N. 8 RICORSO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE 16 agosto 2013
Ricorso per conflitto depositato in cancelleria il 16 agosto 2013 (della Regione Emilia-Romagna). Corte dei conti - Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Regione Emilia-Romagna - Applicazione, a fini ricognitivi, del nuovo e piu' penetrante regime di controllo di cui al D.L. n. 174/2012, convertito in legge n. 213/2012, sui rendiconti dei Gruppi consiliari della Regione Emilia-Romagna relativi all'esercizio 2012 - Ricorso per conflitto di attribuzione sollevato dalla Regione Emilia-Romagna contro lo Stato e, per esso, la Corte dei conti - Denunciata violazione dell'autonomia legislativa ed istituzionale regionale, nonche' dell'autonomia statutaria del Consiglio regionale e dei Gruppi consiliari - Violazione del principio di leale collaborazione - Richiesta alla Corte di dichiarare la non spettanza allo Stato e, per esso, alla Corte dei conti, in relazione all'esercizio finanziario 2012 ed in asserita applicazione del D.L. n. 174/2012 - esprimere osservazioni sui rendiconti dei Gruppi consiliari, chiedere integrazioni documentali, assegnando ristretti termini, rendere una comunicazione di cd. regolarizzazione, esercitando un controllo di merito sulle singole spese in base a criteri di propria statuizione, dichiarare la non regolarita' dei predetti rendiconti - e di annullare gli atti impugnati. - Deliberazione della Corte dei conti, Sez. di controllo per l'Emilia-Romagna del 12 giugno 2013, n. 234/2013/FRG; Deliberazione della Corte dei conti, Sez. di controllo per l'Emilia-Romagna del 10 luglio 2013, n. 249/2013/FRG, in relazione alla Deliberazione della Corte dei conti, Sez. Autonomie del 5 aprile 2013, n. 12/SEZAUT/2013/QMIG; Deliberazione della Corte dei conti, Sez. Autonomie del 5 luglio 2013, n. 15/SEZAUT/2013/QMIG. - Costituzione, artt. 114, comma secondo, 117, 121 e 123; decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, nella legge 7 dicembre 2012, n. 213, art. 1; legge della Regione Emilia-Romagna 8 settembre 1997, n. 32; Statuto della Regione Emilia-Romagna, artt. 27, 35, 36 e 38.(GU n.42 del 16-10-2013 )
Ricorso della regione Emilia Romagna, in persona del Presidente della Giunta regionale, legale rappresentante pro tempore, Sig. Vasco Errani, autorizzato con deliberazione della Giunta regionale n.-1071-del 2 agosto 2013, rappresentata e difesa per mandato speciale a margine dal Prof Avv. Giandomenico Falcon, dal Prof. Avv. Franco Mastragostino e dall'Avv. Luigi Manzi, ed elettivamente domiciliata presso lo Studio di quest'ultimo in Roma, Via Confalonieri, n.5 Contro Presidenza del Consiglio dei ministri, in persona del Presidente in carica; Con notifica anche: alla Corte dei Conti, Sezione di controllo per l'Emilia-Romagna - Bologna, in persona del suo Presidente; alla Corte dei Conti, Sezione Autonomie locali - Roma, in persona del suo Presidente; In relazione: alla deliberazione della Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per l'Emilia-Romagna n. 234/2013/FRG assunta nella Camera di consiglio del 12 giugno 2013 e trasmessa al Presidente della Regione Emilia-Romagna in pari data, con la quale vengono individuati ed applicati criteri generali per lo svolgimento dell'attivita' di controllo sui "rendiconti dei gruppi assembleari per l'esercizio 2012" ai sensi dell'art. 1, comma 9, del D.L. n. 174 del 10 ottobre 2012, come convertito, con modificazioni, con la legge 7 dicembre 2012, n. 213; con la quale vengono comunicate osservazioni formulate ai sensi dell'art. 1, comma 9, del D.L. n. 174 del 10 ottobre 2012, come convertito, con modificazioni, con la legge 7 dicembre 2012, n. 213; con la quale vengono comunicate osservazioni formulate ai sensi dell'art. 1, comma 11, della legge 7 dicembre 2012 n.213, assegnato il termine di giorni 20 per la regolarizzazione e per la formulazione di deduzioni e/o integrazioni documentali da parte di ciascun Gruppo consiliare, per il tramite del Presidente della Regione, nonche' ordinato alla Segreteria di trasmettere copia della deliberazione tramite pec al Presidente della Regione, affinche' ne curi la trasmissione al Presidente della Assemblea legislativa regionale; alla deliberazione della Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per l'Emilia-Romagna n. 249/2013/FRG, assunta nella Camera di consiglio del 10 luglio 2013, con la quale, sempre sulla base dei criteri individuati nella deliberazione n. 234/2013, "dichiara non regolari i rendiconti dei gruppi assembleari della Regione Emilia-Romagna per l'esercizio 2012, nei limiti e per le voci di spesa indicate per ciascun Gruppo nei rispettivi elenchi" che vengono parimenti trasmessi; Nonche', in relazione: alla deliberazione della Corte dei conti, Sezione delle Autonomie n.12/SEZAUT/2013/QMIG del 5 aprile 2013 (assunta il 3 aprile), mai trasmessa formalmente ed ufficialmente al Presidente della Regione e conosciuta in virtu' del richiamo ad essa effettuato nella sopracitata deliberazione della sezione regionale dell'ER, nella misura in cui essa vale a rappresentare l'atto di indirizzo presupposto alla deliberazione n. 234/2013; alla deliberazione della Corte dei conti, Sezione delle Autonomie n.15/SEZAUT/2013/QMIG del 5 luglio 2013, nella parte in cui essa conferma che il controllo delle Sezioni regionali va svolto anche sui rendiconti relativi al 2012, pur precisando che esso "ha efficacia ricognitiva della regolarita' dei documenti contabili" e che " le disposizioni precettive recate dall'art. 1, commi 9-12 del D.L. n.174 del 2012 e, in particolare, l'impianto sanzionatorio, si applicano dall'esercizio 2013"; per lesione, da parte della Corte dei conti, Sezione delle autonomie, nonche' della Sezione regionale per l'Emilia Romagna, dell'autonomia regionale, in violazione: degli artt. 114, secondo comma e 117 Cost., in relazione all'autonomia istituzionale e legislativa; degli artt. 121 e 123 Cost., in relazione all'autonomia statutaria e all'autonomia del Consiglio regionale; dello Statuto regionale, nella parte in cui esso prevede e garantisce l'autonomia del Consiglio e dei suoi gruppi assembleari; della legislazione regionale, ed in particolare della 1.r. n. 32 del 1997; del principio di leale collaborazione; dello stesso d. 1. n. 174 del 2012, ridondante in lesione dell'autonomia costituzionale regionale, Perche' sia dichiarato che non spetta allo Stato e, per esso, alla Corte dei conti - in relazione all'esercizio finanziario 2012 ed in asserita applicazione del d. 1. n. 174 del 2012 - esprimere osservazioni sui rendiconti dei Gruppi consiliari, chiedere integrazioni documentali, assegnando ristretti termini, rendere una comunicazione di cd regolarizzazione, esercitando un controllo di merito sulle singole spese in base a criteri di propria statuizione, dichiarare la non regolarita' dei predetti rendiconti, con conseguente declaratoria di nullita'/annullamento delle deliberazioni citate in epigrafe, in quanto esse rivendicano o addirittura esercitano in relazione al 2012 l'asserita competenza a tali attivita'. E cio' per i motivi che di seguito si espongono Si premette in fatto Nell'ambito delle misure di rafforzamento della partecipazione della Corte dei conti al controllo sulla gestione finanziaria delle Regioni, previste dall'art. 1 del D.L. 10 ottobre 2012 n.174 (convertito, con modificazioni, in legge 7 dicembre 2012, n. 213), i commi 9, 10, 11 e 12 dettano disposizioni sulla redazione, approvazione e controllo da parte delle Sezioni regionali di controllo delle Corti dei conti dei rendiconti di esercizio annuale di "ciascun Gruppo consiliare dei Consigli regionali", cui consegue, in caso di mancata trasmissione dei rendiconti, o in caso di riscontrata irregolarita' degli stessi, a titolo di sanzione, la decadenza "dall'anno in corso dal diritto della erogazione di risorse da parte del Consiglio regionale", con la precisazione che "la decadenza di cui al presente comma comporta l'obbligo di restituire le somme ricevute a carico del bilancio del Consiglio regionale e non rendicontate" (art.1, comma 11). In tale prospettiva, il comma 9 del cit. arti evidenzia che il rendiconto di esercizio annuale di ciascun Gruppo consiliare va "strutturato secondo linee guida deliberate dalla Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano e recepite con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri", al fine di "assicurare la corretta rilevazione dei fatti di gestione e la regolare tenuta della contabilita', nonche' per definire la documentazione necessaria a corredo del rendiconto"; tant'e' che, ai sensi del successivo comma 11, le competenti Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti sono tenute a verificare se tali rendiconti siano o meno conformi alle prescrizioni stabilite nelle predette linee guida. La Conferenza Stato-Regioni ha deliberato le linee guida di cui sopra nella seduta del 6 dicembre 2012. Esse sono state, poi, recepite con DPCM 21 dicembre 2012, pubblicato nella G.U. n. 28 del 2 febbraio 2013. Conseguentemente, in base ai principi generali ed all'art. 10 Preleggi, esso e' entrato in vigore il 17 febbraio 2013. Dunque, alla definizione delle regole di esercizio del nuovo controllo sui rendiconti dei gruppi consiliari istituito a fine 2012 si e' pervenuti solo a 2013 inoltrato. Si noti che le nuove regole condivise non si limitavano a fornire - come pure fornivano nell'Allegato A - un "modello" di rilevazione delle voci di rendiconto, ma stabilivano anche le regole di base di correttezza della spesa, destinate a servire poi - ovviamente - anche come regole di controllo su tale correttezza. In questa situazione, la stessa Corte dei conti, Sezione autonomie, nell'Adunanza del 3 aprile 2013, nel prendere atto del nuovo sistema di controllo da parte delle Sezioni regionali, di cui all'art. 1, commi 9-12 del d.l. n.174/2012, si e' posta il problema "se le norme in esame debbano trovare immediata applicazione con riferimento all'anno 2012, oppure se debba essere rinviata l'applicazione al successivo esercizio, trattandosi di normativa intervenuta solo alla fine dell'anno e completata con il D.P.C.M. 21 dicembre 2012, pubblicato in G.U. il 2 febbraio 2013" (cosi' la deliberazione n.12/SEZAUT/2013/QMIG). Posto l'interrogativo, la Sezione autonomie, sul presupposto che "i Gruppi consiliari non erano precedentemente sottratti a qualsiasi obbligo di rendicontazione, sulla base delle leggi regionali che nel tempo hanno regolato la materia" e in ragione della "assenza di una norma che differisca al successivo esercizio l'operativita' dei controlli esterni previsti dal D.L. n.174/2012", ha ritenuto che "le Sezioni regionali siano chiamate a svolgere le relative attivita' con riferimento al primo rendiconto redatto dopo l'introduzione del decreto in parola, ossia a quello 2012". Sennonche', la stessa Sezione autonomie e' costretta ad ammettere, data la pacifica non retroattivita' delle prescrizioni del D.P.C.M. del 21 dicembre 2012 (entrato in vigore nel febbraio 2013), che il controllo da parte delle Sezioni regionali non puo' essere svolto secondo i parametri previsti dal d.l. n. 174: ma anziche' dedurne la fondatezza dell'opposta alternativa (che cioe' l'applicazione debba essere rinviata all'anno successivo, cioe' al rendiconto relativo all'esercizio 2013), ne deduce la necessita' di individuare parametri diversi: sarebbe dunque "ragionevole ritenere che [essi] possano essere desunti dalle norme regionali e dai provvedimenti attuativi vigenti nel 2012, integrati con i contenuti essenziali, cui fa riferimento la nuova disciplina, ossia con l'indicazione delle risorse trasferite al Gruppo del Consiglio regionale, della corretta rilevazione dei fatti di gestione, della regolare tenuta della contabilita'". Dunque, di fronte all'evidente volonta' del d. 1. n. 174 del 2012 di introdurre un controllo da svolgersi su rendiconti effettuati sulla base di regole condivise con le Regioni, la Sezione autonomie invitava invece le Sezioni regionali a svolgere un controllo secondo parametri diversi da essa stessa individuati, ed in parte da desumere - ed in definitiva autonomamente introdurre - in via interpretativa. Non e' dunque a meravigliarsi che tali indicazioni, proprio in quanto diverse da quelle previste dalle nonne legislative, siano risultate anche ambigue, ed abbiano dato luogo, da parte delle Sezioni regionali di controllo, a comportamenti non univoci: talora esse si sono limitate ad una ricognizione della regolarita' fonnale del procedimento di controllo sui rendiconti gia' svolto dagli organismi di controllo previsti dalla legislazione regionale (Sez. regionale di controllo per la Regione Toscana), mentre in altri casi, hanno svolto un controllo piu' intenso, fino ad una completa sostituzione per l'anno 2012 di una atipica procedura di controllo a quelle gia' svolte in base alla disciplina regionale vigente nel 2012, che e' risultata cosi' disapplicata. Nel seguito si illustrera' come questo sia cio' che e' accaduto nella Regione Emilia-Romagna. Le aporie risultanti in sede applicativa dall'applicazione del "controllo misto" suggerito dalla Sezione autonomie nella delibera del 3 aprile 2013 hanno indotto la stessa Sezione ad un nuovo intervento, espresso nella deliberazione del 5 luglio 2013 (n.15/SEZAUT/2013/QMIG). Per vero, in tale deliberazione si trovano talune affermazioni sulle quali la ricorrente Regione pienamente consente. Cosi' vi si dice, in Premessa, che "il nuovo sistema, previsto d.l. n. 174 del 2012, trova applicazione a decorrere dalle rendicontazione per l'esercizio annuale 2013, come risulta anche dal fatto che per la sua attuazione sono state emanate disposizioni regolamentari di dettaglio che sono intervenute nel 2013 (cfr. DPCM 21 dicembre 2012, pubblicato nella G.U. n. 28 del 2 febbraio 2013); e si aggiunge, nel Considerato, che "le fattispecie oggetto di verifica sono state completate soltanto nell'esercizio 2013, sicche' le nuove regole non possono essere applicate a spese effettuate secondo moduli vigenti nell'esercizio precedente", e, ancora, che "i previgenti ordinamenti regionali gia' prevedevano forme procedimentalizzate di verifica dei rendiconti dei Gruppi consiliari, nonche' gli effetti di un riscontro negativo", e che cio' aveva dato luogo ad "un procedimento compiuto, pienamente vigente per l'esercizio 2012". Sennonche' da tali affermazioni, che la Regione pienamente condivide, non viene tratta la piu' piana delle conclusioni, cioe' che per il 2012 nulla vi era da fare, tutto essendo gia' stato fatto, ma si trae invece la conferma della tesi - gia' formulata nella deliberazione di aprile - del "controllo misto" (cioe' svolto in base alle nuove norme, ma non in base ai parametri voluti dalle stesse nonne), alla quale si unisce ora la ulteriore tesi di quella che si potrebbe chiamare "applicazione parziale e frazionata" delle norme dell'art. 1 del d.l. n. 174 del 2012. Infatti, la Sezione autonomie precisa ora - riprendendolo nel deliberato - che il controllo delle Sezioni regionali della Corte dei conti sui rendiconti relativi all'esercizio 2012 "ha efficacia ricognitiva della regolarita' dei documenti contabili e si inserisce in un percorso finalizzato alla integrale applicazione dei nuovi controlli a decorrere dal 2013", e che "le disposizioni precetti-ve recate dal decreto in parola e, in particolare, l'impianto sanzionatorio, producono effetti soltanto dall'esercizio 2013" La Sezione autonomie, dunque, ora sembra considerare il nuovo controllo esercitato dalla Sezione regionale come nulla piu' che una sorta di "sperimentazione" svolta in forma collaborativa, rispettosa delle procedure dettate dalla legislazione regionale precedente, di cui si verifica "dall'esterno" il rispetto, e del tutto priva di conseguenze sanzionatorie. Al tempo stesso, essa deve essersi resa conto che a cio' non corrispondeva affatto la realta' applicativa delle Sezioni regionali di controllo, al punto che si e' sentito il bisogno di chiudere la propria delibera specificando che "le delibere gia' emesse dalle Sezioni regionali di controllo sono da interpretare in conformita' agli indirizzi sopra ricordati". Da tali indirizzi, comunque, nella sostanza, si discostavano non solo delibere gia' assunte, ma anche Sezioni regionali di controllo che ancora dovevano adottare la propria decisione: come la Sezione di controllo per l'Emilia-Romagna, sulle cui delibere deve ora essere portata l'attenzione. Conviene premettere che - come constatato dalla delibera del 5 luglio della Sezione autonomie della Corte dei conti - anche nella Regione Emilia-Romagna in relazione al 2012 e' stato integralmente compiuto il procedimento di verifica delle spese dei gruppi previsto dalla legislazione vigente nel 2012, ed in particolare dalla l.r. n.32/1997, ad opera del Comitato tecnico previsto da tale legge: il quale aveva completato le proprie verifiche su tutti i Gruppi il 13 e 14 febbraio 2013 (tranne che per il Gruppo misto, per il quale la verifica finale era avvenuta il 24 aprile), pervenendo a dichiarazioni di regolarita', delle quali l'Ufficio di Presidenza del Consiglio aveva preso atto il 20 marzo 2013 (per la Lega Nord il 3 aprile e per il Gruppo misto il 2 maggio). Conviene anche ricordare che con la legge regionale 21 dicembre 2012, n. 17, la Regione ha recepito il nuovo sistema di controlli previsto dal d.l. n. 174 del 2012, e che, coerentemente con l'impianto qui illustrato, tale legge e' entrata in vigore il 1° gennaio 2013, senza alcuna contestazione da parte del Governo. Cionondimeno, sulla base della deliberazione della Sezione autonomie del 5 aprile la Sezione regionale di controllo per l'Emilia Romagna ha preso in esame i rendiconti dei Gruppi consiliari relativi all'anno 2012, integralmente riesaminando l'intera documentazione di spesa in asserita applicazione della legge regionale n. 32 del 1997, ma in realta' in applicazione di criteri elaborati ex post dalla stessa Sezione, ed espressi nella deliberazione n. 234/2013/FRG del 12 giugno 2012. Eccone una sintesi: che la spesa non sia riconducibile ad una attivita' di partito; che, se si tratti di studi, pubblicazioni o convegni organizzati unitamente o a beneficio di partiti o organizzazioni, sia riconoscibile solo la spesa per una quota parte; che l'attivita' non potesse essere svolta direttamente dai servizi del consiglio regionale; che non siano ammissibili le spese per omaggi; che per l'acquisto di giornali o libri siano necessari dettagli quantitativi e qualitativi sull'acquisto; che le spese di viaggio e di ristorazione siano rimborsabili solo in occasione di missioni al di fuori della sede del Consiglio regionale, e che siano seguite altre regole di dettaglio come l'indicazione della targa dell'automobile utilizzata; che per le prestazioni professionali sia esibito il contratto, dimostrata l'esperienza dell'incaricato e dimostrato il prodotto realizzato; che per le spese di rappresentanza siano indicati tutti gli utilizzatori e dimostrata l'inerenza; che per le spese di personale venga allegato il contratto di lavoro e per i rapporti di collaborazione anche il curriculum. Si tratta, come si vede, di criteri certamente apprezzabili ma che, evidentemente, per poter essere utilizzati come parametri di controllo necessitano di essere stati sanciti prima come criteri sostanziali di legittimita' della spesa. Non a caso, alcuni di questi criteri sono simili ai criteri contenuti nelle Linee guida stabilite in Conferenza Stato-Regioni e fonualizzati, ma ovviamente per il futuro, nel D.P.C.M. del 21 dicembre, entrato in vigore nel febbraio 2013. Applicando dunque integralmente il procedimento previsto dai commi 9-12 del d.l. n.174, i principi generali che governano i procedimenti di controllo intestati alla Corte dei conti (in particolare, quelli relativi al controllo preventivo), nonche' i criteri ora ricordati, la Sezione ha effettuato un diretto ed autonomo controllo di legittimita' e di merito sulle singole spese risultanti dai rendiconti dei Gruppi consiliari sulla regolarita' contabile, gia' controllate ai sensi della legislazione vigente ed operante nel 2012. A seguito di tale autonomo controllo, con la deliberazione n. 234 la Sezione regionale ha formulato, ai sensi dell'art. 1, comma 11, del d.l. n.174, dettagliate e puntuali osservazioni, assegnando il termine di 20 giorni per la regolarizzazione dei rendiconti ed invitando, nel contempo, i Gruppi consiliari ad inoltrare, entro detto termine, eventuali deduzioni e/o integrazioni documentali, per il tramite del Presidente della Regione. Stante la perentorieta' del tennine e nelle more della preannunciata adozione, da parte della Sezione Autonomie della Corte dei conti, di ulteriori indirizzi interpretativi (sollecitati, d'altronde, dalla stessa Sezione regionale di controllo dell'Emilia Romagna con deliberazione n.248/2013/QMIG, assunta nell'adunanza del 2 luglio 2013), la Sezione regionale di controllo, una volta intervenuti gli indirizzi interpretativi di cui sopra, emanati con la deliberazione della Sezione Autonomie del 5 luglio 2013 n.15/SEZAUT/2013/QMIG (di cui si e' detto sopra), ha, nella successiva seduta del 10 luglio 2013, con la Delib.n.249/2013/FRG, dichiarato non regolari i rendiconti dei Gruppi assembleari della Regione Emilia Romagna per l'esercizio 2012, nei limiti e per le voci di spesa indicate per ciascun gruppo negli elencati allegati, rimettendo gli atti al Presidente dell'Assemblea Legislativa per le iniziative di competenza e ordinando, altresi', "alla Segreteria di trasmettere copia della presente deliberazione e dei relativi elenchi mediante pec al Presidente della Regione Emilia Romagna, affinche' ne curi la trasmissione al Presidente del Consiglio Regionale, nonche' alla Procura della Repubblica di Bologna e alla Procura Regionale della Corte dei conti di Bologna, anche in relazione alle indagini in corso di rispettiva competenza". Cio' premesso in Fatto, le predette deliberazioni della Corte dei conti e della sua articolazione regionale, in quanto applicano per il 2012 un controllo che avrebbe potuto svolgersi solo in relazione al 2013, ed in quanto effettuano tale controllo secondo modalita' comunque diverse da quelle previste, sono illegittime e lesive delle prerogative costituzionali della Regione Emilia-Romagna, per i seguenti motivi di Diritto 1. Lesivita' ed invasivita' delle deliberazioni impugnate per inapplicabilita' del nuovo regime di controllo all'esercizio finanziario 2012. I. Quadro normativo e carenza di potere di controllo in relazione all'esercizio 2012. Conviene in primo luogo ricostruire il quadro normativo al cui interno si colloca il presente conflitto, con il quale si afferma che lo Stato, e per esso la Corte dei conti con le impugnate deliberazioni, ha leso l'autonomia della Regione Emilia-Romagna, ed in particolare quella del Consiglio regionale e delle sue articolazioni, esercitando un potere che in relazione al 2012 non le era attribuito, ed esercitandolo comunque secondo modalita' diverse da quelle attribuite dal 2013. Tale quadro normativo e' gia' stato accennato nell'esposizione in fatto, ma deve ora essere enunciato in termini giuridici ricostruttivi. Come e' ben noto, nell'ambito di un generale rafforzamento degli strumenti di controllo sulla finanza regionale, ed in particolare nel quadro del maggiore ruolo assegnato alla Corte dei conti, l'art. 1, comma 9, del d.l. n. 174 del 2012 (conv. in l. 213/2012) stabilisce che "ciascun gruppo consiliare dei consigli regionali approva un rendiconto di esercizio annuale, strutturato secondo linee guida deliberate dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e recepite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, per assicurare la corretta rilevazione dei fatti di gestione e la regolare tenuta della contabilita', nonche' per definire la documentazione necessaria a corredo del rendiconto", felino restando che "in ogni caso il rendiconto evidenzia, in apposite voci, le risorse trasferite al gruppo dal consiglio regionale, con indicazione del titolo del trasferimento, nonche' le misure adottate per consentire la tracciabilita' dei pagamenti effettuati". Il comma 10 stabilisce, per quanto qui interessa, che "entro sessanta giorni dalla chiusura dell'esercizio, il presidente della regione trasmette il rendiconto di ciascun gruppo alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti perche' si pronunci, nel termine di trenta giorni dal ricevimento, sulla regolarita' dello stesso con apposita delibera, che e' trasmessa al presidente della regione per il successivo inoltro al presidente del consiglio regionale, che ne cura la pubblicazione". Il comma 11 precisa in termini di procedura che, "qualora la competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti riscontri che il rendiconto di esercizio del gruppo consiliare o la documentazione trasmessa a corredo dello stesso non sia conforme alle prescrizioni stabilite a norma del presente articolo, trasmette, entro trenta giorni dal ricevimento del rendiconto, al presidente della regione una comunicazione affinche' si provveda alla relativa regolarizzazione, fissando un termine non superiore a trenta giorni", e che "la comunicazione e' trasmessa al presidente del consiglio regionale per i successivi adempimenti da parte del gruppo consiliare interessato e sospende il decorso del termine per la pronuncia della sezione". Lo stesso comma prevede poi gli effetti giuridici del controllo, stabilendo che, "nel caso in cui il gruppo non provveda alla regolarizzazione entro il termine fissato, decade, per l'anno in corso, dal diritto all'erogazione di risorse da parte del consiglio regionale", e che la decadenza "comporta l'obbligo di restituire le somme ricevute a carico del bilancio del consiglio regionale e non rendicontate". Ora, se un dato certo si desume dal complesso delle disposizioni indicate, e' che esse non prevedono ne' una propria applicazione "frazionata", ne' l'applicazione da parte della Corte dei conti del nuovo controllo secondo parametri che non siano quelli previsti specificamente per esso. Al contrario, l'art. 1 del d.l. n. 174 dispone che la Regione invii al controllo il rendiconto di esercizio annuale di ciascun gruppo "strutturato secondo linee guida deliberate dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e recepite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri", ed appositamente concepito al fine di "assicurare la corretta rilevazione dei fatti di gestione e la regolare tenuta della contabilita'", come stabilito dal comma 9; e prevede che il controllo abbia ad oggetto la conformita' di tali rendiconti - cioe' di quelli redatti in base alle Linee guida - "alle prescrizioni stabilite a norma del presente articolo", cioe' alle stesse Linee guida. Ora, se si considera che, in applicazione del dettato legislativo, le Linee guida contengono parametri che servono contemporaneamente a guidare la spesa dei gruppi (indicando con precisione quelle ammissibili e quelle non ammissibili) e l'esercizio del controllo su tali spese, che come condiviso dalle stesse deliberazioni impugnate tali parametri non possono applicarsi retroattivamente, e che esse sono state elaborate nel dicembre 2012 e definitivamente entrate in vigore nel febbraio 2013, dovra' convenirsi che l'intero meccanismo del nuovo controllo, dalla legge unitariamente concepito nei suoi parametri sostanziali e di sindacato, non puo' essere applicato che alle spese dei gruppi consiliari suscettibili di essere guidate da tali parametri, cioe' a quelle relative all'anno finanziario 2013, da rendicontare al termine di tale anno. Sono dunque esatte le affermazioni, contenute nella stessa deliberazione della Sezione autonomie del 5 luglio 2013, e gia' sopra riportate, secondo le quali "il nuovo sistema, previsto di n. 174 del 2012, trova applicazione a decorrere dalle rendicontazione per l'esercizio annuale 2013, come risulta anche dal fatto che per la sua attuazione sono state emanate disposizioni regolamentari di dettaglio che sono intervenute nel 2013" (cfr. D.P.C.M. 21 dicembre 2012, pubblicato nella G.U. n. 28 del 2 febbraio 2013), anche considerato che "le fattispecie oggetto di verifica sono state completate soltanto nell'esercizio 2013, sicche' le nuove regole non possono essere applicate a spese effettuate secondo moduli vigenti nell'esercizio precedente", e secondo cui "i previgenti ordinamenti regionali gia' prevedevano forme procedimentalizzate di verifica dei rendiconti dei Gruppi Consiliari, nonche' gli effetti di un riscontro negativo", e cio' aveva dato luogo ad "un procedimento compiuto, pienamente vigente per l'esercizio 2012". Corrispondentemente, sono invece del tutto errate le affermazioni secondo le quali il nuovo meccanismo di controllo si applicherebbe sin dal rendiconto 2012, necessariamente redatto secondo i previgenti parametri di realizzazione e documentazione delle spese, al quale non si applica il nuovo meccanismo di controllo. Ma se - come ora constatato - in relazione all'esercizio 2012 il controllo esercitato dalle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti non trova legittima copertura nella legislazione che lo istituisce e lo disciplina, esso e' per cio' stesso ed al tempo stesso - proprio in quanto privo di base giuridica e di fondamento di potere - lesivo dell'autonomia costituzionale della Regione e, in particolare, del Consiglio regionale. E cio' a prescindere dalla circostanza che la stessa deliberazione del 5 luglio della Sezione Autonomie locali ne qualifichi la finalita' come puramente ricognitiva, con esclusione, in particolare, delle conseguenze sanzionatone proprie del nuovo sistema di controllo. Infatti - a prescindere dalle finalita' per cui e' esercitata e dagli effetti (asseritamente solo ricognitivi) che essa produce - l'attivita' di controllo e' pur sempre esercizio di uno specifico potere, che deve trovare un preciso fondamento nonuativo. Ma cosi' non e', come detto, con riferimento al controllo in questione, in relazione ai rendiconti dell'anno 2012. Inoltre, sempre a prescindere dalle conseguenze specifiche, e' la stessa dichiarazione generale di irregolarita' delle spese, contenuta nella deliberazione n. 249/2013 della Sezione di controllo per l'Emilia-Romagna, ad essere lesiva dell'autonomia del Consiglio regionale, dovendo essa semmai rapportarsi agli atti degli organi regionali che gia' avevano esercitato il suddetto controllo ai sensi della legge regionale; atti che risultano invece integralmente ignorati. Posto che nelle disposizioni di cui all'art. 1 del d.l. n. 174 del 2012 non vi e' alcun accenno ad una fase di applicazione sperimentale o ad una applicazione frazionata delle disposizioni sul controllo, risulta evidente che una simile fase di sperimentazione avrebbe dovuto semmai essere concordata - in applicazione del principio di leale collaborazione - con le Regioni interessate, e svolgersi del tutto al di fuori delle regole formali del controllo della Corte dei conti, come una sorta di "referto" collaborativo al Consiglio. Ma e' evidente che cio' non e' accaduto, e che gli atti della Sezione di controllo di Bologna hanno assunto invece le cadenze procedurali ed i contenuti di un atto autoritativo di controllo esterno. II. Illegittima lesione delle prerogative costituzionali della Regione, in particolare del Consiglio regionale, in violazione degli artt. 117, 121, 123 della Costituzione, dello Statuto e della legislazione regionale in materia, nonche' del principio di leale collaborazione, da parte delle deliberazioni impugnate. Con gli atti impugnati, la Corte dei conti, sia nella sua articolazione centrale (la Sezione Autonomie) che in quella territoriale (Sezione regionale per l'Emilia-Romagna), ha rivendicato o, comunque, esercitato una asserita competenza in relazione alla verifica dei bilanci dei Gruppi consiliari della Regione Emilia-Romagna, applicando la disciplina dettata dal d.l. 10 ottobre 2012, n. 174, cosi' come convertito nella 1. 7 dicembre 2012, n. 213, retroattivamente in relazione all'anno 2012, provocando in questo modo la lesione delle a libuzioni legislative della Regione Emilia-Romagna e interferendo con le funzioni dell'Assemblea legislativa. La lesione e' prodotta in in materia differenziata dalle diverse deliberazioni impugnate con il presente ricorso. a) Deliberazioni n. 12/ 2013 e n. 15/2013 della Sezione autonomie La deliberazione della Sezione autonomie n. 12, assunta in data 3 aprile 2013 e depositata il 5 aprile, che la Regione Emilia-Romagna ha conosciuto solo in occasione delle deteminazioni della Sezione regionale di controllo, e che pertanto impugna congiuntamente ad esse con il presente ricorso, dopo aver ripercorso le modalita' che la legge detta per lo svolgimento della nuova funzione delle Sezioni regionali di controllo in merito al controllo sul rendiconto annuale di esercizio del Gruppi consiliari e le sanzioni conseguenti all'eventuale riscontro di irregolarita', affronta la "problematica operativa per quanto concerne l'applicazione dei .nuovi controlli sul rendiconto relativo all'esercizio 2012". Questo esame si conclude con un "orientamento interpretativo", che si puo' riassumere in questi punti: le Sezioni regionali sarebbero chiamate a svolgere il controllo dal «primo rendiconto redatto dopo l'entrata in vigore del decreto», quindi a partire dal rendiconto 2012; nell'impossibilita' di svolgere il controllo secondo i parametri previsti dall'art. 1, comma 9, del d.l. n. 174, in quanto essi non possono operare retroattivamente, il controllo sul rendiconto 2012 si dovrebbe svolgere in base a parametri "desunti dalle norme regionali e dai provvedimenti attuativi vigenti nel 2012", integrati pero' "con i contenuti essenziali cui fa riferimento la nuova disciplina, ossia con l'indicazione delle risorse trasferite al Gruppo dal Consiglio regionale, della corretta rilevazione dei fatti di gestione e della regolare tenuta della contabilita'". Riassuntivamente, la Sezione autonomie invita le Sezioni regionali a svolgere il controllo sulla "regolarita' contabile del conto intesa come rispetto delle norme che ne disciplinano la formazione" e sulla "rispondenza della gestione alle regole vigenti nel 2012 in ciascuna Regione". La deliberazione n. 15 del 2013, in contraddizione con le stesse premesse sopra riportate, affeillia anch'essa, in conclusione, che il controllo di cui al d.1 n. 174 del 2012 deve svolgersi anche in relazione ai rendiconti 2012. b) Deliberazioni n. 234/2013 e n. 249/2013 della Sezione regionale di controllo per l'Emilia-Romagna. Mentre le deliberazioni ora ricordate della Sezione autonomie locali si limitavano a rivendicare in astratto la competenza, le deliberazioni n. 234/2013 e n. 249/2013 della Sezione regionale di controllo per l'Emilia-Romagna l'hanno direttamente esercitata, con ancor piu' evidente violazione della legge e delle prerogative del Consiglio regionale. In particolare, la deliberazione n. 234, sulla base dell'erronea assunzione di competenza e dopo aver provveduto ad enucleare autonomamente i parametri di controllo nei termini esposti sopra nella parte in Fatto, ha ritenuto non solo di procedere ad un esame completo delle singole spese (punto su cui si tornera' oltre) ma anche di applicare alla fase pure definita dalla Sezione delle autonomie come meramente "ricognitiva" le scansioni procedurali tipiche dell'attivita' di controllo; ed in particolare quelle di cui al comma 11 del d.l. n. 174/2012. La deliberazione n. 249, poi, applicando le stesse regole, ed a seguito del mero decorso del termine previsto dal d.l. n. 174/2012, ha addirittura, "definitivamente pronunciando", dichiarato non regolari i rendiconti dei Gruppi consiliari in relazione ad una rilevantissima serie di spese. Di qui l'illegittimita' di tutte le deliberazioni impugnate, prive di giustificato fondamento nell'art. 1 del d.l. n. 174 del 2012, e la loro lesivita' ed invasivita' dell'autonomia della Regione e del Consiglio regionale, con violazione in particolare degli art. 121 e 123 della Costituzione, in quanto essi garantiscono, anche attraverso l'esercizio dell'autonomia statutaria, l'autonomia degli organi della Regione, quale disciplinata in particolare dagli artt. 27, 38, 35 e 36 dello Statuto, dalla legislazione regionale attuativa (con particolare riferimento alla 1.r. n. 32 del 1997) e dalle normative interne del Consiglio stesso. 2. Ulteriore lesivita' ed invasivita' sotto il profilo delle modalita' di esercizio del controllo. Basandosi sulla deliberazione della Sezione autonomie 3/5 aprile 2012, sopra citata (che cosi' veniva per la prima volta portata alla conoscenza della Regione), la Sezione regionale per l'Emilia-Romagna ha proceduto al controllo sui rendiconti 2012 dei Gruppi, prontamente trasmessi dal Presidente della Regione Emilia-Romagna. Oltre al vizio sopra evidenziato di generale carenza del potere di controllo in relazione al 2012, la ricorrente Regione rileva che il controllo di regolarita' del rendiconto si e' tradotto di fatto in un sindacato pieno sulla ammissibilita' delle spese, in base a parametri deliberati ex post. Infatti, la Corte ha ritenuto di andar oltre il mero esame dei rendiconti ed ha acquisito anche la documentazione giustificativa, in parte fornita dalla Regione Emilia-Romagna, in parte messa a disposizione dalla Procura della Repubblica, che ne aveva disposto il sequestro a seguito di un'inedita "indagine conoscitiva" promossa senza alcun'altra notitia criminis, che non fossero gli episodi scandalosi verificatisi in altri Consigli regionali. L'esame e' stato svolto sulla base di dieci criteri - enumerati da a) a 1) della deliberazione - elaborati dalla stessa Sezione attraverso una sua autonoma attivita' di interpretazione - descritta sopra nella parte in Fatto - di cio' che deve essere ritenuto "spesa rimborsabile". A conclusione dell'esame svolto, la Sezione regionale deliberava di comunicare i propri rilievi relativi all'inerenza della spesa (nove elenchi con l'indicazione delle specifiche spese da giustificare, pari ad oltre meta' dell'intero finanziamento dei Gruppi), fissando in 20 giorni il termine entro cui ciascun Gruppo avrebbe dovuto trasmettere, tramite il Presidente della Regione, la documentazione richiesta. Non essendo pervenute osservazioni nel termine, la Sezione ha tradotto in deliberazione definitiva di non regolarita' le determinazioni cosi' formulate. Risulta con cio' evidente che solo in apparenza la Sezione di controllo si e' attenuta al compito - che aveva ritenuto ad essa spettante - di valutare la correttezza dei rendiconti dei gruppi in base ai parametri stabiliti dalla vigente legge regionale, mentre nella sostanza essa, attraverso la porta del giudizio sull'inerenza delle spese svolto sulla base di parametri stabiliti ex post, ha tramutato il controllo interno sulla regolarita' dei rendiconti cosi come disciplinati dalla legislazione regionale in vigore in un controllo esterno basato su criteri e parametri che la stessa Sezione regionale e' venuta elaborando. Nella realta', cioe', essa ha valutato non i rendiconti, ma le singole spese, e lo ha fatto non in base a parametri precostituiti a tali spese, ma in base a parametri creati dalla stessa Sezione al momento del controllo. E', dunque, duplicemente illegittimo e gravemente lesivo delle disposizioni costituzionali ed attuative gia' sopra invocate il potere esercitato dalla Sezione regionale: a) sia in quanto basato su criteri e parametri non predeterminati ex lege, ma introdotti di propria autonoma iniziativa dall'organo di controllo per l'anno 2012; b) sia perche', bizzarramente, tali parametri sono stati deliberati e comunque enunciati solo dopo che le spese che ad essi avrebbero dovuto adeguarsi erano gia' state effettuate. 3. Ulteriormente ed in particolare: violazione della potesta' legislativa regionale mediante disapplicazione della legge regionale da parte delle deliberazioni della Sezione di controllo. La Regione Emilia-Romagna ha disciplinato il finanziamento dei Gruppi consiliari con la legge reg. 32/1997; immediatamente dopo l'entrata in vigore della legge di conversione del d.l. 174/2012, la Regione - come gia' accennato in narrativa - ha adeguato la sua disciplina con la legge reg. 21 dicembre 2012, n. 17, entrata in vigore il 1° gennaio 2013. Quella dettata dalla legge n. 32 dunque e' la disciplina che - secondo quanto stabilito dalla Sezione autonomie - avrebbe dovuto applicare la Sezione regionale nell'esercitare il suo controllo esterno. Invece, il controllo effettivamente svolto - oltre a mancare in realta' di base giuridica - ha comportato la disapplicazione della legge regionale. Va ricordato che i rendiconti dei Gruppi consiliari relativi all'esercizio 2012 sono stati redatti secondo la disciplina vigente, cioe' in base alla legge reg. 32/1997, modificata da ultimo dalla legge reg. 14/2010 (dato che le modifiche successive, introdotte dalla legge reg. 17/2012, sono entrate in vigore il 1° gennaio 2013, per disposizione dell'art. 32 della legge stessa). Essa prevedeva: a) che i controlli sulla gestione dei contributi erogati ai gruppi sono di competenza del Consiglio regionale, e "mirano esclusivamente a verificare che i contributi assegnati ai gruppi non siano devoluti a fini diversi dal funzionamento e dalla attivita' istituzionale dei gruppi stessi" (art. 1, co. 5); b) che le spese sono autorizzate dal gruppo stesso e documentate (art. 6); e) che la documentazione delle spese viene allegata al rendiconto, da predisporsi entro il 31 marzo di ogni anno sulla base di un modello predisposto dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale (artt. 8 e 9); d) che la regolarita' dei rendiconti e' controllata da un Comitato tecnico, costituito da revisori ufficiali dei conti, che puo' chiedere ai Gruppi chiarimenti o l'esibizione di documenti (art. 11); e) che il Comitato tecnico redige un rapporto per ogni Gruppo, che si "conclude con un esplicito e puntuale giudizio" (art. 11.5), sulla cui base l'Ufficio di Presidenza accerta la regolarita' o l'irregolarita' del rendiconto (art. 12). Come si vede, la disciplina era chiara, completa e attenta a garantire un controllo serio e imparziale sull'utilizzazione dei finanziamenti pubblici ai Gruppi. Inoltre, al momento della deliberazione n. 234 del 12 giugno 2013, la procedura di controllo prevista dalla legislazione vigente nel 2012 era in realta', come esposto in narrativa, da tempo conclusa. C'era da attendersi che in questa cornice s'iscrivesse anche il "nuovo" controllo esterno che la Sezione regionale si riprometteva di esercitare per l'esercizio 2012, in prima applicazione della disciplina statale: in questo senso, la Regione Emilia-Romagna ha inteso le prime richieste della Sezione regionale, e in questo senso sembra intendere il controllo esterno la stessa Sezione autonomie n. 15/2013 (gia' citata). La delibera si e' resa necessaria "considerato che il controllo esterno dei rendiconti dei Gruppi consiliari, avviato sperimentalmente con riferimento all'esercizio 2012 - scrive la Sezione in premessa - ha fatto emergere, in assenza di norme transitorie recate dal d.l. n. 174 del 2012, problematiche di rilevante complessita' e comportamenti operativi fortemente divaricati in sede regionale". Va osservato che a chiedere l'intervento "orientativo" della Sezione autonomie e' stata anche la stessa Sezione regionale per l'Emilia-Romagna, che chiede chiarimenti in merito alle conseguenze sanzionatorie derivanti dalla dichiarazione di irregolarita' dei rendiconti. Risponde la Sezione autonomie: "si conferma che le disposizioni precettive recate dal decreto in parola e, conseguentemente, l'impianto sanzionatorio, producono effetti soltanto dall'esercizio 2013", in quanto "le nuove regole non possono essere applicate a spese effettuate secondo moduli vigenti nell'esercizio precedente"; "i previgenti ordinamenti regionali gia' prevedevano forme procedimentalizzate di verifica dei rendiconti dei Gruppi Consiliari, nonche' gli effetti di un riscontro negativo. Si tratta di un procedimento compiuto, pienamente vigente per l'esercizio 2012". La Sezione autonomie, dunque, sembra considerare il nuovo controllo esercitato dalla Sezione regionale come nulla piu' che una "sperimentazione" svolta in fauna collaborativa, rispettosa delle procedure disciplinate dalla legislazione regionale precedente, di cui si verifica "dall'esterno" il rispetto, e del tutto priva di conseguenze sanzionatorie: esso "ha efficacia ricognitiva della regolarita' dei documenti contabili e si inserisce in un percorso finalizzato all'integrale applicazione dei nuovi controlli a decorrere dal 2013". Del tutto incoerente con questa prospettiva appaiono invece sia la metodologia di controllo adottata che l'atto conclusivo di questa vicenda, cioe' la deliberazione n. 249/2013, assunta dalla Sezione regionale il 10 luglio 2013. Essa costituisce, come si spiega in premessa, una risposta "alla nota del Presidente dell'Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna del 2 luglio 2013, pervenuta alla Sezione per il tramite del Presidente della Regione, e le note dei Presidenti dei Gruppi assembleari di pari data con le quali si chiedeva la sospensione dei termini procedimentali gia' fissati dalla Sezione nella delibera n. 234/2013/FRG in attesa di conoscere gli esiti della adunanza della Sezione delle Autonomie convocata per il giorno 5 luglio 2013". La Sezione "accerta che i rendiconti dei Gruppi dell'Assemblea legislativa dell'Emilia-Romagna sono stati predisposti in conformita' alle disposizioni attuative della legislazione regionale", ma cio' nonostante persevera nella sua pretesa di riscontrare puntualmente l'utilizzazione delle risorse finanziarie attribuite a ciascun gruppo verificando l'inerenza di ogni singola spesa (pur se la stessa Sezione autonomie aveva dichiarato l'impossibilita' di "attrarre al controllo atti diversi dal rendiconto" nella deliberazione di aprile) in base ai criteri da essa stessa elaborati successivamente all'effettuazione degli atti di spesa: siccome dalla Regione non sono state fornite le documentazioni richieste nella sua precedente delibera del 12 giugno, la Sezione, "definitivamente pronunciando, dichiara non regolari i rendiconti dei Gruppi assembleari della Regione Emilia-Romagna per l'esercizio 2012, nei limiti e per le voci di spesa indicate per ciascun Gruppo nei rispettivi elenchi che vengono trasmessi unitamente alla presente deliberazione", e "rimette gli atti al Presidente dell'Assemblea legislativa per le iniziative di competenza". Cosi facendo, la Sezione regionale viene a disapplicare la legge regionale "pienamente vigente" (per citare le parole della Sezione autonomie) come disciplina della rendicontazione del finanziamento ai Gruppi consiliari. In base a questa disciplina, spetta all'Ufficio di Presidenza, previo parere del Comitato tecnico, dichiarare la regolarita' o la irregolarita' del rendiconto. Arrogandosi questa competenza, la Sezione regionale viene a disapplicare illegittimamente la legge regionale. Inoltre, imponendo i propri criteri interpretativi circa la "inerenza" delle spese dei Gruppi alla loro funzione istituzionale, viene ad essere disapplicata la legge regionale che affida agli organi dell'Assemblea legislativa di svolgere controlli sulla gestione dei contributi e verificare che essi "non siano devoluti a fini diversi dal funzionamento e dalla attivita' istituzionale dei gruppi stessi" (art. 1, co. 5, legge reg. 32/1997, citata). Come ha avuto modo di affermare codesta Ecc.ma Corte, "uno dei principi basilari del nostro sistema costituzionale e' quello per cui i giudici sono tenuti ad applicare le leggi" (sent. 285/1990, con riferimento alla disapplicazione di una legge della Regione Emilia-Romagna da parte della Corte di Cassazione: conf. 518/1991), perche' la illegittima disapplicazione "menoma le attribuzioni costituzionali della Regione" (sent. 129/2004), con violazione percio' dell'art. 117, comma 4 Cost., nonche' dell'art. 123 Cost., che garantisce l'autonomia statutaria della Regione. A maggiore ragione per il fatto che la funzione svolta dalla Sezione regionale nell'assolvimento della funzione di controllo sui rendiconti dei Gruppi non ha carattere giurisdizionale, il principio enunciato dalla giurisprudenza costituzionale per la stessa giurisdizione si applica a fortiori anche ad essa. Sicche' la sua violazione, se pure fosse non voluta, comporta lesione delle competenze regionali e dell'autonomia legislativa regionale. 4. Ulteriore specifica illegittimita' e lesivita' dei criteri valutativi elaborati dalla Sezione di Controllo. Violazione dell'autonomia dell'Assemblea legislativa regionale mediante interferenza nell'esercizio delle sue prerogative. Si e' gia' notato che non possono essere giustificati i dieci criteri elaborati dalla Sezione di controllo per rivalutare fimditus l'ammissibilita' delle singole spese dei Gruppi consiliari. Si e' messa in rilievo sia l'inammissibilita' dell'applicazione retroattiva di criteri posteriori al momento della spesa, sia la disapplicazione della legge regionale che questo comporta, dal momento che la deliberazione della Sezione regionale pone i criteri da essa elaborati al di sopra delle "regole specifiche" dettate dalla singola Regione. Va ora precisato che tale produzione di nonne e' certamente illegittima rispetto al 2012, ma lo sarebbe anche qualora fosse riferita agli anni successivi. Relativamente al 2012, in quanto la competenza a dettare tale disciplina spettava alla autonomia legislativa regionale, ed integrativamente al Consiglio regionale. Il comportamento della Sezione regionale, e in particolare la deliberazione del 10 luglio, costituiscono anche un'indebita interferenza rispetto alle funzioni che la Costituzione, lo Statuto regionale e la legislazione regionale vigente al tempo assegnano all'Assemblea legislativa regionale e ai suoi organi. La Sezione regionale si surroga, infatti, in competenze proprie dell'Ufficio di Presidenza e, in particolare, in quella di enunciare i criteri in base ai quali assicurare l'inerenza delle spese dei Gruppi ai loro fmi istituzionali e di dichiarare l'eventuale irregolarita' dei rendiconti annuali. Ne' si potrebbe argomentare che la pretesa natura "collaborativa" (o, come dice la Sezione autonomie, "ricognitiva") del controllo effettuato farebbe venire meno qualsiasi lesivita' del controllo condotto dalla Sezione regionale. Il fatto stesso che il controllo si concluda con una dichiarazione di "non regolarita'" risulta fortemente lesivo della dignita' e del prestigio dell'istituzione regionale: tanto piu' che, rimettendo "gli atti al Presidente dell'Assemblea legislativa per le iniziative di competenza" (oltre che alla Procura della Corte dei conti ed alla Procura della Repubblica), la Sezione regionale sembra sollecitare pur sempre un seguito sanzionatorio, per il quale trasferisce alla Presidenza un non precisato onere a provvedere. Ci si puo' legittimamente chiedere, del resto, quale giustificazione potrebbe avere l'esercizio di un controllo contabile i cui alti costi finanziari (impiego dei magistrati della Sezione, riproduzione di documenti, elaborazione delle comunicazioni e delle repliche, ecc.) avessero come contropartita nessuna valenza giuridica, consistendo in un puro esercizio "sperimentale" di tale attivita'. Quand'anche si dovesse concludere che privo di un preciso valore e' l'esito nei suoi termini giuridici, non si puo' tuttavia non rilevare che la conclusione del giudizio di non regolarita' della Sezione e' stata immediatamente presa a pretesto per l'ennesima campagna di stampa contro le istituzioni politiche regionali, con gravissimo danno all'immagine della Regione Emilia-Romagna. Sia consentito poi osservare che l'emanazione di tali criteri e gli effetti che ne sono fatti derivare, sotto il profilo della loro inosservanza, sarebbero comunque ingiustificati ed illegittimi anche rispetto al sistema di controllo introdotto dal d.l. n. 174 del 2012, destinato ad operare a partire dal 2013, in forza del quale la competenza alle Linee guida e' stata attribuita alla Conferenza Stato-Regioni ed al DPCM di recepimento. 5. Ulteriore specifica lesivita' delle deliberazioni della Sezione autonomie. Violazione del principio di leale collaborazione. La deliberazione di aprile della Sezione autonomie richiama in premessa l'art. 6, comma 4, del decreto-legge 174, come se tale disposizione ne fornisse la base giuridica: tuttavia, cosi' non e'. Se infatti e' vero che esso prevede che "in presenza di interpretazioni discordanti delle norme rilevanti per l'attivita' di controllo o consultiva o per la risoluzione di questioni di massima di particolare rilevanza, la Sezione delle autonomie emana delibera di orientamento alla quale le Sezioni regionali di controllo si conformano", va tuttavia osservato che tale disposizione non riguarda affatto il "nuovo" controllo sui rendiconti dei Gruppi consiliari dell'Assemblea legislativa regionale, ma - come recita la rubrica - lo "Sviluppo degli strumenti di controllo della gestione finalizzati all'applicazione della revisione della spesa presso gli enti locali e ruolo della Corte dei conti": rivolgendosi agli "enti locali", la disposizione non si occupa anche delle Regioni (nella locuzione «enti locali» non possono ricomprendersi le Regioni, per costante affermazione di codesta Corte: cfr. da ultimo la sent. 219/2013); per di piu', il comma precedente dello stesso articolo prescrive che "la Sezione delle autonomie della Corte dei conti definisce, sentite le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, le metodologie necessarie per lo svolgimento dei controlli per la verifica dell'attuazione delle misure dirette alla razionalizzazione della spesa pubblica degli enti territoriali", e che "le Sezioni regionali effettuano i controlli in base alle metodologie suddette". Inoltre, come piu' volte gia' considerato, il d.l. n. 174 del 2012 assegna alla Conferenza Stato-Regioni il compito di emanare disposizioni integrative al cui sopraggiungere e' condizionata l'operativita' del nuovo sistema di controllo. Sembra dunque evidente che, definendo unilateralmente le metodologie del controllo sui rendiconti dei Gruppi consiliari, senza neppure darne notizia alle Regioni (e tanto meno chiederne il parere), e senza investire della questione la Conferenza Stato-Regioni, la Sezione autonomie e' venuta meno all'obbligo costituzionale di leale cooperazione ed alle stesse indicazioni poste dalla legge sulla cui base essa ritiene di fondare la propria deliberazione.
P.Q.M. Chiede che codesta Ecc.ma Corte costituzionale voglia dichiarare che non spetta allo Stato, e per esso alla Corte dei conti, di procedere - in relazione all'esercizio finanziario 2012 ed in asserita applicazione del d. 1. n. 174 del 2012 - ad esprimere osservazioni sui rendiconti dei Gruppi consiliari, chiedere integrazioni documentali, assegnando ristretti termini, rendere una comunicazione di cd regolarizzazione, esercitando un controllo sulle singole spese in base a in base a criteri di propria statuizione, dichiarare la non regolarita' dei predetti rendiconti, con conseguente annullamento delle deliberazioni citate in epigrafe, in quanto esse rivendicano o addirittura esercitano in relazione al 2012 l'asserita competenza a tali attivita'. Si depositano i seguenti documenti: 1) Deliberazione della Corte dei conti Sez. aut. del 3 aprile 2013 n.12/2013. 2) Deliberazione della Corte dei conti Sez. aut. del 5 luglio 2013 n.15/2013. 3) Deliberazione Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per l'Emilia Romagna n.234/2013 in data 12 giugno 2013. 4) Deliberazione Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per l'Emilia Romagna n. 249/2013 in data 10 luglio 2013. 5) Deliberazione Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per l'Emilia Romagna n. 248/2013 in data 2 luglio 2013. 6) Deliberazione Giunta regionale n. 1087 del 2 agosto 2013 di autorizzazione a promuovere il conflitto. Padova - Bologna - Roma, 5 agosto 2013 Prof. Avv. Falcon - Prof. Avv. Mastragostino - Avv. Manzi