N. 186 ORDINANZA (Atto di promovimento) 28 giugno 2012

Ordinanza del 28 giugno 2012 emessa dal Tribunale  di  Benevento  nel
procedimento  civile  promosso  da  Pennino  Costruzioni  Srl  contro
Saviano Michele. 
 
Procedimento civile - Opposizione al decreto ingiuntivo - Termine  di
  costituzione in giudizio dell'opponente - Riduzione a cinque giorni
  - Applicabilita', nei procedimenti pendenti alla data di entrata in
  vigore della legge n. 218  del  2011,  solo  se  l'opponente  abbia
  assegnato all'opposto un termine di comparizione inferiore a quello
  di cui all'art. 163-bis c.p.c. - Previsione con  norma  retroattiva
  di interpretazione  autentica  -  Contrasto  con  l'interpretazione
  precedentemente  enunciata  dalle  Sezioni  unite  della  Corte  di
  Cassazione nella sentenza n. 19246 del 9  settembre  2010  (secondo
  cui la riduzione opera sempre  e  automaticamente  nei  giudizi  di
  opposizione  a  decreto  ingiuntivo)  -   Violazione   dei   limiti
  costituzionali all'efficacia retroattiva delle leggi  -  Violazione
  del  principio  di  ragionevolezza,  ingiustificata  disparita'  di
  trattamento  tra  cause  di  opposizione  gia'  definite  o  ancora
  pendenti  all'entrata  in  vigore   della   norma   interpretativa,
  inosservanza dei limiti della coerenza e certezza  dell'ordinamento
  giuridico nonche' della  tutela  dell'affidamento  quale  principio
  connaturato allo Stato  di  diritto,  lesione  dei  principi  della
  tutela  giurisdizionale  dei  diritti  e  del  giusto  processo   -
  Contrasto con  la  Convenzione  per  la  salvaguardia  dei  diritti
  dell'uomo (CEDU), come interpretata dalla Corte di Strasburgo,  per
  inosservanza  del   divieto   di   interferenza   del   legislatore
  nell'amministrazione  della  giustizia  (salvo  che   per   ragioni
  imperative  di  interesse  generale),  sancito  a  garanzia   della
  preminenza  del  diritto  e  dell'equo   processo   -   Conseguente
  violazione  di  vincoli  internazionali  -  Invasione  della  sfera
  giurisdizionale riservata alla magistratura ordinaria. 
- Legge 29 dicembre 2011, n. 218, art. 2. 
- Costituzione, artt.  3,  24,  102,  111  e  117,  primo  comma,  in
  relazione all'art. 6 della  Convenzione  per  la  salvaguardia  dei
  diritti dell'uomo e delle liberta' fondamentali. 
(GU n.36 del 4-9-2013 )
 
                            IL TRIBUNALE 
 
    A scioglimento della riserva di cui al verbale di udienza del  24
maggio 2012 nella causa civile di opposizione  a  decreto  ingiuntivo
vertente tra  Pennino  Costruzioni  s.r.l.,  in  persona  del  legale
rappresentante pro tempore, rappresentata  e  difesa  dall'avv.  Anna
Rita Pennino, presso il cui studio sito in Benevento Via  Pacevecchia
n. 5 - posta elettronica certificata avvannaritapennino@puntopec.it -
elettivamente domicilia,  come  da  procura  in  atti,  opponente,  e
Saviano Michele, rappresentato e difeso degli avv.ti Ida  de  Ciampis
ed Ernesto Ruggiano, presso il cui studio sito in Benevento via Flora
n.  6 -  posta   elettronica   certificata   idadeciampis@puntopec.it
- elettivamente domicilia, come da procura in atti, opposto; 
    Ha pronunciato la seguente ordinanza 
 
                         Osservato in fatto 
 
    Con atto di citazione in data 30  settembre  2011,  notificato  a
controparte in data 3 ottobre 2011, la  Pennino  Costruzioni  s.r.l.,
costituitasi  in  giudizio  in  data  12  ottobre   2011,   proponeva
opposizione al decreto ingiuntivo  n.  492/11  emesso  dal  Tribunale
Ordinario di Benevento in data  14  giugno  2011,  depositato  il  22
giugno 2011, notificato il 13 luglio 2011, con il quale si ingiungeva
il pagamento di euro 156.955,61 oltre accessori, in favore di Saviano
Michele, cessionario del credito - giusta atto di cessione in data 1°
luglio  2010  -  vantato  dall'ing.  Saviano  Luigi  per  prestazioni
professionali rese nei confronti dell'opponente  e  consistite  nella
progettazione e direzione dei lavori inerenti la  costruzione  di  un
fabbricato sito in c/da San Vito di Benevento. 
    La Costruzioni Pennino s.r.l., citando in giudizio l'opposto  per
l'udienza del 10 febbraio 2012, deduceva a sostegno  dell'opposizione
l'estinzione  del  credito  professionale  dell'ing.  Saviano   Luigi
mediante l'integrale pagamento avvenuto ancor  prima  della  cessione
del credito stesso all'opposto. 
    Inoltre allegava che il decreto ingiuntivo erta stato  emesso  in
assenza del parere del competente Ordine Professionale e che in  ogni
caso la somma richiesta era eccessiva anche  perche'  comprensiva  di
attivita' professionali non svolte dall'ing. Saviano Luigi. 
    L'opponente  concludeva  preliminarmente  nel  senso  di   essere
autorizzata a chiamare in causa il cedente ing. Saviano Luigi  e  nel
merito nel senso di revocare il decreto ingiuntivo opposto. 
    Alla prima udienza di comparizione, tenutasi il 15 febbraio  2012
ai sensi dell'art. 82 disp. att. C.p.c., si  costituiva  in  giudizio
Saviano Michele, il  quale  deduceva  preliminarmente  la  tardivita'
della  costituzione  in  giudizio  dell'opponente   con   conseguente
improcedibilita' dell'opposizione. 
    In particolare l'opposto, richiamando la sentenza  delle  Sezioni
Unite della Suprema Corte di Cassazione  n.  19246  del  9  settembre
2010,  rappresentava  che  l'opponente  aveva  notificato  l'atto  di
citazione in opposizione in data 3  ottobre  2011,  costituendosi  in
giudizio in data 12 ottobre 2011, quindi oltre il termine  di  cinque
giorni previsto degli artt. 165 e 645 c.p.c. 
    Nel merito l'opposto evidenziava che la cessione del credito  era
stata notificata alla debitrice in data 7 luglio 2010, per  cui  ogni
successivo eventuale pagamento effettuato  dall'opponente  in  favore
dell'originario  creditore  cedente  non  era  opponibile   ad   esso
cessionario. 
    Rilevava altresi'  la  congruita'  del  corrispettivo  richiesto,
anche in relazione alle tariffe professionali vigenti all'epoca delle
prestazioni, e  la  non  necessita'  del  previo  parere  dell'Ordine
Professionale al fine dell'ottenimento del provvedimento monitorio. 
    Concludeva, quindi,  per  la  dichiarazione  di  improcedibilita'
dell'opposizione stante la tardivita' della stessa e in subordine per
il rigetto dell'opposizione per infondatezza. 
    All'udienza del 15  febbraio  2012  l'opposto  chiedeva  fissarsi
l'udienza  di  precisazione  delle  conclusioni   in   considerazione
dell'improcedibilita'  dell'opposizione,  previa  concessione   della
provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo. 
    L'opponente chiedeva di essere autorizzata a  chiamare  in  causa
l'ing. Saviano Luigi evidenziando  l'infondatezza  dell'eccezione  di
improcedibilita' dell'opposizione, stante il disposto della legge  29
dicembre 2011 n. 218. 
    Il giudice istruttore rinviava  la  ulteriore  trattazione  della
causa all'udienza del 24 maggio 2012  e  in  tale  udienza  l'opposto
chiedeva  al  giudice  di   sollevare   questione   di   legittimita'
costituzionale dell'art. 2 della legge 29 dicembre  2011  n.  218  in
relazione agli artt. 3, 24 e 111 della Costituzione. 
    In particolare la difesa dell'opposto rilevava che  l'opposizione
a decreto ingiuntivo era stata  proposta  dalla  Pennino  Costruzioni
s.r.l. dopo il chiaro arresto delle Sezioni Unite della Suprema Corte
di Cassazione n. 19246 del 9 settembre 2010, che aveva statuito  come
nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo la previsione  della
riduzione a meta' dei termini a comparire,  stabilita  nell'art.  645
comma 2 c.p.c., determina il dimezzamento automatico dei  termini  di
comparizione   dell'opposto   e   dei   termini    di    costituzione
dell'opponente,  discendendo  tale  duplice  automatismo  dalla  mera
proposizione dell'opposizione e  quindi  non  soltanto  nel  caso  di
assegnazione all'opposto di un termine a comparire inferiore a quello
ordinario,   conseguendone   che   la   costituzione   in    giudizio
dell'opponente oltre i cinque giorni dalla notifica  della  citazione
determina sempre l'improcedibilita' dell'opposizione. 
    Secondo l'opposto  la  nuova  norma  introdotta  dal  legislatore
all'art. 2 della legge 29 dicembre 2011  n.  218,  avente  natura  di
interpretazione autentica retroattiva, contrasta con il principio  di
affidamento giuridico creatosi nella collettivita'  in  seguito  alla
pronuncia delle Sezioni Unite del 9 settembre 2010 ed  e'  del  tutto
ingiustificata. 
    La  difesa  dell'opponente  eccepiva   l'inammissibilita'   della
richiesta  di  rimessione  degli  atti  alla  Corte   Costituzionale,
concludendo  per  il  rigetto  della  richiesta   della   provvisoria
esecuzione del decreto ingiuntivo e insistendo  per  l'autorizzazione
della chiamata in causa di Saviano Luigi. 
 
                         Ritenuto in diritto 
 
    La questione di legittimita' costituzionale  sollevata  da  parte
opposta e' rilevante e non manifestamente infondata. 
    Invero nel caso in cui l'art. 2 della legge 29 dicembre  2011  n.
218 fosse ritenuto costituzionalmente  illegittimo,  questo  giudice,
condividendo il principio  giuridico  espresso  dalle  Sezioni  Unite
della Suprema Corte  di  Cassazione  con  sentenza  n.  19246  del  9
settembre 2010, dovrebbe avviare a decisione  la  causa  al  fine  di
dichiarare l'improcedibilita' dell'opposizione a  decreto  ingiuntivo
della Pennino Costruzioni s.r.l., per essersi la stessa costituita in
giudizio oltre i cinque giorni previsti dall'art. 165, come letto  in
combinato disposto con l'art. 645 comma 2 c.p.c.  nel  testo  vigente
all'epoca di instaurazione del presente giudizio. 
    E', infatti, consolidato l'orientamento della  giurisprudenza  di
legittimita' nel ritenere che nel giudizio di opposizione  a  decreto
ingiuntivo la tardiva  costituzione  dell'opponente  vada  equiparata
alla  sua  mancata   costituzione   e   comporti   l'improcedibilita'
dell'opposizione (Cass. 9648/92; 2707/90; 1275/80; 652/78). 
    Viceversa, qualora l'art. 2 della legge 29 dicembre 2011  n.  218
fosse ritenuto costituzionalmente legittimo in quanto rispettoso  dei
limiti  generali  alla  efficacia  retroattiva  delle  leggi,  questo
giudicante  non   dovrebbe   considerare   fondata   l'eccezione   di
improcedibilita'  dell'opposizione  e  quindi  dovrebbe  trattare  ed
istruire la causa nel merito. 
    Riguardo alla non manifesta infondatezza della  questione,  giova
preliminarmente  evidenziare  che  l'impugnata  norma  («Art.   2   -
Disposizione transitoria - Nei procedimenti  pendenti  alla  data  di
entrata in vigore della presente legge, l'art. 165, primo comma,  del
codice di procedura civile si interpreta nel senso che  la  riduzione
del termine di costituzione dell'attore ivi preista si  applica,  nel
caso di opposizione a decreto ingiuntivo, solo se  l'opponente  abbia
assegnato all'opposto un termine di comparizione inferiore  a  quello
di cui all'art. 163-bis, primo comma, del medesimo  codice»)  per  il
suo preciso tenore letterale non puo'  essere  interpretata  in  modo
diverso dal senso fatto palese dal significato proprio delle  parole,
per cui non puo' essere disapplicata nella sua efficacia retroattiva,
ne' interpretata in modo conforme ai principi costituzionali  sanciti
dal giudice delle leggi e dalla Corte Europea dei  Diritti  dell'Uomo
in materia di retroattivita' delle leggi. 
    Invero, nel senso della manifesta infondatezza della questione di
costituzionalita' dell'art. 2 della legge 29 dicembre 2011 n. 218  si
e' gia' espressa la Suprema Corte di Cassazione con sentenza n.  7792
del 17 maggio 2012, ma il caso preso in  esame  dalla  Sezione  Prima
atteneva ad un'opposizione a decreto ingiuntivo iscritta a  ruolo  in
data  6  marzo  2002,  pertanto  in  epoca  in   cui   la   pregressa
giurisprudenza della Corte era costante nell'affermare che il termine
per la costituzione dell'opponente si riduce automaticamente a cinque
giorni quando l'opponente si sia avvalso della facolta'  di  indicare
un termine  di  comparizione  inferiore  a  quello  ordinario  (Cass.
3355/87; 2460/95; 3316/98). 
    Le  argomentazioni  svolte  dalla  Sezione  Prima,  nel  ritenere
conforme a Costituzione  l'impugnata  norma  senza  scorgere  «alcuna
intrusione indebita del legislatore nei procedimenti in corso»,  sono
quindi riferite ad un  giudizio  pendente  instaurato  e  deciso  dai
giudici di merito in epoca  anteriore  alla  sentenza  delle  Sezioni
Unite n. 19246 del 9 settembre 2010. 
    Nella fattispecie in esame, invece, la Pennino Costruzioni s.r.l.
ha proposto l'opposizione nell'ottobre 2011; vale a dire  dopo  oltre
un anno che le Sezioni Unite avevano definitivamente statuito che nel
giudizio di opposizione a  decreto  ingiuntivo  la  previsione  della
riduzione a meta' dei termini a comparire,  stabilita  nell'art.  645
comma 2 c.p.c.,  determina  sempre  il  dimezzamento  automatico  dei
termini di costituzione dell'opponente, discendendo tale  automatismo
per il solo fatto che trattasi di opposizione a decreto ingiuntivo  e
quindi non soltanto  nel  caso  di  assegnazione  all'opposto  di  un
termine a comparire inferiore a quello ordinario. 
    L'opponente, dunque, poteva  essere  perfettamente  a  conoscenza
dell'interpretazione data all'art. 165  c.p.c.  dalle  Sezioni  Unite
nell'esercizio  della  funzione  nomofilattica  ad   esse   riservata
dall'ordinamento  e  quindi  costituirsi  in  giudizio  nel   termine
abbreviato  dei  cinque  giorni  dalla  notificazione  dell'atto   di
citazione in opposizione. 
    Per  contro  il  ricorrente  opposto,  nell'avviare  lo  speciale
procedimento di cui agli artt. 633 e seguenti c.p.c., sapeva di poter
contare su di una norma  la  quale,  secondo  l'interpretazione  data
dalle Sezioni  Unite  e  successivamente  non  contrastata  da  alcun
difforme giudicato, garantiva  una  piu'  sollecita  trattazione  del
procedimento di opposizione mediante la previsione  del  dimezzamento
del termine  di  costituzione  in  giudizio  dell'opponente  in  modo
automatico (per il solo fatto che si trattasse  di  un'opposizione  a
decreto  ingiuntivo)  e  quindi   non   dipendente   dalla   volonta'
dell'opponente di assegnare un termine di  comparizione  inferiore  a
quello previsto per il processo di cognizione ordinario. 
    L'intervento del legislatore, realizzatosi con l'impugnata  norma
transitoria interpretativa, ha dunque comportato un  mutamento  delle
«regole del gioco» a procedimento gia' in corso, senza che  vi  fosse
una situazione di oggettiva incertezza  del  dato  normativo  ne'  un
dibattito giurisprudenziale irrisolto. 
    Ma quel che piu' rileva, ad avviso del giudice rimettente, e'  la
violazione da parte della norma censurata dei  limiti  costituzionali
all'efficacia retroattiva delle leggi. 
    Invero  e'  noto  a  questo  giudicante   che   il   divieto   di
retroattivita' della legge (art. 11 delle disposizioni sulla legge in
generale) non riceve nell'ordinamento la tutela privilegiata  di  cui
all'art. 25 della Costituzione, ma e' pur vero che l'introduzione  da
parte del legislatore di  norme  retroattive  deve  trovare  adeguata
giustificazione nell'esigenza  di  tutelare  beni  costituzionalmente
rilevanti, che assurgano a «motivi imperativi di interesse  generale»
e non violi i limiti generali all'efficacia retroattiva delle  leggi,
come individuati dalla Corte Costituzionale e dalla Corte Europea dei
Diritti dell'Uomo (cfr. sentenza della Corte Costituzionale n. 78 del
2 aprile 2012). 
    Nel caso di specie il giudicante ritiene violato, innanzi  tutto,
il principio generale di ragionevolezza, che si riflette nel  divieto
di introdurre ingiustificate disparita' di trattamento (art. 3  della
Costituzione). Ed invero, cause di opposizione a decreto  ingiuntivo,
caratterizzate da analoga questione di  improcedibilita',  che  siano
state decise medio  tempore  tra  l'arresto  giurisprudenziale  delle
Sezioni Unite del 9 settembre 2010 e l'intervento legislativo di  cui
alla legge 29 dicembre 2011 n. 218, hanno trovato una definizione  in
rito con dichiarazione di  improcedibilita'  dell'opposizione,  anche
con sentenze passate in giudicato perche'  non  impugnate  alla  luce
della statuizione delle Sezioni Unite, laddove, invece, per un mero e
casuale dato temporale, in altre analoghe e contemporanee cause,  non
definite alla data dell'entrata in vigore  della  legge  2011/218,  i
creditori opposti non hanno potuto ne' potranno avvalersi della norma
precedentemente vigente, come interpretata in modo a loro  favorevole
dalle Sezioni Unite. 
    Cio' determina un vizio dell'impugnata norma  per  ingiustificata
disparita'  di  trattamento  di  situazioni   simili,   nonche'   per
inosservanza dei limiti della coerenza  e  certezza  dell'ordinamento
giuridico e della tutela dell'affidamento  legittimamente  sorto  nei
soggetti quale principio connaturato allo Stato di diritto. Per  tale
motivo risulta essere  leso  anche  il  principio  della  tutela  dei
diritti  davanti  all'autorita'  giurisdizionale   (art.   24   della
Costituzione)  e  quello  del  giusto  processo   (art.   111   della
Costituzione). 
    L'intervento del legislatore nazionale e' inosservante, peraltro,
dell'art. 117 primo comma della  Costituzione,  nella  parte  in  cui
statuisce che la potesta' legislativa dello  Stato  e  delle  Regioni
deve essere esercitata  nel  rispetto  anche  dei  vincoli  derivanti
dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali. 
    Sotto questo aspetto, la norma  censurata  viola  la  c.d.  norma
interposta costituita  dall'art.  6  della  Convenzione  Europea  dei
Diritti dell'Uomo, cosi' come interpretata in modo consolidato  dalla
Corte Europea dei diritti dell'Uomo. 
    La Corte di Strasburgo ha, infatti, piu' volte affermato  che  il
legislatore puo' intervenire retroattivamente  modificando  le  norme
vigenti in materia civile purche' non vengano  ad  essere  violati  i
principi della preminenza del diritto e  dell'equo  processo  sanciti
dall'art.  6  CEDU,  cosi'  ingerendosi  nell'amministrazione   della
giustizia con influenza su cause in corso, salvo che  per  imperative
ragioni di interesse generale (ex plurimis Corte Europea dei  Diritti
dell'Uomo sentenza Sez. II 7 giugno  2011,  Agrati  ed  altri  contro
Italia). 
    Nel caso in esame non sono  noti,  ne'  si  rinvengono  i  motivi
imperativi di interesse generale idonei a giustificare  il  censurato
intervento  del  legislatore  nazionale  su  tutti  i   processi   di
opposizione a decreto ingiuntivo pendenti alla  data  di  entrata  in
vigore della legge 2011/218, ivi compresi quelli instaurati in  epoca
successiva all'arresto delle Sezioni Unite del 9 settembre 2010. 
    Il legislatore ha in tal modo  violato  anche  l'art.  102  della
Costituzione,  invadendo  la  sfera  giurisdizionale  riservata  alla
magistratura ordinaria. 
    Non manifestamente infondate appaiono, dunque, le violazioni  dei
principi costituzionali suddetti con riferimento all'impugnata  norma
di legge e nei termini come precisati da questo giudice remittente. 
 
                              P. Q. M. 
 
    Letti gli artt. 134 e  137  della  Costituzione,  I  della  legge
costituzionale 9 febbraio 1948 n. 1 e 23 della legge 11 marzo 1953 n.
87; 
    Dichiara rilevante e non manifestamente  infondata  la  sollevata
questione di legittimita' costituzionale e per l'effetto rimette  gli
atti del procedimento alla Corte costituzionale per  giudicare  della
violazione degli artt. 3, 24, 102, 111 e 117  della  Costituzione  in
relazione al disposto di cui all'art. 2 della legge 29 dicembre  2011
n. 218 
    Dispone la sospensione del procedimento. 
    Ordina che a cura della cancelleria  la  presente  ordinanza  sia
notificata alle parti e al  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri
nonche' comunicata al Presidente del Senato  e  al  Presidente  della
Camera  dei  Deputati  e   all'esito   sia   trasmessa   alla   Corte
costituzionale insieme al fascicolo processuale e con la prova  delle
avvenute regolari predette notificazioni e comunicazioni. 
    Cosi' deciso in Benevento il 26 giugno 2012 
 
                        Il Giudice: Loffredo