MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 13 settembre 2013 

Modifiche al piano di emergenza, di cui all'allegato 2 del decreto 19
aprile 2013, relativo al Piano di emergenza per  fronteggiare  eventi
sfavorevoli per il sistema del gas naturale. (13A07854) 
(GU n.232 del 3-10-2013)

 
 
 
                IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO 
 
  Visto l'art. 8, comma 7, del decreto legislativo  23  maggio  2000,
n.164, e successive modifiche ed integrazioni, che stabilisce che con
decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
(ora Ministero dello sviluppo economico, di  seguito:  il  Ministero)
sono stabilite regole per il dispacciamento in condizioni d'emergenza
e definiti gli obblighi di sicurezza del sistema  nazionale  del  gas
naturale; 
  Visto l'art. 28, comma 2, del decreto legislativo 23  maggio  2000,
n. 164, che stabilisce che  il  Ministero  provvede  alla  sicurezza,
all'economicita' e alla programmazione del sistema nazionale del gas,
anche mediante specifici indirizzi con la finalita' di  salvaguardare
la continuita' e la sicurezza degli approvvigionamenti e  di  ridurre
la vulnerabilita' del sistema nazionale del gas; 
  Visto l'art. 28, comma 3, del decreto legislativo 23  maggio  2000,
n. 164, che stabilisce che il Ministero, in caso di crisi del mercato
dell'energia o di gravi rischi per la sicurezza  della  collettivita'
puo' adottare le necessarie misure temporanee di salvaguardia; 
  Visto  il  decreto  legislativo  1°  giugno  2011,  n.  93,  e   in
particolare l'art. 1, comma 1, che stabilisce che il  Ministro  dello
sviluppo economico emana atti di indirizzo  e  adotta  gli  opportuni
provvedimenti   al   fine   di   garantire   la    sicurezza    degli
approvvigionamenti per il sistema del  gas  naturale  e  dell'energia
elettrica, anche in funzione delle misure per far  fronte  ai  picchi
della domanda e alle carenze delle forniture di uno o piu' fornitori; 
  Visto il decreto del  Ministro  dello  sviluppo  economico  del  19
aprile 2013 che introduce il  Piano  di  emergenza  per  fronteggiare
eventi sfavorevoli per il sistema del gas naturale, adottato ai sensi
dell'art. 8 comma 1, del decreto legislativo 1° giugno 2011,  n.  93,
in conformita' con le disposizioni dell'art. 10 del Regolamento  (UE)
n. 994/2010; 
  Viste le possibili misure adottabili per far fronte allo  stato  di
emergenza del  sistema  del  gas  naturale,  definite  nel  Piano  di
emergenza per il sistema gas; 
  Considerato  che  l'entrata   in   esercizio   del   terminale   di
rigassificazione della societa' Offshore  LNG  Toscana  S.p.A.  (OLT)
ampliera'  la  disponibilita'  di  attracco  di  navi  metaniere  con
conseguente aumento della  capacita'  di  approvvigionamento  per  il
sistema del gas naturale italiano; 
  Considerato, altresi', il sottoutilizzo, allo  stato  attuale,  dei
terminali di rigassificazione di Panigaglia e Adriatic LNG,  tale  da
rendere   possibile   l'utilizzo    di    una    infrastruttura    di
rigassificazione anche per fronteggiare possibili eventi  sfavorevoli
per il sistema del gas; 
  Tenuto conto che, nella riunione dell'8 agosto  2013,  il  Comitato
tecnico per l'emergenza ed il monitoraggio del  sistema  del  gas  ha
delineato,  al  fine  di  far  fronte  ad  una  possibile  emergenza,
l'opportunita' di predisporre misure per una  contemporanea  adozione
anche di interventi atti ad  aumentare  la  capacita'  di  punta  del
sistema del gas naturale italiano in situazioni eccezionali di  picco
di domanda invernale, come l'utilizzo degli stoccaggi di GNL presenti
nei terminali di rigassificazione sopra richiamati; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
 
        Modifiche al Piano di emergenza di cui all'allegato 2 
               del decreto ministeriale 19 aprile 2013 
 
  1.  Al  paragrafo  4.2.3  "Livello  di  emergenza"  del  Piano   di
emergenza, nella sezione "Attivazione di misure non di mercato"  sono
apportate le seguenti modifiche: 
    a) la lettera H viene sostituita come segue: 
      "H.  Utilizzo  di  stoccaggi  di  GNL  con  funzioni  di  "peak
shaving". Tale misura potra' essere attivata  tramite  l'utilizzo  di
terminali di rigassificazione parzialmente utilizzati o  di  serbatoi
di GNL preposti a tal fine."; 
    b) viene introdotta la lettera I: 
    "I. Ulteriori misure tendenti ad aumentare l'importazione di  gas
attraverso gasdotti che collegano direttamente la  rete  italiana  di
trasporto del  gas  a  Stati  non  appartenenti  all'Unione  Europea,
nonche' attraverso  terminali  di  rigassificazione,  anche  mediante
opzioni contrattuali per consegne differite.". 
  2. Il presente decreto e' notificato dal Ministero ai soggetti  che
gestiscono infrastrutture di trasporto, stoccaggio e rigassificazione
di GNL facenti parte del sistema nazionale del gas naturale. 
  Il presente decreto e' pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica Italiana e nel sito internet del Ministero dello  sviluppo
economico. 
    Roma, 13 settembre 2013 
 
                                                Il Ministro: Zanonato