N. 212 ORDINANZA (Atto di promovimento) 4 giugno 2013
Ordinanza del 4 giugno 2013 emessa dal Tribunale di Orvieto nel procedimento civile promosso da Cassa di Risparmio di Fano Spa contro Fallimento Pizzardi Sergio. Ordinamento giudiziario - Delega legislativa per la riorganizzazione della distribuzione sul territorio degli uffici giudiziari al fine di realizzare risparmi di spesa e incremento di efficienza - Conferimento al Governo mediante disposizione inserita nella legge di conversione del decreto-legge n. 138 del 2011 - Denunciata inosservanza dei limiti all'utilizzo del procedimento di conversione dei decreti-legge - Violazione delle norme costituzionali sul procedimento di approvazione dei disegni di legge di delegazione legislativa - Estraneita' della disciplina delegante rispetto all'oggetto e alle finalita' del decreto-legge n. 138 - "Invalidita' derivata" della soppressione di uffici giudiziari disposta dal d.lgs. n. 155 del 2012. - Legge 14 settembre 2011, n. 148 (che ha convertito, con modificazioni, il decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138), art. 1, comma 2; decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155, art. 1. - Costituzione, artt. 72, commi primo e quarto, e 77, comma secondo.(GU n.41 del 9-10-2013 )
IL TRIBUNALE A scioglimento della riserva assunta all'udienza dell'8 aprile 2013 ha pronunciato la seguente ordinanza nel procedimento camerale contenzioso iscritto al n. 749 dell'anno 2012 vertente, tra Cassa di Risparmio di Fano S.p.a., elettivamente domiciliata in Orvieto, via Garibaldi n. 38, presso lo studio dell'avv.to Lorena Mandini e rappresentata e difesa dagli avv.ti John Loris Battisti e Fabrizio Montanari in virtu' di procura in calce al ricorso per opposizione allo stato passivo, opponente, e Fallimento Pizzardi Sergio n. 3/2012, in persona del Curatore, elettivamente domiciliato in Orvieto, via Angelo Da Orvieto, n. 36, presso lo studio dell'avv.to Marcello Caprio che lo rappresenta e difende giusta autorizzazione del giudice delegato del 20 febbraio 2013, opposto. Oggetto: opposizione allo stato passivo. Premesso che Con ricorso depositato in data 18 dicembre 2012, parte opponente ha chiesto, ai sensi dell'art. 98 L.Fall., di essere ammessa in via privilegiata al passivo del fallimento in riferimento al credito pari ad euro 96.986,34, deducendo l'illegittimita' della ammissione in chirografo operata dal giudice delegato. La Curatela del Fallimento, ritualmente costituitasi, ha dedotto l'infondatezza e l'inammissibilita' della opposizione, chiedendo preliminarmente di essere autorizzata a chiamare in giudizio Rita Pizzardi quale soggetto mutuatario. All'udienza dell'8 aprile 2013, il Collegio ha disposto l'integrazione del contraddittorio nei confronti della chiamata, fissando in prosieguo l'udienza del 4 novembre 2013, ore 9.30, innanzi al Tribunale di Terni. Parte opposta ha, quindi, sollevato questione di legittimita' costituzionale nei termini che testualmente si riportano: «dell'art. 1 del decr. leg. 7.09.2012 n. 155 in riferimento alla legge delega del 14.09.2011 della Costituzione sotto un duplice profilo. Il primo attiene all'incostituzionalita' della legge delega laddove, trattandosi di conversione del decreto-legge, difettano i requisiti di straordinaria necessita' e di urgenza previsti dall'art. 77 2° co. della Costituzione in quanto trattandosi di provvedimento che ha introdotto la riforma della geografia giudiziaria non sussistono i suddetti requisiti di necessita' e di urgenza che hanno ispirato il decr. legge convertito. E cio' anche considerando che in materia il perseguimento della organizzazione della giustizia era gia' stato perseguito in via d'urgenza con il decr. legge 6.07.2011 n. 98; il secondo profilo attiene invece all'aver inserito in una legge di conversione una materia del tutto estranea a quella prevista dal decreto-legge da convertire. Su tale aspetto, peraltro, si e' gia' pronunciata la Corte costituzionale con sent. n. 22/2012 in materia analoga. Si ritiene, pertanto, che la legge di conversione sia in palese stravolgimento con i principi ordinari previsti dagli artt. 76 e 77 della costituzione con riguardo, da un lato, alla materia a citi e' riservato la emanazione dei decreti legge, e dall'altro la materia che riguarda la legislazione ordinaria. La questione si ritiene rilevante e non soltanto manifestamente fondata, avuto riguardo al fatto che incide sul giudice competente a decidere la controversia, che nella specie diventerebbe il Tribunale di Temi anziche' quello di Orvieto, giudice naturale precostituito per legge al momento della introduzione del giudizio». Il Collegio si e' riservato la decisione. La riserva e' sciolta con il presente provvedimento. Giova, preliminarmente, evidenziare che, nel caso in esame, certamente sussiste il requisito della rilevanza della prospettata questione di legittimita' costituzionale, non potendosi il Collegio esimere dall'applicazione dell'art. 9, del d.lgs. n. 155/2012, che impone di fissare le udienze successive al 13 settembre 2013 innanzi al Tribunale di Terni. La questione investe, infatti, la legittimita' costituzionale della norma che individua il giudice competente a conoscere e, quindi, decidere l'odierno procedimento, e assume carattere pregiudiziale rispetto alla utile prosecuzione del giudizio sino alla sua definizione. In riferimento al requisito della non manifesta infondatezza della questione vanno svolte le seguenti considerazioni. Occorre prendere le mosse dalla procedura seguita nel caso di specie in cui la legge n. 148/2011, nel convertire, mediante la previsione del primo comma, il decreto-legge n. 138/2011, ha attribuito al Governo - al contempo e in virtu' della disposizione di cui al secondo comma - la delega ad adottare, nel termine di dodici mesi dalla sua entrata in vigore, uno o piu' decreti legislativi per riorganizzare la distribuzione sul territorio degli uffici giudiziari, al fine di realizzare risparmi di spesa e incremento di efficienza. Com'e' noto, sulla base di tale delega e' stato poi adottato il d.lgs. n. 155/2012 che ha realizzato, tra l'altro, la soppressione del Tribunale di Orvieto mediante accorpamento nel Tribunale di Terni. Il Collegio ritiene che, preliminarmente, debba essere esaminata la complessa tematica riguardante l'ammissibilita' dell'utilizzo della legge di conversione al fine di introdurre la delega legislativa. Sul punto, va osservato che l'art. 72, comma quarto, Cost. impone l'adozione della «procedura normale» per i disegni di legge di delegazione legislativa e, al contempo, il primo comma della suddetta norma prevede, tra l'altro, l'esame della commissione. L'iter procedimentale che caratterizza la conversione e', invece, un procedimento legislativo abbreviato in virtu' della necessaria riduzione dei tempi di svolgimento della procedura al fine di assicurare il rispetto del termine di sessanta giorni previsto per la conversione del decreto-legge dall'art. 77, ultimo comma, Cost. Le peculiari modalita' procedurali che caratterizzano la formazione della legge di conversione rispetto al procedimento ordinario di approvazione si giustificano esclusivamente in vista della straordinaria necessita' ed urgenza che caratterizza il caso concreto, la quale a monte legittima l'adozione da parte del Governo del decreto-legge, quale provvedimento provvisorio avente, appunto, forza di legge. Ne consegue l'esistenza di un «nesso di interrelazione funzionale tra decreto-legge, formato dal Governo ed emanato dal Presidente della Repubblica, e legge di conversione» (Corte costituzionale, n. 22/2012). L'interruzione di tale «legame essenziale» determina la violazione dell'art. 77, secondo comma, Cost. in virtu' «dell'uso improprio, da parte del Parlamento, di un potere che la Costituzione gli attribuisce, con speciali modalita' di procedura, allo scopo tipico di convertire, o non, in legge un decreto-legge» (Corte costituzionale cit.). Orbene, il principio di omogeneita' tra decreto-legge e legge di conversione - che si sostanzia nella tendenziale coincidenza dell'oggetto del decreto-legge con quello della legge di conversione-condiziona in maniera decisiva l'individuazione dello scopo della legge di conversione stessa, scopo che deve essere individuato nella conversione della normativa urgente la cui «omogeneita' di fondo» non puo' essere alterata. Tale ricostruzione, se sorregge la valutazione di illegittimita' costituzionale delle norme eterogenee aggiunte in sede di conversione (Corte Cost. cit.), al contempo evidenzia l'incompatibilita' del peculiare procedimento legislativo in esame con quello ordinario previsto in tema di delega legislativa ai sensi del combinato disposto del comma primo e quarto dell'art. 72 Cost. Il Collegio ritiene, pertanto, che i principi recentemente affermati dalla decisione della Corte costituzionale, sopra richiamata, consentano di porre in discussione l'utilizzabilita' della legge di conversione, quale legge ordinaria, al fine di introdurre deleghe legislative poiche' quest'ultima tesi - affermata in passato dalla giurisprudenza costituzionale (Corte Cost. n. 63 del 1998) - presuppone l'individuazione di disposizioni del tutto autonome e distinte nella legge di conversione ovverosia tese, per un verso, a convertire le disposizioni del decreto-legge e, per altro verso, ad introdurre la delega. Tuttavia, tale autonomia appare in contrasto con il nesso di interrelazione funzionale e con lo scopo tipico della legge di conversione. Inoltre, il procedimento peculiare di formazione della legge di conversione non appare aderente al dettato costituzionale di cui all'art. 72, comma primo e quarto, in tema di procedimento di delegazione legislativa, determinando una notevole riduzione dei tempi di svolgimento del procedimento e la compromissione del ruolo delle commissioni competenti in sede referente, cosi come avvenuto nel caso di specie. Dalle considerazioni che precedono discende che la questione della violazione da parte dell'art. 1, comma secondo, della legge di conversione n. 148/2011 degli artt. 77, comma secondo, e 72, comma primo e quarto, Cost. per mancato rispetto delle norme procedimentali ivi contemplate - suscettibile di sindacato da parte della Corte costituzionale (Corte Cost. n. 9/1959) -, appare non manifestamente infondata. Laddove si ritenga infondata la ricostruzione suindicata in virtu' della riconosciuta ammissibilita' dell'utilizzo della legge di conversione per attribuire la delega legislativa al Governo, preme evidenziare che il secondo comma della legge di conversione n. 148/2011 - in tema di riorganizzazione della distribuzione sul territorio degli uffici giudiziari al fine di realizzare risparmi di spesa e incremento di efficienza - appare estraneo rispetto all'oggetto ed alle finalita' del decreto-legge n. 138/2011 e, quindi, in contrasto con l'art. 77, comma 2, Cost. che come visto impone «l'omogeneita' di fondo della normativa urgente». Al riguardo si osserva che il decreto-legge non contiene alcun riferimento alla materia della cd. «geografia giudiziaria». Risulta, pertanto, evidente l'estraneita' della materia della riorganizzazione della distribuzione sul territorio degli uffici giudiziari rispetto all'oggetto del decreto. Quanto alle finalita', il decreto tende ad assicurare la «stabilizzazione finanziaria» ed il «contenimento della spesa pubblica al fine di garantire la stabilita' del Paese con riferimento all'eccezionale situazione di crisi internazionale e di instabilita' dei mercati e per rispettare gli impegni assunti in sede di Unione Europea, nonche' di adottare misure dirette a favorire lo sviluppo e la competitivita' del Paese e il sostegno dell'occupazione». Lo scopo perseguito, in vista dello strumento utilizzato (i.e.: decreto-legge), non puo' che essere interpretato in chiave di necessita' di apprestare «rimedi urgenti a situazioni straordinarie venutesi a determinare» (Corte Cost., n. 22/2012). Il principio di omogeneita' tra decreto-legge e legge di conversione impone, poi, di interpretare rigorosamente la finalita' perseguita dal decreto-legge al fine di scongiurare il rischio di trasformare il decreto-legge «in una congerie di norme assemblate soltanto da mera causalita' temporale» (Corte Cost., n. 22/2012), anche in vista della evidente ampiezza e genericita' dello scopo perseguito. Tali considerazioni inducono a ritenere insussistente la continuita' funzionale tra decreto-legge e legge di conversione. Infatti, il fine del risparmio di spesa indicato dal secondo comma, dell'art. 1 della legge n. 148/2011, non puo' che essere differito in virtu' dei tempi fisiologicamente necessari all'esercizio della delega ed, in generale si configura quale risultato «di lungo periodo» (ovverosia «a riforma attuata») e, quindi, si colloca di per se' al di fuori della logica sottesa al decreto-legge che evidentemente rinvia ad un intervento, immediato e tempestivo. Infine, la tesi della eterogeneita', anche delle finalita', rinviene riscontro nel riferimento contenuto nella legge di conversione ad altro decreto-legge gia' oggetto di conversione (art. 1, comma secondo, legge 148/2011: «Il Governo anche ai fini del perseguimento delle finalita' di cui all'art. 9 del decreto-legge 6 luglio 2011 n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011 n. 11, e' delegato ad adottare...»). L'estraneita' dell'art. 1, comma 2°, della legge di conversione n. 148/2011 rispetto al decreto-legge determina la potenziale violazione dell'art. 77, comma 2, Cost., di talche' sotto questo profilo la questione di legittimita' costituzionale appare non manifestamente infondata. Tale impostazione esclude la possibilita' di verificare l'ulteriore questione relativa all'incostituzionalita' della legge delega per difetto dei requisiti di straordinaria necessita' e urgenza previsti dall'art. 77, comma 2, Cost. Sul punto, va osservato che la Corte costituzionale, nella piu' volte richiamata sentenza n. 22/2012, ha precisato che laddove rilevi la interruzione del legame essenziale tra decretazione d'urgenza e potere di conversione «la violazione dell'art. 77, comma 2, Cost. non deriva dalla mancanza dei presupposti di necessita' e urgenza per le norme eterogenee aggiunte, che proprio per essere estranee e inserite successivamente, non possono collegarsi a tali condizioni preliminari (sentenza n. 355 del 2010), ma per l'uso improprio, da parte, del Parlamento, di un potere che la Costituzione gli attribuisce, con speciali modalita' di procedura, allo scopo tipico di convertire, o non, in legge un decreto-legge». Conclusivamente, preme rimarcare che dalla illegittimita' costituzionale della legge delega discende l'invalidita' derivata dell'art. 1 del d.lgs. n. 155/2012.
P. Q. M. Visto l'art. 23, legge n. 87 del 1953: 1) revoca l'ordinanza dell'8 aprile 2013 con la quale e' stata autorizzata la chiamata in causa del terzo e fissata udienza in prosieguo al 4 novembre 2013, ore 9.30, innanzi al Tribunale di Terni; 2) dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 1, secondo comma, della legge n. 148 del 14 settembre 2011 (in Gazzetta Ufficiale n. 216 del 16 settembre 2011), con la quale e' stato convertito, con modificazioni, il decreto-legge n. 138 del 13 agosto 2011, e, per l'effetto, dell'art. 1 del d.lgs. n. 155 del 7 settembre 2012, in riferimento agli artt. 72, primo e quarto comma, e 77, secondo comma, della Costituzione; 3) ordina la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale e sospende il giudizio in corso; 4) dispone che, a cura della Cancelleria, la presente ordinanza sia notificata alle parti e al Presidente del Consiglio e comunicata ai Presidenti delle Camere. Cosi' deciso in Orvieto, nella camera di consiglio del 20 maggio 2013 Il Presidente: Pia Di Stefano L'Estensore: Di Bari