N. 82 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 22 agosto 2013

Ricorso per questione di legittimita'  costituzionale  depositato  in
cancelleria il 22 agosto  2013  (del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri). 
 
Elezioni - Norme della Regione Sardegna - Legge statutaria elettorale
  ai sensi  dell'art.  15  dello  Statuto  speciale  per  la  Regione
  Sardegna - Previsione che qualora  debbano  svolgersi  le  elezioni
  regionali senza che sia stata approvata una legge di adeguamento al
  sistema  elettorale  introdotto  dalla  legge  impugnata   che   il
  Presidente  della  Regione  che  si  sia   dimesso   dalla   carica
  determinando la cessazione anticipata della legislatura  non  possa
  essere  nuovamente  candidato  al   successivo   turno   elettorale
  regionale  -  Ricorso  del  Governo  -  Denunciata  violazione  del
  principio di uguaglianza per irragionevolezza - Lesione del diritto
  di elettorato passivo. 
- Legge della Regione Sardegna 25 giugno 2013, art. 22. 
- Costituzione, artt. 3 e 51. 
(GU n.41 del 9-10-2013 )
    Ricorso   della   Presidenza   del   Consiglio   dei    ministri,
rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso i
cui uffici e' legalmente domiciliato in Roma, via dei  Portoghesi  n.
12; 
    Contro la Regione Sardegna, in persona del suo  Presidente  p.t.,
per la declaratoria della illegittimita' costituzionale del testo  di
legge della Regione Sardegna "Legge statutaria  elettorale  ai  sensi
dell'art. 15 dello statuto speciale per  la  Sardegna",  approvata  a
maggioranza dei due terzi dei componenti del Consiglio  regionale  ai
sensi dell'art. 15, comma 2, dello  Statuto  speciale  della  Regione
Sardegna, pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione  Autonoma
della Sardegna n. 32 dell'11 luglio 2013, limitatamente all'art.  22,
come da delibera del Consiglio dei Ministri in data  2  agosto  2013,
per violazione degli artt. 3 e 51 Cost. 
 
                                Fatto 
 
    In data 11 luglio 2013, sul n. 32 del Bollettino ufficiale  della
Regione Autonoma della Sardegna, e'  stata  pubblicato  il  testo  di
legge della Regione Sardegna "Legge statutaria  elettorale  ai  sensi
dell'art. 15 dello statuto speciale per la Sardegna", approvata -  ai
sensi dell' art. 15, comma 2, dello Statuto  speciale  della  Regione
Sardegna - a maggioranza dei due terzi dei componenti  del  Consiglio
regionale. 
    La Legge, per quanto  qui  interessa,  nel  regolare  il  sistema
elettorale regionale del Presidente della  Regione  e  del  Consiglio
regionale,  prevede  tra  l'altro,  nella  disposizione   transitoria
contenuta  all'art.  22,  comma  3  -  applicabile  "qualora  debbano
svolgersi le elezioni regionali senza che  sia  stata  approvata  una
legge di adeguamento al sistema elettorale introdotto dalla  presente
legge" - che "il Presidente della Regione che si  sia  dimesso  dalla
carica determinando la cessazione anticipata  della  legislatura  non
puo' in ogni caso essere nuovamente  candidato  al  successivo  turno
elettorale regionale". 
    La disposizione ora richiamata e' in radicale  contrasto  con  il
generale principio di ragionevolezza, nonche' con gli artt.  3  e  51
della Costituzione, e deve pertanto essere  impugnata,  come  con  il
presente  atto  effettivamente  la  si  impugna,  affinche'  ne   sia
dichiarata  la   illegittimita'   costituzionale,   con   conseguente
annullamento, sulla base delle seguenti considerazioni in punto di 
 
                               Diritto 
 
    1. La legge il cui art. 22 oggi si censura e' stata approvata (ma
non ancora promulgata, ai sensi  dell'art.  15,  commi  II  e  IV,  e
dell'art. 33 dello Statuto) sulla  base  della  disposizione  di  cui
all'art. 15 dello Statuto regionale, cosi' come  modificato  dapprima
dall'art. 3 della legge Cost.  31  gennaio  2001,  n.  2  (contenente
"Disposizioni concernenti l'elezione  diretta  dei  Presidenti  delle
Regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento  e  di
Bolzano), quindi dall'art. 1, comma I, lett. a), della legge Cost.  7
febbraio 2013, n. 3 ("Modifica degli articoli 15 e 16  dello  Statuto
speciale per  la  Sardegna,  di  cui  alla  legge  costituzionale  26
febbraio 1948, n. 3, in  materia  di  composizione  ed  elezione  del
Consiglio regionale"). 
    2. Nessuna norma statutaria prevede che la legge regionale  possa
disporre, sia pure per un periodo transitorio, specifiche limitazioni
alla possibilita' per i soggetti eleggibili di presentare la  propria
candidatura a Presidente della Regione. 
    Nulla prevedono, in particolare, gli artt. 34,  35  e  39  -  che
espressamente   e   in   modo   succinto   disciplinano   la   carica
presidenziale. 
    Il richiamato art. 15, nel rimettere alla  legge  regionale,  tra
l'altro, la determinazione delle "modalita' di elezione,  sulla  base
dei  principi  di  rappresentativita'  e  di  stabilita',   ...   del
Presidente  della  Regione",  e  "i   casi   di   ineleggibilita'   e
incompatibilita'", testualmente dispone che la  detta  legge  (quella
ora pubblicata sul BURAS dell'11 luglio 2013 e della quale si discute
in questa sede) deve regolamentare la  materia  "in  armonia  con  la
Costituzione  e   i   principi   dell'ordinamento   giuridico   della
Repubblica". 
    Di qui discende l'identificazione  del  parametro  costituzionale
che si assume violato, da identificarsi (oltre che  con  il  generale
principio di ragionevolezza)  con  gli  artt.  3  e  51  della  Carta
fondamentale. 
    3. Orbene, l'art. 51 della Costituzione  "garantisce  a  tutti  i
cittadini...  il  diritto  di  accedere  alle  cariche  elettive   in
condizioni  di  eguaglianza,  secondo  i  requisiti  stabiliti  dalla
legge". 
    Codesta  Ecc.ma  Corte,  sulla  scorta  di   detta   fondamentale
guarentigia,  ha   sempre   rilevato   che   "costituisce   principio
costantemente affermato dalla  giurisprudenza  costituzionale  quello
secondo  cui  la  eleggibilita'  costituisce  la  regola,  mentre  la
ineleggibilita' rappresenta  una  eccezione;  sicche'  le  norme  che
disciplinano quest'ultima sono  di  stretta  interpretazione"  (Corte
Cost., 23-07-2010, n. 283 e numerose altre). 
    Svariate pronunce si sono conseguentemente succedute riaffermando
detto canone, si' da incidere su norme in vario modo restrittive  del
diritto di  elettorato  passivo:  cosi',  ad  esempio,  Corte  cost.,
28-07-1993, n. 344 (in tema di eleggibilita' alla camera dei deputati
per i consiglieri regionali), e Corte Cost. 06-12-2004, n. 376 (nella
quale si sottolinea espressamente come il principio di ragionevolezza
sia  "da   scrutinarsi   con   particolare   rigore   nella   materia
elettorale"). 
    4. Con specifico riferimento alla potesta' legislativa in tema di
ineleggibilita' ed incompatibilita', codesta  Corte  ha  quindi  piu'
volte affermato (a  partire  da  Corte  Cost.,  n.  105/57)  che  "la
disciplina  regionale  d'accesso  alle  cariche  elettive  dev'essere
strettamente conforme ai principi della legislazione statale, a causa
della esigenza  di  uniformita'  in  tutto  il  territorio  nazionale
discendente  dall'identita'  di  interessi  che  comuni  e   province
rappresentano  riguardo  alle  rispettive  comunita'  locali"  (Corte
Cost., 17-07-2007, n. 288). "E' proprio il principio di cui  all'art.
51 Cost.", prosegue codesta Corte, "a svolgere il ruolo  di  garanzia
generale di un diritto politico fondamentale,  riconosciuto  ad  ogni
cittadino con i caratteri dell'inviolabilita'". 
    Detti  principi-cardine  dell'ordinamento   democratico   trovano
applicazione anche nei confronti delle Regioni  a  statuto  speciale,
dovendo pacificamente lo Stato garantirne l'uniforme applicazione  su
tutto il territorio nazionale. 
    5. E'  cosi'  stata  dichiarata  costituzionalmente  illegittima,
sempre con riferimento a leggi della Regione Sicilia,  la  previsione
di nuove o diverse cause d'ineleggibilita' (sentenze n. 162/1995,  n.
571/1989,  n.  108/1969,  n.  105/1957);  la  previsione  come  causa
d'ineleggibilita' di situazioni previste  a  livello  nazionale  come
cause     d'incompatibilita'     o     di     anomale      discipline
dell'incompatibilita'  (sentenze  n.  235/1988,   n.   432/1987,   n.
162/1985); la mancata previsione di cause d'ineleggibilita'  presenti
nella legislazione statale (sentenze n. 84/ 1994, n. 463/1992). 
    6. E' pur vero che  la  giurisprudenza  costituzionale  ha  anche
affermato "che discipline legislative  differenziate  possono  essere
ammissibili" laddove si  contempli  la  situazione  di  categorie  di
soggetti che "si presentino diverse, messe  a  raffronto  con  quelle
proprie delle stesse categorie di soggetti  nel  restante  territorio
nazionale ed in ogni  caso  per  motivi  adeguati  e  ragionevoli,  e
finalizzati alla tutela di un interesse generale" (cosi' Corte Cost.,
288/2007 cit. e numerose altre). 
    Ma cio', ai soli fini - pure costituzionalmente  garantiti  -  di
"assicurare la primaria esigenza dell'autenticita' della competizione
elettorale"  (Corte  Cost.,  n.  5/1978),  "nei  limiti  strettamente
necessari alla tutela di altro interesse costituzionalmente  protetto
e  secondo  la  regola   della   necessita'   e   della   ragionevole
proporzionalita'" (cfr. Corte Cost., n. 141/1996). 
    Deve,  dunque,   sussistere   un   nesso   di   necessarieta'   e
proporzionalita' fra  la  limitazione  e  questi  obiettivi,  e  deve
accertarsi che la ineleggibilita' sia proporzionata al  fine  e  "non
finisca piuttosto per alterare i  meccanismi  di  partecipazione  dei
cittadini  alla  vita  politica".  In  sostanza  e'   necessario   un
"bilanciamento tra il diritto individuale di elettorato passivo...  e
la tutela delle cariche pubbliche" onde  evitare  indebite  influenze
sulla par condicio della competizione elettorale (cosi' Corte  Cost.,
n. 306/2003). 
    Una diversa previsione normativa sarebbe in  evidente  violazione
del  principio  di  uguaglianza  (art.  3  Cost.),  determinando  una
disparita' di trattamento con il diritto di elettorato passivo goduto
in  altre  Regioni;  e,   in   quanto   palesemente   irrazionale   e
ingiustificata, urterebbe  anche  con  il  fondamentale  principio  -
immanente all'ordinamento - di ragionevolezza. 
    7.   Nella   fattispecie   in    esame,    l'ineleggibilita'    e
incandidabilita' del Presidente della  Regione  al  successivo  turno
elettorale in caso di dimissioni  rassegnate  dalla  stesso,  non  e'
ragionevolmente giustificabile. 
    Il Legislatore regionale, in particolare,  omette  del  tutto  di
chiarire quali situazioni peculiari della Regione, o  comunque  quali
specifici   e   ragionevoli   motivi,   finalizzati    alla    tutela
dell'interesse generale, giustifichino una simile regolamentazione. 
    D'altro canto, le dimissioni del Presidente della Regione sono di
per se' atto "neutro" e non significativo,  potendo  essere  motivate
dalle piu' svariate ragioni politiche, organizzative, personali. 
    Una intenzione lato sensu punitiva,  quale  quella  che  traspare
dalla nonna che si impugna, appare pertanto del tutto  irrazionale  e
sprovvista di adeguato sostegno motivazionale. 
    8. Alla luce di tutto quanto precede,  l'art.  22  del  testo  di
legge della Regione Sardegna "Legge statutaria  elettorale  ai  sensi
dell'art. 15 dello statuto speciale per la Sardegna", pubblicata  nel
Bollettino ufficiale della Regione  Autonoma  della  Sardegna  n.  32
dell'11 luglio 2013,  privo  com'e'  di  ragioni  che  consentano  di
superare  il  fondamentale  e  generalissimo  enunciato  di  liberta'
contenuto  nella  disposizione  costituzionale  sulla  eleggibilita',
nella parte in cui opera il restringimento del diritto di  elettorato
passivo, finisce per  violare  i  precetti  costituzionali  contenuti
negli articoli 3 e 51 della  Costituzione,  nonche'  il  fondamentale
canone di ragionevolezza, e dovra' conseguentemente essere annullato. 
 
                              P. Q. M. 
 
    Si  chiede  che  codesta  Ecc.ma  Corte   costituzionale   voglia
dichiarare   costituzionalmente   illegittimo,   e   conseguentemente
annullare, per i motivi tutti ut supra  specificati,  l'art.  22  del
testo di legge della Regione Sardegna "Legge statutaria elettorale ai
sensi dell'art. 15 dello statuto speciale per la Sardegna", approvata
a maggioranza dei due terzi dei componenti del Consiglio regionale ai
sensi dell'art. 15, comma 2, dello  Statuto  speciale  della  Regione
Sardegna, pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione  Autonoma
della Sardegna n. 32  dell'11  luglio  2013,  come  da  delibera  del
Consiglio dei Ministri in data 2 agosto 2013,  per  violazione  degli
artt. 3 e 51 Cost. e del principio di ragionevolezza. 
    Con l'originale notificato del ricorso si depositeranno: 
    1. estratto della delibera del Consiglio dei  Ministri  2  agosto
2013; 
    2. copia della legge regionale impugnata; 
    3. rapporto del Dipartimento degli Affari Regionali. 
    Con ogni salvezza. 
 
      Roma, 6 agosto 2013 
 
               L'Avvocatura dello Stato: Salvatorelli