PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA DEL CAPO DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE 20 settembre 2013 

Ordinanza di protezione civile per favorire e  regolare  il  subentro
della regione Marche  nelle  iniziative  finalizzate  al  superamento
della  situazione  di  criticita'  determinatasi  a   seguito   degli
eccezionali eventi meteorologici  che  hanno  colpito  il  territorio
della medesima regione nei giorni dal 1° al 6 marzo 2011.  (Ordinanza
n. 116). (13A07856) 
(GU n.232 del 3-10-2013)

 
 
 
                      IL CAPO DEL DIPARTIMENTO 
                       DELLA PROTEZIONE CIVILE 
 
  Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225; 
  Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112; 
  Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n.  343,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401; 
  Visto il decreto-legge del 15 maggio 2012, n.  59  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2012, n. 100; 
  Visto in particolare l'art. 3, comma 2, ultimo periodo  del  citato
decreto-legge n. 59/2012 dove viene stabilito che per la prosecuzione
degli  interventi  da  parte  delle  gestioni  commissariali   ancora
operanti ai  sensi  della  legge  24  febbraio  1992,  n.  225  trova
applicazione l'art. 5, commi 4-ter e 4-quater della medesima legge n.
225/1992; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri  del  10
marzo 2011, con il quale e' stato dichiarato lo stato di emergenza in
relazione agli eccezionali eventi meteorologici che hanno colpito  il
territorio della Regione Marche nei giorni dal 1° al 6 marzo 2011  ed
il decreto del Presidente del Consiglio dei  Ministri  del  23  marzo
2012 con cui il predetto stato di emergenza e' stato  prorogato  fino
al 31 marzo 2013; 
  Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile
n. 7 del 10 giugno 2012; 
  Ravvisata la  necessita'  di  assicurare  il  completamento,  senza
soluzioni di continuita', degli interventi finalizzati al superamento
del contesto critico in rassegna, anche in un contesto di  necessaria
prevenzione da possibili situazioni di pericolo  per  la  pubblica  e
privata incolumita'; 
  Visto l'art. 1, comma 290, della legge 24 dicembre  2012,  n.  228,
che ha incrementato il Fondo di protezione civile di  47  milioni  di
euro per l'anno 2013, di 8 milioni per il 2014 e di 50 milioni per il
2015,  da  destinare  alla  realizzazione  di  interventi,  in  conto
capitale, per fronteggiare  diversi  eventi  calamitosi  occorsi  nel
territorio nazionale, tra cui quello che ha  interessato  la  Regione
Marche nei giorni dal 1° al 6 marzo 2011; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri  del  23
marzo 2013 con il quale si  e'  provveduto  al  riparto  delle  sopra
citate risorse per gli anni 2013, 2014 e 2015; 
  Ritenuto,  quindi,  necessario,  adottare  un'ordinanza  ai   sensi
dell'art. 3, comma 2, ultimo periodo,  del  decreto-legge  15  maggio
2012, n. 59, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  15  luglio
2012,  n.  100,  con  cui  consentire  la  prosecuzione,  in   regime
ordinario,  delle  iniziative  finalizzate   al   superamento   della
situazione di criticita' in atto; 
  Viste le note del Presidente della Regione Marche del 18  febbraio,
del 26 aprile, del 28 maggio e del 5 settembre 2013; 
  Acquisita l'intesa della regione Marche; 
  Di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze; 
 
                              Dispone: 
 
                               Art. 1 
 
  1.  La  Regione  Marche  e'   individuata   quale   amministrazione
competente al coordinamento delle attivita' necessarie al superamento
della situazione di criticita' determinatasi a seguito  degli  eventi
atmosferici di cui in premessa. 
  2. Per le finalita' di cui al comma 1, il  Dirigente  del  Servizio
Infrastrutture,  trasporti  ed  energia  della  Regione   Marche   e'
individuato  quale  responsabile  delle  iniziative  finalizzate   al
definitivo subentro della medesima Regione  nel  coordinamento  degli
interventi integralmente finanziati e contenuti in rimodulazioni  dei
piani  delle  attivita'  gia'  formalmente  approvati  alla  data  di
adozione della presente ordinanza. Egli e'  autorizzato  a  porre  in
essere, entro trenta giorni dal trasferimento della documentazione di
cui  al  successivo  comma  3,  le  attivita'   occorrenti   per   il
proseguimento  in  regime  ordinario  delle   iniziative   in   corso
finalizzate al  superamento  del  contesto  critico  in  rassegna,  e
provvede alla ricognizione ed all'accertamento delle procedure e  dei
rapporti giuridici pendenti, ai  fini  del  definitivo  trasferimento
delle opere realizzate ai Soggetti ordinariamente competenti. 
  3. Per i fini di cui  al  comma  2,  il  Presidente  della  Regione
Marche,   Commissario   delegato,   provvede   entro   dieci   giorni
dall'adozione del presente provvedimento a trasferire al Dirigente di
cui al comma 2 tutta la  documentazione  amministrativa  e  contabile
inerente alla gestione commissariale e  ad  inviare  al  Dipartimento
della  protezione  civile  una  relazione  sulle   attivita'   svolte
contenente l'elenco  dei  provvedimenti  adottati,  degli  interventi
conclusi e delle  attivita'  ancora  in  corso  con  relativo  quadro
economico. 
  4. Il Dirigente del Servizio Infrastrutture, trasporti  ed  energia
della Regione Marche, che opera a titolo gratuito, per l'espletamento
delle iniziative di cui al comma 2  puo'  avvalersi  delle  strutture
organizzative della  Regione  Marche,  nonche'  della  collaborazione
degli Enti territoriali e non territoriali  e  delle  Amministrazioni
centrali e periferiche dello Stato,  che  provvedono  sulla  base  di
apposita convenzione, nell'ambito delle risorse gia' disponibili  nei
pertinenti  capitoli  di   bilancio   di   ciascuna   Amministrazione
interessata, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. 
  5. Al fine di consentire l'espletamento  delle  iniziative  di  cui
alla presente ordinanza, il Dirigente  del  Servizio  Infrastrutture,
trasporti ed energia della Regione Marche  provvede  con  le  risorse
disponibili sulla contabilita' speciale  n.  5705,  aperta  ai  sensi
dell'art. 2 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione
civile n. 7 del 10 giugno 2012, che viene allo stesso  intestata  per
ventiquattro  mesi  decorrenti  dalla  data  di  pubblicazione  della
presente  ordinanza  nella  Gazzetta   Ufficiale   della   Repubblica
Italiana,  salvo  proroga  da  disporsi  con  decreto  del   Ministro
dell'economia  e  delle   finanze   previa   relazione   che   motivi
adeguatamente la necessita' del perdurare della contabilita' medesima
in relazione con il  cronoprogramma  approvato  e  con  lo  stato  di
avanzamento degli  interventi.  Il  predetto  soggetto  e'  tenuto  a
relazionare al Dipartimento  della  protezione  civile,  con  cadenza
semestrale, sullo stato di attuazione  degli  interventi  di  cui  al
comma 2. 
  6. Sulla contabilita' speciale di cui al comma  5  confluiscono  le
risorse ripartite in favore  della  Regione  Marche  per  gli  eventi
calamitosi  di  cui  in  premessa  dal  decreto  del  Presidente  del
Consiglio dei Ministri del 23 marzo 2013. Alla  programmazione  degli
interventi finanziati con le  predette  risorse  provvede  la  Giunta
della Regione Marche con proprio  provvedimento.  L'attuazione  degli
interventi di  cui  trattasi  avviene  in  regime  ordinario  con  le
modalita' di cui alla presente ordinanza. 
  7. Qualora a seguito del compimento delle iniziative cui ai commi 5
e  6,  residuino  delle  risorse  sulla  contabilita'  speciale,   il
Dirigente del Servizio Infrastrutture,  trasporti  ed  energia  della
Regione Marche puo' predisporre un  Piano  contenente  gli  ulteriori
interventi strettamente finalizzati al superamento  della  situazione
di criticita', da  realizzare  a  cura  dei  soggetti  ordinariamente
competenti secondo le ordinarie procedure di spesa. Tale  Piano  deve
essere sottoposto alla preventiva approvazione del Dipartimento della
protezione civile, che ne  verifica  la  rispondenza  alle  finalita'
sopra indicate. 
  8. A seguito della avvenuta approvazione del Piano di cui al  comma
7 da parte del  Dipartimento  della  Protezione  Civile,  le  risorse
residue  relative  al  predetto  Piano  giacenti  sulla  contabilita'
speciale sono trasferite al bilancio della Regione Marche ovvero, ove
si tratti di altra  amministrazione,  sono  versate  all'entrata  del
bilancio dello Stato per la successiva  riassegnazione.  Il  soggetto
ordinariamente competente e' tenuto  a  relazionare  al  Dipartimento
della Protezione Civile,  con  cadenza  semestrale,  sullo  stato  di
attuazione del Piano di cui al comma 7. 
  9. Non e' consentito l'impiego delle risorse finanziarie di cui  al
comma  5  per  la  realizzazione  di  interventi  diversi  da  quelli
contenuti nel  Piano  approvato  dal  Dipartimento  della  Protezione
Civile. 
  10. All'esito delle attivita'  realizzate  ai  sensi  del  presente
articolo, le eventuali somme residue sono versate alla Presidenza del
Consiglio dei Ministri  sul  conto  corrente  infruttifero  n.  22330
aperto presso la Tesoreria centrale dello  Stato  per  la  successiva
rassegnazione al Fondo  della  Protezione  Civile,  ad  eccezione  di
quelle derivanti da fondi di diversa provenienza, che vengono versate
al bilancio delle Amministrazioni di provenienza. 
  11. Il Dirigente del Servizio Infrastrutture, trasporti ed  energia
della Regione Marche a  seguito  della  chiusura  della  contabilita'
speciale di cui  al  comma  5,  provvede,  altresi',  ad  inviare  al
Dipartimento  della  protezione  civile  una   relazione   conclusiva
riguardo le attivita' poste in essere per il superamento del contesto
critico in rassegna. 
  12. Restano fermi gli obblighi di rendicontazione di  cui  all'art.
5, comma 5-bis, della legge n. 225 del 1992. 
  La presente ordinanza sara'  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica Italiana. 
    Roma, 20 settembre 2013 
 
                                            Il Capo del Dipartimento: 
                                                    Gabrielli