N. 95 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 14 ottobre 2013

Ricorso per questione di legittimita'  costituzionale  depositato  in
cancelleria il 14 ottobre 2013  (del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri). 
 
Lavoro - Norme della Regione Sardegna  in  materia  di  lavoro  e  di
  sostegno sociale - Interventi urgenti in materia di  ammortizzatori
  sociali - Previsione  che  l'Amministrazione  regionale  attraverso
  l'Assessorato  del  lavoro,  e'  autorizzata,  anche   tramite   la
  sottoscrizione di apposita convenzione con il  competente  istituto
  previdenziale, ad anticipare il trattamento di cassa integrazione e
  le indennita' di mobilita' maturate  e  concesse  -  Determinazione
  degli oneri per l'anno 2013 -  Ricorso  del  Governo  -  Denunciata
  mancanza di idonea copertura non  essendo  la  previsione  limitata
  all'esercizio finanziario 2013, determinando  oneri  a  carico  del
  bilancio regionale per gli anni successivi al 2013 - Violazione del
  principio di copertura finanziaria. 
- Legge della Regione Sardegna 26 luglio 2013, n. 17, art. 2. 
- Costituzione, art. 81, comma quarto. 
Lavoro - Norme della Regione Sardegna  in  materia  di  lavoro  e  di
  sostegno sociale - Interventi urgenti in materia di  ammortizzatori
  sociali - Valutazione  degli  oneri  derivanti  dalle  disposizioni
  della legge regionale impugnata - Previsione della copertura  degli
  oneri mediante  l'utilizzo  di  stanziamenti  gia'  autorizzati  in
  bilancio - Previsione che  per  gli  anni  successivi  al  2015  si
  procede per la copertura  degli  oneri  con  legge  di  bilancio  -
  Ricorso del Governo - Denunciata mancata indicazione  di  riduzioni
  di  precedenti  autorizzazioni  di  spesa  e/o   di   modificazioni
  legislative che comportino nuove o maggiori entrate - Contrasto con
  il principio di equilibrio di bilancio - Violazione  del  principio
  di copertura finanziaria. 
- Legge della Regione Sardegna 26 luglio 2013, n. 17, art. 5. 
- Costituzione, artt. 81, comma quarto, e 117, comma terzo; legge  31
  dicembre 2009, n. 196, art. 19. 
(GU n.48 del 27-11-2013 )
    Ricorso del Presidente del Consiglio dei Ministri, in persona del
Presidente del Consiglio dei Ministri pro  tempore,  rappresentato  e
difeso  dall'avvocatura  Generale  dello  Stato  (codice  fiscale  n.
80224030587), presso i cui uffici e' legalmente domiciliato in  Roma,
via dei Portoghesi n. 12, contro la Regione Sardegna (codice  fiscale
n. 80002870923) in persona del Presidente della Giunta Regionale  pro
tempore, con sede in Cagliari, viale  Trento  n.  69,  Cagliari  cap.
09123. 
    Per la declaratoria  della  illegittimita'  costituzionale  degli
artt. 2 e 5, della legge Regione Sardegna n. 17 del 26  luglio  2013,
pubblicata nel B.U.R. Sardegna n. 35  del  1°  agosto  2013,  recante
«Ulteriori disposizioni urgenti in materia di lavoro  e  nel  settore
sociale» cosi' come da delibera della Presidenza  del  Consiglio  dei
Ministeri in data 20 settembre 2013. 
 
                                FATTO 
 
    La  legge  della  regione  Sardegna  n.  17  del  2013,   recante
«Ulteriori disposizioni urgenti in materia di lavoro  e  nel  settore
sociale»,    presenta    i    seguenti    profili    d'illegittimita'
costituzionale, per contrasto con l'art. 81 Cost, in quanto privi  di
copertura finanziaria e contrasto con l'art. 117, comma 3 Cost. 
 
                               DIRITTO 
 
    1) L'articolo 2, che dispone interventi  urgenti  in  materia  di
ammortizzatori  sociali,  prevede,  al  comma  1,  che  «Al  fine  di
consentire agli aventi diritto l'accesso agli ammortizzatori  sociali
anche in deroga, l'Amministrazione regionale attraverso l'Assessorato
del lavoro,  e'  autorizzata,  anche  tramite  la  sottoscrizione  di
apposita convenzione con il  competente  istituto  previdenziale,  ad
anticipare il trattamento di cassa integrazione e  le  indennita'  di
mobilita' maturate  e  concesse»  e,  al  comma  2,  che  «Gli  oneri
derivanti dall'attuazione del presente articolo sono  determinati  in
€ 30.000.000 per l'anno 2013». 
    Detto  art.  2,  che  autorizza  l'Amministrazione  regionale  ad
anticipare agli aventi diritto il trattamento di cassa integrazione e
le indennita' di mobilita', anche tramite apposita convenzione con il
competente istituto previdenziale, non essendo limitata all'esercizio
finanziario 2013, determina oneri a carico del bilancio regionale per
gli anni successivi al 2013 privi di idonea copertura,  in  contrasto
con l'articolo dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione. 
    2) L'art. 5, al comma 1,  stabilisce  che  «Gli  oneri  derivanti
dall'applicazione della presente legge sono valutati  in  complessivi
€ 43.500.000 e fanno carico alle  UPB  indicate  nel  comma  2.  Agli
stessi oneri si fa fronte: a) quanto  a  €  12.000.000,  mediante  le
risorse iscritte nell'UPB S06.06.004 del bilancio della  Regione  per
gli anni 2013-2015; agli oneri per gli anni successivi si procede con
legge di bilancio; b) quanto a € 31.500.000 con le variazioni di  cui
al comma 2». 
    Tale disposizione, che prevede la copertura degli oneri derivanti
dall'applicazione  della  legge  in  esame  mediante  l'utilizzo   di
stanziamenti  gia'  autorizzati  in  bilancio,  e'  incostituzionale,
atteso che a fronte di nuovi oneri derivanti dall'applicazione  delle
disposizioni di cui agli artt.  1  e  3  della  legge  in  esame  non
risultano ne' riduzioni di precedenti  autorizzazioni  di  spesa  ne'
modificazioni legislative che comportino nuove o maggiori entrate. 
    Inoltre, per gli anni successivi al 2015 la copertura degli oneri
relativi all'art. 1 e' rinviata a «legge di bilancio»,  in  contrasto
con l'articolo 19 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, secondo  cui,
appunto, «Le leggi e i  provvedimenti  che  comportano  oneri,  anche
sotto  forma  di  minori  entrate,  a  carico   dei   bilanci   delle
amministrazioni pubbliche devono contenere la  previsione  dell'onere
stesso  e  l'indicazione  della  copertura  finanziaria  riferita  ai
relativi bilanci, annuali e pluriennali». 
    Ne consegue la violazione del principio di copertura  finanziaria
di cui all'art. 81, quarto comma, Cost. 
    In  particolare,  e'  appena  il  caso  di  considerare  che   la
giurisprudenza costituzionale ha piu' volte  affermato  il  principio
che il legislatore regionale non puo' sottrarsi a quella fondamentale
esigenza di chiarezza e solidita' del bilancio cui l'art. 81 Cost. si
ispira (ex plurimis, sentenze n. 106 del 2011,  nn.  141  e  100  del
2010, n. 386 del 2008 e n. 359 del 2007); ed ha anche chiarito che la
copertura di nuove spese  «deve  essere  credibile,  sufficientemente
sicura, non arbitraria o irrazionale, in equilibrato rapporto con  la
spesa che si intende effettuare in  esercizi  futuri»  (tra  le  piu'
recenti, si vedano le sentenze n. 100 del 2010 e n. 213 del 2008). 
    La  Corte,  inoltre,  ha  anche  precisato  -   relativamente   a
fattispecie analoga a quella  in  esame  -  che  l'indicazione  della
copertura, ai sensi dell'art. 81, quarto comma, Cost.  «e'  richiesta
anche quando alle nuove o maggiori spese possa farsi fronte con somme
gia' iscritte nel bilancio, o perche' rientrino in  un  capitolo  che
abbia capienza per l'aumento  di  spesa,  o  perche'  possano  essere
fronteggiate con lo "storno"  di  fondi  risultanti  dalle  eccedenze
degli stanziamenti previsti per altri capitoli» (per tutte,  sentenza
n. 30 del 1959). 
    Per quanto concerne gli oneri pluriennali - cio' che avviene  nel
caso di specie -  la  Corte  ha  chiarito  che  sussiste  un  obbligo
rafforzato di copertura per gli oneri pluriennali  (sentenze  n.  272
del 2011, ed ancora n. 100 del 2010, n. 213 del 2008). 
    Inoltre, l'indicazione della copertura e' richiesta anche  quando
alle nuove o  maggiori  spese  possa  farsi  fronte  con  somme  gia'
iscritte nel bilancio (n. 272 del 2011 cit., n. 115 del 2012 e n. 192
del 2012). 
    Del resto, la rigorosa applicazione dell'art. 117 3° comma  Cost,
richiede  certamente  un  inasprimento  della   dimostrazione   della
dimostrazione di copertura della spesa, in  vista  della  esigenza  -
particolarmente avvertita in questo momento - da parte dello Stato di
garantire il pareggio di bilancio, gia' operante a livello europeo  e
formalmente recepito nel nuovo testo degli artt. 81 e 97 Cost. 
    Ora, nella legge regionale impugnata, 
      a) per quanto concerne l'art. 2, non si prevede alcun ulteriore
stanziamento di fondi, pur richiedendosi un impegno finanziario anche
per anni successivi al 2013 
      b) per quanto concerne l'art. 5, si  impegnano  fondi  per  gli
anni 2013 fino al 2015 e, per quanto concerne gli anni successivi  al
2013, si subordina la realizzazione alla «legge di  bilancio»,  senza
contestualmente modificare le previsioni di spesa oggi stabilite, ne'
si prevede alcuno storno di spese gia' previste, ne'  limitazioni  di
altro tipo. 
    Dunque, non esistendo alcuna copertura per far fronte agli  oneri
finanziari derivanti dallo stesso, le disposizioni impugnate  violano
l'art. 81, quarto comma e l'art. 117, 3° comma Cost.. 
    Per i motivi esposti si ritiene che sussistano i presupposti  per
l'impugnativa  delle  disposizioni  indicate   dinanzi   alla   Corte
Costituzionale ai sensi dell'art. 127 Cost. 
 
                               P.Q.M. 
 
    Si  chiede  che  codesta  Ecc.ma  Corte   Costituzionale   voglia
dichiarare   costituzionalmente   illegittimi,   e   conseguentemente
annullare, per i motivi sopra specificati gli  artt.  2  e  5,  della
Legge Regione Sardegna n. 17  del  26  luglio  2013,  pubblicata  nel
B.U.R.  Sardegna  n.  35  del  1°  agosto  2013,  recante  «Ulteriori
disposizioni urgenti in materia di lavoro  e  nel  settore  sociale»,
cosi' come da delibera della Presidenza del Consiglio  dei  Ministeri
in data 20 settembre 2013. 
    Roma 24 settembre 2013. 
    Con l'originale notificato del ricorso si depositeranno: 
    1.  estratto  della  delibera  del  Consiglio  dei  Ministri   20
settembre 2013; 
    2. copia della Legge regionale impugnata; 
    3.  rapporto  della  Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri  -
Dipartimento degli Affari Regionali. 
    Con ogni salvezza. 
      Roma, 24 settembre 2013 
 
                 Avvocato dello Stato: Vincenzo Rago