N. 212 ORDINANZA (Atto di promovimento) 4 giugno 2013

Ordinanza del 4 giugno 2013  emessa  dal  Tribunale  di  Orvieto  nel
procedimento civile promosso da Cassa di Risparmio di Fano Spa contro
Fallimento Pizzardi Sergio. 
 
Ordinamento giudiziario - Delega legislativa per la  riorganizzazione
  della distribuzione sul territorio degli uffici giudiziari al  fine
  di realizzare risparmi  di  spesa  e  incremento  di  efficienza  -
  Conferimento al Governo mediante disposizione inserita nella  legge
  di conversione del decreto-legge  n.  138  del  2011  -  Denunciata
  inosservanza  dei   limiti   all'utilizzo   del   procedimento   di
  conversione   dei   decreti-legge   -   Violazione   delle    norme
  costituzionali sul procedimento  di  approvazione  dei  disegni  di
  legge di delegazione legislativa  -  Estraneita'  della  disciplina
  delegante rispetto all'oggetto e alle finalita'  del  decreto-legge
  n. 138  -  "Invalidita'  derivata"  della  soppressione  di  uffici
  giudiziari disposta dal d.lgs. n. 155 del 2012. 
- Legge  14  settembre  2011,  n.  148  (che   ha   convertito,   con
  modificazioni, il decreto-legge 13 agosto 2011, n.  138),  art.  1,
  comma 2; decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155, art. 1. 
- Costituzione, artt. 72, commi primo e quarto, e 77, comma secondo. 
(GU n.41 del 9-10-2013 )
 
                            IL TRIBUNALE 
 
    A scioglimento della riserva assunta  all'udienza  dell'8  aprile
2013 ha pronunciato la seguente ordinanza nel  procedimento  camerale
contenzioso iscritto al n. 749 dell'anno 2012 vertente, tra Cassa  di
Risparmio di Fano S.p.a., elettivamente domiciliata in  Orvieto,  via
Garibaldi n. 38,  presso  lo  studio  dell'avv.to  Lorena  Mandini  e
rappresentata e difesa dagli avv.ti John Loris  Battisti  e  Fabrizio
Montanari in virtu' di procura in calce al  ricorso  per  opposizione
allo stato  passivo,  opponente,  e  Fallimento  Pizzardi  Sergio  n.
3/2012,  in  persona  del  Curatore,  elettivamente  domiciliato   in
Orvieto, via Angelo Da Orvieto, n. 36, presso lo  studio  dell'avv.to
Marcello Caprio che lo rappresenta e  difende  giusta  autorizzazione
del giudice delegato del 20 febbraio 2013, opposto. 
    Oggetto: opposizione allo stato passivo. 
 
                            Premesso che 
 
    Con ricorso depositato in data 18 dicembre 2012, parte  opponente
ha chiesto, ai sensi dell'art. 98 L.Fall., di essere ammessa  in  via
privilegiata al passivo del fallimento in riferimento al credito pari
ad euro 96.986,34, deducendo  l'illegittimita'  della  ammissione  in
chirografo operata dal giudice delegato. 
    La Curatela del Fallimento, ritualmente costituitasi, ha  dedotto
l'infondatezza  e  l'inammissibilita'  della  opposizione,  chiedendo
preliminarmente di essere autorizzata a  chiamare  in  giudizio  Rita
Pizzardi quale soggetto mutuatario. 
    All'udienza  dell'8  aprile  2013,  il   Collegio   ha   disposto
l'integrazione del  contraddittorio  nei  confronti  della  chiamata,
fissando in prosieguo  l'udienza  del  4  novembre  2013,  ore  9.30,
innanzi al Tribunale di Terni. 
    Parte opposta ha, quindi,  sollevato  questione  di  legittimita'
costituzionale nei termini che testualmente si riportano:  «dell'art.
1 del decr. leg. 7.09.2012 n. 155 in riferimento  alla  legge  delega
del 14.09.2011 della Costituzione sotto un duplice profilo. Il  primo
attiene   all'incostituzionalita'   della   legge   delega   laddove,
trattandosi di conversione del decreto-legge, difettano  i  requisiti
di straordinaria necessita' e di urgenza previsti dall'art. 77 2° co.
della Costituzione in quanto  trattandosi  di  provvedimento  che  ha
introdotto la riforma della geografia giudiziaria  non  sussistono  i
suddetti requisiti di necessita' e di urgenza che hanno  ispirato  il
decr. legge convertito. E cio' anche considerando che in  materia  il
perseguimento della organizzazione della  giustizia  era  gia'  stato
perseguito in via d'urgenza con il decr. legge 6.07.2011  n.  98;  il
secondo profilo attiene invece all'aver  inserito  in  una  legge  di
conversione una materia del tutto  estranea  a  quella  prevista  dal
decreto-legge da convertire. Su tale aspetto, peraltro,  si  e'  gia'
pronunciata la Corte costituzionale con sent. n. 22/2012  in  materia
analoga. Si ritiene, pertanto, che la legge  di  conversione  sia  in
palese stravolgimento con i principi ordinari previsti dagli artt. 76
e 77 della costituzione con riguardo, da un lato, alla materia a citi
e' riservato la emanazione dei decreti legge, e dall'altro la materia
che riguarda la  legislazione  ordinaria.  La  questione  si  ritiene
rilevante e non soltanto manifestamente fondata,  avuto  riguardo  al
fatto che incide sul giudice competente a decidere  la  controversia,
che nella specie diventerebbe il Tribunale di Temi anziche' quello di
Orvieto, giudice naturale precostituito per legge  al  momento  della
introduzione del giudizio». 
    Il Collegio si e' riservato la decisione. 
    La riserva e' sciolta con il presente provvedimento. 
    Giova, preliminarmente,  evidenziare  che,  nel  caso  in  esame,
certamente sussiste il requisito della  rilevanza  della  prospettata
questione di legittimita' costituzionale, non potendosi  il  Collegio
esimere dall'applicazione dell'art. 9, del d.lgs.  n.  155/2012,  che
impone di fissare le udienze successive al 13 settembre 2013  innanzi
al Tribunale di Terni. 
    La questione investe,  infatti,  la  legittimita'  costituzionale
della norma che  individua  il  giudice  competente  a  conoscere  e,
quindi,  decidere  l'odierno   procedimento,   e   assume   carattere
pregiudiziale rispetto alla utile prosecuzione del giudizio sino alla
sua definizione. 
    In riferimento al  requisito  della  non  manifesta  infondatezza
della questione vanno svolte le seguenti considerazioni. 
    Occorre prendere le mosse dalla procedura  seguita  nel  caso  di
specie in cui la legge  n.  148/2011,  nel  convertire,  mediante  la
previsione  del  primo  comma,  il  decreto-legge  n.  138/2011,   ha
attribuito al Governo - al contempo e in virtu' della disposizione di
cui al secondo comma - la delega ad adottare, nel termine  di  dodici
mesi dalla sua entrata in vigore, uno o piu' decreti legislativi  per
riorganizzare  la   distribuzione   sul   territorio   degli   uffici
giudiziari, al fine di realizzare risparmi di spesa e  incremento  di
efficienza. 
    Com'e' noto, sulla base di tale delega e' stato poi  adottato  il
d.lgs. n. 155/2012 che ha realizzato, tra  l'altro,  la  soppressione
del Tribunale di  Orvieto  mediante  accorpamento  nel  Tribunale  di
Terni. 
    Il Collegio ritiene che, preliminarmente, debba essere  esaminata
la  complessa  tematica  riguardante  l'ammissibilita'  dell'utilizzo
della  legge  di  conversione  al  fine  di  introdurre   la   delega
legislativa. 
    Sul punto, va osservato che l'art. 72, comma quarto, Cost. impone
l'adozione della «procedura  normale»  per  i  disegni  di  legge  di
delegazione legislativa e, al contempo, il primo comma della suddetta
norma prevede, tra l'altro, l'esame della commissione. 
    L'iter procedimentale che caratterizza la conversione e', invece,
un procedimento legislativo abbreviato  in  virtu'  della  necessaria
riduzione dei  tempi  di  svolgimento  della  procedura  al  fine  di
assicurare il rispetto del termine di sessanta giorni previsto per la
conversione del decreto-legge dall'art. 77, ultimo comma, Cost. 
    Le  peculiari  modalita'  procedurali   che   caratterizzano   la
formazione  della  legge  di  conversione  rispetto  al  procedimento
ordinario di approvazione si  giustificano  esclusivamente  in  vista
della straordinaria necessita' ed urgenza che  caratterizza  il  caso
concreto, la quale a monte legittima l'adozione da parte del  Governo
del decreto-legge, quale provvedimento provvisorio  avente,  appunto,
forza di legge. 
    Ne consegue l'esistenza di un «nesso di interrelazione funzionale
tra decreto-legge, formato dal  Governo  ed  emanato  dal  Presidente
della Repubblica, e legge di conversione» (Corte  costituzionale,  n.
22/2012). 
    L'interruzione  di  tale   «legame   essenziale»   determina   la
violazione dell'art. 77, secondo comma,  Cost.  in  virtu'  «dell'uso
improprio, da parte del Parlamento, di un potere che la  Costituzione
gli attribuisce, con speciali  modalita'  di  procedura,  allo  scopo
tipico di convertire,  o  non,  in  legge  un  decreto-legge»  (Corte
costituzionale cit.). 
    Orbene, il principio di omogeneita' tra decreto-legge e legge  di
conversione  -  che  si  sostanzia  nella   tendenziale   coincidenza
dell'oggetto  del   decreto-legge   con   quello   della   legge   di
conversione-condiziona in  maniera  decisiva  l'individuazione  dello
scopo della legge  di  conversione  stessa,  scopo  che  deve  essere
individuato  nella  conversione  della  normativa  urgente   la   cui
«omogeneita' di fondo» non puo' essere alterata. 
    Tale ricostruzione, se sorregge la valutazione di  illegittimita'
costituzionale delle norme eterogenee aggiunte in sede di conversione
(Corte Cost. cit.),  al  contempo  evidenzia  l'incompatibilita'  del
peculiare procedimento legislativo  in  esame  con  quello  ordinario
previsto in  tema  di  delega  legislativa  ai  sensi  del  combinato
disposto del comma primo e quarto dell'art. 72 Cost. 
    Il  Collegio  ritiene,  pertanto,  che  i  principi  recentemente
affermati  dalla  decisione   della   Corte   costituzionale,   sopra
richiamata, consentano  di  porre  in  discussione  l'utilizzabilita'
della legge  di  conversione,  quale  legge  ordinaria,  al  fine  di
introdurre deleghe legislative poiche' quest'ultima tesi -  affermata
in passato dalla giurisprudenza costituzionale (Corte Cost. n. 63 del
1998) -  presuppone  l'individuazione  di  disposizioni   del   tutto
autonome e distinte nella legge di conversione ovverosia tese, per un
verso, a convertire le disposizioni del decreto-legge  e,  per  altro
verso, ad introdurre la delega. 
    Tuttavia, tale autonomia appare in  contrasto  con  il  nesso  di
interrelazione funzionale e  con  lo  scopo  tipico  della  legge  di
conversione. 
    Inoltre, il procedimento peculiare di formazione della  legge  di
conversione non appare aderente  al  dettato  costituzionale  di  cui
all'art. 72, comma  primo  e  quarto,  in  tema  di  procedimento  di
delegazione legislativa,  determinando  una  notevole  riduzione  dei
tempi di svolgimento del procedimento e la compromissione  del  ruolo
delle commissioni competenti in sede referente,  cosi  come  avvenuto
nel caso di specie. 
    Dalle considerazioni che  precedono  discende  che  la  questione
della violazione da parte dell'art. 1, comma secondo, della legge  di
conversione n. 148/2011 degli artt. 77, comma secondo,  e  72,  comma
primo e quarto, Cost. per mancato rispetto delle norme procedimentali
ivi contemplate - suscettibile di  sindacato  da  parte  della  Corte
costituzionale (Corte Cost. n. 9/1959) -, appare  non  manifestamente
infondata. 
    Laddove si  ritenga  infondata  la  ricostruzione  suindicata  in
virtu' della riconosciuta ammissibilita' dell'utilizzo della legge di
conversione per attribuire la delega legislativa  al  Governo,  preme
evidenziare che il  secondo  comma  della  legge  di  conversione  n.
148/2011 -  in  tema  di  riorganizzazione  della  distribuzione  sul
territorio degli uffici giudiziari al fine di realizzare risparmi  di
spesa  e  incremento  di  efficienza -   appare   estraneo   rispetto
all'oggetto ed  alle  finalita'  del  decreto-legge  n.  138/2011  e,
quindi, in contrasto con l'art. 77, comma 2,  Cost.  che  come  visto
impone «l'omogeneita' di fondo della normativa urgente». Al  riguardo
si osserva che il decreto-legge non contiene alcun  riferimento  alla
materia della cd. «geografia giudiziaria». 
    Risulta, pertanto, evidente  l'estraneita'  della  materia  della
riorganizzazione della  distribuzione  sul  territorio  degli  uffici
giudiziari rispetto all'oggetto del decreto. 
    Quanto  alle  finalita',  il  decreto  tende  ad  assicurare   la
«stabilizzazione  finanziaria»  ed  il  «contenimento   della   spesa
pubblica al fine di garantire la stabilita' del Paese con riferimento
all'eccezionale situazione di crisi internazionale e di  instabilita'
dei mercati e per rispettare gli impegni assunti in  sede  di  Unione
Europea, nonche' di adottare misure dirette a favorire lo sviluppo  e
la competitivita' del Paese e il sostegno dell'occupazione». 
    Lo scopo perseguito, in vista dello strumento  utilizzato  (i.e.:
decreto-legge),  non  puo'  che  essere  interpretato  in  chiave  di
necessita' di apprestare «rimedi urgenti a  situazioni  straordinarie
venutesi a determinare» (Corte Cost., n. 22/2012). 
    Il  principio  di  omogeneita'  tra  decreto-legge  e  legge   di
conversione impone, poi, di interpretare rigorosamente  la  finalita'
perseguita dal decreto-legge al fine di  scongiurare  il  rischio  di
trasformare il decreto-legge «in una  congerie  di  norme  assemblate
soltanto da mera causalita' temporale»  (Corte  Cost.,  n.  22/2012),
anche in vista della evidente  ampiezza  e  genericita'  dello  scopo
perseguito. 
    Tali  considerazioni  inducono  a   ritenere   insussistente   la
continuita' funzionale tra decreto-legge e legge di conversione. 
    Infatti, il fine del risparmio  di  spesa  indicato  dal  secondo
comma, dell'art. 1 della legge  n.  148/2011,  non  puo'  che  essere
differito   in   virtu'   dei   tempi   fisiologicamente    necessari
all'esercizio  della  delega  ed,  in  generale  si  configura  quale
risultato «di lungo  periodo»  (ovverosia  «a  riforma  attuata»)  e,
quindi, si colloca di per se' al di fuori  della  logica  sottesa  al
decreto-legge che evidentemente rinvia ad un intervento, immediato  e
tempestivo. 
    Infine, la  tesi  della  eterogeneita',  anche  delle  finalita',
rinviene  riscontro  nel  riferimento  contenuto   nella   legge   di
conversione ad altro decreto-legge gia' oggetto di conversione  (art.
1, comma secondo, legge 148/2011:  «Il  Governo  anche  ai  fini  del
perseguimento delle finalita' di cui all'art. 9 del  decreto-legge  6
luglio 2011 n. 98, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  15
luglio 2011 n. 11, e' delegato ad adottare...»). 
    L'estraneita' dell'art. 1, comma 2°, della legge  di  conversione
n.  148/2011  rispetto  al  decreto-legge  determina  la   potenziale
violazione dell'art. 77, comma 2,  Cost.,  di  talche'  sotto  questo
profilo  la  questione  di  legittimita'  costituzionale  appare  non
manifestamente infondata. Tale impostazione esclude  la  possibilita'
di verificare l'ulteriore questione relativa  all'incostituzionalita'
della  legge  delega  per  difetto  dei  requisiti  di  straordinaria
necessita' e urgenza previsti dall'art. 77, comma 2, Cost. 
    Sul punto, va osservato che la Corte costituzionale,  nella  piu'
volte richiamata sentenza n. 22/2012, ha precisato che laddove rilevi
la interruzione del legame essenziale tra  decretazione  d'urgenza  e
potere di conversione «la violazione dell'art. 77, comma 2, Cost. non
deriva dalla mancanza dei presupposti di necessita' e urgenza per  le
norme eterogenee aggiunte, che proprio per essere estranee e inserite
successivamente, non possono collegarsi a tali condizioni preliminari
(sentenza n. 355 del 2010), ma per l'uso  improprio,  da  parte,  del
Parlamento, di un potere che la  Costituzione  gli  attribuisce,  con
speciali modalita' di procedura, allo scopo tipico di  convertire,  o
non, in legge un decreto-legge». 
    Conclusivamente,  preme  rimarcare   che   dalla   illegittimita'
costituzionale della legge  delega  discende  l'invalidita'  derivata
dell'art. 1 del d.lgs. n. 155/2012. 
 
                              P. Q. M. 
 
    Visto l'art. 23, legge n. 87 del 1953: 
        1) revoca l'ordinanza dell'8 aprile  2013  con  la  quale  e'
stata autorizzata la chiamata in causa del terzo e fissata udienza in
prosieguo al 4 novembre 2013,  ore  9.30,  innanzi  al  Tribunale  di
Terni; 
        2) dichiara  rilevante  e  non  manifestamente  infondata  la
questione di legittimita' costituzionale dell'art. 1, secondo  comma,
della legge n. 148 del 14 settembre 2011 (in  Gazzetta  Ufficiale  n.
216 del 16 settembre 2011), con la quale  e'  stato  convertito,  con
modificazioni, il decreto-legge n. 138 del 13  agosto  2011,  e,  per
l'effetto, dell'art. 1 del d.lgs. n. 155 del  7  settembre  2012,  in
riferimento agli artt. 72, primo e quarto comma, e 77, secondo comma,
della Costituzione; 
        3)   ordina   la   trasmissione   degli   atti   alla   Corte
costituzionale e sospende il giudizio in corso; 
        4)  dispone  che,  a  cura  della  Cancelleria,  la  presente
ordinanza sia notificata alle parti e al Presidente del  Consiglio  e
comunicata ai Presidenti delle Camere. 
 
          Cosi' deciso in Orvieto, nella camera di consiglio  del  20
maggio 2013 
 
                    Il Presidente: Pia Di Stefano 
 
 
                                                 L'Estensore: Di Bari