Regolamento concernente criteri e modalita' di concessione dei finanziamenti previsti dall'articolo 17, comma 4, della legge regionale 20/2012 per gli interventi di sterilizzazione di animali non identificati e delle colonie feline.(GU n.46 del 16-11-2013)
(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia del 18 settembre 2013) IL PRESIDENTE Vista la legge regionale 11 ottobre 2012 n. 20 «Norme per il benessere e la tutela degli animali di affezione» e successive modificazioni ed integrazioni; Visto l'art. 8, comma 10, della legge regionale 8 aprile 2013 n. 5; Visto l'art. 14, comma 2, della legge regionale 26 luglio 2013 n. 6; Visti in particolare: il comma 4 dell'art. 17 della legge regionale 20/12, che prevede: «La Regione puo' altresi' finanziare, per il tramite dei Comuni, gli interventi di sterilizzazione di cui al comma 2 e di cui all'art. 23, comma 2»; il comma 2 dell'art. 17 della legge regionale 20/12, che prevede: «Gli interventi di sterilizzazione di animali non identificati, ricoverati presso le strutture di ricovero e custodia di cui all'art. 7, sono effettuati dai veterinari delle Aziende per i servizi sanitari o dai veterinari liberi professionisti convenzionati con l'ente gestore. Le spese per tali interventi sono a carico dei Comuni»; il comma 2 dell'art. 23 della legge regionale 20/12 che prevede: «I Comuni provvedono agli interventi di carattere sanitario, comprese le sterilizzazioni chirurgiche per il controllo delle nascite, tramite i Servizi veterinari delle Aziende per i servizi sanitari e i veterinari liberi professionisti convenzionati con i Comuni medesimi»; Visto l'art. 42 dello Statuto speciale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia; Visto l'art. 14 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17; Su conforme deliberazione della Giunta regionale n. 1509 del 30 agosto 2013; Decreta: 1. E' emanato il «Regolamento concernente criteri e modalita' di concessione dei finanziamenti previsti dall'art. 17 comma 4 della legge regionale 20/2012 per gli interventi di sterilizzazione di animali non identificati e delle colonie feline» nel testo allegato che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione. 3. Il presente decreto sara' pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione. SERRACCHIANI (Omissis).