N. 225 ORDINANZA (Atto di promovimento) 7 maggio 2013

Ordinanza del 7 maggio 2013 emessa  dal  Tribunale  di  Roma  -  Sez.
distaccata di Ostia nel procedimento  civile  promosso  da  Calicchio
Barbara contro Evers Henriette Geraldine. 
 
Locazione  di  immobili  urbani  -  Contratti  di  locazione  ad  uso
  abitativo -  Registrazione  tardiva  -  Disciplina  introdotta  sul
  presupposto della nullita' del contratto non registrato  -  [Durata
  quadriennale del contratto, con rinnovo automatico alla scadenza, e
  canone  annuo  pari  al  triplo   della   rendita   catastale,   in
  sostituzione del  maggior  importo  eventualmente  convenuto  dalle
  parti] - Sanzione sproporzionatamente punitiva per il  proprietario
  locatore - Alterazione ingiustificata del sinallagma contrattuale a
  beneficio del conduttore - Violazione del principio di  eguaglianza
  -  Stravolgimento  del  principio  generale  consensualistico   che
  presiede alla formazione  del  contratto  -  Eccesso  di  delega  -
  Contrasto con il principio generale,  indicato  nello  Statuto  dei
  diritti del  contribuente,  secondo  cui  le  violazioni  di  norme
  tributarie non possono essere causa di  nullita'  del  contratto  -
  Contrasto con le norme costituzionali che  tutelano  la  proprieta'
  privata e la libera iniziativa economica ed imprenditoriale. 
- D.lgs. 14 marzo 2011, n. 23, art. 3, comma 8. 
- Costituzione, artt. 3, 41, 42 e 76; legge 27 luglio 2000,  n.  212,
  art. 10, comma 3. 
(GU n.43 del 23-10-2013 )
 
                            IL TRIBUNALE 
 
    Sciolta la riserva assunta a verbale di  udienza  del  16  aprile
2013,  nel  processo  civile  R.G.   n.   1573/2012   tra   Calicchio
Barbara/attrice e Evers Henriette Geraldine/convenuta: 
    rilevato che l'avv. Carlo Bogino, difensore di Calicchio Barbara,
ha proposto eccezione di illegittimita' costituzionale  dell'art.  3,
comma 8 del decreto legislativo n.  23/2011  per  contrasto  con  gli
articoli 41, 42 e 3 della Costituzione italiana; 
    ritenuto che  la  suddetta  questione  di  costituzionalita'  sia
rilevante nell'ambito del presente giudizio, dovendosi chiarire,  nel
caso di specie, se prevalga o meno il principio consensualistico  che
presiede alla formazione del  contratto  di  locazione  nel  caso  di
registrazione tardiva  del  contratto  da  parte  locatrice  avvenuta
successivamente alla registrazione del contratto effettuata da  parte
conduttrice ai sensi dell'art. 3, comma 8 del d.lgs. n. 23/2011; 
    osservato che  i  requisiti  di  validita'  del  contratto  vanno
valutati  al  momento   perfezionativo   dell'accordo   contrattuale,
richiedendo  la  legge  n.  431/1998  anche  la  forma  scritta   «ad
substantiam» per la valida stipulazione dei contratti di locazione ad
uso abitativo; 
    osservato che la Legge finanziaria  per  l'anno  2005,  legge  n.
311/2004, art.  1,  comma  346,  ha  introdotto  la  categoria  della
nullita'  dei  contratti  di  locazione  nell'ipotesi  della  mancata
registrazione degli stessi; 
    rilevate che la suddetta ultima disposizione normativa appare  in
contrasto con il principio di cui al comma 3 dell'art. 10 della legge
n. 212/2000 (cd. Statuto dei diritti del contribuente),  non  potendo
le violazioni aventi rilievo tributario essere causa di nullita'  del
contratto,   vertendosi   in    ambito    di    principio    generale
dell'ordinamento in attuazione degli articoli 3,  23,  53,  95  della
Costituzione; 
    ritenuto che la norma di cui all'art. 3, comma 8  del  d.lgs.  n.
23/2011 si muove sulla scia della legge n. 311/2004 ed appare dettata
come sanzione per la mancata tempestiva registrazione  del  contratto
sul  presupposto  della  nullita'  del   contratto   non   registrato
tempestivamente; 
    considerato, pertanto, che anche l'art. 3, comma 8 del d.lgs.  n.
23/2011 si pone in contrasto con il principio dettato dalla legge  n.
212/2000 secondo il quale le violazioni aventi rilievo tributario non
possono essere causa di nullita' del contratto; 
    ritenuto che le norme settoriali e speciali di cui alla legge  n.
311/2004 e di cui al d.lgs. n. 23/2011 non  possono  avere  efficacia
abrogativa  implicita  del  comma  3  dell'art.  10  della  legge  n.
212/2000, stante la natura di tale  norma  espressione  di  principio
generale dell'ordinamento in attuazione degli articoli 3, 23, 53,  95
della Costituzione; 
    osservato che l'imposizione legale del regime di cui all'art.  3,
comma 8 del d.lgs. n. 23/2011 costituisce una  sorta  di  sanzione  a
carico  del  proprietario/locatore  per  la   mancata   registrazione
tempestiva del contratto che travolge il principio  consensualistico,
sovrapponendosi all'accordo contrattuale mediante un atto unilaterale
di  dichiarazione  di  registrazione,  comprimendo  cosi'   in   modo
eccessivo e sproporzionato  e  per  un  lungo  periodo  di  tempo  la
proprieta' privata e le rendite  che  in  regime  di  libero  mercato
possono da essa ricavarsi; 
    ritenuta, pertanto, non manifestamente infondata la questione  di
costituzionalita' in  relazione  agli  articoli  41,  42  e  3  della
Costituzione italiana, risultando aggravata, in  modo  rilevante,  la
posizione  del  proprietario/locatore,   creandosi   uno   squilibrio
ingiustificato,   «ope   legis»   del   sinallagma   contrattuale   e
dell'assetto di interessi privati  prevalentemente  a  discapito  del
proprietario/locatore e a beneficio della parte conduttrice; 
    ritenuto, altresi', che anche sotto il  profilo  dell'eccesso  di
delega, e quindi della violazione dell'art.  76  della  Costituzione,
sia rilevante la questione di costituzionalita',  dovendo  demandarsi
agli enti  a  cio'  deputati  il  controllo  e  l'applicazione  delle
sanzioni per le violazioni delle disposizioni in materia tributaria e
per la repressione del fenomeno dell'evasione  fiscale,  non  potendo
sostituirsi ad essi la dichiarazione unilaterale di registrazione del
contratto che impone un regime  di  locazione  legale  come  sanzione
prevalentemente    e    sproporzionatamente    punitiva    per     il
proprietario/locatore, incidendo cio' evidentemente sul principio  di
uguaglianza di cui  all'art.  3  della  Costituzione,  nonche'  sulle
relazioni giuridiche tra i  soggetti  privati  dell'ordinamento,  con
stravolgimento del principio generale consensualistico  che  presiede
alla formazione del contratto, in palese contrasto con  il  principio
generale secondo il quale  le  violazioni  di  norme  tributarie  non
possono essere causa di nullita' del contratto, nonche' in  contrasto
con le norme costituzionali (art. 41 e  42  Cost.)  che  tutelano  la
proprieta'   privata   e   la   libera   iniziativa   economica    ed
imprenditoriale. 
 
                              P. Q. M. 
 
    Sospende il presente giudizio e  dispone  la  trasmissione  degli
atti a cura della Cancelleria  alla  Corte  costituzionale  affinche'
valuti e dichiari l'illegittimita' costituzionale dell'art. 3,  comma
8 del d.lgs. n. 23/2011 per contrasto con  gli  articoli  42,  41,  3
della Costituzione italiana nonche' per eccesso di delega ex art.  76
della Costituzione italiana. Si comunichi ai procuratori delle  parti
a cura della Cancelleria. 
 
      Ostia, 7 maggio 2013 
 
                         Il giudice: Persico