N. 207 ORDINANZA (Atto di promovimento) 25 giugno 2013

Ordinanza del 25 giugno 2013 emessa dal Tribunale di  Trento  -  sez.
distaccata di Tione di Trento nel  procedimento  civile  promosso  da
C.G. contro comune di Tione di Trento. 
 
Assistenza e solidarieta' sociale - Norme della Provincia di Trento -
  Prestazioni assistenziali rese in ambiente residenziale a favore di
  soggetti con handicap grave permanente e ultresessantacinquenni non
  autosufficienti fisicamente o  psichicamente  -  Previsto  concorso
  dell'assistito alla spesa in relazione  alla  condizione  economico
  patrimoniale del nucleo familiare  di  appartenenza  -  Lesione  di
  obblighi  derivanti  da  norme  di  diritto  internazionale  (nella
  specie, Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti  delle  persone
  con disabilita'  stipulata  a  New  York  il  13  dicembre  2006  e
  ratificata con la legge 3 marzo 2009,  n.  18)  -  Incidenza  sulla
  garanzia assistenziale. 
- Legge della Provincia autonoma di Trento 27  luglio  2007,  n.  13,
  art. 18. 
- Costituzione,  art.  38,  primo  comma;   Statuto   della   Regione
  Trentino-Alto Adige, art. 4. 
(GU n.41 del 9-10-2013 )
 
                       IL TRIBUNALE ORDINARIO 
 
    Letti gli atti del proc. n.  69/2012  RG,  a  scioglimento  della
riserva assunta all'udienza del 18.06.2013, provvedendo in merito  al
ricorso proposto dalla sig.ra C.G. ai sensi  degli  artt.  702-bis  e
702-ter c.p.c.; 
    Premesso che la ricorrente  sig.ra  C.G.  (nata  il  13.03.1946),
dichiarata invalida con totale e permanente inabilita'  lavorativa  e
con necessita' di  assistenza  continua,  non  essendo  in  grado  di
compiere gli atti quotidiani della vita (v. verbale  di  accertamento
sanitario del 7.12.2010), espone  di  essere  ospite  della  Casa  di
riposo S. Vigilio  di  Spiazzo  (Trento),  ove  ella  paga  un  retta
giornaliera di euro 42,50 (per un importo mensile  di  euro  1.275,00
nel caso di mese avente 30 giorni).  Precisa  di  avere  quale  unica
fonte di reddito la complessiva somma mensile di euro 822,99 (di  cui
euro 349,99  a  titolo  di  pensione  ed  euro  473,00  a  titolo  di
indennita' di accompagnamento), con la conseguenza  che,  non  avendo
altre entrate, ella non e' in grado di pagare la  retta  dovuta  alla
suddetta Casa di risposo. Ritiene che,  in  base  all'art.  3,  comma
2-ter, del decreto legislativo 31.03,1998, n.  109  (come  modificato
dal decreto legislativo  n.  130/2000),  nel  caso  di  soggetti  con
handicap grave e  permanente  o  ultrasessantacinquenni  la  cui  non
autosufficienza fisica o psichica sia stata  accertata,  al  fine  di
determinare la quota di contribuzione a carico dell'assistito per  le
prestazioni rese in ambiente residenziale di tipo continuativo, debba
essere fatto esclusivo riferimento ai redditi della  persona,  e  non
anche a quelli del suo  nucleo  familiare.  In  virtu'  dell'art.  6,
quarto comma, della legge n. 328 del 2000, prosegue la sig.ra C.,  e'
obbligo del comune dell'ultima residenza di  provvedere  al  ricovero
stabile del soggetto in strutture residenziali,  con  assunzione,  da
parte di tale ente, dell'obbligo di integrazione della retta  dovuta.
Si duole la sig.ra C.  che  il  Comune  di  Tione  di  Trento  (luogo
dell'ultima residenza), in violazione del cit. art. 3, comma 2-  ter,
del decreto legislativo  31.03.1998,  n.  109  (come  modificato  dal
decreto legislativo n. 130/2000), conceda un contributo solo nel caso
in cui, considerando anche i redditi  dei  familiari  obbligati  agli
alimenti ex art. 433 c.c., detta  complessiva  situazione  reddituale
non risulti sufficiente.  La  sig.ra C.  chiede  pertanto  che  debba
essere preso in considerazione solo  il  suo  reddito  (e  non  anche
quello dei suoi familiari tenuti agli alimenti), e che  venga  -  per
l'effetto  -  accertato  che  il  predetto  Comune  e'  obbligato   a
provvedere al versamento - a favore della cit. Casa di riposo - della
somma risultante dalla differenza tra la retta ed il reddito  mensile
da essa ricorrente percepito, dedotta una somma per  le  sue  piccole
esigenze personali, con conseguente condanna del Comune al  pagamento
di tale somma alla Casa di riposo; 
    Premesso altresi' che il Comune di Tione di Trento ha  contestato
l'applicabilita' della normativa statale indicata  dalla  ricorrente,
sostenendo che in virtu' dell'art. 5, secondo comma, e dell'art. 8 n.
25 dello statuto speciale di autonomia per  il  Trentino  Alto  Adige
approvato con d.P.R. 31.08.1972, n. 670, alla Regione  e'  attribuita
competenza legislativa  primaria  in  materia  di  ordinamento  delle
istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza,  mentre  alle  due
Province autonome lo  e'  in  materia  di  assistenza  e  beneficenza
pubblica. Precisa l'Ente locale che l'art. 6 della legge  provinciale
28.05.1998, n. 6, sancisce il principio della compartecipazione degli
utenti, e l'art. 7 rinvia ad un regolamento la specificazione di tale
principio. Il  regolamento  approvato  dalla  giunta  provinciale  il
13.11.1998, n. 12.437, prevede espressamente agli  artt.  3,  secondo
comma, 5 e 8, che l'amministrazione comunale  conceda  un  intervento
economico solo quando la situazione  dell'utente  e  del  suo  nucleo
familiare, non consenta il pagamento della retta.  Cosi'  come  anche
gli artt. 1 e 18 della legge provinciale n. 13  del  2007,  prevedono
che   debba   essere   presa   in   considerazione   la    condizione
economico-patrimoniale del nucleo familiare  di  appartenenza.  Anche
gli artt. 2, 3 e 6 del regolamento comunale,  prevedono  il  concorso
degli obbligati ai sensi dell'art. 433 c.c., nel caso in cui l'ospite
non abbia redditi sufficienti  a  pagare  la  retta.  Osserva  infine
l'Ente  locale  che  la  retta  e'  composta  di  due  parti,  quella
alberghiera  e  quella  socio-sanitaria.  Quest'ultima   viene   gia'
attualmente pagata dalla Provincia.  La  retta  giornaliera  di  euro
42,50 si riferisce esclusivamente alla cit. quota alberghiera; 
    Premesso inoltre che la sig.ra C., all'udienza del 27.11.2012, ha
replicato che la normativa regionale e provinciale non puo'  comunque
derogare a quella  statale,  atteso  che,  in  forza  dell'art.  117,
secondo comma, lett. m., Cost., lo Stato  ha  legislazione  esclusiva
nella  determinazione  dei  livelli  essenziali   delle   prestazioni
concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su
tutto il territorio nazionale; 
    Premesso  altresi'  che,  sempre  alla   medesima   udienza   del
27.11.2012, questo Tribunale ha  invitato  le  parti  a  prendere  in
considerazione  l'art.  5  del  decreto  legge  6.12.2011,  n.   201,
convertito con modificazioni nella legge 22.12.2011, n. 214 (in  base
al quale "con decreto del Presidente del Consiglio dei  Ministri,  su
proposta del Ministro  del  lavoro  e  delle  politiche  sociali,  di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,  da  emanare,
previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, entro il  31
maggio 2012, sono rivisti le modalita' di determinazione e i campi di
applicazione dell'indicatore della situazione  economica  equivalente
(ISEE) al fine di: adottare una definizione  di  reddito  disponibile
che includa la percezione di somme, anche se  esenti  da  imposizione
fiscale, e che tenga conto delle quote di patrimonio e di reddito dei
diversi componenti  della  famiglia  nonche'  dei  pesi  dei  carichi
familiari, in particolare  dei  figli  successivi  al  secondo  e  di
persone disabili a carico"); 
    Premesso altresi' che all'udienza del 26.06.2013 il giudicante ha
invitato le parti a  prendere  in  considerazione  anche  l'eventuale
applicabilita' della Convenzione  delle  Nazioni  Unite  sui  diritti
delle persone con disabilita', stipulata a New York il 13.12.2006; 
    Premesso ancora che le parti hanno infine depositato conclusive; 
    Ritenuto, preliminarmente, che le difese svolte dalle  parti  non
richiedano una istruzione non sommaria, e che quindi la causa sia ora
matura per essere decisa definitivamente nel merito  ai  sensi  degli
arti. 702-bis e ter c.p.c.; 
    Precisato che,  per  effetto  dell'art.  8,  n.  25,  del  d.P.R.
31.08.1972,  n.  670  (testo   unico   delle   leggi   costituzionali
concernente lo statuto  speciale  per  il  Trentino-Alto  Adige),  la
provincia autonoma di Trento ha competenza legislativa  esclusiva  in
materia di assistenza e beneficenza pubblica; 
    Precisato altresi' che tale competenza legislativa esclusiva, non
incontra il limite previsto dall'art. 117, secondo comma,  lett.  m.,
Cost. (invocato dalla sig.ra C.), bensi' unicamente  quelli  previsti
dall'art. 4 dello stesso d.P.R. 31.08.1972, n. 670 (in base al  quale
"in  armonia  con  la  Costituzione  e  i  principi  dell'ordinamento
giuridico  della  Repubblica  e  con  il  rispetto   degli   obblighi
internazionali e degli interessi nazionali - tra i quali e'  compreso
quello della tutela delle minoranze  linguistiche  locali  -  nonche'
delle  norme  fondamentali  delle  riforme  economico-sociali   della
Repubblica, la regione ha la potesta' di emanare norme legislative"),
sicche'  la  comparazione  tra  la  normativa  provinciale  e  quella
nazionale, prospettata dalla ricorrente sig.ra  C.,  e'  irrilevante,
non  potendosi  nemmeno  trascurare,  in  ogni  caso,  che  anche  la
normativa nazionale piu'  recente  ha  introdotto  la  necessita'  di
prendere in considerazione anche  il  reddito  del  nucleo  familiare
della persona interessata  (v.  il  cit.  art.  5  del  decreto-legge
6.12.2011,  n.  201,  convertito  con   modificazioni   nella   legge
22.12.2011, n. 214); 
    Evidenziato che tra i predetti limiti sanciti  dal  cit.  art.  4
dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, l'unico  che  puo'
venire  in  rilievo  nella  fattispecie,   parrebbe   essere   quello
costituito dal rispetto degli obblighi internazionali; 
    Ricordato che la cit. Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti
delle persone con disabilita', stipulata a New York il 13.12.2006, e'
stata ratificata dal nostro Paese con la legge 3.03.2009, n.  18  (in
G.U. 14.03.2009, n. 61). Da tale Convenzione si evince  il  principio
di valorizzazione del disabile  come  persona  autonoma,  avente  una
propria dignita' intrinseca, una propria autonomia individuale ed una
propria indipendenza economica, che deve essere garantita dagli Stati
a prescindere dai rapporti familiari. La convenzione, nel  preambolo,
riconosce  l'importanza  -  per  le   persone   con   disabilita'   -
dell'autonomia e della loro  indipendenza  individuale,  compresa  la
liberta' di compiere le proprie scelte;  riafferma  inoltre  che  "la
maggior parte delle persone con disabilita'  vive  in  condizioni  di
poverta'",  con  conseguente  "necessita'  di  affrontare   l'impatto
negativo della poverta' sulle  persone  con  disabilita'".  L'art.  3
della Convenzione medesima individua inoltre come principio  generale
"il rispetto per la  dignita'  intrinseca,  l'autonomia  individuale,
compresa la liberta' di compiere le proprie scelte, e  l'indipendenza
delle persone" con disabilita'. In tale  contesto,  e'  significativo
che, in relazione al diritto  alla  salute  delle  persone  disabili,
l'art. 25 stabilisca che "gli Stati Parti adottano  tutte  le  misure
adeguate a garantire loro l'accesso a servizi  sanitari  che  tengano
conto delle specifiche differenze di genere,  inclusi  i  servizi  di
riabilitazione. In particolare, gli Stati Parti devono:  (a)  fornire
alle persone con disabilita' servizi  sanitari  gratuiti  o  a  costi
accessibili, che coprano la stessa varieta' e che siano della  stessa
qualita' dei servizi e programmi sanitari forniti alle altre persone,
compresi i servizi sanitari  nella  sfera  della  salute  sessuale  e
riproduttiva  e  i  programmi  di  salute  pubblica  destinati   alla
popolazione". Pertanto la Convenzione impone di  tutelare  i  diritti
del soggetto disabile, anche in ambito sanitario, valorizzando la sua
dignita' intrinseca, la sua autonomia  individuale  ed  indipendenza,
anche quando - e proprio quando -  egli  individualmente  considerato
versi in precarie condizioni economiche. La disciplina internazionale
impone agli Stati aderenti un dovere di  solidarieta'  nel  confronti
dei disabili, in linea con i principi costituzionali di uguaglianza e
di tutela della dignita' della persona,  che  nel  settore  specifico
rendono doveroso valorizzare il disabile di per  se',  come  soggetto
autonomo, a prescindere dal contesto familiare in cui  e'  collocato,
anche se cio' puo' comportare un  aggravio  economico  per  gli  enti
pubblici (cosi' Consiglio di Stato, sez.  III,  23  agosto  2012,  n.
4594).  Alla  luce  di  tali  principi,  non  appare  conforme   alla
Convenzione  una  normativa  interna  che  imponga  di  prendere   in
considerazione la situazione economica  dei  familiari  del  soggetto
portatore di handicap, giacche' una normativa siffatta  comporterebbe
l'esonero  -  per  lo  Stato  -  di  garantire  l'indipendenza  anche
economica  di  tali  soggetti,  costringendoli  ad  essere  privi  di
autonomia, essendo costoro obbligati a rivolgersi a detti  familiari,
costringendoli, in caso di rifiuto di questi ultimi, ad intraprendere
iniziative giudiziarie nei loro confronti e lasciandoli nel frattempo
privi di ogni  tutela.  Si  comprende  allora  come  la  Convenzione,
proponendosi di  garantire  la  dignita'  intrinseca,  l'autonomia  e
l'indipendenza individuale del disabile, si prefigga proprio lo scopo
di evitare che egli sia costretto  ad  attendersi  da  altre  persone
quanto e' necessario per la sua esistenza dignitosa. Non e'  un  caso
che la  Convenzione  affermi  il  principio  generale  dell'autonomia
individuale e dell'indipendenza individuale della  persona  disabile,
principio riaffermato sia dall'art. 9 in tema di accessibilita',  ove
e' ribadito l'obiettivo di consentire alle persone con disabilita' di
vivere in maniera indipendente, sia dall'art. 19, dedicato alla  vita
indipendente   del   disabile.   La   ripetizione    dell'espressione
"individuale", non e' casuale. Significa che la persona disabile deve
essere tutelata nella sua individualita', vale a dire  a  prescindere
da ogni altro eventuale rapporto che egli possa avere con i terzi. La
nozione di individualita' non puo' essere  intesa  altrimenti.  Scopo
della Convenzione e' quello di imporre agli Stati di farsi carico  di
ogni necessita' vitale delle persone con disabilita' che non  abbiano
redditi  sufficienti.  Una  legislazione  nazionale  che  imponga  al
disabile di riversare tale obbligo sui propri familiari, equivale  ad
abrogare la Convenzione, la quale, ripetesi, ha inteso  far  assumere
agli Stati detto obbligo in via principale, senza che risulti che  la
Convenzione stessa contenga alcuna clausola che imponga  invece  tale
onere agli Stati solo in via  sussidiaria,  vale  a  dire  qualora  i
parenti del disabile  non  possano  intervenire  a  favore  del  loro
congiunto malato. Non  per  nulla  l'art.  4,  secondo  comma,  della
Convenzione,  in  tema  di  obblighi  generali,  sancisce   che   con
riferimento ai diritti economici, sociali e culturali, ogni Stato  si
impegna a prendere le misure, sino al massimo delle  risorse  di  cui
dispone,  e,  ove   necessario,   nel   quadro   della   cooperazione
internazionale, al  fine  di  conseguire  progressivamente  la  piena
realizzazione di tali diritti. Se cosi' non fosse, la Convenzione non
avrebbe alcuna ragione di esistere,  atteso  che,  come  noto,  quasi
tutte le legislazioni nazionali gia' sanciscono l'obbligo  alimentare
in capo ai parenti stretti ed ai prossimi congiunti; 
    Ritenuto pertanto che la questione di legittimita' costituzionale
sollevata dalla sig.ra C. non sia manifestamente infondata; 
    Precisato peraltro che mentre i citt. artt. 6  e  7  della  legge
provinciale 28.05.1998, n. 6 (interventi a  favore  degli  anziani  e
delle persone  non  autosufficienti  o  con  gravi  disabilita'),  si
limitano a stabilire la compartecipazione alle spese da  parte  degli
utenti,  senza  prendere  in  considerazione  i  redditi  del  nucleo
familiare, questi ultimi assumono invece rilevanza esplicita in  base
all'art. 18 della gia'  cit.  legge  provinciale  27.07.2007,  n.  12
(politiche  sociali  nella  provincia  di  Trento),  secondo  cui  "i
soggetti che fruiscono di prestazioni consistenti nell'erogazione  di
un servizio compartecipano alla spesa in  relazione  alla  condizione
economico-patrimoniale del nucleo familiare di appartenenza,  secondo
quanto previsto dall'art. 6 della legge provinciale n.  3  del  1993,
nonche' in relazione alla  tipologia  della  prestazione  erogata.  I
criteri di determinazione della compartecipazione, il limite  massimo
della spesa posta a carico dell'utente, nonche' i casi  di  esenzione
dalla  compartecipazione  medesima  sono   stabiliti   dalla   Giunta
provinciale con atti d'indirizzo e coordinamento"; 
    Ritenuto quindi che, per le  ragioni  sopra  enunciate,  non  sia
manifestamente infondata la questione di legittimita'  costituzionale
del cit. art. 18 della legge provinciale 27.07.2007, n. 12 (politiche
sociali nella provincia di Trento), apparendo tale norma in contrasto
con l'art. 4 dello stesso d.P.R.  31.08.1972,  n.  670  (testo  unico
delle leggi costituzionali concernente lo  statuto  speciale  per  il
Trentino-Alto  Adige),  in  base  al  quale  "in   armonia   con   la
Costituzione e i principi dell'ordinamento giuridico della Repubblica
e con il rispetto degli obblighi  internazionali  e  degli  interessi
nazionali - tra  i  quali  e'  compreso  quello  della  tutela  delle
minoranze linguistiche locali  -  nonche'  delle  norme  fondamentali
delle riforme economico-sociali della Repubblica, la  regione  ha  la
potesta' di emanare norme legislative"; 
    Ritenuto  che  non  sia  manifestamente  infondata   neppure   la
questione di costituzionalita' relativa sempre al cit. art. 18  della
legge  provinciale  27.07.2007,  n.  12  (politiche   sociali   nella
provincia di Trento), per contrasto con l'art. 38  Cost.,  contenente
il principio supremo in base al  quale  "ogni  cittadino  inabile  al
lavoro e sprovvisto dei mezzi necessari  per  vivere  ha  diritto  al
mantenimento e all'assistenza sociale", principio dal quale si desume
ulteriormente che la persona inabile assume rilievo di per se stessa,
senza alcun riferimento al suo nucleo familiare, posto che  la  norma
costituzionale non contiene alcun riferimento a detto nucleo; 
    Precisato infine che la rilevanza della questione di legittimita'
costituzionale nel  presente  giudizio,  risiede  nel  fatto  che  la
ricorrente sig.ra C. - e' pacifico tra  le  parti  -  ha  come  unico
reddito la cit. complessiva somma mensile di euro 822,99 (di cui euro
349,99 a titolo di pensione ed euro 473,00 a titolo di indennita'  di
accompagnamento), con la conseguenza che, non avendo  altre  entrate,
ella non e' in grado di pagare la retta dovuta alla Casa  di  risposo
(pari alla somma mensile di euro 1.275,00, nel caso di mese avente 30
giorni).  Nel  presente  giudizio,  come  visto,  ella  chiede  venga
accertato che il Comune di Tione di Trento e' obbligato a  provvedere
al versamento - a favore della cit. Casa  di  riposo  -  della  somma
risultante dalla differenza tra la retta ed  il  reddito  mensile  da
essa ricorrente percepito, dedotta  una  somma  per  le  sue  piccole
esigenze personali, con conseguente condanna del Comune al  pagamento
di tale somma alla Casa di  riposo.  Il  Comune  ha  contestato  tale
proprio obbligo, sostenendo che, sulla base del cit.  art.  18  della
legge provinciale 27.07.2007, n.  12,  deve  farsi  riferimento  alla
somma dei redditi  complessivi  del  nucleo  familiare  della  sig.ra
Catalano, somma che non consente alcun suo intervento finanziario. E'
allora chiaro che se il cit. art. 18 e' costituzionalmente legittimo,
la domanda della ricorrente sig.ra C. sara' respinta;  se  invece  e'
illegittimo, la sua domanda sara' accolta. Ecco  la  rilevanza  della
questione di legittimita' costituzionale; 
 
                              P. Q. M. 
 
    Visto l'art. 134  Cost.,  e  gli  artt.  23  e  ss.  della  legge
11.03.1957, n. 87, dichiara rilevante e non manifestamente  infondata
la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 18 della  legge
provinciale 27.07.2007, n. 12 (politiche sociali nella  provincia  di
Trento), con riferimento ai parametri costituzionali di cui  all'art.
38, primo comma, della Carta Costituzionale, nonche' di cui  all'art.
4  del  d.P.R.  31.08.1972,  n.  670   (testo   unico   delle   leggi
costituzionali concernente lo statuto speciale per  il  Trentino-Alto
Adige). 
    Dispone la immediata trasmissione degli  atti  e  della  presente
ordinanza,   comprensivi   della   documentazione    attestante    il
perfezionamento delle prescritte comunicazioni e notificazioni,  alla
Corte costituzionale e sospende il giudizio. 
    Ordina la notificazione della presente ordinanza  alle  parti  in
causa ed al Presidente  della  Giunta  della  Provincia  Autonoma  di
Trento, nonche' la sua  comunicazione  al  Presidente  del  Consiglio
Provinciale della medesima Provincia Autonoma. 
 
        Tione di Trento, 25 giugno 2013 
 
                      Il guidice unico: Beghini