N. 7 RICORSO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE 11 luglio 2013

Ricorso per conflitto tra enti depositato in cancelleria l'11  luglio
2013 (del Presidente del Consiglio dei ministri). 
 
Ambiente - Delibera della  Giunta  regionale  della  Regione  Abruzzo
  recante determinazioni inerenti il rilascio delle autorizzazioni ai
  sensi dell'art. 109 del d.lgs. n. 152 del 2006 - Immersione in mare
  di materiale derivante da attivita'  di  escavo  -  Esclusione  del
  regime  autorizzatorio  per  la  movimentazione  di  materiali   in
  ambiente marino inferiore alla soglia limite di 25.000 metri  cubi,
  restando soggetta tale movimentazione alla sola comunicazione  alla
  stessa autorita' competente - Ricorso per conflitto di attribuzione
  promosso dal  Governo  -  Denunciato  contrasto  con  la  normativa
  statale in materia e con i principi contenuti nelle  convenzioni  e
  accordi internazionali vigenti  secondo  i  quali  l'immersione  di
  rifiuti o di altre materie e' subordinata al  rilascio  preliminare
  di un'autorizzazione da parte delle autorita' nazionali  competenti
  - Violazione della  competenza  esclusiva  statale  in  materia  di
  tutela dell'ambiente - Richiesta alla Corte di  dichiarare  la  non
  spettanza  alla   Regione   Abruzzo   del   potere   esercitato   e
  conseguentemente di annullare, quanto meno  in  parte  qua,  l'atto
  impugnato. 
- Delibera della Giunta regionale  della  Regione  Abruzzo  28  marzo
  2013, n. 218. 
- Costituzione, art. 117, comma secondo, lett. s);  d.lgs.  3  aprile
  2006,  n.  152,  art.  109,  comma   2;   Decreto   del   Ministero
  dell'ambiente 24  gennaio  1996;  Protocollo  alla  Convenzione  di
  Londra  del  1972  sulla  prevenzione  dell'inquinamento  dei  mari
  causato dall'immersione di rifiuti, a cui l'Italia ha  aderito  con
  legge  13  febbraio  2006,  n.  87;  Protocollo  sulla  prevenzione
  all'inquinamento del  Mare  Mediterraneo  dovuto  allo  scarico  di
  rifiuti da parte di navi e aeromobili, elaborato nell'ambito  della
  Convenzione di Barcellona del 1976, ratificata con legge 25 gennaio
  1979, n. 30. 
(GU n.40 del 2-10-2013 )
    Ricorso del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  in  carica,
rappresentato e difeso dall'Avvocatura  Generale  dello  Stato  (C.F.
80224030587  -  n.  fax  0696514000  ed  indirizzo  P.E.C.   per   il
ricevimento degli atti ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it)  presso  i
cui uffici domicilia in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12; 
    Contro la Regione Abruzzo e la  Giunta  Regionale  della  Regione
Abruzzo, in persona del Presidente della Giunta Regionale  in  carica
per  l'annullamento  della  delibera  della  Giunta  Regionale  della
Regione Abruzzo n. 218, in data 28 marzo 2013, pubblicata sul  B.U.R.
n. 17, in data 8 maggio 2013,  recante  «Determinazioni  inerenti  il
rilascio di autorizzazioni di competenza regionale ai sensi dell'art.
109 d.lgs. 3 aprile 2006,  n.  152  «Norme  in  materia  ambientale».
Ripartizione tra le Direzioni regionali di  competenza  afferenti  il
mare». 
 
                                Fatto 
 
    1.1.  Il  decreto-legge  9   febbraio   2012,   n.   5,   recante
«Disposizioni urgenti in materia di semplificazioni e  di  sviluppo»,
prevede,  all'art.  24,  alcune  «Modifiche  alle  norme  in  materia
ambientale di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n.  152».  Il
comma 1, lett. d), del soprarichiamato art. 24, modifica l'art.  109,
del d.lgs. n. 152/2006, che disciplina  la  «Immersione  in  mare  di
materiale derivante da attivita' di escavo e  attivita'  di  posa  in
mare di cavi e condotte». 
    In particolare, la nuova disposizione modifica il  comma  2,  del
richiamato art. 109, e prevede che l'autorizzazione all'immersione in
mare dei materiali di escavo di  fondali  marini  o  salmastri  o  di
terreni litoranei emersi e' rilasciata dalle regioni (fatta eccezione
per  gli  interventi  ricadenti  in  aree  protette   nazionali)   in
conformita'  alle  modalita'  stabilite  con  decreto  del  Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,  di  concerto
con i Ministeri delle infrastrutture e dei trasporti, delle politiche
agricole e forestali e delle attivita' produttive, previa intesa  con
la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
provincie  autonome.  La  novella  prevede,  inoltre,  che  anche  la
immersione in  mare  di  inerti,  materiali  geologici  inorganici  e
manufatti al solo fine di utilizzo, sia  soggetta  ad  autorizzazione
regionale. 
    1.2. A seguito dell'entrata in vigore delle  nuove  disposizioni,
il Ministero dell'ambiente, con lettera circolare in data  11  aprile
2012,  ha  comunicato  a   tutte   le   Regioni   che,   nelle   more
dell'emanazione del decreto interministeriale di  cui  al  richiamato
art. 109, comma 2, del d.lgs.  n.  152/2006,  le  norme  tecniche  di
riferimento dovevano essere individuate in quelle contenute nel  d.m.
24 gennaio 1996, recante «Direttive inerenti le attivita' istruttorie
per il rilascio delle autorizzazioni di cui all'art. 11, della  legge
10 maggio 1076, n.  319,  e  successive  modifiche  ed  integrazioni,
relative allo scarico nelle acque del mare  o  in  ambienti  ad  esso
contigui, di materiali provenienti da escavo di fondali  di  ambienti
marini o salmastri o di terreni litoranei  emersi,  nonche'  da  ogni
altra movimentazione di sedimenti in ambiente marino». 
    Con la stessa lettera circolare e' stato, inoltre, fatto presente
che, in considerazione del fatto che il  d.m.  24  gennaio  1996  non
prevede specifici valori di riferimento per i parametri da  indagare,
per la valutazione  dei  risultati  delle  analisi  del  materiale  e
l'espressione dei pareri prodromici alle autorizzazioni in argomento,
dovevano  utilizzarsi  i  valori   soglia   del   «Manuale   per   la
movimentazione dei sedimenti marini», redatto dall'APAT e dall'ICRAM,
per conto dello stesso Ministero, nell'anno  2009,  pubblicato  sulla
rete. 
    2. Tutto cio' premesso, si rileva ancora in via di fatto  che  la
Regione  Abruzzo  con  la  delibera  di  Giunta  n.  218,  del  2013,
nell'assumere   le   proprie   determinazioni,   anche   di    natura
organizzatoria interna, inerenti il rilascio delle autorizzazioni  ai
sensi dell'art. 109, del d.lgs. n. 152/2006, ha stabilito che  al  di
sotto della soglia di 25.000 metri cubi di materiale movimentato  non
sia richiesta alcuna specifica autorizzazione essendo sufficiente una
semplice comunicazione alla Autorita' regionale competente. 
    Questa disposizione,  che  di  per  se'  esula  dalle  competenze
regionali, e' in contrasto con la normativa statale ed internazionale
di riferimento e riduce il livello  di  tutela  dell'ambiente  marino
garantito dalla legislazione nazionale. 
    La Regione Abruzzo, quindi, ha ecceduto dalle proprie  competenze
ed ha invaso l'ambito della  competenza  legislativa  in  materia  di
tutela dell'ambiente e dell'ecosistema attribuita allo Stato  in  via
esclusiva ai sensi dell'art. 117,  secondo  comma,  lett.  s),  della
Costituzione. 
    Per tali motivi, il Presidente del Consiglio dei ministri, giusta
delibera del Consiglio dei Ministri in data 26 giugno  2013,  propone
nei  confronti  della  Regione  Abruzzo  il  presente  conflitto   di
attribuzioni avverso ed  in  relazione  alla  Delibera  della  Giunta
Regionale della Regione Abruzzo n. 218, in  data  28  marzo  2013,  e
chiede a codesta Ecc.ma Corte di volerla annullare sulla  base  delle
seguenti considerazioni in 
 
                               Diritto 
 
    1. Come emerge dalla  parte  in  fatto  che  precede,  la  Giunta
Regionale abruzzese  nell'assumere  proprie  determinazioni  al  fine
disciplinare il rilascio delle autorizzazioni all'immersione in  mare
di materiale derivante da attivita'  di  escavo,  ha  introdotto  una
norma di carattere sostanziale in base alla quale  la  movimentazione
di materiali in ambiente marino,  inferiore  alla  soglia  di  25.000
metri cubi, non e' piu' soggetta  ad  alcuna  autorizzazione  essendo
sufficiente   una   mera   comunicazione   all'Autorita'    regionale
competente. 
    Tale disposizione, di carattere regolamentare, invade, ledendola,
la competenza che la Costituzione riserva in via esclusiva allo Stato
ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lett. s),  e  deve  ritenersi,
pertanto, del tutto illegittima. 
    D'altro  canto  la  Regione  e'  del  tutto  carente  di   potere
regolamentare nella presente materia  atteso  che,  sempre  ai  sensi
dell'art. 117, della  Costituzione,  nelle  materie  di  legislazione
esclusiva la potesta' regolamentare spetta sempre allo  Stato,  salvo
delega alle Regioni: circostanza quest'ultima che, nel caso in esame,
non e' prevista. 
    2.1 La delibera che qui si contesta, deve  ritenersi  illegittima
atteso che, nell'escludere dal regime autorizzatorio l'immersione  in
mare di materiale derivante da attivita' di escavo, si pone in aperto
contrasto con la normativa nazionale in  materia  e  con  i  principi
contenuti nelle convenzioni e negli accordi  internazionali  vigenti.
Essa, pertanto viola !a  competenza  legislativa  attribuita  in  via
esclusiva allo Stato dalla Costituzione. 
    Ed infatti, l'obbligo di un procedimento  autorizzatorio  per  lo
svolgimento dell'attivita' in  esame  discende  sia  dalla  normativa
nazionale recata dall'art. 109, comma 2, del d.lgs.  n.  152/2006,  e
dal  gia'  citato  D.M.  24  gennaio  1996,  che  dalle  disposizioni
contenute nelle convenzioni internazionali vigenti in  materia  quali
il Protocollo alla 
    Convenzione del 1972 sulla prevenzione dell'inquinamento dei mari
causato dall'immersione di rifiuti, definito a Londra il  7  novembre
1996 (articoli 4 e 9), comunemente denominato «London  Convention»  a
cui l'Italia ha aderito  con  la  legge  13  febbraio  2006,  n.  87,
nonche', nell'ambito della «Convenzione per la  protezione  del  Mare
Mediterraneo  dall'inquinamento»  (Convenzione  di  Barcellona),  dal
«Protocollo sulla prevenzione all'inquinamento del Mare  Mediterraneo
dovuto allo scarico di rifiuti da part  di  navi  e  di  aeromobili»,
recepito con legge 25 gennaio 1979, n. 30 (articoli 5, 6 e 7). 
    Costituisce principio comune a  tutta  la  normativa  che  si  e'
richiamata quello secondo cui l'immersione  di  rifiuti  o  di  altre
materie e' subordinata al rilascio preliminare  di  un'autorizzazione
da parte delle autorita' nazionali competenti. 
    Nessuna disposizione prevede soglie quantitative per l'esclusione
del regime autorizzatorio ed, in ogni caso, e'  sempre  prevista  una
attenta verifica dei materiali oggetto dell'intervento. 
    La genericita' della soglia quantitativa prevista  dalla  Regione
Abruzzo,  che  prescinde  da  qualsiasi  valutazione  del   materiale
"movimentato"  in  ambiente  marino,  non  trova,  pertanto,   alcuna
giustificazione in alcuna disposizione, interna o internazionale. 
    La  stessa,  pertanto,  si  sostanzia  in  una  riduzione   della
protezione apprestata dalla normativa statale e, quindi, in  una  sua
aperta violazione cosi' incidendo sulle attribuzioni riconosciute  in
via esclusiva allo Stato dalla nostra Carta Costituzionale in materia
di tutela dell'ambiente, 
    2.2. Si rileva da ultimo, per completezza, che la delibera che si
censura appare giustificare la sufficienza della  mera  comunicazione
nel caso di movimentazione in mare di quantitativi inferiori a 25.000
metri cubi  sulla  base  di  quanto  indicato  nel  «Manuale  per  la
movimentazione dei sedimenti marini», redatto nel  2007  dall'APAT  e
dall'ICRAM. 
    Tale richiamo  non  risulta  corretto  in  quanto  la  deroga  al
principio  generale  dell'autorizzazione  e'  prevista,  nel   citato
Manuale, solo nel caso indicato al punto 4.4.2 «In ambiente sommerso,
il semplice spostamento di sedimenti in aree immediatamente  contigue
e'  compatibile  unicamente  in   relazione   al   ripristino   della
navigabilita' in ambito portuale o di corsi d'acqua, nonche' al  fine
di  realizzare   imbasamenti   di   opere   marittime   o   agevolare
l'operativita' portuale. Tale attivita' viene ritenuta ambientalmente
compatibile solo alle seguenti condizioni: 
        i quantitativi coinvolti siano inferiori a 25.000 mc; 
        i sedimenti coinvolti siano di classe A o di  classe  B,  con
saggi biologici negativi su elutriato (paragrafo 23.2); 
        l'area sulla quale vengono  spostati  i  sedimenti  abbia  le
stesse caratteristiche fisiche, chimiche e  biologiche  dell'area  di
provenienza; 
        sia da escludere qualsiasi impatto su biocenosi  sensibili  e
impianti di maricoltura presenti in loco». 
    Come e' evidente tale deroga,  oltre  a  rispondere  ad  una  ben
individuata ratio (ripristino della navigabilita' o dell'operativita'
in ambito portuale  o  per  realizzazione  di  invasamenti  di  opere
marittime) e'  subordinata  a  condizioni  e  puntuali  verifiche  di
carattere tecnico scientifico relative  al  materiale  movimentato  e
all'area di riferimento. 
    Di contro, la disposizione  regionale  in  esame,  non  contempla
alcuna delle predette necessarie condizioni e verifiche,  limitandosi
a prevedere una mera comunicazione. 
 
                               P.Q.M. 
 
    Chiede che codesta Ecc.ma Corte costituzionale voglia  dichiarare
che non spettava alla Regione Abruzzo, in violazione  dell'art.  117,
secondo comma, lett. s), della Costituzione, individuare  una  soglia
limite al di sotto della quale fosse possibile non richiedere  alcuna
autorizzazione per la movimentazione di materiali in ambiente  marino
e fosse sufficiente una mera  comunicazione  all'Autorita'  regionale
competente e, conseguentemente voglia annullare, quanto meno in parte
qua, la Delibera della Giunta Regionale della Regione Abruzzo n. 218,
in data 28 marzo 2013, pubblicata sul B.U.R. n. 17, in data 8  maggio
2013. 
    Con l'originale notificato del presente ricorso si deposita: 
        1. Estratto della determinazione del Consiglio dei  ministri,
assunta nella riunione del 26 giugno 2013 e della relazione  allegata
al verbale; 
        2. Copia della impugnata  Delibera  della  Giunta  Regionale,
della Regione Abruzzo, n. 218, in data 28 marzo 2013, pubblicata  sul
B.U.R. n. 17, in data 8 maggio 2013; 
        3. Copia della lettera circolare del Ministero  dell'ambiente
e della tutela del territorio e del mare, in data 11 aprile 2012. 
          Roma, 5 luglio 2013 
 
             L'Avvocato dello Stato: Massella Ducci Teri