DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 20 settembre 2013
Modificazioni al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 febbraio 2008 concernente lo «Statuto dell'Ente di assistenza per il personale dell'Amministrazione penitenziaria». (13A08205)(GU n.242 del 15-10-2013)
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI Visto l'art. 41 della legge 15 dicembre 1990, n. 395, che al comma 4 detta disposizioni per l'emanazione del nuovo statuto dell'ente di assistenza per il personale dell'Amministrazione penitenziaria e successive modificazioni; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 febbraio 2008, concernente il predetto statuto, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 99 del 28 aprile 2008 e successive modificazioni; Ritenuta la necessita' di conformare il suddetto decreto al disposto dell'art. 6, comma 5, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, il quale stabilisce che tutti gli enti e organismi pubblici provvedano all'adeguamento dei rispettivi statuti al fine di assicurare, a decorrere dal primo rinnovo successivo alla data di entrata in vigore del decreto-legge medesimo, che gli organi di amministrazione e quelli di controllo, nonche' il collegio dei revisori, siano costituiti da un numero non superiore, rispettivamente, a cinque e a tre componenti; Sulla proposta del Ministro della giustizia, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze; E m a n a il seguente decreto: Art. 1 Modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 febbraio 2008, concernente lo «Statuto dell'ente di assistenza per il personale dell'Amministrazione penitenziaria» 1. All'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 febbraio 2008, sono apportate le seguenti modifiche: a) la lettera b) del comma 1 e' sostituita dalla seguente: «b) quattro componenti designati dal capo del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria, scelti fra tutto il personale in servizio presso l'Amministrazione penitenziaria di cui uno appartenente al Corpo di Polizia penitenziaria ed uno ai profili professionali del comparto Ministeri»; b) la lettera c) del comma 1 e' soppressa; c) al comma 2 le parole: «e quelli supplenti» sono soppresse. 2. All'art. 9 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 febbraio 2008, la lettera c) del comma 1 e' sostituita dalla seguente: «c) un revisore effettivo e un supplente, scelti fra i funzionari contabili dell'Amministrazione penitenziaria. I revisori supplenti non ricevono compensi e subentrano ai sensi dell'art. 2401 del codice civile in caso di morte, rinunzia o decadenza di un revisore effettivo.». Il presente decreto sara' trasmesso ai competenti organi di controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 20 settembre 2013 Il Presidente del Consiglio dei ministri Letta Il Ministro della giustizia Cancellieri Il Ministro dell'economia e delle finanze Saccomanni