N. 86 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 29 agosto 2013

Ricorso per questione di legittimita'  costituzionale  depositato  in
cancelleria il 29 agosto  2013  (del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri). 
 
Ambiente - Norme della Regione Piemonte - Disposizioni in materia  di
  aree contigue alle  aree  protette  -  Previsione  che  l'esercizio
  venatorio nelle aree contigue  si  svolge  nella  forma  di  caccia
  controllata riservata  ai  cacciatori  aventi  diritto  all'accesso
  negli ambiti territoriali di caccia e nei comprensori alpini su cui
  insiste l'area contigua all'area naturale protetta  -  Ricorso  del
  Governo - Denunciato contrasto con la norma statale di  riferimento
  contenuta nella  legge  quadro  sulle  aree  protette  secondo  cui
  all'interno delle aree  contigue  alle  aree  protette  le  Regioni
  possono disciplinare l'esercizio della caccia esclusivamente  nella
  forma della caccia controllata, riservata  ai  soli  residenti  dei
  Comuni  dell'area  naturale  protetta  e   dell'area   contigua   -
  Violazione della competenza esclusiva dello  Stato  in  materia  di
  tutela dell'ambiente e dell'ecosistema - Richiamo alla sentenza  n.
  315 del 2010 della Corte costituzionale. 
- Legge della Regione Piemonte 25 giugno 2013, n. 11, art.  2,  comma
  3, modificativo dell'art. 6 della legge della Regione  Piemonte  29
  giugno 2009, n. 19. 
- Costituzione, art. 117, comma secondo, lett. s); legge  6  dicembre
  1991, n. 394, art. 32, comma 3. 
(GU n.43 del 23-10-2013 )
    Ricorso del Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  in  carica
(80188230587), rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale  dello
Stato  (C.F.  80224030587  -  per  il  ricevimento  degli  atti:  fax
06/96514000 e PEC "agsrm@mailcert.avvocaturastato.it"), presso i  cui
Uffici ha legale domicilio in Roma, via dei Portoghesi n. 12; 
    Nei confronti della Regione Piemonte, in persona  del  Presidente
della Giunta Regionale, per la carica domiciliato in  Torino,  Piazza
Castello, 165), per la declaratoria di illegittimita'  costituzionale
dell'art. 2, comma 3, della legge della Regione Piemonte  n.  11  del
25/06/2013, pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione  n.  26
del 27  giugno  2013,  recante:  "Disposizioni  in  materia  di  aree
contigue alle aree protette. Modifiche alla legge regionale 29 giugno
2009, n. 19." 
    Con la legge 25 giugno  2013,  n.  11,  la  regione  Piemonte  ha
dettato  "Disposizioni  in  materia  di  aree  contigue   alle   aree
protette", introducendo modifiche  alla  legge  regionale  29  giugno
2009, n. 19. 
    In particolare, la legge richiamata,  all'art.  2,  comma  3,  ha
sostituito il comma 2 dell'art. 6 della l.r. n. 19/2009,  prevedendo,
con la nuova formulazione,  che  la  caccia  all'interno  delle  aree
contigue alle  aree  protette  sia  riservata  ai  cacciatori  aventi
diritto  all'accesso  negli  ambiti  territoriali  di  caccia  e  nei
comprensori alpini su cui insiste l'area contigua. 
    La suindicata norma della legge regionale Piemonte n. 11  del  29
giugno 2013 si pone in contrasto con la Costituzione per il seguente 
 
                               Motivo 
 
    1) Illegittimita' dell'art. art. 2, comma 3, della l.r.  Piemonte
n. 11 del 25 giugno 2013 per violazione dell'art. 117,  comma  terzo,
della Costituzione. 
    La disposizione dell'art. art. 2, comma 3, della 1.r. Piemonte n.
11 del 25 giugno 2013  si  pone  in  evidente  contrasto  con  quanto
previsto dall'art. 32, comma 3, della legge 6 dicembre 1991, n.  394,
secondo cui all'interno delle aree contigue  alle  aree  protette  le
regioni possono disciplinare l'esercizio della caccia, in  deroga  al
terzo comma dell'art. 15  della  legge  27  dicembre  1977,  n.  968,
soltanto nella forma della  caccia  controllata,  riservata  ai  soli
residenti  dei  comuni  dell'area  naturale  protetta   e   dell'area
contigua, gestita in base al secondo comma dello stesso art. 15 della
medesima legge. 
    La Corte costituzionale, con sentenza n. 315/2010, pronunciandosi
su analoga norma della Regione  Liguria,  che  consentiva  la  caccia
nelle cosiddette aree contigue anche ai soggetti non residenti  nelle
succitate aree, ne ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale  per
contrasto con la norma statale richiamata, affermando che l'art.  32,
comma 3, della legge n. 394 del  1991  ha  efficacia  vincolante  nei
confronti della Regione, in quanto le norme concernenti  il  prelievo
venatorio contenute in detta legge  statale  "assumono  la  veste  di
standard  minimi  uniformi,  previsti  dalla  legislazione   statale,
nell'esercizio della competenza esclusiva dello Stato in  materia  di
tutela dell'ambiente di cui all'art. 117, secondo comma, lettera  s),
della Costituzione. 
    Con riferimento alla questione in oggetto,  la  Regione  pertanto
non  puo'  prevedere  soglie  inferiori  di  tutela,   mentre   puo',
nell'esercizio di una sua  diversa  potesta'  legislativa,  prevedere
livelli  maggiori,  che  implicano  logicamente  il  rispetto   degli
standard adeguati ed uniformi fissati nelle leggi statali". 
    La  norma  regionale  oggetto  del  presente   ricorso,   quindi,
ponendosi in contrasto con  la  previsione  contenuta  nell'art.  32,
comma 3, della legge n. 394/1991, viola la competenza esclusiva dello
Stato in materia di tutela dell'ambiente e  dell'ecosistema,  di  cui
all'art. 117, secondo comma, lettera s) della Costituzione. 
 
                              P. Q. M. 
 
    Si conclude perche' l'art. 2, comma 3, della legge della  Regione
Piemonte del  25  giugno  2013,  n.  11,  pubblicata  nel  Bollettino
Ufficiale della  Regione  n.  26  del  giorno  27  giugno  2013,  sia
dichiarato costituzionalmente illegittimo  per  violazione  dell'art.
117, secondo comma, lettera s della Costituzione. 
    Si produce l'estratto della delibera del Consiglio  dei  Ministri
del giorno 2 agosto 2013 e la  relazione  del  Dipartimento  per  gli
Affari regionali. 
 
        Roma, 16 agosto 2013 
 
                  L'Avvocato dello Stato: Di Maggio