N. 182 ORDINANZA (Atto di promovimento) 17 maggio 2013

Ordinanza del 17 maggio  2013  emessa  dal  Tribunale  amministrativo
regionale per il Veneto sul ricorso proposto da Marini  Paolo  contro
Comune di Treviso . 
 
Farmacia - Attribuzione ai Comuni del potere regolamentare in materia
  di farmacie, con possibilita' di esercizio in proprio del  servizio
  farmaceutico - Violazione del principio di liberta'  di  iniziativa
  economica privata - Lesione dei principi di  imparzialita'  e  buon
  andamento della pubblica amministrazione - Violazione del principio
  di sussidiarieta'. 
- Legge 2 aprile 1968, n. 475, art.  2,  comma  1,  secondo  periodo,
  sostituito dall'art. 11, lett. c),  del  decreto-legge  24  gennaio
  2012, n. 1, convertito, con modificazioni,  nella  legge  24  marzo
  2012, n. 27. 
- Costituzione, artt. 41, 97 e 118, primo comma. 
(GU n.35 del 28-8-2013 )
 
                IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE 
 
    Ha pronunciato  la  presente  ordinanza  sul  ricorso  numero  di
registro  generale  1133  del  2012,  proposto  da:   Paolo   Marini,
rappresentato e difeso dagli avv. Bruno Riccardo Nicoloso, Sergio Dal
Pra', con domicilio legale preso a segreteria di questo Tribunale; 
    Contro  Comune  di  Treviso,  in  persona   del   sindaco   p.t.;
rappresentato e difeso dall'avv. Giampaolo De Piazzi,  con  domicilio
legale presso l'Avvocatura Civica di Venezia  in  Venezia  San  Marco
4091; 
    Regione Veneto, in persona del legale rappresentante pro tempore,
non costituita in giudizio; 
    Per l'annullamento della deliberazione della Giunta  Comunale  di
Treviso n. 134 del 18 aprile 2012 recante «individuazione nuove  sedi
farmaceutiche disponibili sul territorio comunale»; 
    Visti il ricorso e i relativi allegati; 
    Viste le memorie difensive; 
    Visti tutti gli atti della causa; 
    Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Treviso; 
    Relatore nell'udienza pubblica del giorno 8 maggio 2013 il  dott.
Marco Morgantini e uditi per le parti i difensori S. dal Pra' e B. R.
Nicoloso per la parte  ricorrente  e  G.  De  Piazzi  per  il  comune
resistente; 
 
                                Fatto 
 
    Con il provvedimento impugnato la giunta comunale di  Treviso  ha
individuato due nuove sedi farmaceutiche, denominate  rispettivamente
«Sede n. 25 - zona ospedale regionale di Ca' Foncello» e «sede n.  26
- zona Selvana». 
    La  motivazione  della  delibera   impugnata   fa   tra   l'altro
riferimento alle seguenti circostanze: 
        in attuazione dell'art. 11 del D.L. n. 1  del  2012  si  deve
tenere conto del nuovo rapporto numerico tra farmacie e  abitanti  in
ragione di una sede farmaceutica ogni  3.300  abitanti,  considerando
l'attuale   collocazione   delle   farmacie,   assicurando    un'equa
distribuzione  sul  territorio,   garantendo   l'accessibilita'   del
servizio  farmaceutico  anche  ai   cittadini   residenti   in   aree
scarsamente abitate e tenendo presente  che  l'apertura  delle  nuove
farmacie deve rispettare la distanza minima di 200 metri dalle  altre
farmacie; 
        la popolazione residente al  31  dicembre  2010  era  pari  a
82.807 abitanti (dati ISTAT) e pertanto in base al  sopra  richiamato
rapporto numerico tra farmacie ed abitanti devono essere  individuate
ulteriori  2  sedi  farmaceutiche,  passando  da   23   a   25   sedi
farmaceutiche; 
        nella zona che comprende l'ospedale regionale di Ca' Foncello
e nella zona che comprende il quartiere di Selvana si e'  riscontrata
la necessita' di individuare le nuove sedi farmaceutiche al  fine  di
assicurare  un'equa  distribuzione  sul  territorio  delle  farmacie,
migliorando  l'accessibilita'  del  servizio  farmaceutico  anche  ai
cittadini  residenti  in  aree  scarsamente   abitate,   tenendo   in
considerazione l'attuale collocazione delle 23 sedi  farmaceutiche  e
verificando il rispetto della distanza  minima  di  200  metri  dalle
altre  farmacie.  Parte  ricorrente  lamenta  che  la  localizzazione
operata dal  comune  di  Treviso  ha  privilegiato  la  localita'  di
Selvana, quando invece la  popolazione  ivi  residente,  puo'  vedere
soddisfatte le proprie esigenze di assistenza farmaceutica presso  la
farmacia del ricorrente, situata nel medesimo bacino d'utenza. 
    Ritiene che la localizzazione impugnata, lungi dal  garantire  un
servizio in una localita' che ne e' sprovvista, sia  posta  a  tutela
del bacino d'utenza delle farmacie comunali,  per  nulla  toccato  da
detta localizzazione. 
    Fa riferimento alla circostanza  che  il  comune  di  Treviso  e'
titolare di piu' farmacie  e  di  un  dispensario  farmaceutico,  che
vengono  gestiti  attraverso   la   societa'   partecipata   Farmacia
Trevigiana S.p.a. 
    Il comune resistente precisa che il comune di Treviso e' socio di
minoranza di Farmacie  Trevigiane  s.p.a.,  che  gestisce  otto  sedi
farmaceutiche. 
    Parte ricorrente pone quindi il  problema  del  rapporto  tra  le
funzioni di regolazione e le funzioni  di  gestione  di  un  servizio
pubblico e sociale, come quello svolto dalle  farmacie  comunali,  da
parte dello stesso  soggetto  ossia  il  comune  di  Treviso.  Fa  in
particolare riferimento al  libro  verde  sui  servizi  di  interesse
economico  generale  approvato  dalla  commissione  delle   comunita'
europee in data 21 Maggio 2003, secondo cui la soluzione di  affidare
le funzioni di regolazione ad organi od  enti  di  governo  ponga  in
forse l'indipendenza ove gli stessi enti o organi  abbiano  anche  la
proprieta' o il controllo delle imprese operanti nel settore. 
    Si verificherebbe dunque una situazione  d'incompatibilita'  tale
da incidere  sul  riparto  delle  -  competenze,  nel  senso  che  la
titolarita' di  sedi  farmaceutiche  da  parte  del  comune  dovrebbe
spostare la competenza regolatoria  all'ente  di  livello  superiore;
ossia la regione,  in  attuazione  del  principio  di  sussidiarieta'
verticale. 
    Il provvedimento impugnato sarebbe pertanto affetto dal vizio  di
eccesso di potere per esercizio di una posizione dominante. 
    Parte  ricorrente   pone   conseguentemente   la   questione   di
legittimita' costituzionale dell'art. 11 comma 1 lettera c) e comma 2
del D.L. n. 1 del 2012 convertito dalla legge  n.  27  del  2012  per
contrasto  con  il  principio  di  sussidiarieta'  verticale  di  cui
all'art. 118 comma 2 della costituzione, oltre che dell'art. 97 della
Costituzione. 
    Parte  ricorrente  ritiene  che  la  norma   sopra   citata,   se
interpretata nel senso che attribuisce al comune  (e  non  piu'  alla
regione)  il  potere  di  istituire  le   sedi   farmaceutiche,   sia
costituzionalmente illegittima per  contrasto  con  il  principio  di
sussidiarieta' verticale, nel senso di attribuire illegittimamente al
comune la competenza riguardo l'istituzione delle sedi farmaceutiche. 
    A sostegno della non manifesta infondatezza  della  questione  di
legittimita'  costituzionale  prospettata  parte  ricorrente   invoca
altresi' i  principi  comunitari  di  tutela  della  concorrenza,  di
repressione dell'abuso di posizione dominante, di sussidiarieta' e di
proporzionalita'. 
    Parte ricorrente, oltre a chiedere di sollevare la  questione  di
legittimita'  costituzionale  sopra  prospettata,  lamenta  ulteriori
autonomi vizi di mancata applicazione di fatto dell'art. 11 del  D.L.
n. 1 del 2012, perche' non sarebbero state adeguatamente  considerate
le effettive  esigenze  farmaceutiche  dei  cittadini  e  di  difetto
d'istruttoria e di carenza di congrua motivazione. 
 
                               Diritto 
 
    Il collegio ritiene  che  non  sia  manifestamente  infondata  la
questione di legittimita' costituzionale dell'art. 2 (secondo periodo
del primo comma) della legge n. 475 del 1968,  nel  testo  introdotto
dalla lettera c) del comma 1 dell'art. 11 del D.L. n. 1 del 2012 come
convertito dalla legge n. 27 del 2012 e la questione di  legittimita'
costituzionale del secondo comma dell'art. 11 del D.L. n. 1 del 2012,
come convertito dalla legge n. 27 del 2012. 
    Tali articoli hanno introdotto il  nuovo  potere  del  comune  di
identificare le zone nelle quali collocare le nuove farmacie, in modo
che sia assicurato il rapporto, stabilito dal secondo comma dell'art.
1 della legge n. 475 del 1968 (nel testo introdotto dall'art. 11  del
D.L. n. 1 del 2012 convertito dalla legge n.  27  del  2012)  di  una
farmacia ogni 3.300 abitanti. 
    Tale potere comunale, introdotto dall'art. 11 del D.L. n.  1  del
2012, ha abrogato le disposizioni che prevedevano la formazione e  la
revisione periodica delle piante organiche comunali delle farmacie ad
opera di un'autorita' sovracomunale (cosi' Consiglio di Stato III  n.
1858 del 2013). 
    In particolare  nella  regione  Veneto  e'  stato  abrogato,  per
effetto dell'art. 11 del D.L. n. 1 del 2012, l'art.  14  della  legge
regionale n. 78 del 1980 nella parte in cui attribuisce  alla  giunta
regionale le funzioni amministrative concernenti la formazione  e  la
revisione della pianta organica delle farmacie. 
    L'art. 11 del D.L. n. 1 del  2012  ha  attribuito  ai  comuni  un
potere di regolazione del settore farmaceutico in ambito comunale. 
    Tale potere regolatorio e' caratterizzato da un ampio margine  di
discrezionalita'. 
    Sotto  tale  profilo  non   appare   idoneo   a   delimitare   la
discrezionalita' il parametro numerico (contenuto nel  secondo  comma
dell'art. 1 della legge n. 475 del 1968) di una farmacia  ogni  3.300
abitanti, perche'  tale  parametro  numerico  non  e'  riferito  alla
popolazione di ciascuna zona nella quale deve  essere  collocata  una
farmacia, ma al rapporto tra  il  numero  totale  delle  farmacie  da
collocare nel territorio comunale ed il numero totale degli  abitanti
del comune. Tale profilo e' reso infatti evidente dal  primo  periodo
del primo comma dell'art. 2 della legge n. 475 del 1968, secondo  cui
non ogni singola zona, ma ogni comune, nel suo complesso, deve  avere
un numero di farmacie in  rapporto  a  quanto  disposto  dall'art.  1
(ossia una farmacia ogni 3.300 abitanti). 
    L'art. 2 della legge n. 475 del 1968 stabilisce che il potere  di
zonizzazione attribuito al comune e' vincolato ai seguenti scopi: 
        assicurare un'equa distribuzione sul territorio; 
        garantire l'accessibilita' del servizio farmaceutico anche  a
quei cittadini residenti in aree scarsamente abitate. 
    Tali obiettivi, pur  vincolanti,  tuttavia  non  sono  idonei  ad
assicurare  un'imparziale  zonizzazione  delle  farmacie  perche'  il
comune ha comunque la facolta' di  identificare  zone,  ciascuna  con
popolazione diversa (pur nel rispetto  del  parametro  medio  di  una
farmacia ogni  3.300  abitanti),  in  modo  che  restino  favoriti  i
titolari delle farmacie per le citi zone e' stato previsto un maggior
numero di abitanti e dunque un piu' ampio bacino d'utenza. 
    Si deve al riguardo inoltre ed a maggior ragione considerare  che
la titolarita' delle farmacie puo' essere stata assunta  dal  comune,
cosi' come effettivamente e' avvenuto nel comune di Treviso. 
    La circostanza che il comune  abbia  assunto  la  titolarita'  di
farmacie puo' indurre il comune  stesso  a  disegnarela  zonizzazione
comunale  delle  farmacie  in  modo  tale  da  favorire  le  farmacie
comunali,  assicurando  alle  stesse  un  bacino  d'utenza   maggiore
rispetto alle farmacie non comunali. In tal caso non si ha  solo  una
disciplina inidonea ad assicurare un esercizio imparziale del  potere
regolatorio  di  zonizzazione,  ma  un  vero  e   proprio   conflitto
d'interessi precedente all'esercizio del potere regolatorio. 
    I   limiti   posti   dal    legislatore    all'esercizio    della
discrezionalita', anche considerando  i  pareri  non  vincolanti  che
devono essere richiesti nel procedimento, non sono sotto tale profilo
idonei ad assicurare il perseguimento del carattere di  imparzialita'
del potere regolatorio. 
    Il conflitto di interessi sussiste anche quando, come nel caso di
specie, il comune sia socio minoritario di una societa'  di  gestione
del servizio farmaceutico. Infatti anche in  tal  caso  il  minore  o
maggiore fatturato della farmacia  determina  un  minore  o  maggiore
beneficio economico a favore  del  comune,  essendo  anche  il  socio
comune beneficiario degli utili d'impresa e dell'eventuale aumento di
valore che l'azienda presebntasse nel corso dell'esercizio. 
    Il colleggio evidenzia che tale inidoneita' della disciplina  del
potere  ad  assicurarne  l'esercizio  imparziale  non   puo'   essere
eliminata attraverso un'interpretazione adeguatrice. 
    Infatti: 
        non sarebbe possibile sostenere che il potere regolatorio non
spetti al comune, ma ad  altro  ente  (in  particolare  la  regione),
perche' la norma (l'art. 1-bis della legge n. 475 del  1968)  prevede
che la regione puo' istituire una farmacia nei soli casi seguenti: 
          a) nelle stazioni ferroviarie,  negli  aeroporti  civili  a
traffico internazionale, nelle stazioni marittime  e  nelle  aree  di
servizio autostradali ad  alta  intensita'  di  traffico,  dotate  di
servizi alberghieri o di ristorazione; 
          b) nei centri commerciali  e  nelle  grandi  strutture  con
superficie di vendita superiore a 10.000 metri quadrati. 
    Inoltre l'eventuale interpretazione adeguatrice  dovrebbe  essere
ancorata a  parametri  idonei  a  circoscrivere  la  discrezionalita'
nell'esercizio da parte del comune del potere regolatorio al fine  di
assicurare l'esercizio di un potere imparziale. Tali parametri  pero'
difettano. 
    Il collegio ritiene dunque che non siano manifestamente infondate
la questione di costituzionalita' dell'art. 2  (secondo  periodo  del
primo comma) della legge n. 475 del 1968, nel testo introdotto  dalla
lettera c) del comma 1 dell'art. 11 del  D.L.  n.  1  del  2012  come
convertito dalla legge n. 27 del 2012 e la questione di  legittimita'
costituzionale del secondo comma dell'art. 11 del D.L, n. 1 del 2012,
come convertito dalla legge n. 27 del 2012 per contrasto  con  l'art.
97     della     Costituzione,     che     impone     l'imparzialita'
dell'amministrazione. 
    Il collegio ritiene  altresi'  non  manifestamente  infondate  la
questione di costituzionalita' dell'art. 2 (secondo periodo del primo
comma) della legge n.  475  del  1968,  nel  testo  introdotto  dalla
lettera c) del comma 1 dell'art. 11 del D.L.  n.  1  del  2012,  come
convertito dalla legge n. 27 del 2012 e la questione di  legittimita'
costituzionale del secondo comma dell'art. 11 del D.L. n. 1 del 2012,
come convertito dalla legge n. 27 del 2012 per contrasto  con  l'art.
118 primo  comma  della  Costituzione  (principio  di  sussidiarieta'
verticale), perche' la possibilita' che il comune  gestisca  farmacie
all'atto  dell'esercizio  del  potere  regolatorio  (in   una   delle
modalita' consentite ed  a  prescindere  dall'entita'  del  capitale)
evidenzia che il livello comunale non e'  il  livello  di  competenza
adeguato all'esercizio del potere di zonizzazione delle farmacie. 
    Infatti pur essendo il  comune  il  livello  amministrativo  piu'
vicino ai cittadini, il comune stesso puo' trovarsi (come nel caso di
specie) in una situazione di possibile conflitto d'interessi, la  cui
presenza impone lo spostamento della competenza al livello superiore. 
    Tale  necessita'  di  spostamento  della  competenza  al  livello
superiore e' infatti  imposto  dalla  definizione  del  principio  di
sussidiarieta', che impone di valutare l'adeguatezza dell'allocazione
della  competenza  e  dunque   di   valutare   i   fattori   ostativi
all'allocazione della competenza presso  un  determinato  livello  di
governo. 
    Non varrebbe, per argomentare  il  contrario,  sostenere  che  il
comune persegue necessariamente i fini di  interesse  generale  della
popolazione locale, come  risulterebbe  dalle  competenza  attribuite
dalla legislazione ai comuni in materia di pianificazione urbanistica
e di rilascio dei permessi di costruire. 
    Al riguardo si deve invece considerare quanto segue: 
        a) il settore farmaceutico e' un  settore  caratterizzato  da
elevati profili di specializzazione; 
        b) la  legislazione  prevede  molteplici  casi  in  cui,  pur
presentando la materia interessi territoriali di carattere  generale,
la competenza e' allocata al livello superiore perche'  l'allocazione
della competenza al livello comunale  recherebbe  pregiudizio  ad  un
efficace perseguimento degli interessi pubblici.  Cosi'  ad  esempio,
trattandosi  di  discariche  e  di  cave,  la   competenza   per   la
pianificazione, l'individuazione dei  siti  e  l'autorizzazione  agli
impianti  e'  ripartita  tra  le  regioni  e  le   province   perche'
l'eventuale competenza  comunale  rischierebbe  di  pregiudicare  gli
interessi dell'economia per effetto della volonta' dei rappresentanti
del comune di  auspicare  la  localizzazione  di  tali  impianti  nel
territorio dei comuni altrui, ma non nei propri. 
    Il  collegio  ritiene  altresi'  d'ufficio   non   manifestamente
infondate la questione  di  costituzionalita'  dell'art.  2  (secondo
periodo del primo comma) della legge  n.  475  del  1968,  nel  testo
introdotto dalla lettera c) del comma 1 dell'art. 11 del  D.L.  n.  1
del 2012, come convertito dalla legge n. 27 del 2012 e  la  questione
di legittimita' costituzionale del secondo  comma  dell'art.  11  del
D.L. n. 1 del 2012, come convertito dalla legge n. 27  del  2012  per
contrasto con l'art. 41 della Costituzione. 
    Infatti  l'attribuzione  al  comune  del  potere  regolatorio  in
materia di farmacie lede la liberta' d'iniziativa economica,  perche'
il comune quale possibile soggetto che esercita l'attivita' economica
farmaceutica  (anche  attraverso  la   partecipazione   in   societa'
partecipate) non e' posto sullo stesso piano della farmacia  privata,
ma gli viene attribuito il  privilegio,  attraverso  l'esercizio  del
potere regolatorio, di  assegnare  a  se'  medesimo  dei  benefici  a
scapito della farmacia privata, come effettivamente e'  lamentato  da
parte ricorrente nel caso di specie. 
    Il collegio evidenzia altresi' che la rilevanza  della  questione
di costituzionalita' proposta permane anche nel caso in  cui  fossero
fondati gli ulteriori vizi di mancata applicazione dell'art. 11  del.
D.L. n. 1 del 2012 e di difetto d'istruttoria e di carenza di congrua
motivazione, prospettati con distinto motivo di ricorso. 
    Infatti  l'eventuale  annullamento  del  provvedimento  impugnato
determinerebbe l'obbligo del comune  di  Treviso  di  riesaminare  la
questione, esercitando nuovamente il potere  amministrativo,  con  il
rischio di  reiterazione  del  pregiudizio  nei  confronti  di  parte
ricorrente,   per   effetto   dell'inidoneita'    della    disciplina
dell'esercizio del potere ad assicurarne un  esercizio  imparziale  e
della non adeguatezza della  competenza  comunale  all'esercizio  del
potere regolatorio in materia di farmacie. 
    In particolare al comune di Treviso non e'  inibito,  sulla  base
della legislazione vigente, configurare,  nell'ambito  dell'eventuale
riesercizio del potere, le zone di pertinenza delle farmacie in  modo
da rendere piu' ampio il  bacino  d'utenza  delle  farmacie  comunali
rispetto alle farmacie private, pur con un provvedimento adottato con
motivazione congrua e sulla base di idonea motivazione. 
 
                              P. Q. M. 
 
     Dichiara rilevanti e non manifestamente infondate, in  relazione
agli articoli 41, 97  e  118  della  Costituzione,  la  questione  di
legittimita' costituzionale dell'art. 2 (secondo  periodo  del  primo
comma) della legge n.  475  del  1968,  nel  testo  introdotto  dalla
lettera c) del comma 1 dell'art. 11 del D.L.  n.  1  del  2012,  come
convertito dalla legge n. 27 del 2012 e la questione di  legittimita'
costituzionale del secondo comma dell'art. 11 del D.L. n. 1 del 2012,
come convertito dalla legge n. 27 del 2012. 
    Sospende il giudizio in corso e dispone, a cura della  segreteria
della Sezione, che gli atti dello stesso siano trasmessi  alla  Corte
Costituzionale  per  la  risoluzione  della  prospettata   questione,
nonche' la notifica della presente ordinanza alle parti in  causa  ed
al Presidente del Consiglio dei Ministri  e  la  comunicazione  della
medesima ai Presidenti dei due rami del Parlamento. 
    Cosi' deciso in Venezia nella camera di consiglio  del  giorno  8
maggio 2013. 
 
                      Il Presidente: Di Nunzio 
 
 
                                              L'estensore: Morgantini