N. 78 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 25 luglio 2013

Ricorso per questione di legittimita'  costituzionale  depositato  in
cancelleria il 25 luglio  2013  (del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri). 
 
Sanita'  pubblica  -  Norme  della  Regione  Veneto  -  Contratti  di
  formazione specialistica aggiuntivi regionali - Previsione che  gli
  assegnatari debbano  sottoscrivere  apposite  clausole  aggiuntive,
  predisposte dalla Giunta  regionale,  al  contratto  di  formazione
  specialistica definito dal d.P.C.m. 6 luglio  2007  -  Ricorso  del
  Governo - Denunciata  interferenza  nella  disciplina  statale  dei
  contenuti    dei    contratti    di    formazione    specialistica,
  necessariamente uniforme  sul  territorio  nazionale  -  Violazione
  della potesta' legislativa esclusiva  dello  Stato  in  materia  di
  ordinamento civile -  "In  alternativa":  Violazione  dei  principi
  fondamentali   della   legislazione   statale   in    materia    di
  "professioni",  di  "tutela  della  salute"  e  di  "istruzione"  -
  Violazione del principio di eguaglianza - Ingiustificata disparita'
  di trattamento fra specializzandi fruitori dei contratti aggiuntivi
  e specializzandi assoggettati al contratto nazionale. 
- Legge della Regione Veneto 14 maggio 2013, n. 9, art. 3. 
- Costituzione, artt. 3 e 117, commi  secondo,  lett.  l),  e  terzo;
  d.lgs. 17 agosto 1999, n. 368, art. 37. 
(GU n.39 del 25-9-2013 )
    Ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri, (cod.  fiscale
della   Presidenza   del   Consiglio   dei   ministri   80188230587),
rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Generale dello  Stato,
cod. fiscale 80224030587, presso  i  cui  uffici  in  Roma,  via  dei
Portoghesi n. 12 e' domiciliato (numero fax 06.96.51.40.00, indirizzo
PEC ags_m2@mailcertavvocaturastato.it); 
    Contro la regione Veneto, in persona del Presidente in carica per
l'impugnazione della legge regionale della Regione Veneto  14  maggio
2013, n. 42, pubblicata sul B.U.R. n. 42 del 17 maggio 2013,  recante
«Contratti di  formazione  specialistica  aggiuntivi  regionali»,  in
relazione al suo articolo 3. 
    La legge regionale della Regione Veneto 14 maggio  2013,  n.  42,
pubblicata sul B.U.R. n. 42 del 17 maggio 2013, recante «Contratti di
formazione specialistica aggiuntivi regionali», dispone: 
        Art. 3  -  «1.  Il  medico  specializzando  assegnatario  del
contratto  aggiuntivo  regionale,  sottoscrive   apposite   clausole,
predisposte dalla Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare
competente, al  contratto  di  formazione  specialistica  di  cui  al
decreto del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  6  luglio  2007
«Definizione schema tipo del contratto  di  formazione  specialistica
dei medici», che viene conseguentemente adeguato  a  quanto  previsto
nella presente legge». 
    Tale norma e' illegittima per i seguenti 
 
                               Motivi 
 
1) In relazione all'art. 117, comma 2, lettera l),  violazione  della
potesta'   legislativa   esclusiva   dello   Stato   nella    materia
dell'ordinamento civile. 
    La disposizione regionale in esame viola, in via  principale,  il
parametro costituzionale in rubrica. 
    La  stessa,  infatti,  sottoponendo  i  contratti  di  formazione
specialistica a non meglio  precisate  clausole  aggiuntive,  la  cui
definizione  e'  rimessa  alla  Giunta  regionale,  interviene  nella
definizione del contenuto dei contratti di formazione specialistica. 
    Tuttavia,    tale    disciplina    appartiene    alla     materia
dell'ordinamento civile, riservata alla legislazione esclusiva  dello
Stato ai sensi  dell'art.  117,  secondo  comma,  lettera  l),  della
Costituzione. 
    Costituisce espressione di tale potesta'  legislativa  l'art.  37
del  decreto  legislativo  n.  368/1999  (recante  «Attuazione  della
direttiva 93/16/CE in materia di libera circolazione dei medici e  di
reciproco riconoscimento  dei  loro  diplomi,  certificati  ed  altri
titoli e delle direttive 97/50/CE, 98/21/CE, 98/63/CE e 99/46/CE  che
modificano la direttiva 93/16/CE»), che, al comma  I,  disciplina  il
contratto di formazione specialistica,  prevedendo  testualmente  che
"11 contratto e' finalizzato  esclusivamente  all'acquisizione  delle
capacita' professionali inerenti al titolo di  specialista,  mediante
la frequenza programmata delle  attivita'  didattiche  firmali  e  lo
svolgimento di attivita' assistenziali  funzionali  alla  progressiva
acquisizione delle  competenze  previste  dall'ordinamento  didattico
delle singole scuole, in  conformita'  alle  indicazioni  dell'Unione
europea. Il contratto non da' in alcun modo  diritto  all'accesso  ai
ruoli del Servizio sanitario nazionale e dell'universita' o ad  alcun
rapporto di lavoro con gli enti predetti». 
    Il medesimo art. 37, comma 2, dispone inoltre che «Lo schema-tipo
del contratto e' definito con decreto del  Presidente  del  Consiglio
dei ministri, su  proposta  del  Ministro  dell'universita'  e  della
ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con i  Ministri  della
sanita', del tesoro e del lavoro e della previdenza sociale,  sentita
la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano». 
    Tale norma e'  stata  attuata  col  Decreto  del  presidente  del
Consiglio  dei  Ministri  6  luglio  2007,  recante,  per  l'appunto,
«Definizione schema tipo del contratto  di  formazione  specialistica
dei medici». 
    Dalle  disposizioni  appena  riportate   appare   evidente   come
l'intento del legislatore statale sia stato quello  di  definire,  in
maniera uniforme sull'intero territorio nazionale, i  requisiti  e  i
contenuti del contratto di formazione specialistica, anche al fine di
attuare le direttive  comunitarie  che  disciplinano  i  percorsi  di
formazione delle professioni. 
    Risultano, infatti, evidenti le esigenze  di  carattere  unitario
sottese alla disciplina, di fonte statale, dei suddetti contratti  di
formazione,   non   essendo    ammissibile    una    regolamentazione
differenziata di fattispecie  che  sono  preordinate  all'accesso  al
mondo delle professioni sanitarie  e  che,  pertanto,  devono  essere
disciplinate in modo uniforme sul territorio nazionale. 
    La  norma  regionale  in  esame,  pertanto,  intervenendo   sulla
definizione dei contenuti dei contratti di formazione  specialistica,
riservati allo Stato dal citato articolo 37 del d.lgs.  n.  368/1999,
invade la potesta' legislativa esclusiva dello Stato  in  materia  di
"ordinamento civile" in violazione dell'articolo 117, secondo  comma,
lettera i) della Costituzione. 
2) In via alternativa, in relazione  all'art.  117,  comma  3,  della
Costituzione, violazione dei principi fondamentali della legislazione
statale in materia di «professioni», di «tutela della  salute»  e  di
«istruzione». 
    Qualora si ritenga che  l'art.  3  in  esame  non  rientri  nella
materia dell' "ordinamento civile" di  cui  all'art.  117,  comma  2,
lett. 1), della Costituzione, in ogni caso  lo  stesso  viola  l'art.
117, comma 3,  della  Costituzione,  contrastando  lo  stesso  con  i
principi  fondamentali  della  legislazione  statale  in  materia  di
professioni, di tutela della  salute  e  di  istruzione,  oggetto  di
legislazione concorrente. 
    Infatti, la materia dei contratti di formazione specialistica per
le specializzazione in medicina e chirurgia scaturisce dall'intreccio
di' varie materie, quali quelle delle professioni, dell'istruzione  e
della tutela della salute, tutte rimesse,  dall'articolo  117,  terzo
comma, della  Costituzione,  alla  potesta'  legislativa  concorrente
Stato-Regioni, nell'ambito della quale, come noto, lo Stato e' tenuto
a dettare i principi fondamentali, mentre le Regioni  sono  abilitate
legiferare nel rispetto dei principi stessi. 
    Con riferimento alla "materia delle professioni",  codesta  Corte
costituzionale, con costante giurisprudenza, ha precisato che "l'art.
117, terzo  comma,  della  Costituzione,  include  la  materia  delle
professioni tra quelle oggetto di competenza legislativa  concorrente
e [..1, rispetto ad essa, debbono ritenersi riservate allo Stato  sia
l'individuazione delle figure professionali, con i  relativi  profili
ed ordinamenti didattici (sentenze n. 40 del 2006; n. 424. n.  355  e
n. 319  del  2005),  sia  la  disciplina  dei  titoli  necessari  per
l'esercizio  delle  professioni  (sentenza  n.  153  del  2006),  sia
l'istituzione di nuovi albi (sentenze n. 40 del 2006, n. 424 e n. 355
del 2005)" (cfr. sent. n. 424/2006). 
    Tali  aspetti  della  disciplina  delle  professioni   sanitarie,
dunque, costituiscono principi  fondamentali  al  cui  rispetto  sono
tenute le Regioni. 
    Poiche' le norme di cui al  citato  articolo  37  del  d.lgs.  n.
368/1999  disciplinano  aspetti  strettamente  connessi   ai   titoli
abilitanti  e  agli  ordinamenti   didattici   per   l'accesso   alle
professioni  sanitarie   e   alle   relative   specializzazioni,   la
disposizione regionale in esame risulta in contrasto con  i  principi
fondamentali della legislazione statale in  materia  di  professioni,
come delineata dall'art. 37 del d.lgs. 368/1999. 
    Inoltre,  in  materia  di  professioni  sanitarie,  la   relativa
disciplina e' finalizzata altresi' a  garantire  che,  nell'esercizio
delle stesse, venga assicurata e salvaguardata la tutela della salute
dei cittadini; evidente che il ripetuto articolo  37  del  d.lgs.  n.
368/1999 attiene necessariamente anche  alla  materia  della  "tutela
della salute" e rappresenta  principio  fondamentale  della  relativa
legislazione. 
    Infine, considerato che il  menzionato  art.  37  del  d.lgs.  n.
368/1999 disciplina la  formazione  professionale,  e'  da  ritenersi
altresi' principio fondamentale in "materia di istruzione". 
    Di conseguenza l'art. 3 in esame,  viola  l'articolo  117,  terzo
comma, della Costituzione, per violazione dei  principi  fondamentali
in materia di professioni, di tutela della salute e d'istruzione. 
3)  In  relazione  all'art.  3  della  Costituzione  violazione   del
principio di eguaglianza. 
    Si rileva, infine, che, poiche' le clausole previste dalla  legge
regionale in esame si applicano solo  ai  contratti  stipulati  dagli
specializzandi   "aggiuntivi",   la   disposizione   in   esame    e'
evidentemente idonea a determinare  un'ingiustificata  disparita'  di
trattamento tra i potenziali  fruitori  di  tale  tipo  di  contratto
previsto  dalla  norma  regionale  esaminata  e  gli   specializzandi
assoggettati  al  contratto  annuale  di   formazione   specialistica
stipulato a livello nazionale e disciplinato dalla normativa  statale
di cui al richiamato art. 37 del decreto legislativo n. 368/1999. 
    Dunque,  il  differente  trattamento   riservato   a   situazioni
giuridiche sostanzialmente identiche, determina un evidente contrasto
della norma impugnata con il principio costituzionale di  eguaglianza
di cui all'articolo 3 della Costituzione. 
 
                                P.Q.M. 
 
    Si  confida  che   codesta   ecc.ma   Corte   vorra'   dichiarare
l'illegittimita' dell'art. 3 della legge della Regione  Veneto  n.  9
del 14 maggio 2013. 
        Roma, 15 luglio 2013 
 
                   L'Avvocato dello Stato: Colelli