MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 20 giugno 2013 

Attribuzione di risorse  alla  sezione  del  Fondo  per  la  crescita
sostenibile relativa alla finalita' di cui all'articolo 23, comma  2,
lettera a), del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  7  agosto  2012,   n.   134,   per   il
trasferimento di un intervento  per  la  promozione  di  progetti  di
ricerca e sviluppo di rilevanza strategica per il sistema  produttivo
e, in particolare,  per  la  competitivita'  delle  piccole  e  medie
imprese. (13A07828) 
(GU n.228 del 28-9-2013)

 
                             IL MINISTRO 
                      DELLO SVILUPPO ECONOMICO 
 
  Vista la legge 17 febbraio  1982,  n.  46,  che,  all'art.  14,  ha
istituito il Fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica; 
  Visto il  decreto  legislativo  31  marzo  1998,  n.  123,  recante
«Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi  di  sostegno
pubblico alle imprese, a norma dell'art.  4,  comma  4,  lettera  c),
della legge 15 marzo 1997, n. 59»; 
  Visto il decreto-legge 22  giugno  2012,  n.  83,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012,  n.  134,  recante  «Misure
urgenti per la crescita del Paese», e,  in  particolare,  l'art.  23,
comma 2, che  stabilisce  che  il  Fondo  speciale  rotativo  di  cui
all'art. 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, istituito presso  il
Ministero dello sviluppo economico, assume la denominazione di «Fondo
per la crescita sostenibile» ed e' destinato, sulla base di obiettivi
e priorita' periodicamente  stabiliti  e  nel  rispetto  dei  vincoli
derivanti   dall'appartenenza   all'ordinamento    comunitario,    al
finanziamento di programmi e interventi con un impatto  significativo
in ambito nazionale sulla  competitivita'  dell'apparato  produttivo,
con particolare riguardo alle seguenti finalita': 
    a) la promozione di progetti di ricerca, sviluppo  e  innovazione
di rilevanza strategica per  il  rilancio  della  competitivita'  del
sistema produttivo, anche tramite  il  consolidamento  dei  centri  e
delle strutture di ricerca e sviluppo delle imprese; 
    b) il rafforzamento della struttura produttiva, il riutilizzo  di
impianti produttivi e il rilancio di aree che versano  in  situazioni
di crisi complessa di rilevanza nazionale tramite  la  sottoscrizione
di accordi di programma; 
    c) la promozione della presenza internazionale  delle  imprese  e
l'attrazione di investimenti dall'estero, anche in  raccordo  con  le
azioni che  saranno  attivate  dall'ICE  Agenzia  per  la  promozione
all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane; 
  Visto, altresi', il comma 4 del citato art. 23 del decreto-legge n.
83 del 2012,  che  prevede,  tra  l'altro,  che  per  ciascuna  delle
finalita'  del  Fondo  per  la  crescita  sostenibile  sia  istituita
un'apposita sezione nell'ambito del Fondo stesso; 
  Visto l'art. 30, commi 2 e 3, del predetto decreto-legge n. 83  del
2012, che dispone che i programmi e gli  interventi  destinatari  del
Fondo per la crescita sostenibile possono essere  agevolati  anche  a
valere sulle risorse del Fondo rotativo per il sostegno alle  imprese
e gli investimenti in ricerca (di seguito FRI)  di  cui  all'art.  1,
comma 354, della legge 30 dicembre 2004, n. 311,  e  che  le  risorse
dello stesso FRI non utilizzate al 31 dicembre 2012  e,  a  decorrere
dal 2013, al  31  dicembre  di  ciascun  anno,  sono  destinate  alle
finalita' del Fondo per la crescita sostenibile, nel  limite  massimo
del 70 per cento; 
  Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto
con  il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  8  marzo  2013,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n.  113
del 16 maggio 2013, con il quale, in applicazione dell'art. 23, comma
3, del predetto decreto-legge n. 83 del 2012, sono state  individuate
le priorita', le forme e le intensita' massime di  aiuto  concedibili
nell'ambito del Fondo per la crescita sostenibile; 
  Visto il decreto interministeriale  del  Ministro  dell'economia  e
delle finanze e del Ministro dello sviluppo economico 26 aprile 2013,
recante, ai sensi dell'art. 30, comma 4, del citato decreto-legge  n.
83  del  2012,  le  modalita'  di  ricognizione  delle  risorse   non
utilizzate del FRI e, nella tabella  allegata  al  decreto  medesimo,
l'individuazione delle risorse non utilizzate del FRI al 31  dicembre
2012, pari a 1.847,63 milioni di euro; 
  Considerato che l'importo nominale delle  risorse  attribuibili  al
Fondo per la crescita  sostenibile  e',  pertanto,  pari  a  1.293,34
milioni di euro; 
  Visto l'art. 6, comma 4, del citato  decreto  interministeriale  26
aprile 2013, che stabilisce, tra l'altro, che l'importo delle risorse
effettivamente utilizzabili per  gli  interventi  del  Fondo  per  la
crescita sostenibile e' quantificato da  Cassa  depositi  e  prestiti
S.p.a. ai sensi dell'art. 1, comma 354, della legge 30 dicembre 2004,
n. 311; 
  Considerato che l'attuazione degli  interventi  del  Fondo  per  la
crescita sostenibile presuppone la ripartizione, tra le tre finalita'
sopra indicate, della dotazione finanziaria  del  Fondo,  determinata
dalle  risorse  gia'  presenti  nel  Fondo  speciale   rotativo   per
l'innovazione tecnologica  e  da  quelle  affluenti  ai  sensi  degli
articoli 23, commi 8 e 9, e 27, comma 10; 
  Considerato che la programmazione delle risorse da  destinare  agli
interventi per il  rafforzamento  della  struttura  produttiva  e  il
rilancio  delle  aree  di  crisi  e  agli  interventi  per   favorire
l'internazionalizzazione  delle   imprese   e'   condizionata   dalle
valutazioni in  corso  in  merito  alle  modalita'  di  intervento  e
soprattutto ai relativi fabbisogni finanziari; 
  Considerata  l'urgenza,  nell'attuale  congiuntura  economica,   di
attivare gli interventi per la promozione di progetti  di  ricerca  e
sviluppo, al fine di rafforzare la competitivita' delle imprese; 
  Ritenuto,   pertanto,   nelle    more    dell'acquisizione    della
disponibilita' delle ulteriori risorse a valere sul FRI destinate dal
citato art. 30, commi 2  e  3,  del  decreto-legge  n.  83  del  2012
all'agevolazione dei programmi e degli interventi del  Fondo  per  la
crescita sostenibile, il cui importo effettivo, come sopra  indicato,
dovra' essere quantificato da Cassa depositi e  prestiti  S.p.a.,  di
dover determinare una quota delle risorse  attualmente  presenti  nel
Fondo  per  la  crescita  sostenibile  da  utilizzare  per  un  primo
intervento finalizzato al sostegno dei progetti di ricerca e sviluppo
delle imprese, in particolare di piccola e media dimensione; 
  Considerato che la dotazione finanziaria del Fondo per la  crescita
sostenibile  e'  pari,  alla  data  del  30  aprile  2013,   a   euro
657.816.323,65, cui  si  aggiungono  euro  186.478.672,13  ancora  da
versare e che, pertanto, la disponibilita' complessiva del  Fondo  da
destinare a nuovi interventi, al netto delle risorse  necessarie  per
far fronte agli impegni gia' assunti e per garantire  la  definizione
dei procedimenti avviati in data anteriore a  quella  di  entrata  in
vigore del piu' volte citato decreto-legge n. 83 del 2012, e' pari  a
euro  844.294.995,78,  come  accertato  con  decreto  del   Direttore
Generale per  l'incentivazione  delle  attivita'  imprenditoriali  30
maggio 2013; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1. Una quota pari a  euro  300.000.000,00  (trecentomilioni)  delle
risorse  disponibili  nel  Fondo  per  la  crescita  sostenibile   e'
attribuita alla sezione del Fondo  relativa  alla  finalita'  di  cui
all'art. 23, comma 2, lettera a), del decreto-legge 22  giugno  2012,
n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto  2012,  n.
134, ed e' destinata al finanziamento di un primo intervento  per  la
promozione di progetti di ricerca e sviluppo di rilevanza  strategica
per il sistema produttivo e, in particolare,  per  la  competitivita'
delle piccole e medie  imprese,  aventi  i  requisiti  stabiliti  nel
decreto 8 marzo 2013, Titolo II, citato nelle premesse. Con  separato
decreto sono disciplinati i termini, le modalita' e le procedure  per
la concessione delle agevolazioni ai predetti  progetti,  sulla  base
della procedura valutativa  a  «sportello»  di  cui  all'art.  5  del
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123. 
  2.  Successivamente  all'accertamento  e   all'acquisizione   della
disponibilita' della quota di  risorse  del  Fondo  rotativo  per  il
sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca (FRI) destinabile
agli interventi del  Fondo  per  la  crescita  sostenibile  ai  sensi
dell'art. 30, commi 2 e 3, del citato decreto-legge n. 83  del  2012,
si provvedera' a determinare le risorse da  attribuire  alle  sezioni
del Fondo per la crescita sostenibile relative alle finalita' di  cui
all'art. 23, comma 2, lettere b) e c), del medesimo decreto-legge  n.
83 del 2012, nonche' a integrare le risorse attribuite  alla  sezione
del Fondo di cui alla lettera a) del predetto comma 2  dell'art.  23,
per la concessione di agevolazioni in favore di progetti di ricerca e
sviluppo coerenti con le capacita' finanziarie e le  strategie  delle
imprese di maggiori dimensioni e  per  l'eventuale  incremento  delle
risorse destinate all'intervento di cui al comma 1. 
  Il  presente  decreto  sara'  trasmesso  ai  competenti  organi  di
controllo e pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana. 
    Roma, 20 giugno 2013 
 
                                                Il Ministro: Zanonato 

Registrato alla Corte dei conti il 14 agosto 2013 
Ufficio di controllo Atti MISE - MIPAAF, registro n. 8, foglio n. 286