzionale. 
    Cio' premesso, si tratta a questo punto di valutare la  rilevanza
e la non  manifesta  infondatezza  della  questione  di  legittimita'
costituzionale proposta dai ricorrenti. 
    Quanto alla rilevanza si osserva innanzitutto che il  ricorso  si
fonda essenzialmente sulla ritenuta illegittimita' dei  provvedimenti
amministrativi impugnati in  quanto  direttamente  consequenziali  ed
esecutivi  delle  norme  legislative  di  cui  e'  stata   denunciata
l'incostituzionalita'. 
    In effetti non vi  e'  dubbio  che  gli  atti  di  interpello  in
questione siano finalizzati a dare esecuzione  alla  riorganizzazione
degli uffici giudiziari  disposta  dalla  legge  n.  148/2011  e  dal
conseguente   decreto    legislativo,    di    talche'    l'eventuale
illegittimita'  costituzionale  di  queste  disposizioni  inciderebbe
sicuramente sulla  validita'  e  sulla  stessa  ragion  d'essere  dei
provvedimenti impugnati in questa sede. 
    Si  osserva  inoltre  che   tali   provvedimenti   amministrativi
costituiscono un complessivo reticolato  in  cui  e'  enucleabile  un
duplice elemento, vale a  dire  da  un  lato  la  sussistenza  di  un
presupposto normativo  che  li  legittima,  consistente  nel  decreto
legislativo   di   accorpamento   delle   sedi    che    impone    la
razionalizzazione  delle  piante  organiche  e   delle   presenze   e
dall'altro il configurarsi di un  effetto  sostanzialmente  unitario,
consistente  nello   svuotamento   degli   organici   dei   tribunali
sopprimendi e  nella  riallocazione  delle  risorse  fra  quelli  non
interessati dalla riforma ovvero comunque accorpanti. 
    Gli   atti   amministrativi   in    discorso,    complessivamente
considerati, appaiono dunque idonei  a  vulnerare  il  diritto  fatto
valere dai ricorrenti ossia quello alla conservazione  del  posto  di
lavoro inteso anche come sua collocazione geografica e quindi di  non
essere trasferiti fuori dei  casi  previsti  dalla  legge,  salva  la
domanda. 
    Sempre in  ordine  alla  rilevanza  della  questione  si  osserva
inoltre come nel caso di specie appaia sussistere  il  requisito  del
periculum in mora. 
    La rilevanza costituzionale del diritto sopra indicato e  la  sua
incidenza su interessi meritevoli  di  tutela  strettamente  inerenti
alla persona, che coinvolgono nel modo piu' ampio  la  sua  sfera  di
rapporti anche all'infuori  dell'ambiente  di  lavoro  (si  pensi  ad
esempio alle conseguenze derivanti  dalla  necessita'  di  mutare  la
residenza), appaiono senz'altro giustificare il ricorso  alla  tutela
cautelare,  posto  che  la  lesione  di  tali  interessi,  una  volta
verificatasi,  non  sarebbe  suscettibile  di  essere   adeguatamente
ristorata. 
    L'attuazione della procedura  di  trasferimento  dei  ricorrenti,
nelle more del tempo necessario per la definizione  del  giudizio  di
merito,  arrecherebbe  infatti  indubitabili  pregiudizi  alla   loro
situazione sia personale che  familiare,  consistenti  nei  costi  di
trasferimento, nei disagi  derivanti  dalla  necessita'  di  reperire
nuove residenze abitative, etc., i  quali  potrebbero  rivelarsi  non
solo inutili ma anche difficilmente ristorabili - attesa  appunto  la
loro incidenza non solo su aspetti di  tipo  patrimoniale,  ma  anche
sulla complessiva organizzazione di vita dei soggetti coinvolti - nel
caso in cui le norme poste a fondamento della riorganizzazione  degli
uffici  giudiziari  venissero  poi  travolte  da  una  pronuncia   di
illegittimita' costituzionale. 
    L'urgenza di provvedere  deriva  anche  dal  fatto  che  data  la
rilevanza dei profili coinvolti  i  ricorrenti  dovrebbero  attivarsi
preventivamente  e  con  celerita'  al  fine  di  adeguare  la   loro
situazione di vita personale e familiare alla nuova sede  lavorativa,
non essendo ragionevole attendersi che agiscano  in  tal  senso  solo
dopo aver gia' preso servizio nell'ufficio di destinazione. 
    La questione di costituzionalita' delle norme in  oggetto  appare
pertanto rilevante, non potendosi decidere  sulla  domanda  cautelare
indipendentemente dalla risoluzione della stessa. 
4. Sulla non manifesta infondatezza della questione  di  legittimita'
costituzionale. 
    La questione di legittimita' costituzionale  appare  inoltre  non
manifestamente infondata alla luce delle seguenti considerazioni. 
4.1. L'art. 1, comma 2 della legge n. 148/2011 - Violazione dell'art.
72, commi 1 e 4 Cost. 
    Il  primo  profilo  di  possibile  illegittimita'  costituzionale
emerge in  relazione  al  procedimento  adottato  per  l'approvazione
dell'art. 1, comma 2 della legge  n.  148/2011  che  ha  previsto  la
delega legislativa al Governo per la  riorganizzazione  degli  uffici
giudiziari. 
    Tale disposizione e' stata infatti introdotta durante l'iter  del
procedimento di conversione in legge del  decreto-legge  n.  138/2011
che non conteneva la norma in esame. 
    La   delega   e'   stata   in   particolare   inserita   in    un
«maxi-emendamento» presentato dal  Governo  al  Senato  nella  seduta
dell'Aula del 7 settembre 2011 (l'ultima in cui il  d.d.l.  e'  stato
discusso) sul quale il Governo ha posto la questione di  fiducia.  Il
testo approvato dal Senato e' stato poi presentato  alla  Camera  l'8
settembre 2011, e' stato esaminato dalla Commissione Bilancio tra l'8
e i1 12 settembre 2011 e dall'Aula tra il 12 e il 14 settembre 2011 e
anche in questo caso il Governo ha posto la fiducia. 
    Dal resoconto della seduta d'aula del Senato emerge  inoltre  che
l'emendamento governativo in questione e' stato presentato in aula ed
e' stato trasmesso per il parere alla commissione bilancio  senza  il
preventivo esame da parte della commissione referente. 
    Potrebbe  quindi  essere  stato  violato  l'iter   ordinario   di
formazione legislativa  (art.  72,  1°  comma  Cost.)  che  ai  sensi
dell'art.  72,  4°  comma  Cost.  deve  essere  sempre  adottato  per
l'approvazione delle deleghe legislative. 
    Detto iter parrebbe essere stato violato sia perche'  e'  mancato
il previo esame da parte della  commissione  in  sede  referente  sia
perche' l'introduzione della disposizione di delega  legislativa  nel
procedimento di conversione del decreto-legge ha comportato -  per  i
tempi  necessariamente  rapidi  e  vincolati  del   procedimento   di
conversione - la quasi totale compressione del dibattito parlamentare
il che appare in contrasto  con  la  ratio  della  c.d.  «riserva  di
assemblea» prevista dall'art. 72, comma 4  Cost.  che  e'  quella  di
consentire il piu' ampio dibattito parlamentare possibile  su  questo
tipo di atti comportanti il trasferimento della potesta'  legislativa
dal Parlamento al Governo. 
4.2. L'art. 1, comma 2 della legge n. 148/2011 - Violazione dell'art.
77, secondo comma, Cost. 
    Ulteriori  profili  di  possibile  illegittimita'  costituzionale
dell'art. 1, comma 2 della legge n. 148/2011 emergono con riferimento
alla disposizione di cui all'art. 77 Cost. 
    Il dubbio di costituzionalita' si pone innanzitutto in  relazione
alla sussistenza  dei  requisiti  della  straordinaria  necessita'  e
urgenza su cui si fonda ai sensi  dell'art.  77,  comma  2  Cost.  il
potere di decretazione d'urgenza del Governo. 
    La Corte costituzionale ha affermato al riguardo che  il  difetto
dei requisiti  di  straordinaria  necessita'  e  urgenza,  una  volta
intervenuta la legge di  conversione,  si  traduce  in  un  vizio  in
procedendo della legge stessa, la quale  non  esplica  dunque  alcuna
efficacia sanante dei vizi del decreto-legge (cfr.  sentenza  n.  171
del 2007). Tale orientamento e' stato confermato  dal  Giudice  delle
Leggi con la pronuncia n. 355/2010 nella quale e' stato ulteriormente
precisato che la valutazione in termini di necessita' e urgenza  deve
essere effettuata anche per  gli  emendamenti  aggiunti  in  sede  di
conversione dal Parlamento. 
    Nel caso della disposizione di cui all'art. 1, comma 2  della  l.
n. 148/2011 il dubbio circa la sussistenza dei requisiti in esame  si
pone  considerando  che  la  disposizione   contenente   una   delega
legislativa al Governo e'  per  sua  stessa  natura  «a  operativita'
differita» nel senso che essa e' immediatamente applicabile solo  nei
rapporti tra il  Parlamento  e  il  Governo,  mentre  non  ha  alcuna
efficacia nei confronti della generalita' dei cittadini fino a quando
non viene attuata con l'emanazione del relativo decreto delegato. 
    Lo strumento della legge-delega appare pertanto incompatibile con
la sussistenza dei requisiti di straordinaria  necessita'  e  urgenza
che appaiono implicare l'immediata applicabilita'  del  provvedimento
normativo, non solo dal punto di vista formale, ma anche  sostanziale
ovvero della sua effettiva idoneita'  a  disciplinare  le  situazioni
sostanziali oggetto dell'intervento normativo,  che  nel  caso  della
legge-delega e' invece rinviato al momento dell'adozione del  decreto
legislativo. 
    Sotto altro profilo l'art.  77,  secondo  comma,  Cost.  potrebbe
essere  stato  violato  anche  a  causa  della  eterogeneita'   della
disposizione in esame rispetto a quelle originariamente contenute nel
testo del decreto legge n. 138/2011. 
    Come si e'  gia'  osservato,  infatti,  la  disciplina  contenuta
nell'art. 1, comma 2 della l. n. 148/2011, contenente  la  delega  al
Governo per la riorganizzazione della  distribuzione  sul  territorio
degli uffici giudiziari, e' stata introdotta con  un  emendamento  in
sede di conversione senza che il  decreto-legge  convertito  (recante
«ulteriori misure urgenti per la  stabilizzazione  finanziaria  e  lo
sviluppo») ne facesse alcun cenno. 
    Tale disposizione, nella misura in cui prevede una disciplina per
la revisione  della  geografia  degli  uffici  giudiziari  del  tutto
assente nel testo del  decreto-legge  oggetto  di  conversione,  pare
quindi introdurre una c.d. «norma  intrusa»,  vale  a  dire  estranea
rispetto  al  testo  del  decreto-legge  originario   e   come   tale
suscettibile di violare il dettato di cui all'art. 77, comma 2 Cost.,
la cui ratio impone l'omogeneita' del  contenuto  del  decreto-legge,
anche come emendato in sede di conversione, al fine di assicurare  il
necessario legame tra il  provvedimento  legislativo  urgente  ed  il
«caso» che lo ha reso necessario. 
    Si richiama a  questo  proposito  l'orientamento  espresso  dalla
Corte costituzionale nella sentenza n. 22 del 2012 in  cui  e'  stato
affermato che «la semplice immissione di una disposizione  nel  corpo
di un decreto-legge oggettivamente o  teleologicamente  unitario  non
vale a trasmettere, per  cio'  solo,  alla  stessa  il  carattere  di
urgenza proprio delle  altre  disposizioni,  legate  tra  loro  dalla
comunanza di oggetto o di  finalita'.  Ai  sensi  del  secondo  comma
dell'art. 77 Cost., i presupposti per l'esercizio senza delega  della
potesta' legislativa da parte del Governo riguardano il decreto-legge
nella sua interezza, inteso come insieme di disposizioni omogenee per
la materia o per lo scopo. 
    L'inserimento di norme eterogenee all'oggetto  o  alla  finalita'
del decreto spezza il  legame  logico-giuridico  tra  la  valutazione
fatta dal Governo dell'urgenza del  provvedere  ed  «i  provvedimenti
provvisori con forza di legge»,  di  cui  alla  nonna  costituzionale
citata. Il presupposto  del  «caso»  straordinario  di  necessita'  e
urgenza inerisce sempre e soltanto al provvedimento  inteso  come  un
tutto unitario, atto normativa fornito di intrinseca coerenza,  anche
se articolato  e  differenziato  al  suo  interno.  La  scomposizione
atomistica   della   condizione   di   validita'   prescritta   dalla
Costituzione si pone in contrasto con il  necessario  legame  tra  il
provvedimento legislativo  urgente  ed  il  «caso»  che  lo  ha  reso
necessario, trasformando il decreto-legge in una  congerie  di  norme
assemblate soltanto da mera casualita' temporale. L'art. 15, comma 3,
della legge 23 agosto 1988,  n.  400  (Disciplina  dell'attivita'  di
Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri)  -
la' dove prescrive che il contenuto del  decreto-legge  «deve  essere
specifico, omogeneo e corrispondente al titolo» - pur non avendo,  in
se' e per se', rango costituzionale, e non potendo quindi assurgere a
parametro di legittimita' in un  giudizio  davanti  a  questa  Corte,
costituisce esplicitazione della ratio implicita  nel  secondo  comma
dell'art. 77 Cost.,  il  quale  impone  il  collegamento  dell'intero
decreto-legge al caso straordinario di necessita' e urgenza,  che  ha
indotto il Governo ad avvalersi dell'eccezionale potere di esercitare
la  funzione  legislativa  senza  previa  delegazione  da  parte  del
Parlamento (...) Ove le discipline estranee alla ratio  unitaria  del
decreto presentassero, secondo  il  giudizio  politico  del  Governo,
profili autonomi di necessita' e urgenza, le  stesse  ben  potrebbero
essere contenute in  atti  normativi  urgenti  del  potere  esecutivo
distinti e separati. Risulta invece in contrasto con l'art. 77  Cost.
la commissione e la sovrapposizione, nello stesso atto normativa,  di
oggetti e finalita' eterogenei, in ragione  di  presupposti,  a  loro
volta, eterogenei. La necessaria omogeneita'  del  decreto-legge,  la
cui interna  coerenza  va  valutata  in  relazione  all'apprezzamento
politico, operato dal  Governo  e  controllato  dal  Parlamento,  del
singolo caso straordinario  di  necessita'  e  urgenza,  deve  essere
osservata dalla legge di conversione. Il principio della  sostanziale
omogeneita' delle norme contenute nella legge di  conversione  di  un
decreto-legge e' pienamente recepito dell'art. 96-bis, comma  7,  del
regolamento della Camera dei deputati, che  dispone:  «Il  Presidente
dichiara inammissibili gli emendamenti e gli articoli aggiuntivi  che
non siano strettamente attinenti  alla  materia  del  decreto-legge».
Sulla medesima linea si colloca la lettera inviata il  7  marzo  2011
dal  Presidente  del   Senato   ai   Presidenti   delle   Commissioni
parlamentari, nonche', per conoscenza, al Ministro per i rapporti con
il Parlamento, in cui si esprime l'indirizzo «di interpretare in modo
particolarmente rigoroso, in sede di conversione di un decreto-legge,
la  nonna   dell'art.   97,   comma   1,   del   regolamento,   sulla
improponibilita'   di   emendamenti   estranei   all'oggetto    della
discussione», ricordando in proposito il parere espresso dalla Giunta
per il regolamento l'8 novembre 1984, richiamato, a sua volta,  dalla
circolare  sull'istruttoria  legislativa  nelle  Commissioni  del  10
gennaio  1997  (...)  Si  deve  ritenere   che   l'esclusione   della
possibilita'  di  inserire  nella  legge   di   conversione   di   un
decreto-legge emendamenti  del  tutto  estranei  all'oggetto  e  alle
finalita' del testo originario non risponda soltanto ad  esigenze  di
buona tecnica normativa, ma sia imposta dallo stesso art. 77, secondo
comma, Cost., che istituisce un nesso  di  interrelazione  funzionale
tra decreto-legge, formato dal  Governo  ed  emanato  dal  Presidente
della Repubblica,  e  legge  di  conversione,  caratterizzata  da  un
procedimento di approvazione peculiare rispetto a quello ordinario». 
4.3. L'art. 1  del  decreto  legislativo  n.  155/2012  -  Violazione
dell'art. 76 Cost. 
    L'eventuale illegittimita' costituzionale della  legge-delega  n.
148/2011, sotto i  profili  dianzi  indicati,  comporterebbe  in  via
consequenziale l'illegittimita'  anche  del  decreto  legislativo  n.
155/2012 che vi ha dato attuazione. 
    Tale decreto parrebbe presentare peraltro  vizi  di  legittimita'
costituzionale anche in proprio, sotto  il  profilo  dell'eccesso  di
delega e quindi della violazione dell'art. 76 Cost. 
    Il riferimento  e'  in  particolare  all'art.  1  del  d.lgs.  n.
155/2012  il  quale  cosi'  dispone:  «Sono  soppressi  i   Tribunali
ordinari, le sezioni distaccate e le procure della Repubblica di  cui
alla tabella A  allegata  al  presente  decreto».  Nell'elenco  della
tabella A sorto compresi il Tribunale di Saluzzo e la  Procura  della
Repubblica presso il Tribunale di Saluzzo. 
    Detta  disposizione,  nella  parte  in   cui   ha   previsto   la
soppressione dei predetti uffici giudiziari, solleva dubbi  circa  la
sua legittimita' costituzionale, sotto  il  profilo  dell'eccesso  di
delega, per contrasto sia con le finalita' sia con  i  principi  e  i
criteri direttivi posti dalla legge n. 148/2011. 
    In particolare, quanto alle finalita' si osserva  che  l'art.  1,
comma 2 della l. n 148/2011 ha delegato il Governo a riorganizzare la
distribuzione degli uffici giudiziari «al fine di realizzare risparmi
di spesa e incremento di efficienza». 
    La soppressione del  Tribunale  di  Saluzzo  potrebbe  essere  in
contrasto (e in cio' consiste il dubbio di costituzionalita') con  il
perseguimento  di  entrambi   i   suddetti   obiettivi,   alla   luce
innanzitutto dei dati precisati a pagina 19 e seguenti  del  ricorso,
che qui vengono integralmente richiamati, essendo oggettivi. 
    Non parrebbe quindi sussistere un'esigenza di risparmi  di  spesa
con riferimento agli uffici giudiziari di Saluzzo. 
    Quanto poi all'incremento di efficienza deve  rilevarsi  come  il
Tribunale di Saluzzo sia stato  inserito  nell'elenco  dei  Tribunali
«virtuosi» (per la verita' ancora piu' efficiente di Alba, Mondovi' e
dello stesso Ufficio di Cuneo) redatto dal Ministero della  Giustizia
a norma della legge n. 98/2011, ovvero dei Tribunali  che  nel  corso
dell'ultimo anno hanno fatto registrare una  diminuzione  del  carico
arretrato superiore al 5%. La soppressione di un  ufficio  «virtuoso»
per capacita' di smaltimento dell'arretrato  e  che  risulta  inoltre
caratterizzato da un elevato numero di procedimenti civili  e  penali
iscritti non pare dunque essere funzionale allo scopo di incrementare
l'efficienza del sistema giudiziario. 
    La norma censurata, sempre limitatamente alla  parte  in  cui  ha
disposto  la  soppressione  del  Tribunale  e  della  Procura   della
Repubblica  di  Saluzzo,  presenta  inoltre  possibili   profili   di
contrasto con i principi e i criteri direttivi  di  cui  all'art.  1,
comma 2, lettere b) ed e) della legge n. 148/2011. 
    In particolare la lettera  b)  prevede  che  la  revisione  della
geografia degli uffici giudiziari avvenga «secondo criteri  oggettivi
e omogenei che tengano  conto  dell'estensione  del  territorio,  del
numero degli abitanti, dei carichi  di  lavoro  e  dell'indice  delle
sopravvenienze, della specificita' territoriale del bacino di utenza,
anche con riguardo alla  situazione  infrastrutturale,  e  del  tasso
d'impatto della criminalita' organizzata, nonche' della necessita' di
razionalizzare   il   servizio   giustizia    nelle    grandi    aree
metropolitane». 
    La lettera e) stabiliva invece  che  il  Governo  avrebbe  dovuto
«assumere come prioritaria linea di  intervento,  nell'attuazione  di
quanto previsto dalle lettere a), b), c) e d), il riequilibrio  delle
attuali competenze territoriali, demografiche e funzionati tra uffici
limitrofi della stessa area provinciale caratterizzati  da  rilevante
differenza di dimensioni». 
    Il rispetto dei criteri di cui alla lettera b) appare dubbio  con
riferimento alla decisione di sopprimere il Tribunale di Saluzzo alla
luce delle concrete caratteristiche di detto Tribunale. 
    Infatti, il suo territorio e' estesissimo, comprendendo inoltre 3
vallate montane ed il confine con il territorio francese. 
    Particolarmente  significativa  la  presenza  di   un   aeroporto
addirittura intercontinentale ed un carcere indispensabile anche  per
la Provincia di Torino, che entro la fine del 2013 ospitera' ben  900
detenuti. 
    Infine, il territorio e' attraversato  da  una  rete  viaria  che
collega bene solo i Comuni del  circondario  con  Saluzzo  mentre  si
presenta piuttosto isolato (in modo drammatico per le  zone  montane)
rispetto al territorio dei Tribunali circostanti. 
    Tale   situazione   e'   stata   recentemente   aggravata   dalla
soppressione  del  servizio  ferroviario  fra  Saluzzo  e   Cuneo   e
dall'annunciata riduzione delle corse di bus, con la conseguenza  che
si vorrebbero accorpare uffici a Cuneo costringendo le persone ad  un
lungo viaggio in auto, arrivando sul posto di lavoro gia' stanche. 
5. Conclusioni. 
    Alla  luce  di  quanto  sopra  esposto  appare  rilevante  e  non
manifestamente infondata la questione di legittimita'  costituzionale
dell'art. l, comma 2, della legge n. 148 del 2011 in  relazione  agli
articoli 72,  primo  e  quarto  comma  e  77,  secondo  comma,  della
Costituzione. 
    Appare  inoltre  rilevante  e  non  manifestamente  infondata  la
questione di legittimita' costituzionale dell'art. 1  del  d.lgs.  n.
155 del 2012, limitatamente  all'inclusione  del  Tribunale  e  della
Procura della Repubblica di Saluzzo nell'elenco della tabella  A,  in
relazione all'art. 76 della Costituzione. 
    Il presente giudizio va quindi  sospeso  ai  sensi  dell'art.  23
della  legge  n.  87/1953  e   deve   essere   ordinata   l'immediata
trasmissione degli atti alla Corte costituzionale. 
    Conseguentemente e in via  meramente  provvisoria  e  temporanea,
fino  alla  ripresa  del  giudizio  cautelare  dopo  l'incidente   di
costituzionalita', va inoltre disposta nei confronti  dei  ricorrenti
la  sospensione  dell'efficacia  dei   provvedimenti   amministrativi
impugnati e segnatamente della nota a firma congiunta del  Presidente
della Corte d'Appello di Torino e del Procuratore Generale presso  la
medesima Corte del 17 ottobre 2012, n. prot. 5357/2012; della nota  a
firma congiunta dei dirigenti amministrativi della Corte d'Appello di
Torino e della Procura Generale  presso  la  medesima  Corte  del  22
ottobre 2012, n. prot. 5454/2012/S/15.2;  della  nota  del  Ministero
della Giustizia - Direzione Generale del personale e della formazione
del 15 ottobre 2012, n. prot. 5116; nonche' di tutti gli  altri  atti
preordinati,  consequenziali  e  connessi  a  quelli  precedentemente
indicati. 
    Tale sospensione viene  disposta  in  via  meramertte  interinale
secondo quanto esposto al paragrafo di cui al punto 2 della  presente
ordinanza e in considerazione della ritenuta esistenza del  periculum
in mora per le ragioni che sono state sopra evidenziate. 
 
                              P. Q. M. 
 
    1) Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione
di legittimita' costituzionale dell'art 1, secondo comma, della legge
n. 148 del 14 settembre 2011, con la quale e' stato  convertito,  con
modificazioni, il decreto-legge  n.  138  del  13  agosto  2011,  per
contrasto con gli articoli 72, primo e quarto  comma  e  77,  secondo
comma, della Costituzione; 
    2) Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione
di legittimita' costituzionale dell'art. 1 del decreto legislativo n.
155 del 7 settembre 2012, limitatamente all'inclusione del  Tribunale
di Saluzzo e della Procura della Repubblica presso  il  Tribunale  di
Saluzzo nell'elenco della tabella A), per  contrasto  con  l'art.  76
della Costituzione; 
    3) Sospende il processo e dispone la trasmissione degli atti alla
Corte costituzionale; 
    4)  Sospende  provvisoriamente  nei  confronti   dei   ricorrenti
l'efficacia della nota a firma congiunta del Presidente  della  Corte
d'Appello di Torino e del Procuratore  Generale  presso  la  medesima
Corte del 17 ottobre 2012, n. prot. 5357/2012,  della  nota  a  firma
congiunta dei  dirigenti  amministrativi  della  Corte  d'Appello  di
Torino e della Procura Generale  presso  la  medesima  Corte  del  22
ottobre 2012, n. prot. 5454/2012/S/15.2,  della  nota  del  Ministero
della Giustizia - Direzione Generale del personale e della formazione
del 15 ottobre 2012, n. prot. 5116 nonche' di tutti  gli  altri  atti
preordinati,  consequenziali  e  connessi  a  quelli  precedentemente
indicati. 
      Saluzzo, 4 aprile 2013 
 
                         Il giudice: Boetti