N. 251 ORDINANZA (Atto di promovimento) 21 giugno 2013

Ordinanza del 21 giugno  2013  emessa  dal  Tribunale  amministrativo
regionale per il Lazio sul ricorso  proposto  da  Fanna  Francesco  e
Fanna Paolo contro Regione Veneto ed altri. 
 
Appalti  pubblici  -  Lavori  pubblici   -   Realizzazione   mediante
  declaratoria dello stato di emergenza di un nuovo asse stradale tra
  le province di Vicenza e Treviso denominato  "Pedemontana  Veneta",
  con conseguenti deroghe alla legislazione  ordinaria  -  Previsione
  che restano fermi gli effetti della deliberazione del Consiglio dei
  ministri 31 luglio 2009 e dell'O.P.C.M.  del  15  agosto  2009,  in
  relazione al settore del traffico e della mobilita' nel  territorio
  delle province di Treviso e Vicenza, che dispongono la nomina di un
  commissario  delegato  e  gli  attribuiscono  i   poteri   da   lui
  successivamente esercitati di approvazione del progetto  definitivo
  e di quello esecutivo dell'opera sopra menzionata - Violazione  del
  principio di uguaglianza sotto il profilo  della  ragionevolezza  -
  Incidenza sul diritto di azione e  di  difesa  in  giudizio  e  sul
  principio di tutela giurisdizionale. 
- Decreto-legge 20 giugno 2012, n. 79, art. 6-ter, comma 1,  aggiunto
  dalla legge di conversione 7 agosto 2012, n. 131. 
- Costituzione, artt. 3, 24 e 113. 
(GU n.48 del 27-11-2013 )
 
                IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE 
 
    Ha pronunciato la presente ordinanza nel giudizio introdotto  con
il  ricorso  11626/10,  proposto  da  Francesco   e   Paolo   Farina,
rappresentati e difesi dagli avv.ti Bianchini, Bianchini  D'Alberigo,
Turetta, Antonini e Romanelli, con domicilio eletto presso lo  studio
di quest'ultima in Roma, viale Giulio Cesare 14; 
    Contro: 
    la Regione Veneto, in persona del presidente  pro  tempore  della
giunta regionale, rappresentata e difesa dall'avv.  A.  Biagini,  con
domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via di Porta  Castello
33; 
    il Commissario pro tempore delegato per l'emergenza determinatasi
nel settore del traffico  e  della  mobilita'  nel  territorio  delle
province di Treviso e Vicenza; 
    il Comitato interministeriale per la programmazione  economica  -
CIPE, in persona del presidente pro tempore; 
    la  Presidenza  del  Consiglio  dei  ministri,  in  persona   del
presidente pro tempore; 
    il Ministero per i beni e le attivita' culturali, in persona  del
ministro pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura generale
dello Stato, domiciliataria per legge; 
    Nei confronti  di  l'associazione  temporanea  d'imprese  tra  il
Consorzio stabile SIS - Societa' consortile  per  azioni,  e  Itinere
Infraestructures  Sa,  in  persona  del  legale  rappresentante   pro
tempore, assistita e difesa dagli  avv.ti  Rusconi  e  Leozappa,  con
domicilio eletto in Roma,  via  G.  Mercalli  13,  presso  lo  studio
dell'avv. P. Piselli; 
    Per l'annullamento: 
    del decreto 20 settembre 2010, n. 10,  del  Commissario  delegato
per l'emergenza  determinatasi  nel  settore  del  traffico  e  della
mobilita'  nel  territorio  delle  province  di  Treviso  e  Vicenza,
pubblicato sul B.U.R. Veneto 8 ottobre 2010, n. 78,  e  per  estratto
nella G.U. 5 novembre 2010, n. 259, recante «ordinanza del Presidente
del Consiglio dei ministri n. 3802 del 15 agosto 2009, art. 2 co.  2.
Approvazione del progetto definitivo  della  superstrada  a  pedaggio
Pedemontana  veneta.  (C.U.P.  H51B03000050009f)»  e   dei   relativi
allegati; 
    della nota  23  giugno  2010,  prot.  n.  2066,  del  commissario
delegato; 
    della nota 10 giugno  2010  prot.  n.  341904-17939  (551.1)  del
Ministero per i beni e le attivita' culturali  -  direzione  generale
per  il  paesaggio,  le   belle   arti,   l'architettura   e   l'arte
contemporanee; 
    della nota del Ministero per i beni e le  attivita'  culturali  -
direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici  del  Veneto
prot. n. 0005427 - C134.02.04/1 del 30 marzo 2010; 
    per quanto  occorrer  possa,  e  nei  limiti  dell'interesse  dei
ricorrenti, della deliberazione del Comitato interministeriale per la
programmazione economica (C.I.P.E.) 29 marzo 2006, n. 96; 
    della comunicazione di avvio del procedimento di data  8  gennaio
2010; 
    del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri  31  luglio
2009, n. 40191; 
    della nota 25 giugno 2009 del Presidente della Regione Veneto; 
    dell'ordinanza 15  agosto  2009,  n.  3802,  del  Presidente  del
Consiglio dei ministri; 
    della nota del Presidente della  Regione  Veneto  dell'11  giugno
2010; 
    decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 luglio  2010,
n. 46973; 
    di ogni altro atto presupposto o conseguente, comunque  connesso,
anche non  noto,  ivi  compreso  per  quanto  occorrer  possa,  della
Convenzione tra il Commissario delegato e l'a.t.i. S.I.S. S.c.p.A.  -
Itinere Infraestructuras S.A., sottoscritta in data 21 ottobre 2009; 
    del protocollo 9 novembre 2009, d'intesa tra la Regione Veneto ed
il commissario delegato; 
    del verbale della conferenza di servizi e dei  relativi  allegati
del 12 marzo 2010 (non noto); 
    dei verbali (con i relativi allegati) n. 1, 2, 3, 4, 5,  6  delle
riunioni del comitato tecnico - scientifico ex art. 4 co. 4  O.P.C.M.
n.  3802/2009  istituito  con  decreto  commissariale  n.  2  del  23
settembre 2009; 
    della nota del responsabile del procedimento  3  settembre  2010,
prot. n. 2946. 
    Visti il ricorso e i relativi allegati; 
    Viste le memorie difensive; 
    Visti tutti gli atti della causa; 
    Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione  Veneto,
della Presidenza del Consiglio, del C.I.P.E.,  del  Ministero  per  i
beni  culturali,  del  Commissario  delegato,  dell'a.t.i.  Consorzio
stabile SIS; 
    Relatore nell'udienza pubblica del  giorno  6  febbraio  2013  il
cons. avv. A. Gabbricci  e  uditi  per  le  parti  i  difensori  come
specificato nel verbale; 
    1.1. Il territorio delle province di  Vicenza  e  Treviso,  nella
parte piu' a nord ricomprende, in misura variabile, anche  i  rilievi
prealpini, al di sotto dei  quali  e'  un'ampia  fascia  pedemontana,
caratterizzata  da   un'urbanizzazione   diffusa   e   da   frequenti
insediamenti  industriali,  uniti  tuttavia  ad   un   uso   agricolo
persistente e fiorente. 
    1.2. L'area  pedemontana,  in  particolare,  e'  percorsa  da  un
intricato  reticolo  stradale,  ormai  obsoleto   per   tracciati   e
dimensioni, situazione cui s'intese dare rimedio gia' nel primo Piano
regionale dei trasporti (P.R.T.), approvato dal  Consiglio  regionale
veneto nel 1990, e poi  confermato  sul  punto  dal  secondo  P.R.T.,
adottato nel 2005. 
    Entrambi, infatti, hanno previsto la realizzazione  di  un  nuovo
asse stradale - denominato appunto «Pedemontana Veneta» - che  prende
avvio dall'autostrada  A4,  tra  Montebello  Vicentino  e  Montecchio
Maggiore, s'interseca con l'autostrada A31 a  nord  di  Vicenza,  tra
Dueville e Thiene, segue poi verso est il  confine  naturale  tra  la
pianura e i rilievi prealpini, toccando,  tra  le  altre,  Marostica,
Bassano del Grappa e Montebelluna,  per  terminare  in  provincia  di
Treviso all'altezza di Spresiano, dove  si  congiunge  all'autostrada
A27. 
    1.3. Il progetto fu  raccolto  dal  legislatore  nazionale,  che,
all'art. 50, lett. g), della legge 23 dicembre 1998, n. 448,  previde
lo stanziamento, in un quindicennio, di 40 miliardi di lire  «per  la
costruzione  dell'autostrada   Pedemontana   Veneta   con   priorita'
relativamente al tratto dall'autostrada A31 tra Dueville (Vicenza)  e
Thiene  (Vicenza)  all'autostrada  A27,  tra  Treviso   e   Spresiano
(Treviso)», fornendo altresi' alcune indicazioni costruttive (massimo
riuso  dei  sedimi  stradali  esistenti  e  massimo  servizio,  anche
attraverso l'apertura di tratti alla libera percorrenza del  traffico
locale); in seguito, l'art. 73, II comma,  della  legge  28  dicembre
2001, n. 448, assegno' tali fondi alla Regione Veneto (art. 80,  XXIV
comma, legge 27 dicembre 2002, n. 289). 
    1.4. Intanto, l'art. 145, comma LXXV,  della  legge  23  dicembre
2000, n. 388, aveva  stabilito  che  la  Pedemontana  veneta  sarebbe
potuta essere realizzata  «anche  come  superstrada»,  a  pedaggio  e
mediante concessione di costruzione  e  gestione,  e  questa  fu,  in
effetti, la scelta conclusiva, adottata al termine di una  conferenza
di servizi, svoltasi nel marzo 2001 tra lo Stato, la Regione,  e  gli
altri soggetti pubblici interessati; e, poco dopo, con  deliberazione
21 dicembre 2001, n, 121, il C.I.P.E. la includeva tra gli interventi
strategici di preminente interesse nazionale. 
    1.5. La Regione, dopo aver stabilito, con la  legge  regionale  9
agosto 2002, n. 15, le norme  per  la  realizzazione  e  gestione  di
autostrade e strade a pedaggio regionali, e relative disposizioni  in
materia di finanza  di  progetto  e  conferenza  di  servizi,  avvio'
appunto  il  procedimento  per  la  progettazione,  realizzazione   e
gestione,  in  project  financing,  della  superstrada   a   pedaggio
Pedemontana Veneta (nota anche con l'acronimo SPV): promotrice ne  fu
Pedemontana Veneta S.p.A., la quale presento' la sua proposta  il  31
dicembre 2003, poi dichiarata di  pubblico  interesse  con  d.g.r.  3
dicembre  2004  n.  3858,  in  conformita'  alle  considerazioni   ed
osservazioni riportate nel parere del nucleo regionale di valutazione
e verifica degli interventi. 
    1.6. Due anni dopo, la d.g.r. 7 agosto 2006, n.  2533,  aggiorno'
la proposta ed avvio' finalmente la gara, ex art. 155 del  d.lgs.  12
aprile 2006, n. 163, infine aggiudicando, con d.g.r. 4 dicembre 2007,
n. 3844, la relativa concessione all'a.t.i. con capogruppo  Impregilo
S.p.A., e di  cui  faceva  parte  anche  Pedemontana  Veneta  S.p.A.,
preferendolo  all'altro  concorrente,  il  Consorzio  stabile  S.I.S.
s.c.p.a., mandatario del raggruppamento con Itinere  Infraestructuras
S.A.. 
    Quest'ultimo impugno' pero' l'esito della gara, ottenendo  infine
ragione in grado d'appello; la sentenza  17  giugno  2009,  n.  3944,
della V Sezione, non solo annullo' l'aggiudicazione, ma condanno'  la
Regione ad affidare la  realizzazione  dell'intervento  al  Consorzio
S.I.S.: e, in effetti, la giunta regionale, con la  deliberazione  30
giugno 2009, n. 1934, assegno' la concessione in conformita'  a  tale
decisione. 
    2.1.  A  questo  punto,  tuttavia,  avvenne  un  fatto  nuovo   e
singolare. 
    Il D.P.C.M. 31 luglio 2009 dichiaro', «ai sensi e per gli effetti
di cui all'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225  ...
lo stato di emergenza determinatosi nel settore del traffico e  della
mobilita' nel territorio dei comuni [sic] di Treviso e Vicenza», dopo
aver rappresentato  «che  si  e'  determinata  una  grave  situazione
emergenziale a causa della congestione del traffico automobilistico e
dei mezzi pesanti circolante nel sistema viario a servizio dei comuni
di Treviso e Vicenza», al punto che «l'eccessivo volume  di  traffico
che si  registra  giornalmente  nella  predetta  area  determina  una
situazione di rischio ambientale nonche' di  grave  pericolo  per  la
salute fisica e psichica dei cittadini»: situazione «suscettibile  di
ulteriore aggravamento, anche in  considerazione  del  fatto  che  il
territorio dei comuni di Treviso e Vicenza e' uno dei piu' produttivi
della regione Veneto  con  numerosissime  aziende  ivi  insediatesi»,
mentre «le misure e gli interventi attuabili  in  via  ordinaria  non
consentono di affrontare l'emergenza,  per  cui  tale  situazione  di
pericolo deve essere fronteggiata con mezzi  e  poteri  straordinari,
senza l'adozione dei quali le condizioni di vita  dei  cittadini  non
potrebbero che peggiorare irrimediabilmente», 
    2.2.  Il  termine  finale  di  efficacia  del  provvedimento  era
inizialmente fissato al 31 luglio 2010, ma fu via via prorogato senza
soluzione di continuita' con il D.P.C.M. 9 luglio 2010,  il  D.P.C.M.
17 dicembre 2010, il D.P.C.M. 13 dicembre 2011, fino al  D.P.C.M.  22
dicembre 2012, il quale ha  da  ultimo  stabilito  il  nuovo  termine
finale al 31 dicembre 2014. 
    2.3.1. Il D.P.C.M. 31 luglio 2009 - e tutti i successivi  decreti
di proroga, del resto' - si riferisce ai comuni di Treviso e Vicenza,
mentre la conseguente O.P.C.M. 15 agosto 2009, n. 3802,  che  vi  da'
attuazione, e' intitolata alle  disposizioni  urgenti  di  protezione
civile per fronteggiare l'emergenza  determinatasi  nel  settore  del
traffico e della mobilita' nel territorio delle province di Treviso e
Vicenza. 
    2.3.2. In pratica, nonostante l'ampiezza  dell'intitolazione,  il
provvedimento ha l'unico scopo di accelerare la  realizzazione  della
superstrada Pedemontana veneta, secondo il progetto gia' approvato, e
affidato  dalla  Regione  Veneto   in   concessione   a   Superstrada
Pedemontana    Veneta     S.r.l.     (SPV     S.r.l.),     costituita
dall'aggiudicatario a.t.i. Consorzio SIS,  ed  a  questo  subentrata,
quale societa' di progetto, ex art. 156 d.lgs. 163/06. 
    2.3.3. A tal fine, e' nominato un  commissario  delegato,  scelto
d'intesa con la Regione, e che, coadiuvato da un'apposita  struttura,
ha il compito di assumere, in sostituzione dei soggetti competenti in
via ordinaria, gli atti  e  i  provvedimenti  occorrenti  all'urgente
realizzazione delle opere. 
    2.3.4. Oltre ad essere  autorizzato  (art.  3)  a  derogare,  nel
rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, a un ampio
numero di norme di legge  -  segnatamente  in  materia  di  contratti
pubblici (d.lgs. 163/06), di  espropriazioni  (d.P.R.  327/01)  e  di
procedimento  amministrativo  (legge  n.  241/90)  -  il  commissario
approva il progetto  definitivo  dell'opera,  secondo  una  peculiare
procedura accelerata; approva altresi' il  progetto  esecutivo  e  le
eventuali  varianti  in  corso  d'opera,  con  effetto  di   variante
urbanistica, ed adotta «ogni atto occorrente  all'urgente  compimento
delle  indagini  e  delle  ricerche  necessarie  alle  attivita'   di
progettazione, delle occupazioni di urgenza e delle espropriazioni  e
per l'espletamento delle procedure  di  affidamento  e  realizzazione
delle opere». 
    3.1. Il presente giudizio e' stato proposto da Francesco e  Paolo
Fanna, proprietari di un complesso monumentale,  risalente  al  XVIII
secolo, denominato villa Venturali, con  adiacente  oratorio,  parco,
brolo e pertinenze, sito in comune di Villorba di Treviso, sottoposto
a vincolo storico-artistico, diretto ed indiretto, (dd.mm. 31  luglio
2000, 28 settembre 2005 e 6 luglio 2007). 
    3.2. Tale ambito e' interessato dal tracciato  della  superstrada
Pedemontana veneta, secondo l'ultimo  progetto  approvato,  il  quale
sarebbe inadeguato alla tutela dei vincoli presenti. 
    In particolare, secondo i ricorrenti, «il tracciato in trincea  e
le relative opere accessorie di collegamento (cavalcavia,  strade  di
raccordo alla  viabilita'  esistente)  situata  a  ridosso  dell'area
vincolata, producono ripercussioni sull'area stessa, sia a livello di
frammentazione dell'ambiente  rurale  circostante  attualmente  quasi
integro (...) che di inquinamento acustico e atmosferico». 
    3.3.1. Su tale fondamento i consorti  Fanna  hanno  impugnato  il
provvedimento commissariale di approvazione del  progetto  definitivo
della Pedemontana oltre ad altri atti di minore rilevanza interni  al
procedimento. 
    3.3.2. Insieme con quelli  sono  stati  altresi'  gravati  i  due
provvedimenti del presidente del Consiglio dei ministri, con  cui  la
procedura ha preso avvio, e cioe' il D.P.C.M. del 31 luglio 2009 e la
O.P.C.M.  del  successivo  15  agosto  2009,  il   cui   annullamento
comporterebbe evidentemente un effetto caducante sul progetto e sulle
successive attivita' esecutive, giacche'  priverebbe  il  commissario
del fondamento dei poteri esercitati: e va qui  respinta  l'eccezione
di tardivita', proposta sul punto  dalle  parti  resistenti,  poiche'
l'interesse all'impugnazione di questi due atti e' sorto soltanto nel
momento in cui e' stato approvato dallo stesso  commissario  delegato
il  progetto  dell'opera,  il  quale  costituisce   il   primo   atto
direttamente lesivo per i ricorrenti. 
    4.1. Orbene,  nel  primo  motivo  di  ricorso  (violazione  falsa
applicazione degli articoli da 1 a 5 della legge 225 del 24  febbraio
1992; eccesso di potere per difetto di motivazione,  di  istruttoria,
di presupposto e illogicita' manifesta; illegittimita' costituzionale
dell'art. 5 della legge 225 del 24 febbraio 1992, in  relazione  agli
articoli 117 e 118 della  Costituzione)  si  rileva  anzitutto  come,
negli ultimi anni, si sia andato diffondendo il sistema di nomina  di
commissari straordinari: i quali, utilizzando  i  poteri  eccezionali
conferiti dalla legge 225/92, hanno assunto ruoli e  compiti  che  li
hanno portati ad essere protagonisti assoluti della progettazione  di
opere pubbliche di grande rilevanza. 
    4.2.  Il  caso  in   esame,   secondo   i   ricorrenti,   sarebbe
paradigmatico dell'uso  distorto  delle  previsioni  contenute  nella
legge n. 225/92. 
    Invero, e' stato nominato un commissario per l'approvazione della
Pedemontana, e, prima  ancora,  e'  stato  dichiarato  uno  stato  di
emergenza, su presupposti insussistenti sia in fatto sia in  diritto,
e cio' proprio con riferimento al  combinato  disposto  dell'art.  2,
lettera c) e dell'art. 5, primo  comma,  della  legge  n.  225/92,  i
quali, nel prevedere la declaratoria dello  stato  di  emergenza,  si
riferiscono a ben altre situazioni, rispetto a quelle  enunciate  nel
D.P.C.M. 31 luglio 2009: cosi', anche ammessa la sua sussistenza  sul
territorio interessato, la congestione del traffico non potrebbe  mai
essere ricondotta alla nozione di evento eccezionale. 
    4.3. Il provvedimento che ha dichiarato  lo  stato  di  emergenza
sarebbe comunque inadeguato per motivazioni e istruttoria,  prendendo
in considerazione due  vaste  zone,  le  province  di  Vicenza  e  di
Treviso,  senza  convenienti  riferimenti  al  sistema  viario,  alle
connotazioni   urbanistiche,   alle   situazioni   sociali    e    di
antropizzazione. 
    Nel provvedimento medesimo si afferma, infatti, una situazione di
emergenza senza riscontri oggettivi, e nell'assenza di presupposti  e
di  motivazione,  e  cio'  renderebbe  del  tutto  illogico  il   pur
inadeguato svolgimento espositivo delle ragioni  che  hanno  condotto
alla dichiarazione di emergenza: tanto piu' che  tale  determinazione
e' intervenuta quando la procedura ordinaria per l'affidamento  della
concessione di progettazione, costruzione e gestione dell'opera,  fin
allora seguita, era ormai completata. 
    5.1. Orbene, trascurando, allo  stato,  il  secondo  e  il  terzo
motivo di ricorso, e' da  rilevare  come  questa  Sezione  abbia,  in
precedenza,  gia'  accolto  una  censura  analoga  a  quella   teste'
illustrata, nella sentenza 2  febbraio  2012,  n.  1140,  emessa  nel
giudizio introdotto  dall'analogo  ricorso  proposto  dal  Comune  di
Villaverla avverso gli stessi provvedimenti: sentenza,  va  aggiunto,
sospesa dalla IV Sezione del Consiglio di Stato  con  l'ordinanza  13
marzo 2012, n. 1009. 
    5.2.  Orbene,  secondo  la  citata  decisione  della  Sezione,  i
presupposti per la dichiarazione dello stato emergenziale,  «rivelano
insufficiente spessore motivazionale, si' da indurre a ritenere priva
di  dimostrato  conforto  giustificativo   l'adozione   del   decreto
presidenziale in rassegna». 
    Infatti, a parte alcune «generiche considerazioni in ordine  alla
congestione   del   traffico   veicolare   ed   alle    potenzialita'
pregiudizievoli da quest'ultima indotte sulla salute delle  comunita'
insediate nell'area, il decreto  di  che  trattasi  non  reca  alcuna
compiuta  esplicitazione  delle  ragioni  che  hanno  determinato  la
Pubblica Autorita' - successivamente all'intervenuto  affidamento  in
concessione della progettazione e  realizzazione  dell'opera  -  alla
dichiarazione dello stato di emergenza». 
    5.3. E' ben vero,  prosegue  la  sentenza,  che  «la  Pedemontana
Veneta ha sofferto un particolarmente  complesso  iter  gestazionale,
tale da collocare l'affidamento di che trattasi in  ambito  temporale
significativamente espanso rispetto  all'emersione  dell'esigenza  di
dotare  l'area  di  una  infrastruttura  alternativa  agli  esistenti
percorsi  viari»;  ed  egualmente  «l'intero  compendio  territoriale
interessato dall'attraversamento  della  Pedemontana  e',  come  pure
precedentemente posto in evidenza, caratterizzato da una  consistente
antropizzazione e da una articolata presenza di realta' produttive  e
commerciali». 
    5.4. Tuttavia, non si tratta di una situazione  recente:  ovvero,
«la configurazione degli elementi da ultimo  indicati  rivela  datata
collocazione temporale (in  quanto  considerati  gia'  all'epoca  del
primo  intervento   legislativo   del   1998;   e,   successivamente,
adeguatamente emersi in sede di  inclusione  dell'infrastruttura  nel
novero delle opere di rilevanza strategica)». 
    E,  tenendo  conto  di  cio',  «la  dichiarazione   dello   stato
emergenziale  non  fornisce  adeguata   contezza   in   ordine   alla
(evidentemente sopravvenuta) emersione di considerazioni ulteriori in
ordine  all'aggravamento  della  situazione  alla  quale  l'opera  e'
preordinata a fornire rimedio». 
    5.5. Ebbene, se e' pur vero che  «anche  la  sola  immanenza  del
contesto potenzialmente emergenziale e' astrattamente suscettibile di
eccitare l'esercizio dei poteri eccezionali di  che  trattasi»,  quel
Collegio non ha tuttavia potuto «omettere  di  sottolineare  come  lo
hiatus  temporale  che  venga  a  caratterizzare   l'insorgenza   e/o
l'ingravescenza  dell'emergenza  rispetto  al  decreto  presidenziale
meriti (ed anzi, imponga) un rincarato onere motivazionale, che dia -
adeguatamente,  quanto  compiutamente  -  conto  della  presenza   di
sopravvenienze (ovvero, di altri elementi equipollenti,  quanto  alla
considerazione  dell'interesse  pubblico  la  cui  realizzazione   si
intenda promuovere) tali da veicolare l'indifferibilita'  ed  urgenza
del provvedere». 
    5.6.  D'altronde,   «l'esercizio   dell'eccezionale   potere   in
discorso, proprio in ragione  della  particolare  pervasivita'  delle
ricadute indotte dalla derogabilita'  di  (talora  significativamente
estesi)  complessi   normativi   di   rango   primario»,   non   puo'
«legittimamente sottrarsi all'ostensione di un appaiato motivazionale
che,  fuori  dall'effusione   di   stereotipate   enunciazioni,   dia
dimostratamente conto della effettiva  consistenza  della  situazione
emergenziale,  riguardata  con  riferimento:   sia   agli   interessi
suscettibili  di  essere  compromessi,  che  alla  inidoneita'  degli
"ordinari" mezzi  (e,  con  essi,  della  presupposta  configurazione
normativi degli interventi) al fine di promuoverne la soluzione. 
    In tal senso, si rivela appieno inadeguata la  mera  enunciazione
di circostanze giustificative che, segnatamente  laddove  l'emergenza
sia temporalmente risalente, non  consentono  di  apprezzare  -  come
appunto nel caso di specie  -  l'attualita'  dell'interesse  pubblico
all'esercizio del potere extra ordinem». 
    6.1.  Insomma,  piu'  banalmente,  la  sospensione  d'istituti  e
procedimenti ordinari, conseguente alla dichiarazione dello stato  di
emergenza ex art. 5 della citata legge n. 225/92, sacrifica posizioni
soggettive sostanziali e procedimentali, e cio' puo' ammettersi  solo
in presenza di un accadimento eccezionale, mentre  la  situazione  in
esame  tale  non  era:  o,  comunque,  cio'  non  traspare  ne'   dal
provvedimento,  ne'  dagli  elementi  di  fatto  cui  lo  stesso   si
riferisce,  ed  a  quelli  ulteriori,  compendiati   nella   sentenza
medesima. 
    6.2.1. Non  e'  irrilevante,  nel  condurre  la  Sezione  a  tali
conclusioni, il fatto  notorio  che,  nel  trascorso  decennio,  come
accennato dagli stessi  ricorrenti,  l'istituto  della  dichiarazione
dello stato di emergenza e' stato sempre piu'  largamente  impiegato,
con ripetute proroghe di ciascun provvedimento  iniziale,  estendendo
il principio della  derogabilita'  delle  norme  primarie  ordinarie,
comprese quelle sui controlli, anche alla  dichiarazione  dei  grandi
eventi rientranti nella competenza del Dipartimento della  protezione
civile (cosi' l'art. 5-bis del d.l. 7 settembre 2001, n. 343). 
    6.2.2. Solo il d.l. 15 maggio 2012, n. 59, convertito  con  legge
12 luglio 2012, n. 100, ha modificato l'art. 5 della legge n. 225/92,
ed  ha  imposto  cospicue  restrizioni  alla  dichiarazione  e   alla
conservazione dello stato di emergenza. 
    6.2.3. Lo stesso legislatore, tuttavia, ha poco  dopo  introdotto
altre disposizioni, d'immediata rilevanza nel presente  giudizio,  ma
di segno affatto diverso. 
    Invero, l'art. 6-ter del d.l. 20 giugno  2012,  n.  79,  aggiunto
dalla legge di conversione 7 agosto 2012,  n.  131,  intitolato  alle
«disposizioni concernenti gli effetti di deliberazioni del  Consiglio
dei ministri in materia di viabilita'», stabilisce, tra  l'altro,  al
primo comma, che «Restano fermi gli effetti ...  della  deliberazione
del Consiglio dei ministri 31 luglio 2009, in  relazione  al  settore
del traffico e della  mobilita'  nel  territorio  delle  province  di
Treviso e Vicenza,  ivi  inclusi  quelli,  rispettivamente:  ...  del
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 31 luglio  2009»  e
delle successive sue proroghe, tranne l'ultima, all'epoca ancora  non
disposta, e «della conseguente ordinanza del Presidente del Consiglio
dei ministri 15 agosto 2009, n. 3802». 
    6.3.2. Lo stesso art. 6-ter, al II comma, stabilisce altresi' che
le modifiche introdotte dal citato d.l. 59/12 «non  sono  applicabili
alle gestioni commissariali che operano in forza dei provvedimenti di
cui al comma 1 del presente articolo», e quindi  anche  a  quella  de
qua; inoltre, a tali gestioni non si applica nemmeno quanto  previsto
dall'art. 3, secondo comma, dello stesso d.l. 15 maggio 2012, n.  59,
laddove esso stabilisce che le gestioni commissariali, in corso  alla
data di entrata  in  vigore  del  decreto,  avrebbero  potuto  essere
prorogate una volta sola e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2012. 
    6.4.1. La gestione commissariale in esame non e' stata dunque  in
alcun modo incisa dalla riforma; anzi,  i  provvedimenti  governativi
che l'hanno introdotta e disciplinata sono stati legificati,  ovvero,
il che non cambia, ne sono stati legificati i contenuti. 
    Altro significato  non  puo'  essere  attribuito  alla  locuzione
«restano fermi gli effetti», espressa in  un  atto  avente  forza  di
legge, seguito dall'elenco dei relativi provvedimenti: gli stessi che
questa Sezione aveva  annullato,  solo  pochi  mesi  prima,  con  una
sentenza che, seppure sospesa, non era stata tuttavia annullata. 
    6.4.2.  Insomma,  secondo   l'art.   6-ter,   primo   comma,   la
dichiarazione dello stato di emergenza in  questione  ha  attualmente
forza di legge; e, cio' che ancora piu' conta, analoga forza hanno le
previsioni contenute nell'O.P.C.M.  del  15  agosto  2009,  le  quali
dispongono la nomina del commissario delegato, e gli attribuiscono  i
poteri da lui successivamente  esercitati,  anzitutto  approvando  il
progetto definitivo  e  quello  esecutivo:  e  si  osservi  che,  tra
l'altro, l'art. 6-ter fa sempre riferimento alle province  e  non  ai
comuni di Treviso e  Vicenza,  superando  cosi'  la  discrasia  prima
osservata. 
    6.5.1. A  questo  punto,  le  censure,  proposte  dai  ricorrenti
avverso i due ripetuti atti governativi,  si  dovrebbero  considerare
improcedibili, avendo il loro contenuto acquisito  una  forza  ed  un
valore che questo giudice non puo' evidentemente contrastare. 
    6.5.2. Invero, la sopravvenienza di  una  «legge  provvedimento»,
ossia di un atto formalmente legislativo che tiene,  tuttavia,  luogo
di provvedimenti amministrativi, in quanto  dispone  in  concreto  su
casi   e   rapporti   specifici,   dovrebbe   determinare    ex    se
«l'improcedibilita' del ricorso  proposto  contro  l'originario  atto
amministrativo, in quanto il  sindacato  del  giudice  amministrativo
incontra un limite insormontabile nell'intervenuta legificazione  del
provvedimento amministrativo» (cosi' C.d.S., IV,  9  marzo  2012,  n.
1349; conf. id. 19 ottobre 2004, n. 6727). 
    6.5.3. Peraltro, in tal caso «i diritti di  difesa  del  soggetto
leso non vengono ablati,  ma  si  trasferiscono  dalla  giurisdizione
amministrativa alla giustizia  costituzionale»,  e  ne  consegue  «la
valorizzazione  della  pregnanza  del  sindacato  costituzionale   di
ragionevolezza della legge», riconoscendo cosi' al privato,  mediante
la rimessione della questione alla  Consulta  da  parte  del  giudice
amministrativo, «una forma di protezione ed  un'occasione  di  difesa
pari a  quella  offerta  dal  sindacato  giurisdizionale  degli  atti
amministrativi» (ibidem). 
    6.5.4.   Questo,   naturalmente   sul   presupposto   che   siano
«espressamente  e   puntualmente   impugnati   innanzi   al   giudice
amministrativo   gli   atti    di    ulteriore    esecuzione    della
legge-provvedimento  stessa,  posto  che  solo  in  tal   modo   puo'
estrinsecarsi ai sensi dell'art. 23 e ss. della legge 11 marzo  1953,
n. 87 sia il giudizio di rilevanza e di  non  manifesta  infondatezza
della questione da parte del giudice a quo, sia il necessario seguito
del giudizio  presso  quest'ultimo  dopo  l'esito  dell'incidente  di
costituzionalita'  con  l'eventualita',   nel   caso   di   pronuncia
caducatoria della  legge-provvedimento,  anche  dell'annullamento  da
parte del giudice amministrativo  degli  anzidetti  atti  applicativi
innanzi a lui impugnati» (ibidem). 
    7.1.1.  Ebbene,  nella  fattispecie  tali   atti   successivi   e
conseguenti sono qui impugnati, e consistono principalmente  nei  due
successivi provvedimenti di approvazione del progetto definitivo e di
quello esecutivo. 
    Questi sono stati in precedenza  emessi  in  esecuzione  dei  due
provvedimenti governativi, ed attualmente  sono  consequenziali  alla
legge-provvedimento di  cui  al  ripetuto  art.  6-ter  primo  comma,
secondo le cui previsioni, ed in deroga alle norme  comuni  -  avendo
questa recepito, in particolare, le disposizioni di cui  all'O.P.C.M.
- essi sono stati formati. 
    7.1.2.     E'     evidente     che     l'eventuale      pronuncia
d'incostituzionalita' del citato art. 6-ter, per  la  parte  riferita
all'emergenza traffico nel territorio delle  province  di  Vicenza  e
Treviso, priverebbe del suo  fondamento  normativo  il  provvedimento
commissariale d'approvazione del progetto definitivo, e consentirebbe
senz'altro  al  Collegio  di  annullarlo  per  invalidita'  derivata,
rispetto alla censura prima esaminata e che, originariamente riferita
all'illegittimita' del D.P.C.M. 31 luglio  2009  e  dell'O.P.C.M.  15
agosto 2009, n. 3802, ben puo' essere adeguata alla legificazione  di
questi, operata dal legislatore dopo la presentazione del ricorso. 
    7.2.1.  Stabilita  cosi'  la  rilevanza  di  tale  questione   di
costituzionalita', ritiene il Collegio che ne  sussista  altresi'  la
non manifesta infondatezza, con riguardo al vizio  d'irragionevolezza
legislativa, lesivo del principio di uguaglianza consacrato nell'art.
3 Cost., e comunque inconciliabile con i principi fondamentali  della
vigente costituzione in  materia  di  produzione  di  atti  normativi
legislativi. 
    7.2.2. Invero, riprendendo alcune  delle  osservazioni  contenute
nella sentenza n. 1140/12  della  Sezione,  e'  da  rilevare  che  il
legislatore - che', e' opportuno ribadirlo,  ad  esso  si  deve  fare
ormai  riferimento,  dopo  l'intervenuta  legificazione  -   per   la
realizzazione di  un'opera  pubblica,  ha  attribuito  ad  un  organo
amministrativo, il commissario  delegato,  il  potere  (come  risulta
dall'art. 3 dell'ordinanza n. 3802/09)  di  operare  in  deroga,  tra
l'altro,  alle  norme  primarie  generali  in  materia  di  contratti
pubblici,  di  espropriazioni,  di  procedimento  amministrativo,  di
trasformazioni urbanistiche, e potendo cosi' sacrificare, sia pure in
misura  variabile,  le  posizioni  di  vantaggio,  procedimentali   o
sostanziali, che tali norme generali riconoscono  e  che  vengono  di
regola esercitate e tutelate. 
    7.2.3. Ora, una siffatta disciplina  speciale  realizza,  in  tal
modo, diseguaglianze tra situazioni corrispondenti, le quali  possono
giustificarsi  soltanto  in  una  situazione  di  somma  urgenza:  in
presenza di situazioni ambientali affatto particolari viene  meno  il
contesto in cui opera la norma comune  e  generale,  e  le  posizioni
soggettive generalmente riconosciute  possono  essere  legittimamente
sacrificate, senza che cio' comporti una reale ingiustizia. 
    7.3.1. Tuttavia, questo  Giudice  ha  gia'  ritenuto,  e  tuttora
ritiene, che non sia dato qui riscontrare una simile  situazione:  la
declamata emergenza, nel settore del traffico e della  mobilita'  nel
territorio dei comuni di Treviso  e  Vicenza  (e  la  confusione  tra
«comuni» e «province» nel d.P.C.M. 31 luglio 2009 e' sintomatica  del
modesto approfondimento istruttorio, e della distanza tra i luoghi in
cui le norme erano state scritte,  e  quelli  cui  dovevano  operare)
registra, in realta', una condizione (la  «congestione  del  traffico
automobilistico e dei mezzi pesanti», e il «conseguente pericolo  per
la salute fisica e psichica dei cittadini») ordinaria  per  le  vaste
aree urbanizzate poste a nord come a sud del nostro Paese. 
    7.3.2. Ora, e' certamente doveroso che lo Stato e gli altri  Enti
preposti si adoperino per superare tale situazione, utilizzando a tal
fine gli strumenti piu' appropriati, tra cui appunto la realizzazione
di nuove  strade:  ma,  proprio  perche'  si  tratta  di  un  rimedio
ordinario e  tipico,  per  contribuire  a  risolvere  una  situazione
largamente diffusa, lo stesso dovra' essere  ragionevolmente  attuato
avvalendosi delle leggi comuni. 
    7.3.3.  D'altra  parte,  e'  intrinseca  a  una   condizione   di
eccezionalita' la temporaneita' degli interventi e dei mezzi  a  cio'
destinati: un intervallo contenuto nell'arco di poche settimane o  di
pochi mesi, in cui la normativa speciale deve trovare il suo limite e
realizzare tendenzialmente i suoi limitati scopi. 
    7.3.4. In specie, viceversa, si  e'  approvata  una  legislazione
eccezionale per realizzare una superstrada  a  pedaggio,  lunga  poco
meno di cento chilometri, che deve  attraversare  un  territorio  con
altezze variabili, solcato da fiumi, ampiamente urbanizzato  e  ricco
di bellezze naturali. Cio' basta  a  comprendere  che  si  tratta  di
un'opera imponente la quale, anche sotto il solo profilo costruttivo,
richiede un tempo considerevole: un'opera imponente ma ordinaria, nel
senso sin qui considerato, e che, infatti,  e'  ancora  in  corso  di
realizzazione, come dimostra la legificazione e la prosecuzione della
dichiarata condizione di eccezionalita', a circa cinque anni dal  suo
inizio, senza che sia possibile stabilirne il completamento. 
    7.3.5.  D'altro  canto,  a  confermare   l'irrazionalita'   della
normativa eccezionale qui sub  iudiee  e'  quanto  prima  narrato,  e
altresi' esposto quale preambolo della legificata  O.P.C.M.  3802/09:
e, cioe', che la legislazione speciale ha operato con riferimento  ad
un'opera gia' avviata, il cui progetto  preliminare  era  gia'  stato
approvato con la delibera CIPE n. 96 del 29 marzo 2006, per la  quale
esistevano  cospicui  stanziamenti,  una  gara  gia'  esperita  dalla
regione  Veneto  come   concedente   l'opera,   e   addirittura   una
concessionaria gia' individuata, la quale avrebbe sostenuto il  costo
di realizzazione dell'intervento, con le  modalita'  previste  e  nei
limiti degli importi indicati nella convenzione di concessione. 
    7.3.6. Un'opera, dunque, che  stava  progredendo  con  l'utilizzo
delle norme ordinarie, il che conferma l'adeguatezza di queste, e nel
cui iter all'improvviso si e' inserita, del tutto  irragionevolmente,
una disciplina eccezionale,  palesemente  lesiva  dell'art.  3  della
Costituzione,  e  sulla  quale  si  chiede  ora   una   verifica   di
costituzionalita'. 
    8.1. Qualora, tuttavia, la Corte ritenesse di dover respingere la
precedente questione di costituzionalita' proposta in via principale,
il Collegio ritiene doveroso censurare, in subordine,  l'art.  6-ter,
primo comma, del d.l. 20 giugno 2012, n. 79, aggiunto dalla legge  di
conversione 7 agosto 2012, n. 131, per violazione degli artt. 3, 24 e
113 della Costituzione. 
    8.2. Invero,  attraverso  la  legificazione,  alcuni  atti  della
pubblica Amministrazione (il d.P.C.M. 31 luglio 2009  e  la  O.P.C.M.
3802/09 sono indiscutibilmente tali) sono stati  sottratti  -  e  con
successo, ove appunto la principale  questione  di  costituzionalita'
sollevata non avesse esito positivo -  al  controllo  giurisdizionale
quando erano gia' oggetto  del  presente  giudizio,  ed  erano  stati
addirittura gia' annullati con la precedente sentenza 1140/12: e,  in
tal modo, si e' limitata la  possibilita'  di  annullamento  di  atti
lesivi della sfera giuridica dei ricorrenti. 
    8.3. La non manifesta infondatezza della questione, almeno  sotto
questo profilo  subordinato,  pare  allora  evidente:  attraverso  la
legificazione,  si  e'  anzitutto  verificata   una   disparita'   di
trattamento  tra  chi  e'  generalmente   inciso   da   provvedimenti
amministrativi e i  ricorrenti,  in  violazione  dell'art.  3,  primo
comma, Cost.. 
    Inoltre, e' stato ridotto ai  ricorrenti  stessi,  in  violazione
dell'art. 24, primo comma, Cost., l'ambito di tutela  giurisdizionale
delle loro posizioni d'interesse legittimo, giacche' quelle correlate
agli atti legificati gli sono state cosi' confiscate. 
    E' stata infine negata  tutela  giurisdizionale  per  determinati
atti amministrativi, in contrasto con l'art.  113,  primo  e  secondo
comma, Cost.. 
    8.4. Per quanto concerne invece la  rilevanza,  e'  evidente  che
l'annullamento della disposizione in esame riattribuirebbe agli  atti
de quibus natura oggettivamente e soggettivamente  amministrativa,  e
cio' consentirebbe a questo giudice  di  sindacarne  direttamente  la
legittimita'  e,  insieme  a  questi,  anche  degli  ulteriori   atti
successivi, qui impugnati anche per invalidita' derivata. 
    9. Il giudizio va pertanto  sospeso  sino  alla  pronuncia  della
Corte costituzionale sulle questioni di costituzionalita' sollevate. 
    Spese al definitivo. 
 
                              P. Q. M. 
 
    a) Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione
di legittimita' costituzionale dell'art. 6-ter; primo comma, del d.l.
20 giugno 2012, n. 79: 
        in   principalita'   per   contrasto   con    il    principio
costituzionale di ragionevolezza degli atti legislativi e, cosi'  con
l'art. 3,  primo  comma,  della  Costituzione,  e  con  le  ulteriori
previsioni costituzionali su cui lo stesso si fonda; 
        in subordine per contrasto con gli artt. 3, 24  e  113  della
Costituzione. 
    b) Sospende il giudizio in corso. 
    c) Ordina che la presente ordinanza sia notificata, a cura  della
segreteria del Tribunale amministrativo, a tutte le parti in causa  e
al presidente del Consiglio dei ministri, e  che  sia  comunicata  al
presidente del Senato della Repubblica e al presidente  della  Camera
dei deputati. 
    d) Dispone la  trasmissione  degli  atti,  a  cura  della  stessa
segreteria, alla Corte costituzionale. 
      Cosi' deciso in Roma nella camera di consiglio addi' 6 febbraio
e 8 maggio 2013. 
 
                 Il Presidente, estensore: Gabbricci