MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 25 ottobre 2013 

Riparto dello  stanziamento  previsto  per  le  emittenti  televisive
locali, per l'anno 2012. (13A09486) 
(GU n.277 del 26-11-2013)

 
                             IL MINISTRO 
                      DELLO SVILUPPO ECONOMICO 
 
  Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249; 
  Vista la legge 23 dicembre 1998,  n.  448,  concernente  misure  di
finanza  pubblica  per  la  stabilizzazione  e  lo  sviluppo,  ed  in
particolare l'art. 45, comma 3; 
  Vista la legge 23 dicembre 1999, n.  488  concernente  disposizioni
per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato,  ed
in particolare l'art. 27, comma 10; 
  Vista la legge 23 dicembre 2000, n. 388,  concernente  disposizioni
per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato anno
2001, ed in particolare l'art. 145, comma 18; 
  Vista la legge 28 dicembre 2001, n. 448, recante  disposizioni  per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato,  ed  in
particolare l'art. 52, comma 18; 
  Vista la legge 27 dicembre 2002, n 289, recante disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e  pluriennale  dello  Stato,  ed  in
particolare l'art. 80, comma 35; 
  Vista la legge 24 dicembre 2003, n. 350, recante  disposizioni  per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato, ed,  in
particolare, l'art. 4, comma 5; 
  Visto il decreto legge 12 luglio 2004, n. 168 convertito  in  legge
del 30 luglio 2004, n. 191; 
  Visto il decreto ministeriale 5 novembre 2004, n.  292,  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 285 del 4 dicembre 2004,  concernente:  "
regolamento recante nuove norme per  la  concessione  alle  emittenti
televisive locali dei benefici previsti dall'art. 45, comma 3,  della
legge  23  dicembre  1998,  n.   448   e   successive   modifiche   e
integrazioni", di seguito denominato regolamento; 
  Vista la legge 30 dicembre 2004, n. 311 (legge  finanziaria  2005),
ed in particolare l'art. 1, comma 214; 
  Vista la legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria 2006) in
particolare l'art. 1, commi 15 e 19 ; 
  Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) ed
in particolare l'art. 1, commi 1244 e 1247; 
  Vista la legge  27  dicembre  2006,  n.  298  recante  bilancio  di
previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2007  e  bilancio
pluriennale per il triennio 2007/2009 ed, in particolare, l'art. 11; 
  Vista la legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria 2008) ed
in particolare l'art. 2, comma 296; 
  Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con legge
14 luglio 2008, n. 121; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre  2008,
n. 197; 
  Vista la legge 22 dicembre 2008, n. 203 recante  "Disposizioni  per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello  Stato  (legge
finanziaria 2009)" 
  Vista la legge 22 dicembre 2008, n. 204 recante «Legge di  bilancio
di previsione dello Stato per  l'anno  finanziario  2009  e  bilancio
pluriennale per il triennio 2009-2011»; 
  Visto il decreto del Ministro  dell'Economia  e  delle  Finanze  30
Dicembre 2009 pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  303  del  31
dicembre 2009 (Suppl. Ordinario n. 246) concernente "Ripartizione  in
capitoli delle Unita' previsionali di base relative  al  bilancio  di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2010" tabella  n.  3  -
cap. 3121; 
  Vista la legge n. 191 del 23 dicembre  2009,  pubblicata  nel  S.O.
alla  Gazzetta  Ufficiale  n.  302  del  30  dicembre  2009   recante
"Disposizioni per la formazione del bilancio  annuale  e  pluriennale
dello Stato (legge finanziaria 2010) e bilancio  pluriennale  per  il
triennio 2010-2012; 
  Visto il decreto-legge 30 dicembre 2009,  n.  194  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25 recante:  «Proroga
di termini previsti da disposizioni legislative; 
  Vista la legge 13 dicembre 2010, n. 220 recante  "Disposizioni  per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello  Stato  (legge
di stabilita' 2011)", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 21 dicembre
2010, n. 297; 
  Vista la legge n. 13 dicembre 2010, n. 221,  recante  "Bilancio  di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2011-2013; 
  Visto il decreto 21 dicembre  2010  del  Ministro  dell'Economia  e
delle Finanze  "  Ripartizione  in  capitoli  delle  unita'  di  voto
parlamentare relative al  bilancio  di  previsione  dello  Stato  per
l'anno finanziario 2011 e per il triennio 2011-2013"; 
  Vista la legge 12 novembre 2011, n. 183 recante " Disposizioni  per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello  Stato  (Legge
di stabilitA' 2012) pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale  n.  265  del
14.11.2011 - Suppl. Ordinario n. 234; 
  Visto il decreto del Ministro dello Sviluppo economico  15  ottobre
2012  concernente  il  bando  di  concorso  per   l'attribuzione   di
contributi per l'anno 2012 alle emittenti televisive locali, ai sensi
dell'art 1 del citato decreto ministeriale 5 novembre 2004, n. 292; 
  Visto che l'Autorita' per le garanzie  nelle  comunicazioni,  nella
deliberazione  30  ottobre  1998,  n.  68/98  approvativa  del  Piano
nazionale di assegnazione  delle  frequenze  per  la  radiodiffusione
televisiva,  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  263  del  10
novembre 1998, ha ritenuto di suddividere il territorio nazionale  in
bacini di utenza coincidenti con il territorio delle regioni e  delle
province autonome di Trento e di Bolzano; 
  Considerato che ai sensi dell'art. 1,  comma  4,  del  regolamento,
l'ammontare annuo dello stanziamento previsto dall'art. 45, comma  3,
della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive  modificazioni  ed
integrazioni, e' ripartito dal Ministero  secondo  bacini  di  utenza
costituiti dalle regioni  e  dalle  province  autonome  di  Trento  e
Bolzano, di seguito denominati bacini  d'utenza,  in  proporzione  al
fatturato realizzato nel triennio precedente dalle emittenti operanti
nella medesima regione o provincia autonoma che  abbiano  chiesto  di
beneficiare  delle  misure  di  sostegno  e   che,   nella   predetta
ripartizione, si dovra' dare particolare rilievo ai bacini di  utenza
ricompresi nelle aree economicamente depresse e con elevati indici di
disoccupazione; 
  Considerato, altresi', che ai sensi del medesimo art. 1,  comma  4,
del regolamento si considera operante in una  determinata  regione  o
provincia autonoma l'emittente la cui sede  operativa  principale  di
messa in onda del segnale televisivo e' ubicata nel territorio  della
medesima  regione  o  provincia  autonoma  ovvero   l'emittente   che
raggiunge una popolazione non inferiore  al  settanta  per  cento  di
quella residente nel territorio della regione irradiata; 
  Considerato che ai sensi dell'art. 1, comma 4, ultimo periodo,  del
citato regolamento per  fatturato  si  intendono  i  ricavi  riferiti
all'esercizio esclusivo dell'attivita' televisiva di cui alla voce  "
ricavi delle vendite e  delle  prestazioni  "  risultante  dal  conto
economico del bilancio di esercizio; 
  Considerato che ai sensi  del  menzionato  art.  1,  comma  4,  del
regolamento ciascuna emittente puo'  presentare  la  domanda  per  il
bacino d'utenza televisiva nel quale e'  ubicata  la  sede  operativa
principale e  per  gli  ulteriori  bacini  televisivi  nei  quali  la
medesima  emittente  raggiunga  una  popolazione  non  inferiore   al
settanta per cento di quella residente nel territorio  della  regione
irradiata; 
  Considerato che ai sensi dell'art. 4,  comma  1,  lettera  a),  del
ripetuto regolamento nel caso in cui l'emittente operi in piu' bacini
di utenza deve  essere  indicata  la  quota  parte  della  media  dei
fatturati  riferibile  all'esercizio  di   ogni   singola   emittente
televisiva in ciascun bacino di utenza; 
  Visto lo stanziamento iniziale di competenza di bilancio anno  2012
di euro 85.474.850,00; 
  Vista la variazione negativa definitiva di stanziamento  anno  2012
di euro 1.342.724,00; 
  Vista che la disponibilita'  di  stanziamento  per  l'anno  2012  a
seguito della variazione negativa ammonta ad euro 84.132.126,00; 
  Considerato che ai sensi dell'art.  1,  comma  1247,  della  citata
legge 296/2006 dell'ammontare globale dei contributi stanziati  (Euro
84.132.126,00) il quindici per cento (Euro12.619.818,90) e' destinato
alle emittenti  radiofoniche  locali  e  che  pertanto  la  somma  da
ripartire alle emittenti televisive locali per l'anno 2012 e' di Euro
71.512.307,10; 
  Considerato che, al fine  di  ripartire  lo  stanziamento  di  Euro
71.512.307,10
(settantunomilionicinquecentododicimilatrecentosette/10),    previsto
per l'anno 2012 tra i vari bacini  di  utenza  televisiva  costituiti
dalle regioni e dalle province autonome di Trento e Bolzano, ai sensi
dell'art. 1, comma 4, del piu' volte menzionato regolamento,  occorre
tenere conto dei due fattori ivi previsti consistenti  nel  fatturato
realizzato nel  triennio  precedente  dalle  emittenti  operanti  nel
medesimo bacino di utenza che abbiano chiesto  di  beneficiare  delle
misure di sostegno e nel particolare rilievo a favore dei  bacini  di
utenza ricompresi nelle aree economicamente depresse  e  con  elevati
indici di disoccupazione e che, pertanto, l'attribuzione  percentuale
dello stanziamento in ciascun bacino  di  utenza  televisivo  risulta
dalla combinazione dell'indice  di  fatturato  del  bacino  d'utenza,
parametrizzato in relazione diretta e dell'indice del PIL pro capite,
parametrizzato in relazione inversa, secondo la seguente formula: 
  Indice di fatturato  x  indice  pro  capite  decrescente  =  Indice
combinato di attribuzione (IcA) 
 

              Parte di provvedimento in formato grafico

 
  Viste le domande per l'ottenimento dei benefici previsti per l'anno
2012  a  favore  delle  emittenti  televisive  locali,  pervenute  al
Ministero delle comunicazioni ai sensi  dell'art.  1,  comma  1,  del
decreto ministeriale 17 giugno 2011; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1. L'ammontare annuo dello stanziamento previsto per  le  emittenti
televisive locali dall'art. 45, comma  3,  della  legge  23  dicembre
1998, n. 448, cosi' come modificato, da ultimo,  dall'art.  2,  comma
296, della legge 24 dicembre 2007, dalla legge n. 13  dicembre  2010,
n. 221, in combinato con il decreto 21  dicembre  2010  del  Ministro
dell'Economia e delle Finanze, tabella n. 3 - cap. 3121e dalla  legge
12 novembre 2011, n. 183 pari ad Euro 71.512.307,10 per l'anno  2012,
e' ripartito tra i bacini di utenza  televisiva  coincidenti  con  le
regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, come segue: 
 

              Parte di provvedimento in formato grafico

 
  2. Il presente decreto viene inviato alla Corte dei  Conti  per  la
registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica
italiana. 
    Roma, 25 ottobre 2013 
 
                                         Il Vice Ministro: Catricala' 

Registrato alla Corte dei conti il 14 novembre 2013 
Ufficio di controllo Atti MISE - MIPAAF, registro n.  10,  foglio  n.
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