N. 236 ORDINANZA (Atto di promovimento) 29 marzo 2012
Ordinanza del 29 marzo 2012 emessa dal Tribunale di Tivoli nel procedimento civile promosso da Di Foggia Nicola, Accrogliano' Galdino e Brancia Mario contro Gruppo Agrantica Srl. Societa' - Controllo giudiziario previsto dall'art. 2409 cod. civ. in caso di gravi irregolarita' nella gestione delle societa' per azioni - Possibilita' di utilizzo da parte dei collegi sindacali delle societa' a responsabilita' limitata aventi finalita' diverse dalle attivita' sportive o correlate - Esclusione - Ingiustificata discriminazione rispetto alle societa' sportive con struttura di s.r.l., per le quali l'utilizzo della procedura e' espressamente consentito dall'art. 13 della legge n. 91 del 1981 - Irragionevole diversita' di controlli a parita' di struttura societaria utilizzata - Incoerenza intrinseca rispetto alla disciplina delle s.r.l. e alle inerenti finalita' di maggior tutela e trasparenza - Inadeguatezza di altri strumenti di tutela, quando i soci coincidono o sono solidali con gli amministratori - Violazione sotto piu' profili del principio di ragionevolezza - Violazione del diritto di difesa dei componenti il collegio sindacale delle s.r.l. non sportive. - Codice civile, artt. 2409 e 2476. - Costituzione, artt. 3 e 24.(GU n.45 del 6-11-2013 )
IL TRIBUNALE Nel procedimento introdotto con ricorso ex art. 2409 c.c. ed iscritto al numero 1710/2011 RGVG dai sigg.ri Nicola Di Foggia, Galdino Accrogliano' e Mario Brancia, rispettivamente in qualita' di presidente e membri effettivi del collegio sindacale del Gruppo Agranitica Srl, rappresentati e difesi dall'avv. Lucio Nicastro ed elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avv. Anna Zito in Villanova di Guidonia, via Gesmundo n. 5, ricorrenti nei confronti di Gruppo Agranitica societa' a responsabilita' limitata, con sede in Morlupo, via Giuseppe di Vittorio n. 1, resistente non costituito, ha pronunciato la seguente ordinanza con la quale si solleva questione di legittimita' costituzionale ex officio. In fatto Con istanza del 25 novembre 2011 i ricorrenti hanno richiesto al Tribunale civile di Tivoli di assumere provvedimenti necessari al fine di accertare la sussistenza delle violazioni che hanno contestualmente denunziato e di assumere i conseguenti opportuni provvedimenti a carico della gruppo Agrantica societa' a responsabilita' limitata, ai sensi dell'articolo 2409 c.c. In particolare hanno rappresentato che la societa' sopraindicata, avendo un capitale sociale sottoscritto e versato di euro 650.000,00, aveva provveduto alla nomina obbligatoria ai sensi dell'articolo 2477, secondo comma c.c. del collegio sindacale, nelle persone degli odierni ricorrenti, che rivestono tale qualita' dal 6 ottobre 2006. La societa' adita e' amministrata da un amministratore unico, titolare altresi' di una quota del capitale sociale pari ad euro 425.000,00, mentre le residue quote sono di titolarita' di altri due soci per euro rispettivamente 125.000,00 e 100.000,00. La societa' svolge di fatto e tra le attivita' consentite dallo statuto sociale, quella di ristrutturazione di immobili ed alberghiera ed a tale scopo aveva sottoscritto con altra societa' facente capo alla medesima compagine sociale un contratto avente ad oggetto il godimento di un immobile nella Regione Puglia, con destinazione alberghiera. In particolare, i ricorrenti hanno rappresentato che nel corso dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2009 la societa' ha proseguito nell'avvio dell'attivita' alberghiera presso l'immobile sopra indicato, procedendo alla ristrutturazione ed all'acquisizione di arredi funzionali all'attivita'. La societa' ha richiesto a tal fine un finanziamento (POR Puglia) che e' stato deliberato con determina dirigenziale della regione Puglia numero 386 del 4 agosto 2006, nella misura di euro 1.033.100,00. Il collegio sindacale, composto dai ricorrenti, ha posto particolare attenzione alla situazione economica e finanziaria della societa' ed alla capacita' della stessa di fronteggiare i debiti pari (secondo l'ultimo bilancio, approvato al 31 dicembre 2009) all'inizio del 2010 ad euro 1.584.906,00, nonche' e al rispetto degli impegni assunti nell'ambito della gestione del finanziamento. Il collegio, dopo aver convocato l'amministratore della societa' per il 27 gennaio 2010, ha convocato in data 5 febbraio 19 marzo 2010 l'assemblea dei soci per esaminare la situazione finanziaria e per chiedere all'amministratore la documentazione necessaria al fine di espletare le dovute valutazioni. Nel corso dell'assemblea del 5 febbraio 2010 l'amministratore unico ha relazionato l'assemblea ed il collegio sindacale in merito alla necessita' di risorse pari a euro 700.000 per il completamento l'avvio dell'attivita' e in merito alla conseguenza richiesta di altro finanziamento richiesto alla Banca Monte dei Paschi di Siena, tramite l'intermediario Arcofin, propedeutico alI'avvio dell'attivita' alberghiera medesima, acconsentendo alla richiesta del collegio sindacale di fornire documentazione idonea ad effettuare le necessarie verifiche. I ricorrenti hanno anche rappresentato che a seguito di convocazione del collegio sindacale si e' tenuta una nuova assemblea dei soci in data 19 marzo 2010, nell'ambito della quale l'amministratore unico ha informato il collegio circa: l'imminente liquidazione dell'importo di euro 300.000,00 quale saldo del POR a seguito della richiesta avanzata a Medio Credito S.p.A. (ente erogatore del finanziamento), lo slittamento dell'avvio dell'attivita' all'inizio del 2011, la sottoscrizione di un accordo con altra societa' per la definizione del piano di risanamento. L'amministratore non ha pero' consegnato la documentazione richiesta ed il collegio l'ha invitato indi a provvedere. Nonostante tali richieste l'amministratore (che e' anche socio di maggioranza, come detto) ha tenuto un comportamento definito sfuggente dai ricorrenti, non offrendo la possibilita' al collegio sindacale di effettuare le periodiche verifiche ed omettendo di consegnare la documentazione contabile aggiornata, omettendo altresi' di convocare l'assemblea per l'approvazione del bilancio nei termini previsti e costringendo, mese per mese, il collegio sindacale ad invitare l'amministratore medesimo a trasmettere la bozza di bilancio. L'amministratore ha risposto a tali inviti solo con l'invio di una relazione sulla gestione alla quale pero' non ha dato alcun seguito, con la conseguenza che il collegio sindacale si e' trovato obbligato a convocare la relativa assemblea di approvazione del bilancio, che ha avuto luogo solo in data 28 settembre 2010. In tale data il collegio ha rilevato il permanere della situazione sopra descritta in merito all'avvio dell'attivita' aziendale e, quindi, la necessita' di risorse. Ha rilevato altresi' l'assenza di informazioni in merito alla posticipazione dell'avvio dell'attivita' alberghiera ed al regime nell'ambito del finanziamento pubblico erogato da Mediocredito. In data 5 novembre 2010 il presidente del collegio sindacale ha chiesto la convocazione di una nuova assemblea, al fine di ottenere dall'amministrazione la relazione sulle questioni gia' proposte, tentando altresi' di accedere personalmente alla sede sociale per ottenere le informazioni richieste, ma non riuscendo nel suo intento. L'amministratore, ancorche' richiesto, non ha proceduto nemmeno alla nomina di nuovo collegio sindacale, essendo quello vigente ormai decaduto, ne' ha trasmesso la bozza di bilancio o aggiornamenti inerenti la contabilita' e la documentazione richiesta. Alla luce di tale situazione, i predetti ricorrenti, quali presidente e membri del collegio sindacale non ancora nominato, si sono rivolti al Tribunale di Roma, con ricorso ex articolo 2409 c.c., che e' stato pero' rigettato per ragioni di competenza inderogabile in favore del tribunale di Tivoli. Fissata l'udienza per il giorno 16 marzo 2012, e verificata la regolarita' delle notifiche e l'assenza della societa' intimata, nel corso dell'udienza la difesa dei ricorrenti ha insistito nelle proprie richieste ed il collegio si e' riservato. Alla luce di quanto sopra descritto ritiene il collegio che vi sarebbero in astratto ragioni sufficienti ad accogliere la richiesta di controllo giudiziario ex articolo 2409 c.c. e disporre i conseguenti provvedimenti, anche a tutela dei creditori (oltre che dei sindaci, che potrebbero essere chiamati a rispondere delle proprie responsabilita' e che presumibilmente anche a tal fine hanno chiesto l'intervento di questo Tribunale). In diritto Inquadramento della quaestio giuridica alla luce dello stato della giurisprudenza. Il problema di diritto che si pone alla attenzione di questo collegio concerne la esperibilita' del rimedio del controllo giudiziario ex art. 2409 c.c. da parte del collegio sindacale di una S.r.l. La interpretazione giurisprudenziale delle norme di riferimento e' stata tutt'altro che pacifica. In particolare, accanto a pronunce che hanno riconosciuto la piena applicabilita' della norma richiamata anche alle societa' a responsabilita' limitata (Trib. Udine, 18 giugno 2004, in Dir. e Prat. Soc., 2005, monog. 1, 78; Trib. Udine, 1 luglio 2004, in Societa', 2005, 367; Trib. Roma, 6 luglio 2004, in Giur. Merito, 2005, 2, 312; Trib. Treviso, 28 settembre 2004, in Dir, e Prat. Soc., 2005, 20, 72; Trib. Roma, 1 dicembre 2004, in Giur, Comm., 2006, II, 81; Trib. Milano, 8 luglio 2005, in Foro it. 2006, 1240; Trib. Napoli, 14 maggio 2008, in Giur, Merito, 2009, 10, 2492), sono state emesse sentenze che, al contrario, hanno negato l'ammissibilita' dell'estensione normativa (Trib. Lecce, 16 luglio 2004, in Societa', 2005, 358; Trib. Bologna, 21 ottobre 2004, in Societa', 2005, 355; Trib. Milano, ord., 12 maggio 2006; Trib. Bari, 27 novembre 2004; App. Roma, 7 aprile 2005, in Giur. Comm., 2006, 1, 81; App. Roma, 13 aprile 2005, in Giur. It., 2006, 75; Trib. Milano, 12 maggio 2006; App. Napoli, 15 maggio 2005, in Riv. Giur. Molise e Sannio, 2006, 2,1; App. Roma, 13 luglio 2006, in Foro It., 2007, 5, 1593; Trib. Lucca, 13 settembre 2007, In Giur, Merito, 2008, 12, 3187; Trib. Roma, 16 gennaio 2008, in Riv. Notariato, 2009, 3, 668). In particolare, si e' ritenuto che il richiamo generico alla disciplina dedicata alla societa' per azioni potesse non includere automaticamente anche il contenuto della disposizione ex art. 2409 c.c. (cfr. App. Trieste 5 novembre 2004; Trib. Lecce 16 luglio 2004; Trib Bologna 21 ottobre 2004). Ad avviso di tale orientamento la medesima relazione al d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 6 sarebbe piuttosto chiara sulla questione: prevede infatti che l'intervento del giudice nelle forme di cui all'art. 2409 c.c. e' inutile dal momento che ad ogni socio e' reso possibile avere notizie con riguardo alla gestione, e' attribuita la legittimazione a proporre azioni sociale di responsabilita' nonche' il potere di ottenere in quella sede un provvedimento di revoca dell'amministratore. In definitiva afferma che i soci di societa' a responsabilita' limitata hanno gia' uno strumento che gli consente di dirimere i conflitti interni alla societa'. Altro dubbio ermeneutico e' stato incentrato nella nuova formulazione dell'art. 2477 c.c., che disciplina i casi in cui la nomina del collegio sindacale nella societa' a responsabilita' limitata e' obbligatoria, nella parte in cui prevede che "si applicano le disposizioni dettate in tema di societa' per azioni". Secondo parte della giurisprudenza (cfr. Trib. Udine 1 luglio 2004; Trib. Roma 6 luglio 2004; Trib. Roma 1 dicembre 2004), in virtu' di tale inciso, il controllo giudiziario sarebbe applicabile alle societa' a responsabilita' limitata dotate di collegio sindacale. La querelle che si e' venuta a creare fra le Corti di merito ha interessato anche la Corte Costituzionale, che si e' pronunciata nel 14 dicembre 2005 con sentenza n. 481, chiamata a pronunciarsi dalla Corte di appello di Trieste e dal Tribunale di Cagliari: tali autorita' avevano affermato che la differenza di trattamento fra le societa' a responsabilita' limitata e le societa' per azioni non sarebbe giustificata e configurerebbe una violazione dell'art. 3 Cost. posto che i soci di S.p.a. verrebbero trattati dalla legge meglio dei soci di S.r.l., senza che vi sia una ragione per questa disparita' di trattamento. La Corte costituzionale ha dichiarato costituzionalmente infondata la questione di legittimita' costituzionale degli articoli 2409 c.c., 2476, comma 3 c.c. e 2477, comma 4 c.c. con riferimento agli articoli 3 e 76 della Costituzione, nella parte in cui non prevedono l'applicabilita' dell'art. 2409 c.c. alla societa' a responsabilita' limitata. Di fatto, la Corte costituzionale ha fondato le proprie argomentazioni sull'art. 2, lett. f), della legge di delega alla riforma del diritto societario 3 ottobre 2001, n. 366 che fissa il principio generale per cui le societa' a responsabilita' limitata e le societa' per azioni devono costituire due modelli distinti, principio cui fa da corollario la previsione, per le prime, di un autonomo ed organico complesso di norme ed una impostazione della disciplina radicalmente divergente da quella adottata dal codice civile. La Corte costituzionale si e' dunque limitata ad affrontare tale specifica quaestio, della quale era stata investita, e non ha ancora avuto occasione, invece, di pronunciarsi in ordine alla ragionevolezza della discriminazione operata tra societa' a responsabilita' limitata previste dalla legge 91/1981, il cui art. 13 ammette il controllo giudiziario ex art. 2409 c.c., e societa' a responsabilita' limitata aventi un fine statutario o costitutivo diverso da quello indicato nella legge 91/1981. A sostegno dell'assunto negatorio e' intervenuta anche una recente decisione della cassazione (n. 403/2010), successiva alla pronuncia del Giudice delle Leggi. Nel dettaglio, la sentenza della Corte di cassazione del 13 gennaio 2010, n. 403 e' intervenuta sulla questione chiarendo che la societa' a responsabilita' limitata ha una disciplina autonoma rispetto a quella dettata per la societa' per azioni. Nella societa' a responsabilita' limitata il potere di denunciare le irregolarita' nella gestione degli amministratori spetta ai soci e non ai sindaci ed e' inapplicabile la disposizione del controllo giudiziale su istanza del collegio sindacale. In particolare, la Corte di cassazione ha statuito che il generico richiamo alla disciplina della societa' per azioni di cui all'art. 2477 c.c. non si estende all'art. 2409 c.c., in virtu' proprio della nuova impostazione data alla societa' a responsabilita' limitata. La nuova disciplina conferisce ai soci poteri di controllo individuali autonomi e ben delineati, diversi da quelli esistenti prima della riforma e li sottrae cosi' al collegio sindacale, qualora fosse nominato. E' opportuno analizzare nel dettaglio le ragioni del decisum della Suprema Corte: (i) voluta diversita', da parte del legislatore della riforma, del sistema societario della societa' a responsabilita' limitata rispetto alla societa' per azioni; (ii) abrogazione del richiamo alle societa' a responsabilita' limitata, contenuto nella formulazione del precedente art. 2488 c.c.; (iii) richiamo all'art. 92 disp. att. c.c. che, nello stabilire gli effetti della nomina dell'amministratore giudiziario ex art. 2409 c.c. sull'imprenditore, fa esclusivo riferimento alle societa' per azioni ed alle societa' in accomandita per azioni, escludendo espressamente la previsione delle societa' a responsabilita' limitata. La sentenza della Corte di cassazione ha fatto, altresi', espresso richiamo anche alla Relazione alla riforma societaria, nella quale, relativamente alla citata procedura, viene affermata la superfluita' e la contraddittorieta' con il sistema delle societa' a responsabilita' limitata della previsione di forme di intervento del giudice, quali quelle previste dall'art. 2409 c.c. Alla luce delle predette considerazioni, la citata sentenza di legittimita' ha dunque innanzitutto affermato la totale preclusione al ricorso del procedimento ex art. 2409 c.c. per le societa' a responsabilita' limitata, in cui la nomina del collegio sindacale sia facoltativa. La Suprema Corte si e' poi ulteriormente soffermata ad analizzare l'applicabilita' della citata norma alle societa' a responsabilita' limitata, nelle quali la nomina del collegio sindacale sia divenuta obbligatoria ai sensi dell'art. 2477 c.c. Ed infatti proprio il richiamo che quest'ultimo articolo compie alla disciplina delle societa' per azioni aveva creato dubbi interpretativi. Piu' precisamente, essendo l'art. 2409 c.c. collocato nell'ambito della disciplina del collegio sindacale nelle societa' per azioni, la Corte ha preso in considerazione che, per effetto del citato richiamo di cui all'art. 2477 c.c., anche il collegio sindacale di una societa' a responsabilita' limitata (obbligatoriamente nominato) potrebbe essere legittimato a sollecitare i provvedimenti di cui all'art. 2409 c.c. Siffatta conclusione non e' stata pero' condivisa dalla cassazione sulla base dei seguenti motivi: (i) il richiamo alle disposizioni della societa' per azioni, contenuto all'art. 2477 c.c., e' generico; (ii) il legislatore della riforma si e' espresso in senso contrario, escludendo il richiamo alle societa' a responsabilita' limitata nella nuova formulazione dell'art. 2409 c.c., come risulta anche dalle analitiche argomentazioni illustrate nella Relazione al testo normativo; (iii) il contrasto che si creerebbe tra un eventuale potere riconosciuto al collegio sindacale di sollecitare l'intervento dell'Autorita' giudiziaria, ai sensi dell'art. 2409 c.c., ed il potere di controllo, che la riforma del diritto societario ha espressamente attribuito ai soci, i quali sono legittimati anche a proporre azione di responsabilita' nei confronti degli amministratori ed a richiederne la revoca in via cautelare. Come nota conclusiva, tuttavia, la stessa Suprema Corte ha precisato che lo stesso legislatore avrebbe interpretato la normativa vigente in linea con la posizione negatrice, avendo previsto, con il d.lgs. n. 37/2004 (art. 8), una specifica eccezione alla regola generale per le societa' sportive, di cui alla legge n. 91/1981, in relazione alle quali e' ammissibile l'applicazione dell'art. 2409 c.c., anche nel caso in cui siano costituite sotto forma di societa' a responsabilita' limitata. Pertanto, ha concluso la Corte di Cassazione, il rinvio alle disposizioni della societa' per azioni, di cui all'art. 2477 c.c., deve essere interpretato come semplice richiamo ai requisiti professionali, alle cause di ineleggibilita', decadenza ed incompatibilita' dei sindaci, previste all'art. 2397 c.c. e ss. nonche' alle rispettive funzioni e doveri, indicati all'art. 2403 c.c. e ss. ma non certamente quale estensione dell'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 2409 c.c. Nonostante tali autorevoli pronunce, i contrasti giurisprudenziali non sono cessati, essendo fortemente sentita dai giudici di merito l'esigenza di una maggiore tutela anche da parte dei collegi sindacali delle societa' responsabilita' limitata. La posizione della Suprema Corte, in merito all'applicabilita' dell'art. 2409 c.c. alle societa' a responsabilita' limitata con obbligo di nomina del collegio sindacale, e' stata ad esempio totalmente disattesa dal Tribunale di Milano che, con decreto del 26 marzo 2010, ha riconosciuto l'ammissibilita' per i sindaci di una societa' a responsabilita' limitata, obbligatoriamente nominati, di adire il Tribunale, per sottoporre la societa' a controllo giudiziario, in caso di gravi irregolarita' poste in essere dall'organo amministrativo. Nella motivazione del provvedimento, il Tribunale di Milano ha preso in esame proprio la citata sentenza emessa dalla Corte di Cassazione, illustrando i motivi di mancata condivisione delle considerazioni della Suprema Corte. In particolare, il Collegio giudicante milanese ha fornito una differente interpretazione del richiamo alla disciplina delle societa' per azioni, contenuto nel citato art. 2477 c.c. Nello specifico, il giudice meneghino ha affermato che, essendo l'art. 2409 c.c. inserito nella sezione che si occupa del collegio sindacale delle societa' per azioni, il rinvio debba considerarsi tutt'altro che generico (al contrario di quanto ritenuto dalla Cassazione) e che abbia, al contrario, l'effetto di estendere la possibilita' di denuncia al Tribunale di gravi irregolarita' anche alle societa' a responsabilita' limitata con obbligo di nomina del collegio sindacale. A parere del Tribunale di Milano, tale interpretazione sarebbe l'unica possibile, al fine di attribuire ai sindaci di societa' a responsabilita' limitata un'adeguata tutela. Infatti, negare ad un sindaco il potere di intervento su atti di mala gestio (tramite lo strumento di cui all'art. 2409 c.c.) significherebbe esporre quest'ultimo ad una responsabilita' per fatto del terzo (l'amministratore), rispetto al quale non disporrebbe di alcun potere e, pertanto, ad una responsabilita' che potrebbe addirittura considerarsi di natura oggettiva. Il decreto milanese in esame specifica, altresi', che il potere di controllo, attribuito ai soci di societa' a responsabilita' limitata, non puo' escludere il diritto di intervento dei sindaci, in caso di irregolarita' di gestione. Infatti, i poteri attribuiti dalla riforma ai soci di societa' a responsabilita' limitata non escludono il rischio che la societa' possa essere esposta ad abusi, da parte degli amministratori, quando tali abusi siano voluti anche dai soci o quando i soci siano anche amministratori. In tale ipotesi, infatti, potrebbe sorgere una diversita' tra gli interessi del patrimonio sociale e quelli dei soci, con eventuali gravi ripercussioni per la societa' e per i terzi. Secondo il Tribunale di Milano, e' proprio in questi casi che maggiormente si evidenzierebbe l'utilita' del ricorso alla procedura ex art. 2409 c.c. anche nelle societa' a responsabilita' limitata, al fine di garantire l'intervento di un controllore che agisca nell'interesse non dei soci bensi' della societa' e soprattutto dei relativi creditori sociali. In particolare, sempre ad avviso del Tribunale di Milano, qualora la S.r.l. sia tenuta alla nomina del collegio sindacale ai sensi del secondo o del terzo comma dell'art. 2477 c.c. (nella formulazione ante 14, L. 12.11.2011, n. 183 (Legge di stabilita') con decorrenza dal 1.01.2012), deve ritenersi attribuita ai componenti dell'organo di controllo la facolta' di denunziare al tribunale le gravi irregolarita' commesse dagli amministratori nella gestione, ai sensi dell'art. 2409, ultimo comma, c.c. (nel caso oggetto di giudizio relativo a inerzia dell'amministratore unico nella gestione della societa', nonche' a una posizione di conflitto di interessi di quest'ultimo, il Tribunale, in accoglimento del ricorso proposto dai sindaci, ha indi revocato l'amministratore unico e nominato un amministratore giudiziario, ritenendo superflua la preventiva ispezione prevista dal secondo comma dell'art. 2409 c.c., per essere stati i fatti dedotti dai ricorrenti espressamente ammessi dall'amministratore unico costituitosi in giudizio). Tale interpretazione favorevole e' stata riproposta dalla sentenza n. 501/2011 del Tribunale di Milano, che ha da un lato affermato la responsabilita' degli amministratori delle S.r.l. verso i creditori sociali e dall'altra la necessita' di garantire l'esperibilita' del rimedio ex art. 2409 c.c. Secondo i giudici, l'eventuale assenza di una disciplina della responsabilita' degli amministratori delle Srl verso i creditori sarebbe inconciliabile con il sistema di responsabilita' degli organi gestori delineato dalla riforma. La mancata espressa previsione nelle nuove norme sarebbe, quindi, la conseguenza di una svista di coordinamento della normativa e non invece una scelta legislativa, anche perche' non vi e' alcuna menzione di tale circostanza nella relazione illustrativa del decreto di riforma del diritto societario. La sentenza, quale conseguenza del ragionamento, avvalora anche la tesi che nelle S.r.l. con collegio sindacale obbligatorio, i creditori potrebbero agire contro i sindaci per l'omesso controllo che ha concorso a determinare l'insufficienza del patrimonio sociale ove questi non abbiano esperito i necessari controlli. Ne conseguirebbe, in tale contesto, che l'eventuale esclusione degli amministratori, responsabili diretti della gestione, e non dei sindaci risulterebbe paradossale. La sentenza, infine, evidenzia che una differente interpretazione determinerebbe problemi di legittimita' costituzionale sia per una ingiustificata disparita' di trattamento rispetto ai creditori della societa' per azioni, sia perche' il legislatore delegato della riforma delle societa' non era stato autorizzato all'eliminazione dell'azione dei creditori sociali delle S.r.l. Tali decisioni evidenziano l'esigenza sentita dalla giurisprudenza vivente di fornire i collegi sindacali del potere di esperire l'azione prevista dall'art. 2409 c.c. anche nelle societa' a responsabilita' limitata. Non va poi dimenticato tale esigenza e' stata avvertita anche dal Consiglio nazionale dei commercialisti. Invero, la norma 6.3 delle «Norme di comportamento del collegio sindacale» del Consiglio nazionale dei dottori commercialisti ed esperti contabili auspica che lo strumento di controllo giudiziario previsto dall'articolo 2409 venga ritenuto ammissibile, anche su ricorso del collegio sindacale, per ragioni basate sull'unitarieta' del sistema dei controlli anche su ricorso del collegio sindacale, per ragioni basate sull'unitarieta' del sistema dei controlli. Sulla rilevanza della questione nella fattispecie alla attenzione del Tribunale. Nel caso di specie la questione di diritto appena descritta appare di imprescindibile soluzione per la decisione sulla istanza, trattandosi di norma che preclude la stessa esperibilita' del rimedio, determinando cosi' la declaratoria di inammissibilita' del ricorso, che, invece, per quanto detto in fatto, appare al collegio meritevole di accoglimento. Impossibilita' di un'interpretazione costituzionalmente orientata della norma. Ritiene il collegio che le argomentazioni della Corte Suprema di Cassazione (Corte di Cassazione del 13 gennaio 2010, n. 403) siano insuperabili e che allo stato della normativa non sussista alcuna possibilita' di applicare l'art. 2409 c.c. alle societa' a responsabilita' limitata. Invero, oltre a quanto affermato dalla Cassazione, va aggiunto che il riferimento normativo contenuto nell'art. 2477 c.c., con il quale si rinviava alle disposizioni sulle societa' per azioni (testualmente: "Nei casi previsti dal secondo e terzo comma si applicano le disposizioni in tema di societa' per azioni; se l'atto costitutivo non dispone diversamente, la revisione legale dei conti e' esercitata dal collegio sindacale) e' venuto meno nella nuova formulazione introdotta dall'art. 14, legge 12 novembre 2011, n. 183 (Legge di stabilita') con decorrenza dal 1° gennaio 2012. Ne deriva l'assoluta impossibilita' di una interpretazione "estensiva" della norma in precedenza richiamata a sostegno della tesi della esperibilita' dell'art. 2409 c.c. da parte del Tribunale di Milano. Tuttavia, gli effetti di limitazione della tutela che ne deriverebbero ed i rischi gravanti sul collegio sindacale - come ben evidenziati dal Tribunale di Milano con decreto del 26 marzo 2010 e con sentenza n. 501/2011 - legittimano certamente nuovi dubbi di conformita' alla Carta costituzionale. Infatti, negare ad un sindaco il potere di intervento su atti di mala gestio (tramite lo strumento di cui all'art. 2409 c.c.) significherebbe esporre quest'ultimo ad una responsabilita' per fatto del terzo (l'amministratore), rispetto al quale non disporrebbe di alcun potere e, pertanto, ad una responsabilita' che potrebbe addirittura considerarsi di natura oggettiva. Motivi di contrasto con norme di rango costituzionale. Illegittimita' costituzionale dell'art. 2409 c.c. e 2476 c.c. con riferimento agli articoli 3 e 24 della Costituzione nonche' del principio della ragionevolezza. Per tali ragioni, condivide il collegio l'esigenza che il potere di controllo, attribuito ai soci di societa' a responsabilita' limitata - ancorche' diversa da quelle sportive - non possa escludere il diritto di intervento dei sindaci, in caso di irregolarita' di gestione. Infatti, l'aver attribuito la riforma del diritto societario la possibilita' di accesso anche ai soci di societa' a responsabilita' limitata non esclude il rischio che la societa' possa essere esposta ad abusi, da parte degli amministratori. Cio' risulta particolarmente evidente quando tali abusi siano voluti anche dai soci o quando i soci siano anche amministratori, come nel caso di specie. In tale casi, come detto, puo' sorgere facilmente una diversita' tra gli interessi del patrimonio sociale e quelli dei soci, con possibili gravi ripercussioni per la societa' e per i terzi. Dunque, ad avviso del collegio e' proprio per tale ragione ed in queste fattispecie che maggiormente si evidenzierebbe l'utilita' del ricorso, anche nelle societa' a responsabilita' limitata che abbiano finalita' diverse da quelle sportive, alla procedura ex art. 2409 c.c., al fine di garantire l'intervento di un controllore che agisca nell'interesse non dei soci bensi' della societa' e soprattutto dei relativi creditori sociali. In questa prospettiva non appare quindi piu' condivisibile quanto si afferma nella Relazione accompagnatoria al decreto legislativo n. 6 del 2003 e cioe' che l'ampliamento del potere ispettivo dei soci, la legittimazione di' ciascun socio all'azione sociale di responsabilita', la previsione di un provvedimento cautelare d'urgenza di revoca degli amministratori in caso di gravi irregolarita' nella gestione della societa' (art. 2476 cod. civ.) sarebbero idonei a coprire l'area di operativita' dell'art. 2409 cod. civ., e deve negarsi, pertanto, la pretesa equivalenza di tutela che, in tal modo, si sarebbe assicurata. Inoltre, ad una applicazione generalizzata del rimedio da parte dei Sindaci delle Srl osta, per quanto appena detto, il novellato dato normativo (a seguito della legge di stabilita' del 2010). Cio' si traduce anche in una limitazione del diritto di difesa, tutelato dall'art. 24 Cost., da parte dei collegi sindacali. Non assume nemmeno rilievo nel caso di specie, ad avviso del collegio, quanto in precedenza affermato dalla Consulta nella decisione n. 481/2005 in merito al "bilanciamento" tra la impossibilita' di esperire il rimedio ex art. 2409 c.c. e l'estensione dell'accesso a tutti i soci. Invero il Giudice delle leggi ha rettamente evidenziato, nel respingere la q.l.c. sollevata nel 2005, che "l'accesso consentito a ciascun socio a documenti della societa' costituisce certamente una profonda innovazione, idonea a potenziare l'efficacia dell'azione sociale di responsabilita', alla quale viene legittimato ciascun socio, che viene altresi' legittimato a «chiedere, in caso di gravi irregolarita' nella gestione della societa', che sia adottato provvedimento cautelare di revoca degli amministratori». Ed e' appena il caso di rilevare come la formulazione letterale della norma non imponga affatto l'interpretazione che dei presupposti della misura "cautelare" di revoca propongono i rimettenti, al contrario, la qualificazione di "cautelare" data dalla legge alla misura di revoca ben puo' essere intesa - come peraltro ritiene una parte della giurisprudenza e della dottrina - nel senso di strumentale (ed anticipatoria rispetto) ad una azione volta ad ottenere una sentenza di revoca degli amministratori, per cio' solo che nella gestione della societa' sono presenti "gravi irregolarita'" e v'e' mero pericolo di danno per la medesima. Cosi come la salvezza del «diritto al risarcimento dei danni spettanti [...] al terzo» danneggiato da atti dolosi o colposi degli amministratori (art: 2476, comma sesto, cod. civ.) costituisce previsione che non preclude interpretazioni - peraltro proposte in dottrina - idonee ad assicurare efficace tutela ai creditori sociali". Tuttavia, il problema oggi all'attenzione di questo Tribunale riguarda la diversa prospettiva della responsabilita' dei componenti il collegio sindacale che potrebbero essere chiamati a rispondere dai creditori, prospettiva nella quale non e' stata ancora affrontata dalla Consulta la questione di conformita' ai principi costituzionali. E' inoltre nuovo e meritevole di verifica costituzionale anche il profilo della disparita' di trattamento con le societa' sportive aventi struttura di S.r.l., che potrebbe palesare profili di irragionevolezza, come si dira' meglio oltre. Quindi, pur non ignorando questo Collegio che il Giudice delle Leggi sia gia' stato chiamato a pronunciarsi sul problema, si ritiene che le censure rivolte in tali giudizi e quindi esaminate dalla Corte costituzionale - essendo vincolata a quanto ivi dedotto e rilevante nel caso di specie - non siano risolutive del quesito che si propone oggi. Si ritiene, percio', di portare nuovamente alla attenzione della Consulta la quaestio della ammissibilita' dell'istituto di cui all'art. 2409 c.c. in ipotesi di S.r.l. con collegio sindacale, diverse dalle societa' sportive, sotto i diversi e nuovi profili ed argomentazioni appena esposti ed alla luce del mutato quadro normativo (modifica operata dall'art. 14, legge 12 novembre 2011). Illegittimita' costituzionale dell'art. 2409 c.c. e 2476 c.c., in rapporto all'art. 13, legge 91/1981 con riferimento all'art. 3 Cost. ed al principio della ragionevolezza. Le disposizioni de quibus, come accennato, appaiono a questo tribunale in contrasto anche con il principio di ragionevolezza. Va ricordato, a questo riguardo, che la giurisprudenza della Corte, in passato, era orientata nel senso di ricondurre il principio di ragionevolezza all'interno della previsione dell'art. 3 della Costituzione che afferma - come noto - il principio di uguaglianza; di modo che la norma irragionevole era costituzionalmente illegittima in quanto apportatrice di irragionevoli discriminazioni. Come conseguenza di siffatta impostazione era necessario, per accertare l'irragionevolezza della norma, che fosse individuato il c.d. tertium comparationis. Una volta affrancato il principio di ragionevolezza sia dal principio di uguaglianza, sia dalla ricerca del tertium comparationis, la Corte ne ha poi affermato la violazione anche in assenza di una sostanziale disparita' di trattamento tra fattispecie omogenee, allorche' la norma presenti una intrinseca incoerenza, contraddittorieta' od illogicita' rispetto al contesto normativo preesistente o rispetto alla complessiva finalita' perseguita dal legislatore. Sotto la prima accezione si dubita quindi della ragionevolezza della esclusione dalla disciplina di cui all'art. 2409 c.c. nei confronti delle sole societa' a responsabilita' limitata aventi finalita' diverse dalle attivita' sportive ed attivita' ad esse connesse o strumentali, come previsto dalla legge 91/1981, il cui articolo 13 e' stato modificato dal decreto legislativo 6 febbraio 2004, n. 37 (Modifiche ed integrazioni ai decreti legislativi numeri 5 e 6 del 17 gennaio 2003, recanti la riforma del diritto societario, nonche' al testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo n. 385 del 1° settembre 1993, e al testo unico dell'intermediazione finanziaria di cui al decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998). Infatti, per le societa' aventi quale scopo indicato nell'atto costitutivo le attivita' sportive o le attivita' ad esse connesse o strumentali, la norma dispone nei termini che seguono: "Il procedimento di cui all'articolo 2409 del codice civile si applica alle societa' di cui all'articolo 10, comprese quelle aventi forma di societa' a responsabilita' limitata; il potere di denuncia spetta anche alle federazioni sportive nazionali". Orbene, tale discriminazione nel regime di' ricorribilita' allo strumento di cui all'art. 2409 c.c. non appare, ad avviso del collegio, ragionevole, attesa la identita' di struttura societaria utilizzata. In sostanza a seconda della finalita' perseguita dalla societa' si concede o meno il ricorso ad uno strumento di controllo il quale controllo, tuttavia, dovrebbe essere legato alle dinamiche strutturali e di funzionamento della societa', che sono certamente uguali in entrambi i casi, e non si ritiene invece ragionevole che possa essere diversamente valutato a seconda dei fini statutari o costitutivi della societa'. Va anche considerato che lo strumento in oggetto (controllo giudiziario ex art. 2409 c.c.) e' un mezzo di controllo che si aggiunge agli strumenti di tutela gia' previsti per le S.r.l. e quindi, anche nell'ottica della seconda accezione di ragionevolezza della norma (quella cioe' della intrinseca incoerenza rispetto al complesso normativo), non si comprende il senso della esclusione della possibilita' di tutela maggiore (al fine di garantire l'intervento di un controllore che agisca nell'interesse non dei soci bensi' della societa' e soprattutto dei relativi creditori sociali) che il controllo giudiziario offrirebbe, a fronte della dichiarata intenzione del legislatore di assicurare una maggiore trasparenza delle azioni societarie e, non da ultimo, a fronte di una denuncia da parte della giurisprudenza vivente della lacuna di strumenti idonei ad evitare - nelle societa' a responsabilita' limitata non ricomprese in quelle di cui alla legge 91/1981 - il rischio che la societa' possa essere esposta ad abusi, da parte degli amministratori, quando tali abusi siano voluti anche dai soci o quando i soci siano anche amministratori, ipotesi in cui puo' certamente sorgere una diversita' tra gli interessi del patrimonio sociale e quelli dei soci, con eventuali gravi ripercussioni per la societa' e per i terzi. Del resto lo stesso legislatore, nel riconoscere l'esperibilita' del rimedio per le S.r.l. di cui alla legge 91/1981, ha riconosciuto la compatibilita' del rimedio con la struttura della societa' a responsabilita' limitata, sicche' vengono confutate tutte le argomentazioni inerenti i limiti di compatibilita' con la struttura e le dinamiche delle S.r.l. In conclusione ritiene il collegio che sia rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 2409 c.c. e 2476 c.c., in combinato disposto con l'art. 13 legge 91/1981, nella parte in cui non consente l'utilizzo dello strumento del controllo giudiziario ex art. 2409 c.c. da parte dei collegi sindacali nelle societa' a responsabilita' limitata diverse da quelle di cui alla legge 91/1981.
P. Q. M. Visti gli articoli 137 della Costituzione, 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1984, n. 1 e 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87; Ritenuta la rilevanza e la non manifesta infondatezza; Solleva questione di legittimita' costituzionale dell'articolo 2409 c.c. e dell'art. 2476 c.c. con riferimento agli articoli 3, 24, della Costituzione nonche' del principio della ragionevolezza, nella parte in cui non consente l'utilizzo dello strumento del controllo giudiziario ex art. 2409 c.c. alle societa' a responsabilita' limitata con finalita' diverse da quelle di cui alla legge 91/1981 (cioe' dalle attivita' sportive o a esse correlate). Ordina l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale e sospende il giudizio in corso. Ordina che a cura della cancelleria la presente ordinanza sia notificata al Presidente del Consiglio dei ministri e comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento. Tivoli, 27 marzo 2012 Il Presidente: Lencioni L'Estensore: Liberati