AUTORITA' PER LA VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE

DELIBERA 25 settembre 2013 

Integrazioni alla Delibera n.  24  del  23  maggio  2013  concernente
«Indicazioni alle stazioni appaltanti, alle SOA  e  alle  imprese  in
materia di emissione dei certificati di esecuzione lavori». (Delibera
n. 35). (13A08963) 
(GU n.266 del 13-11-2013)

 
                            IL CONSIGLIO 
 
  Visto l'art. 40, comma 3,  lett.  b)  del  decreto  legislativo  12
aprile 2006,  n.  163  (d'ora  innanzi  "Codice")  che,  in  tema  di
qualificazione per  eseguire  lavori  pubblici,  dispone  che  tra  i
requisiti tecnico-organizzativi rientrano  i  certificati  rilasciati
alle imprese esecutrici di lavori pubblici (d'ora innanzi  "CEL")  da
parte delle stazioni appaltanti; 
  Visto l'art. 8, comma 7, lett. a), del decreto del Presidente della
Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 (d'ora innanzi  "Regolamento")  per
il  quale  le  stazioni   appaltanti   inseriscono   nel   casellario
informatico,    secondo    le    modalita'    telematiche    previste
dall'Autorita', i CEL entro 30 giorni dalla richiesta dell'esecutore; 
  Visto l'art. 83, comma 7,  del  Regolamento  ai  sensi  del  quale,
qualora le SOA nell'attivita' di attestazione rilevano l'esistenza di
CEL non presenti  nel  casellario  informatico,  provvedono  a  darne
comunicazione  alle  stazioni  appaltanti  e  all'Autorita'  per  gli
eventuali provvedimenti da emanarsi ai sensi dell'art. 6,  comma  11,
del Codice; 
  Visto l'art. 83, comma 7,  del  Regolamento,  ultimo  periodo,  che
sancisce che i CEL non sono utilizzabili fino al loro inserimento nel
casellario informatico; 
  Vista la deliberazione n. 24 del 23 maggio 2013 e  le  prescrizioni
ivi contenute, con particolare riferimento al punto 5. il quale,  nel
fornire indicazioni alle stazioni appaltanti, alle SOA e alle imprese
in  materia  di  emissione  dei  certificati  di  esecuzione   lavori
utilizzabili  ai  fini  della   qualificazione,   prevede   che   "Il
procedimento previsto nei precedenti articoli riguarda  tutti  i  CEL
utili ai fini della  qualificazione  dell'impresa,  indipendentemente
dalla loro data di emissione"; 
  Viste le previsioni  normative  di  cui  all'art. del  decreto  del
Presidente  della  Repubblica.  n.  34/2000,  abrogato   in   seguito
all'entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica  n.
207/2010, ove era previsto che "I certificati rilasciati alle imprese
esecutrici dei lavori sono trasmessi in copia, a cura delle  stazioni
appaltanti, all'Osservatorio"; 
  Considerata  l'esigenza  di   semplificazione   del   processo   di
partecipazione,  qualificazione  e   verifica   dei   requisiti   per
l'aggiudicazione di appalti pubblici avvertita da  tutti  gli  attori
del  sistema,  di  ridurre  i  costi,  accelerare  e   rendere   piu'
trasparente il processo di gara; 
  Ritenuto pertanto di  fornire  ulteriori  indicazioni  ai  soggetti
interessati in ordine alla corretta emissione dei CEL al fine di dare
attuazione  all'art.  83,  comma  7,  del  Regolamento,  a   parziale
rettifica della delibera n. 24 del 23 maggio 2013,  i  cui  contenuti
vengono comunque integralmente ribaditi e  confermati,  ad  eccezione
delle modifiche di cui alla presente delibera; 
 
                              Delibera 
 
di sostituire il punto 5. della deliberazione n.  24  del  23  maggio
2013 e  le  prescrizioni  ivi  contenute,  con  l'introduzione  della
seguente formulazione: 
  5. E' ammessa la possibilita' dell'utilizzo in sede di attestazione
di certificati gia' rilasciati in forma  cartacea  prima  del  luglio
2006, previa conferma scritta circa la veridicita'  degli  stessi  da
parte della stazione appaltante, fermo restando che  in  mancanza  di
tale conferma in forma scritta  sia  sotto  il  profilo  formale  che
sostanziale da parte del soggetto emittente, passibile di sanzione ex
art. 6 comma 11 del Codice, i CEL non potranno essere utilizzati. 
    Roma, 25 settembre 2013 
 
                            Il Presidente 
                               Santoro 
 
 
                       Il Consigliere relatore 
                             Berarducci 
 
  Depositato presso la segreteria del Consiglio in  data  29  ottobre
2013 
 
                            Il Segretario 
                              Esposito