N. 84 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 28 agosto 2013
Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in cancelleria il 28 agosto 2013 (della Regione siciliana). Imposte e tasse - Imposta di bollo - Misure fisse - Rideterminazione da euro 1,81 a euro 2 e da euro 14,62 a euro 16 - Destinazione delle conseguenti maggiori entrate a copertura degli oneri derivanti per gli anni 2013-2019 dal rifinanziamento della ricostruzione privata nei comuni interessati dal sisma in Abruzzo - Immediata applicabilita' di tali previsioni (in mancanza di clausola di salvaguardia) alle Regioni ad autonomia speciale - Ricorso della Regione Siciliana - Denunciata sottrazione unilaterale alla Regione di un gettito tributario riscosso in Sicilia - Inosservanza delle procedure paritetiche previste per la determinazione delle norme di attuazione statutaria - Violazione del principio di leale collaborazione, difettando la necessaria intesa circa le modalita' di compensazione del gettito. - Decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, come convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 24 giugno 2013, n. 71, art. 7-bis, commi 3 e 5. - Statuto speciale della Regione Siciliana [regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455, convertito in legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2], art. 43. Imposte e tasse - Imposta di bollo - Misure fisse - Rideterminazione da euro 1,81 a euro 2 e da euro 14,62 a euro 16 - Destinazione delle conseguenti maggiori entrate a copertura degli oneri derivanti per gli anni 2013-2019 dal rifinanziamento della ricostruzione privata nei comuni interessati dal sisma in Abruzzo - Immediata applicabilita' di tali previsioni (in mancanza di clausola di salvaguardia) alle Regioni ad autonomia speciale - Ricorso della Regione Siciliana - Denunciato contrasto con le norme statutarie e di attuazione che riservano alla ricorrente le entrate tributarie erariali riscosse nel territorio siciliano - Insussistenza del carattere di "nuova entrata tributaria", necessario perche' la legge statale possa destinarne il gettito a particolari finalita', specificate nella legge medesima - Violazione, in subordine, del principio di leale collaborazione, per mancata previsione della partecipazione regionale al procedimento di divisione dei proventi riscossi in Sicilia. - Decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, come convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 24 giugno 2013, n. 71, art. 7-bis, commi 3 e 5. - Statuto speciale della Regione Siciliana [regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455, convertito in legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2], artt. 36 e 37; d.P.R. 26 luglio 1965, n. 1074, art. 2, primo comma.(GU n.42 del 16-10-2013 )
Ricorso della Regione siciliana, in persona del Presidente pro tempore on.le Rosario Crocetta, rappresentato e difeso, sia congiuntamente che disgiuntamente, giusta procura a margine del presente atto, dagli Avvocati Beatrice Fiandaca e Marina Valli, elettivamente domiciliato presso la sede dell'Ufficio della Regione siciliana in Roma, via Marghera n. 36, ed autorizzato a proporre ricorso con deliberazione della Giunta regionale che si allega; Contro il Presidente del Consiglio dei Ministri pro tempore, domiciliato per la carica in Roma, Palazzo Chigi, Piazza Colonna 370 presso gli Uffici della Presidenza del Consiglio dei Ministri, e difeso per legge dall'Avvocatura dello Stato, per la dichiarazione di illegittimita' costituzionale dell'art. 7-bis, commi 3 e 5 del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43 recante «Disposizioni urgenti per il rilancio dell'area industriale di Piombino, di contrasto ad emergenze ambientali, in favore delle zone terremotate del maggio 2012 e per accelerare la ricostruzione in Abruzzo e la realizzazione degli interventi per Expo 2015» come convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 24 giugno 2013, n. 71, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 25 giugno 2013, n. 147 entrambi per violazione: dell'art. 43 dello Statuto d'autonomia nonche' del principio di leale collaborazione; degli artt. 36 e 37 dello Statuto d'autonomia nonche' dell'art. 2, comma 1 del D.P.R. 26 luglio 1965, n. 1074. Fatto Nella Gazzetta Ufficiale 25 giugno 2013, n. 147 e' stata pubblicata la legge 24 giugno 2013, n. 71 che, all'art. l, comma 1, ha convertito, con modificazioni, il decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43 recante «Disposizioni urgenti per il rilancio dell'area industriale di Piombino, di contrasto ad emergenze ambientali, in favore delle zone terremotate del maggio 2012 e per accelerare la ricostruzione in Abruzzo e la realizzazione degli interventi per Expo 2015». Il surriportato decreto reca, all'art. 7-bis rubricato «Rifinanziamento della ricostruzione privata nei comuni interessati dal sisma in Abruzzo» due commi, in particolare il tre ed il cinque, lesivi delle prerogative statutarie della Regione siciliana. Il comma tre stabilisce che «le misure dell'imposta fissa di bollo attualmente stabilite in euro 1,81 e in euro 14,62, ovunque ricorrano, sono rideterminate, rispettivamente, in euro 2,00 e in euro 16,00». Il comma cinque prevede che «Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 98,6 milioni di euro per l'anno 2013 e a 197,2 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2014 al 2019, si provvede con le maggiori entrate derivanti dal comma 3 del presente articolo. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio». La previsione del comma tre, di rideterminazione dell'imposta fissa di bollo, e' priva di una clausola di salvaguardia nei confronti delle Regioni a statuto speciale e deve ritenersi alle stesse direttamente applicabile in virtu' dell'inciso «ovunque ricorrano» riferibile anche al comma cinque - per l'espresso richiamo al comma tre nello stesso contenuto - che, nel quantificare gli oneri derivanti dall'art. 1-bis per l'anno 2013 (quantificati in 98,6 milioni di euro) ed in 197,2 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2014 al 2019, dispone che tali oneri vengano affrontati con le maggiori entrate derivanti dal comma tre. Il combinato disposto delle due previsioni e' palesemente illegittimo e lesivo dei parametri statutari indicati in epigrafe per i seguenti motivi. Diritto Violazione dell'art. 43 dello Statuto d'autonomia e del principio di leale collaborazione. Come precisato nella parte in fatto le previsioni dei commi surriportati non disciplinano l'ambito di applicazione delle stesse e l'utilizzo della locuzione «ovunque ricorrano» induce a ritenerle direttamente applicabili su tutto il territorio nazionale in violazione dei parametri rubricati per l'omessa previsione di una clausola di salvaguardia delle prerogative statutarie delle Autonomie Speciali e, dunque, anche di questa Regione. Ed invero, come precisato da codesta ecc.ma Corte (sentenza n. 236/13) «La clausola di salvaguardia rimette l'applicazione delle norme introdotte .....alle procedure previste dagli statuti speciali e dalle relative norme di attuazione». Pertanto, essa non costituisce una mera formula di stile, priva di significato normativo, ma ha la «precisa funzione di rendere applicabile il decreto agli enti ad autonomia differenziata solo a condizione che siano "rispettati" gli statuti speciali» (sentenza n. 241 del 2012) ed i particolari percorsi procedurali ivi previsti per la modificazione delle norme di attuazione degli statuti medesimi. Nella fattispecie sottoposta oggi al vaglio di costituzionalita' non e' ravvisabile ne' dall'esame del testo della legge di conversione dell'art.7-bis, come introdotto in sede di conversione, ne' dall'intero testo legislativo alcuna clausola del genere che garantisca che il permanere del gettito dell'imposta fissa di bollo, come rimodulato dal comma censurato, all'erario regionale o, in subordine, che il contributo della Regione Siciliana all'azione di rifinanziamento della ricostruzione privata nei comuni interessati dal sisma in Abruzzo venga effettuato rispettando i rapporti e i vincoli che gli statuti speciali stabiliscono tra livello nazionale e Regioni a statuto speciale (sent. n. 152/11). Cio' in ossequio al principio affermato da consolidata giurisprudenza di codesta ecc.ma Corte per il quale «La previsione di una procedura "garantita" al fine di applicare agli enti ad autonomia speciale la normativa introdotta esclude, percio', l'automatica efficacia della disciplina prevista dal decreto-legge per le Regioni a statuto ordinario» (sentenza n. 178 del 2012). E' di tutta evidenza la violazione dell'art. 43 dello Statuto di autonomia unitamente al principio di leale collaborazione atteso che quando vengono sottratti alla Regione siciliana tributi di sua spettanza occorre che venga raggiunta una intesa circa le modalita' di compensazione del gettito dei tributi in questione. Inoltre si rileva, in subordine e sotto altro profilo, la violazione del principio di leale collaborazione, la cui applicazione e' richiesta dalle norme statutarie e di attuazione, in quei casi nei quali vengano dal legislatore statale individuate «nuove entrate tributarie» (sent. n. 152/11). Le previsioni impugnate si palesano, pertanto, non rispettose delle surrubricate disposizioni statutarie in quanto immediatamente applicabili alle Regioni ad autonomia speciale senza prevedere espressamente il recepimento tramite le apposite procedure prescritte dalla normativa statutaria e di attuazione statutaria. Violazione degli artt. 36 e 37 dello Statuto d'autonomia nonche' dell'art.2, comma 1 del D.P.R. 26 luglio 1965, n. 1074. I commi tre e cinque dell'art. 7-bis del decreto-legge in esame, come convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 24 giugno 2013, n. 71, sono altresi' lesivi dei surubricati parametri statutari e di attuazione in quanto rideterminano l'imposta fissa di bollo, tributo di spettanza regionale, destinandone illegittimamente il relativo gettito, per il periodo dal 2013 al 2019, alla copertura di oneri diretti a soddisfare particolari finalita' contingenti dello Stato, specificate dalla stessa legge in esame, e non disponendo alcunche' per il periodo successivo. Dall'esame del testo dei commi censurati risulta evidente che la dizione «rideterminazione» dell'imposta fissa di bollo, utilizzata dal legislatore statale, non e' riconducibile al concetto di «nuova entrata tributaria» come esplicitato nella dettagliata e puntuale elencazione effettuata da Codesta Corte con sentenza n. 241/2012 in quanto non introduce alcun nuovo tributo ne' determina modificazione di aliquote e, dunque, essa non e' riconducibile alla previsione eccezionale di cui al combinato disposto dei parametri suindicati proprio in quanto si limita ad una rideterminazione di imposte preesistenti di importo fisso gia' spettanti alla Regione siciliana. In subordine e senza recesso dalle su riportate, assorbenti censure, qualora dovesse valutarsi la possibilita', meramente eventuale, di accedere ad una diversa lettura delle disposizioni censurate, essa non sarebbe conforme al combinato disposto dei parametri rubricati. Ed invero, come sopra evidenziato, nel caso sottoposto all'esame di codesta ecc.ma Corte, si dispone di un tributo fisso il cui gettito spetta interamente alla Regione e di conseguenza l'imposta fissa di bollo, come rideterminata dall'art. 7-bis, commi 3 e 5 del d.l. in questione non puo' che essere di spettanza regionale. Dunque, accedendo ad una diversa, illegittima prospettazione, se per il periodo 2013-2019, la destinazione del gettito in questione, in misura rideterminata, dovesse rispondere a specifiche necessita' contingenti e possedere, solo ipoteticamente, ma non e' questo il caso, il requisito della novita' che anche in tale ipotesi - che si prospetta per mera completezza difensiva - difetterebbe per darsi luogo all'eccezionale attribuzione del gettito in questione allo Stato, tale presupposto non si individua per gli anni successivi al 2019 per i quali sarebbe configurabile un grave danno a questa Regione (Corte costituzionale sent. n. 241/2012) e per i quali non si dispone alcunche' in ordine alla spettanza dell'intero gettito, come rideterminato, alla Regione siciliana.
P.Q.M. Voglia codesta ecc.ma Corte costituzionale ritenere e dichiarare costituzionalmente illegittimi i commi tre e cinque dell'art. 7-bis del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43 recante «Disposizioni urgenti per il rilancio dell'area industriale di Piombino, di contrasto ad emergenze ambientali, in favore delle zone terremotate del maggio 2012 e per accelerare la ricostruzione in Abruzzo e la realizzazione degli interventi per Expo 2015» come convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 24 giugno 2013, n. 71, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 25 giugno 2013, n. 147 entrambi per violazione: dell'art. 43 dello Statuto d'autonomia e del principio di leale collaborazione; degli artt. 36 e 37 dello Statuto d'autonomia nonche' dell'art. 2, comma 1 del D.P.R. 26 luglio 1965, n. 1074. Con riserva di ulteriormente dedurre. Si allega deliberazione della Giunta Regionale di autorizzazione a ricorrere. Palermo-Roma, 22 agosto 2013 Avv.ti Fiandaca - Valli