N. 235 ORDINANZA (Atto di promovimento) 24 maggio 2013

Ordinanza del 24 maggio 2013 emessa dal  Tribunale  di  Bari  -  Sez.
Distaccata di Altamura nel procedimento civile  promosso  da  Tradeco
S.r.l. contro Comune di Altamura. 
 
Ambiente - Norme della Regione Puglia - Organizzazione dei servizi di
  smaltimento dei rifiuti urbani - Previsione che il Comune  titolare
  dell'impianto e' tenuto a rendere disponibile l'impianto  stesso  a
  tutti i Comuni compresi nel relativo bacino di utenza -  Previsione
  che i costi di smaltimento sono ripartiti tra i Comuni  interessati
  in proporzione all'entita' dei rifiuti  conferiti  all'impianto  da
  ciascun Comune - Previsione di criteri per  la  determinazione  dei
  costi di gestione - Previsione che l'incidenza del costo non  possa
  superare due lire per  ogni  chilogrammo  di  rifiuto  conferito  -
  Violazione del principio della imposizione con legge statale  delle
  prestazioni patrimoniali - Esorbitanza  dai  limiti  dell'autonomia
  finanziaria e tributaria della Regione. 
- Legge della Regione Puglia 13 agosto 1993, n. 17, art. 10, commi  2
  e 3, come sostituiti  dall'art.  4,  comma  1,  della  legge  della
  Regione Puglia 18 luglio 1996, n. 13. 
- Costituzione, artt. 23, 117 e 119. 
(GU n.45 del 6-11-2013 )
 
                            IL TRIBUNALE 
 
    Visti gli atti, sciogliendo la riserva che precede; 
    Rilevato che nel  corso  del  presente  giudizio,  la  TRA.DE.CO.
S.r.l. conveniva in giudizio il Comune di Altamura al fine di: 
      a) accertare di nulla dovere nei confronti  di  quest'ultimo  a
titolo di contributo socio-ambientale di cui all'art. 10, l.r.  17/93
come modificata dalla l.r. 13/96; 
      b) accertare che in ogni caso nel quantitativo dei  rifiuti  da
porre a base della determinazione dei costi  non  andavano  computati
quelli prodotti dal Comune cd "ospitante"; 
      c) accertare che la somma versata dall'attrice  in  favore  del
convenuto in  occasione  dell'atto  di  transazione  in  atti  andava
imputata a titolo di contributo ex l.r. cit. a far tempo  dal  luglio
1999 al soddisfo; 
      d)  dichiarare  in  via  subordinata  che  a  far  data   dalla
deliberazione n. 2/03 il contributo  socio-ambientale  doveva  essere
posto a carico dei singoli Comuni; 
      e) dichiarare prescritto qualsivoglia diritto; osservato che il
Comune di Altamura sulla base dell'art. 10 l.r. cit. chiedeva, in via
riconvenzionale la condanna dell'attrice  al  pagamento  delle  somme
indicate in comparsa proprio a titolo di contributo  socio-ambientale
ex art. 10 l.r. 17/93 come modificata  in  atti;  osservato  che  nel
corso del  giudizio  la  parte  attrice  ha  sollevato  questione  di
legittimita' costituzionale dell'art. 10, commi 2  e  3,  l.r.  17/93
come modificato dalla l.r. 13/96 in relazione agli  artt.  23  e  119
Cost.  (quest'ultimo  nella  formulazione  anteriore  all'entrata  in
vigore della l. Cost. n. 3/01) sopratutto perche' eccedente  l'ambito
della  potesta'  impositiva  attribuita  dalle  Regioni   a   Statuto
Ordinario; 
    Rilevato che la questione appare  certamente  rilevante  ai  fini
della risoluzione del presente giudizio,  posto  che  si  controverte
(con particolare riferimento alla  domanda  riconvenzionale  proposta
dal Comune convenuto) sul diritto alla  corresponsione  di  somme  di
denaro a titolo di "contributo" previsto dall'art.  10  l.r.  cit.  a
decorrere  dall'anno  1999  fondato  dal  Comune   sulla   menzionata
disposizione; 
    Considerato,  quanto  alla  non  manifesta   infondatezza   della
questione prospettata che: a) il testo della disposizione oggetto  di
contestazione prevede che "1.  Alla  progettazione,  realizzazione  e
gestione degli impianti individuati ai sensi del precedente  art.  9,
compresa l'acquisizione delle aree e delle  attrezzature  necessarie,
provvedono obbligatoriamente: 
      a) il consorzio fra i comuni compresi in ciascuno dei bacini di
utenza individuati dal piano regionale; 
      b) il comune nel cui territorio e' stabilita la  localizzazione
dell'impianto, se il consorzio non sia stato costituito  nel  termine
di 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. 
    2. Il Comune titolare e' tenuto a rendere disponibile  l'impianto
a servizio di tutti i Comuni compresi nel relativo bacino di  utenza.
I costi di smaltimento sono ripartiti tra  i  Comuni  interessati  in
proporzione all'entita' dei rifiuti conferiti all'impianto da ciascun
Comune, tenuto conto del quadro dei  costi  proposto  all'atto  della
richiesta  di  autorizzazione  all'  esercizio  che   la   competente
Provincia approvera' in sede di approvazione del progetto. I costi di
gestione degli impianti dovranno indicare le modalita'  di  revisione
delle tariffe di smaltimento. 
    3. Il quadro economico di cui al comma  2  dovra'  esplicitare  i
costi relativi alla gestione e quelli relativi agli ammortamenti. Dei
costi relativi alla gestione fanno parte quelli per le  attivita'  di
sensibilizzazione ed educazione ambientale, con particolare  riguardo
al perseguimento degli obiettivi di  riduzione  della  quantita'  dei
rifiuti prodotti e della raccolta separata degli stessi. Tra i  costi
di gestione occorrera' tener  conto  dei  costi  socio  -  ambientali
connessi con la  gestione  dell'impianto.  Detti  costi,  determinati
sulla base delle quantita' di rifiuti conferiti, confluiranno  in  un
apposito fondo del Comune sede di impianto  e  sara'  destinato  alla
bonifica e riqualificazione di siti inquinati, ivi comprese  le  aree
industriali  dismesse,  al  recupero  delle  aree   degradate,   alla
realizzazione di centri di socializzazione e di attrezzature  per  lo
sport e il tempo libero. L'incidenza del costo  non  potra'  superare
due lire per ogni chilogrammo di rifiuto conferito"; b) tra  le  voci
di costo che il concessionario di cui all'art. 12, comma 3, l.r. cit.
deve inserire nel piano finanziario di  cui  al  citato  art.  10  e'
previsto detto contributo il cui importo e' previsto  in  misura  non
superiore a £ 2 per ogni chilogrammo di rifiuto  stoccato;  c)  detto
versamento, a parere dello scrivente Ufficio (e come  gia'  segnalato
in analoga pronuncia resa dalla  Corte  Cost.  n.  280/11)  non  puo'
considerarsi ne' tassa sulle concessioni regionali di cui all'art. 3,
l. 281/70 (afferendo  all'attivita'  di  stoccaggio  dei  rifiuti  in
discarica e non agli atti adottati dalle Regioni o dagli enti  locali
nell'esercizio delle funzioni delegate dagli artt. 117 e 118  Cost.),
ne' al contributo di urbanizzazione di cui  alla  l.  10/77  (essendo
correlato alla permanenza nel territorio Comunale della  discarica  e
al quantitativo dei rifiuti ivi  stoccati  e  non  all'urbanizzazione
dell'area su cui l'impianto insiste), ne' ad un canone di concessione
(essendo imposto per legge regionale e  non  quale  corrispettivo  in
virtu' di atto amministrativo di concessione) ovvero al corrispettivo
per l'attivita' di raccolta  dei  rifiuti  (compensata  dall'apposita
"tassa di smaltimento dei rifiuti" di cui al rd 1175/31, l. 915/80  e
successive modificazioni), ovvero un corrispettivo per una  specifica
attivita' del Comune "ospitante" in favore del privato;  considerato,
infatti, che  il  "contributo"  appare  istituito  al  mero  fine  di
"compensare"  la  localizzazione  della  discarica  all'interno   del
territorio Comunale con  i  correlati  costi  sociali  e  ambientali,
localizzazione che certamente favorisce il trattamento e  smaltimento
dei rifiuti e, a parere dello scrivente giudicante, detta istituzione
con legge regionale si pone in contrasto non solo l'art. 119 Cost. ma
anche con l'art. 117 Cost. nel testo anteriore alla  legge  Cost.  n.
03/01 (cfr. sul punto Corte costituzionale, n. 295/93 e  294/90)  che
richiede che l'autonomia finanziaria e tributaria delle Regioni operi
pur sempre nell'ambito  dei  precisi  "paletti"  che  la  legge  deve
provvedere a fissare, indicando tipologia del tributo, scopo,  metodo
di determinazione dello stesso; 
    Rilevato che nel caso  di  specie  manca,  al  fine  di  ritenere
costituzionalmente  legittima  il  tributo  ovvero   la   prestazione
patrimoniale (e tanto anche ai sensi dell'art. 23),  specifica  norma
di legge statale che ne  indichi  la  "matrice"  e  l'  "origine  del
tributo,  i  parametri  per  la  sua  determinazione  ed  altro,  non
rinveniendosi tale "delega" neppure nella l. n. 915/82 che all'art. 6
conferisce alle Regioni mero incarico di emanare "norme integrative e
di  attuazione  del   presente   decreto"   e   afferenti   la   sola
"organizzazione  dei  servizi  di  smaltimento  e  le  procedure   di
controllo e di autorizzazione" e non per  l'eventuale  previsione  di
"corrispettivi" o  "indennizzi"  che  peraltro  la  richiamata  legge
regionale  prevede  come  evidentemente  come  "obbligatori"  e   che
peraltro la stessa Corte con sentenza n. 280/11 ha sulla  base  delle
medesime considerazioni dichiarato  illegittimi  con  riferimento  ad
analoga disposizione regionale (l.r. Piemonte 18/86, art. 16); 
 
                              P. Q. M. 
 
    Visto l'art. 23, l. 11 marzo 1953, n. 87; 
    Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di
legittimita' costituzionale dell'art. 10, commi 2 e 3, l.r. n.  17/93
come modificato dalla l.r. n. 13/96 in relazione agli artt. 23, 117 e
119 Cost.; 
    Sospende il procedimento in corso; 
    Dispone  la  trasmissione  immediata  degli   atti   alla   Corte
costituzionale; 
    Ordina che il presente provvedimento sia notificato al Presidente
della  Giunta  regionale  ed  alle  parti,  nonche'   comunicato   ai
Presidenti delle due Camere del Parlamento, a cura della Cancelleria. 
 
        Altamura, 9 maggio 2013 
 
                          Il Giudice: Fazio