N. 7 RICORSO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE 11 luglio 2013
Ricorso per conflitto tra enti depositato in cancelleria l'11 luglio 2013 (del Presidente del Consiglio dei ministri). Ambiente - Delibera della Giunta regionale della Regione Abruzzo recante determinazioni inerenti il rilascio delle autorizzazioni ai sensi dell'art. 109 del d.lgs. n. 152 del 2006 - Immersione in mare di materiale derivante da attivita' di escavo - Esclusione del regime autorizzatorio per la movimentazione di materiali in ambiente marino inferiore alla soglia limite di 25.000 metri cubi, restando soggetta tale movimentazione alla sola comunicazione alla stessa autorita' competente - Ricorso per conflitto di attribuzione promosso dal Governo - Denunciato contrasto con la normativa statale in materia e con i principi contenuti nelle convenzioni e accordi internazionali vigenti secondo i quali l'immersione di rifiuti o di altre materie e' subordinata al rilascio preliminare di un'autorizzazione da parte delle autorita' nazionali competenti - Violazione della competenza esclusiva statale in materia di tutela dell'ambiente - Richiesta alla Corte di dichiarare la non spettanza alla Regione Abruzzo del potere esercitato e conseguentemente di annullare, quanto meno in parte qua, l'atto impugnato. - Delibera della Giunta regionale della Regione Abruzzo 28 marzo 2013, n. 218. - Costituzione, art. 117, comma secondo, lett. s); d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 109, comma 2; Decreto del Ministero dell'ambiente 24 gennaio 1996; Protocollo alla Convenzione di Londra del 1972 sulla prevenzione dell'inquinamento dei mari causato dall'immersione di rifiuti, a cui l'Italia ha aderito con legge 13 febbraio 2006, n. 87; Protocollo sulla prevenzione all'inquinamento del Mare Mediterraneo dovuto allo scarico di rifiuti da parte di navi e aeromobili, elaborato nell'ambito della Convenzione di Barcellona del 1976, ratificata con legge 25 gennaio 1979, n. 30.(GU n.40 del 2-10-2013 )
Ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri in carica, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato (C.F. 80224030587 - n. fax 0696514000 ed indirizzo P.E.C. per il ricevimento degli atti ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it) presso i cui uffici domicilia in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12; Contro la Regione Abruzzo e la Giunta Regionale della Regione Abruzzo, in persona del Presidente della Giunta Regionale in carica per l'annullamento della delibera della Giunta Regionale della Regione Abruzzo n. 218, in data 28 marzo 2013, pubblicata sul B.U.R. n. 17, in data 8 maggio 2013, recante «Determinazioni inerenti il rilascio di autorizzazioni di competenza regionale ai sensi dell'art. 109 d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 «Norme in materia ambientale». Ripartizione tra le Direzioni regionali di competenza afferenti il mare». Fatto 1.1. Il decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, recante «Disposizioni urgenti in materia di semplificazioni e di sviluppo», prevede, all'art. 24, alcune «Modifiche alle norme in materia ambientale di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152». Il comma 1, lett. d), del soprarichiamato art. 24, modifica l'art. 109, del d.lgs. n. 152/2006, che disciplina la «Immersione in mare di materiale derivante da attivita' di escavo e attivita' di posa in mare di cavi e condotte». In particolare, la nuova disposizione modifica il comma 2, del richiamato art. 109, e prevede che l'autorizzazione all'immersione in mare dei materiali di escavo di fondali marini o salmastri o di terreni litoranei emersi e' rilasciata dalle regioni (fatta eccezione per gli interventi ricadenti in aree protette nazionali) in conformita' alle modalita' stabilite con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con i Ministeri delle infrastrutture e dei trasporti, delle politiche agricole e forestali e delle attivita' produttive, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le provincie autonome. La novella prevede, inoltre, che anche la immersione in mare di inerti, materiali geologici inorganici e manufatti al solo fine di utilizzo, sia soggetta ad autorizzazione regionale. 1.2. A seguito dell'entrata in vigore delle nuove disposizioni, il Ministero dell'ambiente, con lettera circolare in data 11 aprile 2012, ha comunicato a tutte le Regioni che, nelle more dell'emanazione del decreto interministeriale di cui al richiamato art. 109, comma 2, del d.lgs. n. 152/2006, le norme tecniche di riferimento dovevano essere individuate in quelle contenute nel d.m. 24 gennaio 1996, recante «Direttive inerenti le attivita' istruttorie per il rilascio delle autorizzazioni di cui all'art. 11, della legge 10 maggio 1076, n. 319, e successive modifiche ed integrazioni, relative allo scarico nelle acque del mare o in ambienti ad esso contigui, di materiali provenienti da escavo di fondali di ambienti marini o salmastri o di terreni litoranei emersi, nonche' da ogni altra movimentazione di sedimenti in ambiente marino». Con la stessa lettera circolare e' stato, inoltre, fatto presente che, in considerazione del fatto che il d.m. 24 gennaio 1996 non prevede specifici valori di riferimento per i parametri da indagare, per la valutazione dei risultati delle analisi del materiale e l'espressione dei pareri prodromici alle autorizzazioni in argomento, dovevano utilizzarsi i valori soglia del «Manuale per la movimentazione dei sedimenti marini», redatto dall'APAT e dall'ICRAM, per conto dello stesso Ministero, nell'anno 2009, pubblicato sulla rete. 2. Tutto cio' premesso, si rileva ancora in via di fatto che la Regione Abruzzo con la delibera di Giunta n. 218, del 2013, nell'assumere le proprie determinazioni, anche di natura organizzatoria interna, inerenti il rilascio delle autorizzazioni ai sensi dell'art. 109, del d.lgs. n. 152/2006, ha stabilito che al di sotto della soglia di 25.000 metri cubi di materiale movimentato non sia richiesta alcuna specifica autorizzazione essendo sufficiente una semplice comunicazione alla Autorita' regionale competente. Questa disposizione, che di per se' esula dalle competenze regionali, e' in contrasto con la normativa statale ed internazionale di riferimento e riduce il livello di tutela dell'ambiente marino garantito dalla legislazione nazionale. La Regione Abruzzo, quindi, ha ecceduto dalle proprie competenze ed ha invaso l'ambito della competenza legislativa in materia di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema attribuita allo Stato in via esclusiva ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lett. s), della Costituzione. Per tali motivi, il Presidente del Consiglio dei ministri, giusta delibera del Consiglio dei Ministri in data 26 giugno 2013, propone nei confronti della Regione Abruzzo il presente conflitto di attribuzioni avverso ed in relazione alla Delibera della Giunta Regionale della Regione Abruzzo n. 218, in data 28 marzo 2013, e chiede a codesta Ecc.ma Corte di volerla annullare sulla base delle seguenti considerazioni in Diritto 1. Come emerge dalla parte in fatto che precede, la Giunta Regionale abruzzese nell'assumere proprie determinazioni al fine disciplinare il rilascio delle autorizzazioni all'immersione in mare di materiale derivante da attivita' di escavo, ha introdotto una norma di carattere sostanziale in base alla quale la movimentazione di materiali in ambiente marino, inferiore alla soglia di 25.000 metri cubi, non e' piu' soggetta ad alcuna autorizzazione essendo sufficiente una mera comunicazione all'Autorita' regionale competente. Tale disposizione, di carattere regolamentare, invade, ledendola, la competenza che la Costituzione riserva in via esclusiva allo Stato ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lett. s), e deve ritenersi, pertanto, del tutto illegittima. D'altro canto la Regione e' del tutto carente di potere regolamentare nella presente materia atteso che, sempre ai sensi dell'art. 117, della Costituzione, nelle materie di legislazione esclusiva la potesta' regolamentare spetta sempre allo Stato, salvo delega alle Regioni: circostanza quest'ultima che, nel caso in esame, non e' prevista. 2.1 La delibera che qui si contesta, deve ritenersi illegittima atteso che, nell'escludere dal regime autorizzatorio l'immersione in mare di materiale derivante da attivita' di escavo, si pone in aperto contrasto con la normativa nazionale in materia e con i principi contenuti nelle convenzioni e negli accordi internazionali vigenti. Essa, pertanto viola !a competenza legislativa attribuita in via esclusiva allo Stato dalla Costituzione. Ed infatti, l'obbligo di un procedimento autorizzatorio per lo svolgimento dell'attivita' in esame discende sia dalla normativa nazionale recata dall'art. 109, comma 2, del d.lgs. n. 152/2006, e dal gia' citato D.M. 24 gennaio 1996, che dalle disposizioni contenute nelle convenzioni internazionali vigenti in materia quali il Protocollo alla Convenzione del 1972 sulla prevenzione dell'inquinamento dei mari causato dall'immersione di rifiuti, definito a Londra il 7 novembre 1996 (articoli 4 e 9), comunemente denominato «London Convention» a cui l'Italia ha aderito con la legge 13 febbraio 2006, n. 87, nonche', nell'ambito della «Convenzione per la protezione del Mare Mediterraneo dall'inquinamento» (Convenzione di Barcellona), dal «Protocollo sulla prevenzione all'inquinamento del Mare Mediterraneo dovuto allo scarico di rifiuti da part di navi e di aeromobili», recepito con legge 25 gennaio 1979, n. 30 (articoli 5, 6 e 7). Costituisce principio comune a tutta la normativa che si e' richiamata quello secondo cui l'immersione di rifiuti o di altre materie e' subordinata al rilascio preliminare di un'autorizzazione da parte delle autorita' nazionali competenti. Nessuna disposizione prevede soglie quantitative per l'esclusione del regime autorizzatorio ed, in ogni caso, e' sempre prevista una attenta verifica dei materiali oggetto dell'intervento. La genericita' della soglia quantitativa prevista dalla Regione Abruzzo, che prescinde da qualsiasi valutazione del materiale "movimentato" in ambiente marino, non trova, pertanto, alcuna giustificazione in alcuna disposizione, interna o internazionale. La stessa, pertanto, si sostanzia in una riduzione della protezione apprestata dalla normativa statale e, quindi, in una sua aperta violazione cosi' incidendo sulle attribuzioni riconosciute in via esclusiva allo Stato dalla nostra Carta Costituzionale in materia di tutela dell'ambiente, 2.2. Si rileva da ultimo, per completezza, che la delibera che si censura appare giustificare la sufficienza della mera comunicazione nel caso di movimentazione in mare di quantitativi inferiori a 25.000 metri cubi sulla base di quanto indicato nel «Manuale per la movimentazione dei sedimenti marini», redatto nel 2007 dall'APAT e dall'ICRAM. Tale richiamo non risulta corretto in quanto la deroga al principio generale dell'autorizzazione e' prevista, nel citato Manuale, solo nel caso indicato al punto 4.4.2 «In ambiente sommerso, il semplice spostamento di sedimenti in aree immediatamente contigue e' compatibile unicamente in relazione al ripristino della navigabilita' in ambito portuale o di corsi d'acqua, nonche' al fine di realizzare imbasamenti di opere marittime o agevolare l'operativita' portuale. Tale attivita' viene ritenuta ambientalmente compatibile solo alle seguenti condizioni: i quantitativi coinvolti siano inferiori a 25.000 mc; i sedimenti coinvolti siano di classe A o di classe B, con saggi biologici negativi su elutriato (paragrafo 23.2); l'area sulla quale vengono spostati i sedimenti abbia le stesse caratteristiche fisiche, chimiche e biologiche dell'area di provenienza; sia da escludere qualsiasi impatto su biocenosi sensibili e impianti di maricoltura presenti in loco». Come e' evidente tale deroga, oltre a rispondere ad una ben individuata ratio (ripristino della navigabilita' o dell'operativita' in ambito portuale o per realizzazione di invasamenti di opere marittime) e' subordinata a condizioni e puntuali verifiche di carattere tecnico scientifico relative al materiale movimentato e all'area di riferimento. Di contro, la disposizione regionale in esame, non contempla alcuna delle predette necessarie condizioni e verifiche, limitandosi a prevedere una mera comunicazione.
P.Q.M. Chiede che codesta Ecc.ma Corte costituzionale voglia dichiarare che non spettava alla Regione Abruzzo, in violazione dell'art. 117, secondo comma, lett. s), della Costituzione, individuare una soglia limite al di sotto della quale fosse possibile non richiedere alcuna autorizzazione per la movimentazione di materiali in ambiente marino e fosse sufficiente una mera comunicazione all'Autorita' regionale competente e, conseguentemente voglia annullare, quanto meno in parte qua, la Delibera della Giunta Regionale della Regione Abruzzo n. 218, in data 28 marzo 2013, pubblicata sul B.U.R. n. 17, in data 8 maggio 2013. Con l'originale notificato del presente ricorso si deposita: 1. Estratto della determinazione del Consiglio dei ministri, assunta nella riunione del 26 giugno 2013 e della relazione allegata al verbale; 2. Copia della impugnata Delibera della Giunta Regionale, della Regione Abruzzo, n. 218, in data 28 marzo 2013, pubblicata sul B.U.R. n. 17, in data 8 maggio 2013; 3. Copia della lettera circolare del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, in data 11 aprile 2012. Roma, 5 luglio 2013 L'Avvocato dello Stato: Massella Ducci Teri