N. 225 ORDINANZA (Atto di promovimento) 7 maggio 2013
Ordinanza del 7 maggio 2013 emessa dal Tribunale di Roma - Sez. distaccata di Ostia nel procedimento civile promosso da Calicchio Barbara contro Evers Henriette Geraldine. Locazione di immobili urbani - Contratti di locazione ad uso abitativo - Registrazione tardiva - Disciplina introdotta sul presupposto della nullita' del contratto non registrato - [Durata quadriennale del contratto, con rinnovo automatico alla scadenza, e canone annuo pari al triplo della rendita catastale, in sostituzione del maggior importo eventualmente convenuto dalle parti] - Sanzione sproporzionatamente punitiva per il proprietario locatore - Alterazione ingiustificata del sinallagma contrattuale a beneficio del conduttore - Violazione del principio di eguaglianza - Stravolgimento del principio generale consensualistico che presiede alla formazione del contratto - Eccesso di delega - Contrasto con il principio generale, indicato nello Statuto dei diritti del contribuente, secondo cui le violazioni di norme tributarie non possono essere causa di nullita' del contratto - Contrasto con le norme costituzionali che tutelano la proprieta' privata e la libera iniziativa economica ed imprenditoriale. - D.lgs. 14 marzo 2011, n. 23, art. 3, comma 8. - Costituzione, artt. 3, 41, 42 e 76; legge 27 luglio 2000, n. 212, art. 10, comma 3.(GU n.43 del 23-10-2013 )
IL TRIBUNALE Sciolta la riserva assunta a verbale di udienza del 16 aprile 2013, nel processo civile R.G. n. 1573/2012 tra Calicchio Barbara/attrice e Evers Henriette Geraldine/convenuta: rilevato che l'avv. Carlo Bogino, difensore di Calicchio Barbara, ha proposto eccezione di illegittimita' costituzionale dell'art. 3, comma 8 del decreto legislativo n. 23/2011 per contrasto con gli articoli 41, 42 e 3 della Costituzione italiana; ritenuto che la suddetta questione di costituzionalita' sia rilevante nell'ambito del presente giudizio, dovendosi chiarire, nel caso di specie, se prevalga o meno il principio consensualistico che presiede alla formazione del contratto di locazione nel caso di registrazione tardiva del contratto da parte locatrice avvenuta successivamente alla registrazione del contratto effettuata da parte conduttrice ai sensi dell'art. 3, comma 8 del d.lgs. n. 23/2011; osservato che i requisiti di validita' del contratto vanno valutati al momento perfezionativo dell'accordo contrattuale, richiedendo la legge n. 431/1998 anche la forma scritta «ad substantiam» per la valida stipulazione dei contratti di locazione ad uso abitativo; osservato che la Legge finanziaria per l'anno 2005, legge n. 311/2004, art. 1, comma 346, ha introdotto la categoria della nullita' dei contratti di locazione nell'ipotesi della mancata registrazione degli stessi; rilevate che la suddetta ultima disposizione normativa appare in contrasto con il principio di cui al comma 3 dell'art. 10 della legge n. 212/2000 (cd. Statuto dei diritti del contribuente), non potendo le violazioni aventi rilievo tributario essere causa di nullita' del contratto, vertendosi in ambito di principio generale dell'ordinamento in attuazione degli articoli 3, 23, 53, 95 della Costituzione; ritenuto che la norma di cui all'art. 3, comma 8 del d.lgs. n. 23/2011 si muove sulla scia della legge n. 311/2004 ed appare dettata come sanzione per la mancata tempestiva registrazione del contratto sul presupposto della nullita' del contratto non registrato tempestivamente; considerato, pertanto, che anche l'art. 3, comma 8 del d.lgs. n. 23/2011 si pone in contrasto con il principio dettato dalla legge n. 212/2000 secondo il quale le violazioni aventi rilievo tributario non possono essere causa di nullita' del contratto; ritenuto che le norme settoriali e speciali di cui alla legge n. 311/2004 e di cui al d.lgs. n. 23/2011 non possono avere efficacia abrogativa implicita del comma 3 dell'art. 10 della legge n. 212/2000, stante la natura di tale norma espressione di principio generale dell'ordinamento in attuazione degli articoli 3, 23, 53, 95 della Costituzione; osservato che l'imposizione legale del regime di cui all'art. 3, comma 8 del d.lgs. n. 23/2011 costituisce una sorta di sanzione a carico del proprietario/locatore per la mancata registrazione tempestiva del contratto che travolge il principio consensualistico, sovrapponendosi all'accordo contrattuale mediante un atto unilaterale di dichiarazione di registrazione, comprimendo cosi' in modo eccessivo e sproporzionato e per un lungo periodo di tempo la proprieta' privata e le rendite che in regime di libero mercato possono da essa ricavarsi; ritenuta, pertanto, non manifestamente infondata la questione di costituzionalita' in relazione agli articoli 41, 42 e 3 della Costituzione italiana, risultando aggravata, in modo rilevante, la posizione del proprietario/locatore, creandosi uno squilibrio ingiustificato, «ope legis» del sinallagma contrattuale e dell'assetto di interessi privati prevalentemente a discapito del proprietario/locatore e a beneficio della parte conduttrice; ritenuto, altresi', che anche sotto il profilo dell'eccesso di delega, e quindi della violazione dell'art. 76 della Costituzione, sia rilevante la questione di costituzionalita', dovendo demandarsi agli enti a cio' deputati il controllo e l'applicazione delle sanzioni per le violazioni delle disposizioni in materia tributaria e per la repressione del fenomeno dell'evasione fiscale, non potendo sostituirsi ad essi la dichiarazione unilaterale di registrazione del contratto che impone un regime di locazione legale come sanzione prevalentemente e sproporzionatamente punitiva per il proprietario/locatore, incidendo cio' evidentemente sul principio di uguaglianza di cui all'art. 3 della Costituzione, nonche' sulle relazioni giuridiche tra i soggetti privati dell'ordinamento, con stravolgimento del principio generale consensualistico che presiede alla formazione del contratto, in palese contrasto con il principio generale secondo il quale le violazioni di norme tributarie non possono essere causa di nullita' del contratto, nonche' in contrasto con le norme costituzionali (art. 41 e 42 Cost.) che tutelano la proprieta' privata e la libera iniziativa economica ed imprenditoriale.
P. Q. M. Sospende il presente giudizio e dispone la trasmissione degli atti a cura della Cancelleria alla Corte costituzionale affinche' valuti e dichiari l'illegittimita' costituzionale dell'art. 3, comma 8 del d.lgs. n. 23/2011 per contrasto con gli articoli 42, 41, 3 della Costituzione italiana nonche' per eccesso di delega ex art. 76 della Costituzione italiana. Si comunichi ai procuratori delle parti a cura della Cancelleria. Ostia, 7 maggio 2013 Il giudice: Persico