MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 13 marzo 2013 

Modalita' di carattere generale relative  alla  corresponsione  delle
annualita' dell'assegno «una tantum». (13A07716) 
(GU n.224 del 24-9-2013)

 
 
 
                      IL MINISTRO DELLA SALUTE 
 
  Vista la legge 29 ottobre 2005, n. 229, ed in particolare l'art. 4,
che attribuisce il beneficio di un assegno una tantum da erogarsi  in
cinque rate annuali; 
  Visto l'art. 33, comma 4, del decreto-legge  1°  ottobre  2007,  n.
159, convertito, con modificazioni, nella legge 29 novembre 2007,  n.
222; 
  Visto il decreto del Ministro della salute 3 aprile  2008,  recante
«Procedura per una corretta  applicazione  della  normativa  relativa
alla corresponsione di benefici economici a soggetti  danneggiati  da
vaccinazioni obbligatorie», ed in particolare l'art. 3, comma 1; 
  Vista la sentenza del Tribunale  Amministrativo  Regionale  per  il
Lazio n. 6707 del  9  luglio  2009,  che  in  ossequio  al  principio
statuito dalla sentenza 28 marzo 2008 - 4 aprile 2008, n.  1304,  del
Consiglio di Stato, Sezione V, ha annullato l'art. 3,  comma  1,  del
decreto del Ministro della salute 3 aprile 2008, poiche' non  prevede
una priorita' nei pagamenti ne'  una  diversificazione  nella  misura
dell'assegno una tantum di cui all'art.  4  della  legge  29  ottobre
2005, n. 229, in relazione alle particolari esigenze dei beneficiari; 
  Vista la sentenza del Consiglio di Stato n. 3084/2009 con cui,  nel
confermare  quanto  gia'  statuito  nella  precedente   sentenza   n.
1304/2008, ai fini della corresponsione  dei  benefici  di  cui  alla
predetta legge n. 229 del 2005, ha affermato l'obbligo di  provvedere
sulla  base  di  criteri  che  tengano  conto  della  gravita'  delle
affezioni nonche' delle difficolta' economiche dei richiedenti o  dei
loro nuclei familiari; 
  Visto il decreto del Ministro del  lavoro,  della  salute  e  delle
politiche sociali 21 ottobre 2009 recante «Individuazione dei criteri
per la formazione delle graduatorie  utili  alla  corresponsione  dei
benefici economici ai soggetti danneggiati da vaccinazioni, ai  sensi
della legge n. 229/2005» e, in particolare, l'art. 3  con  il  quale,
con riferimento all'erogazione  della  prima  rata  dell'assegno  una
tantum, dispone che la graduatoria dei  soggetti  da  soddisfare  sia
formata tenendo conto del criterio  cronologico  della  presentazione
delle istanze degli aventi titolo (cui e' assegnato un punteggio pari
al 30%), della gravita' dell'affezione (cui e' assegnato un punteggio
pari al 40%) e del parametro della situazione economica,  determinato
dall'indicatore ISEE (cui e' assegnato un punteggio pari al 30%); 
  Visto l'art. 4 del predetto decreto con il quale,  con  riferimento
all'erogazione delle rate  successive  alla  prima  dell'assegno  una
tantum dispone che la graduatoria  dei  soggetti  da  soddisfare  sia
formata tenendo conto della gravita' dell'affezione (cui e' assegnato
un punteggio pari al 60%) e del parametro della situazione economica,
determinato dall'indicatore ISEE (cui e' assegnato un punteggio  pari
al 40%); 
  Visto  il  decreto  del  Ministro  della  salute  10  agosto  2012,
registrato dalla Corte dei conti il 23 ottobre 2012, registro n.  14,
foglio n. 337, con il quale  sono  stati  individuati  i  criteri  da
utilizzare nell'erogazione dell'assegno una tantum previsto dall'art.
4 dalla legge 29  ottobre  2005,  n.  229,  in  favore  dei  soggetti
inseriti nelle graduatorie approvate con decreto del Direttore  della
Direzione generale dei dispositivi medici, del servizio  farmaceutico
e della sicurezza delle cure del 26 giugno 2012; 
  Dato atto che la Corte dei conti, in sede di  controllo  preventivo
di legittimita' del decreto del Ministro della salute 10 agosto 2012,
ha richiesto al Ministero della salute di valutare, per il futuro, di
individuare criteri di  carattere  generale  in  favore  di  tutti  i
soggetti  beneficiari  dell'assegno  una   tantum,   essendo   quelli
stabiliti nel predetto decreto rivolti solo ai  soggetti  individuati
in una specifica graduatoria; 
  Ritenuto opportuno recepire la predetta osservazione stabilendo che
la rata spettante ai soggetti beneficiari dell'assegno una tantum  e'
determinata  in   misura   percentuale   alle   risorse   finanziarie
disponibili in bilancio e ponderata tenendo conto dei criteri  e  dei
punteggi di cui agli articoli 3, comma 2 e 4, comma  2,  del  decreto
del Ministro del lavoro, della salute e delle  politiche  sociali  21
ottobre 2009, fatto  salvo  il  conguaglio  delle  somme  a  ciascuno
spettanti, da erogarsi con successivo provvedimento; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1. Nel rispetto della graduatoria, predisposta ai  sensi  dell'art.
3, comma 1, del decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle
politiche sociali 21 ottobre 2009, a ciascuno  degli  aventi  diritto
all'assegno una tantum di cui all'art. 4 della legge 29 ottobre 2005,
n. 229, la prima rata e'  determinata  in  misura  percentuale  delle
risorse finanziarie disponibili sul capitolo di bilancio 2409,  piano
gestionale 02, tenendo conto dei criteri e dei  punteggi  di  cui  al
comma 2 del predetto art. 3. 
  2. Nel rispetto della graduatoria formulata ai sensi  dell'art.  4,
comma 1, del decreto del Ministro del lavoro, della  salute  e  delle
politiche sociali 21 ottobre 2009, a ciascuno  degli  aventi  diritto
all'assegno una tantum, di cui all'art.  4  della  legge  29  ottobre
2005, n. 229, le rate successive alla prima sono determinate in  base
alle risorse finanziarie disponibili sul capitolo di  bilancio  2409,
piano gestionale 02, tenendo conto dei criteri e dei punteggi di  cui
al comma 2 dell'art. 4 del predetto decreto. 
  3. La percentuale di cui ai comma  1  e  2  sara'  determinata  con
successivo provvedimento del Direttore della Direzione  generale  dei
dispositivi medici, del servizio farmaceutico e della  sicurezza.  Il
conguaglio delle somme spettanti ai soggetti beneficiari  e'  erogato
con la quinta rata. 
  Il presente decreto sara' sottoposto al visto del competente organo
di controllo  e  sara'  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana. 
    Roma, 13 marzo 2013 
 
                                                Il Ministro: Balduzzi 

Registrato alla Corte dei conti il 6 agosto 2013 
Ufficio di controllo sugli atti del MIUR. MIBAC. Min. salute  e  Min.
lavoro registro n. 11, foglio n. 293