Ordinanza di protezione civile per favorire e regolare il subentro della regione Marche nelle iniziative finalizzate al superamento della situazione di criticita' determinatasi a seguito degli eccezionali eventi meteorologici che hanno colpito il territorio della medesima regione nei giorni dal 1° al 6 marzo 2011. (Ordinanza n. 116). (13A07856)(GU n.232 del 3-10-2013)
IL CAPO DEL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225; Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112; Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401; Visto il decreto-legge del 15 maggio 2012, n. 59 convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2012, n. 100; Visto in particolare l'art. 3, comma 2, ultimo periodo del citato decreto-legge n. 59/2012 dove viene stabilito che per la prosecuzione degli interventi da parte delle gestioni commissariali ancora operanti ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225 trova applicazione l'art. 5, commi 4-ter e 4-quater della medesima legge n. 225/1992; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 marzo 2011, con il quale e' stato dichiarato lo stato di emergenza in relazione agli eccezionali eventi meteorologici che hanno colpito il territorio della Regione Marche nei giorni dal 1° al 6 marzo 2011 ed il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 marzo 2012 con cui il predetto stato di emergenza e' stato prorogato fino al 31 marzo 2013; Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 7 del 10 giugno 2012; Ravvisata la necessita' di assicurare il completamento, senza soluzioni di continuita', degli interventi finalizzati al superamento del contesto critico in rassegna, anche in un contesto di necessaria prevenzione da possibili situazioni di pericolo per la pubblica e privata incolumita'; Visto l'art. 1, comma 290, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, che ha incrementato il Fondo di protezione civile di 47 milioni di euro per l'anno 2013, di 8 milioni per il 2014 e di 50 milioni per il 2015, da destinare alla realizzazione di interventi, in conto capitale, per fronteggiare diversi eventi calamitosi occorsi nel territorio nazionale, tra cui quello che ha interessato la Regione Marche nei giorni dal 1° al 6 marzo 2011; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 marzo 2013 con il quale si e' provveduto al riparto delle sopra citate risorse per gli anni 2013, 2014 e 2015; Ritenuto, quindi, necessario, adottare un'ordinanza ai sensi dell'art. 3, comma 2, ultimo periodo, del decreto-legge 15 maggio 2012, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2012, n. 100, con cui consentire la prosecuzione, in regime ordinario, delle iniziative finalizzate al superamento della situazione di criticita' in atto; Viste le note del Presidente della Regione Marche del 18 febbraio, del 26 aprile, del 28 maggio e del 5 settembre 2013; Acquisita l'intesa della regione Marche; Di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze; Dispone: Art. 1 1. La Regione Marche e' individuata quale amministrazione competente al coordinamento delle attivita' necessarie al superamento della situazione di criticita' determinatasi a seguito degli eventi atmosferici di cui in premessa. 2. Per le finalita' di cui al comma 1, il Dirigente del Servizio Infrastrutture, trasporti ed energia della Regione Marche e' individuato quale responsabile delle iniziative finalizzate al definitivo subentro della medesima Regione nel coordinamento degli interventi integralmente finanziati e contenuti in rimodulazioni dei piani delle attivita' gia' formalmente approvati alla data di adozione della presente ordinanza. Egli e' autorizzato a porre in essere, entro trenta giorni dal trasferimento della documentazione di cui al successivo comma 3, le attivita' occorrenti per il proseguimento in regime ordinario delle iniziative in corso finalizzate al superamento del contesto critico in rassegna, e provvede alla ricognizione ed all'accertamento delle procedure e dei rapporti giuridici pendenti, ai fini del definitivo trasferimento delle opere realizzate ai Soggetti ordinariamente competenti. 3. Per i fini di cui al comma 2, il Presidente della Regione Marche, Commissario delegato, provvede entro dieci giorni dall'adozione del presente provvedimento a trasferire al Dirigente di cui al comma 2 tutta la documentazione amministrativa e contabile inerente alla gestione commissariale e ad inviare al Dipartimento della protezione civile una relazione sulle attivita' svolte contenente l'elenco dei provvedimenti adottati, degli interventi conclusi e delle attivita' ancora in corso con relativo quadro economico. 4. Il Dirigente del Servizio Infrastrutture, trasporti ed energia della Regione Marche, che opera a titolo gratuito, per l'espletamento delle iniziative di cui al comma 2 puo' avvalersi delle strutture organizzative della Regione Marche, nonche' della collaborazione degli Enti territoriali e non territoriali e delle Amministrazioni centrali e periferiche dello Stato, che provvedono sulla base di apposita convenzione, nell'ambito delle risorse gia' disponibili nei pertinenti capitoli di bilancio di ciascuna Amministrazione interessata, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. 5. Al fine di consentire l'espletamento delle iniziative di cui alla presente ordinanza, il Dirigente del Servizio Infrastrutture, trasporti ed energia della Regione Marche provvede con le risorse disponibili sulla contabilita' speciale n. 5705, aperta ai sensi dell'art. 2 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 7 del 10 giugno 2012, che viene allo stesso intestata per ventiquattro mesi decorrenti dalla data di pubblicazione della presente ordinanza nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, salvo proroga da disporsi con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze previa relazione che motivi adeguatamente la necessita' del perdurare della contabilita' medesima in relazione con il cronoprogramma approvato e con lo stato di avanzamento degli interventi. Il predetto soggetto e' tenuto a relazionare al Dipartimento della protezione civile, con cadenza semestrale, sullo stato di attuazione degli interventi di cui al comma 2. 6. Sulla contabilita' speciale di cui al comma 5 confluiscono le risorse ripartite in favore della Regione Marche per gli eventi calamitosi di cui in premessa dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 marzo 2013. Alla programmazione degli interventi finanziati con le predette risorse provvede la Giunta della Regione Marche con proprio provvedimento. L'attuazione degli interventi di cui trattasi avviene in regime ordinario con le modalita' di cui alla presente ordinanza. 7. Qualora a seguito del compimento delle iniziative cui ai commi 5 e 6, residuino delle risorse sulla contabilita' speciale, il Dirigente del Servizio Infrastrutture, trasporti ed energia della Regione Marche puo' predisporre un Piano contenente gli ulteriori interventi strettamente finalizzati al superamento della situazione di criticita', da realizzare a cura dei soggetti ordinariamente competenti secondo le ordinarie procedure di spesa. Tale Piano deve essere sottoposto alla preventiva approvazione del Dipartimento della protezione civile, che ne verifica la rispondenza alle finalita' sopra indicate. 8. A seguito della avvenuta approvazione del Piano di cui al comma 7 da parte del Dipartimento della Protezione Civile, le risorse residue relative al predetto Piano giacenti sulla contabilita' speciale sono trasferite al bilancio della Regione Marche ovvero, ove si tratti di altra amministrazione, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione. Il soggetto ordinariamente competente e' tenuto a relazionare al Dipartimento della Protezione Civile, con cadenza semestrale, sullo stato di attuazione del Piano di cui al comma 7. 9. Non e' consentito l'impiego delle risorse finanziarie di cui al comma 5 per la realizzazione di interventi diversi da quelli contenuti nel Piano approvato dal Dipartimento della Protezione Civile. 10. All'esito delle attivita' realizzate ai sensi del presente articolo, le eventuali somme residue sono versate alla Presidenza del Consiglio dei Ministri sul conto corrente infruttifero n. 22330 aperto presso la Tesoreria centrale dello Stato per la successiva rassegnazione al Fondo della Protezione Civile, ad eccezione di quelle derivanti da fondi di diversa provenienza, che vengono versate al bilancio delle Amministrazioni di provenienza. 11. Il Dirigente del Servizio Infrastrutture, trasporti ed energia della Regione Marche a seguito della chiusura della contabilita' speciale di cui al comma 5, provvede, altresi', ad inviare al Dipartimento della protezione civile una relazione conclusiva riguardo le attivita' poste in essere per il superamento del contesto critico in rassegna. 12. Restano fermi gli obblighi di rendicontazione di cui all'art. 5, comma 5-bis, della legge n. 225 del 1992. La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Roma, 20 settembre 2013 Il Capo del Dipartimento: Gabrielli