PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA DEL CAPO DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE 21 novembre 2013 

Ordinanza di protezione civile per favorire e  regolare  il  subentro
della regione Umbria  nelle  iniziative  finalizzate  al  superamento
della  situazione  di  criticita'  determinatasi  a   seguito   delle
eccezionali avversita' atmosferiche verificatesi nei giorni 11, 12  e
13 novembre 2012 nel territorio della medesima regione. (Ordinanza n.
123). (13A09614) 
(GU n.279 del 28-11-2013)

 
 
 
                      IL CAPO DEL DIPARTIMENTO 
                       della protezione civile 
 
  Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225; 
  Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112; 
  Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n.  343,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401; 
  Visto il decreto-legge del 15 maggio 2012, n.  59  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2012, n. 100; 
  Visto in particolare l'art. 3, comma 2, ultimo periodo  del  citato
decreto-legge n. 59/2012 dove viene stabilito che per la prosecuzione
degli  interventi  da  parte  delle  gestioni  commissariali   ancora
operanti ai  sensi  della  legge  24  febbraio  1992,  n.  225  trova
applicazione l'art. 5, commi 4-ter e 4-quater della medesima legge n.
225/1992; 
  Vista la delibera del Consiglio dei ministri del  31  gennaio  2013
con la quale e' stato dichiarato, fino al 1° maggio  2013,  lo  stato
d'emergenza in conseguenza delle eccezionali avversita'  atmosferiche
verificatesi nei giorni 11, 12 e 13  novembre  2012  nei  comuni  del
territorio della regione Umbria ivi indicati; 
  Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 9 maggio 2013  con
la quale e' stato prorogato, fino al 30  giugno  2013,  lo  stato  di
emergenza in argomento; 
  Vista l'ordinanza del Capo del dipartimento della protezione civile
19 febbraio 2013, n. 51; 
  Ravvisata la  necessita'  di  assicurare  il  completamento,  senza
soluzioni di continuita', degli interventi finalizzati al superamento
del contesto critico in rassegna, anche in un contesto di  necessaria
prevenzione da possibili situazioni di pericolo  per  la  pubblica  e
privata incolumita'; 
  Ritenuto,  quindi,  necessario,  adottare  un'ordinanza  ai   sensi
dell'art. 3, comma 2, ultimo periodo,  del  decreto-legge  15  maggio
2012, n. 59, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  15  luglio
2012,  n.  100,  con  cui  consentire  la  prosecuzione,  in   regime
ordinario,  delle  iniziative  finalizzate   al   superamento   della
situazione di criticita' in atto; 
  Vista la nota del Commissario delegato prot.  80575  del  7  giugno
2013; 
  Acquisita l'intesa della regione Umbria del 17 luglio 2013 e del 30
settembre 2013; 
  Di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze; 
 
                              Dispone: 
 
                               Art. 1 
 
  1.  La  regione  Umbria  e'   individuata   quale   amministrazione
competente   al   coordinamento   delle   attivita'   necessarie   al
completamento degli  interventi  necessari  per  il  superamento  del
contesto di  criticita'  determinatosi  nel  territorio  regionale  a
seguito degli eventi richiamati in premessa. 
  2. Per le finalita' di cui al comma 1, il  dirigente  del  servizio
giuridico, economico, finanziario e  amministrativo  della  direzione
programmazione, innovazione e competitivita' della regione Umbria, e'
individuato  quale  responsabile  delle  iniziative  finalizzate   al
definitivo subentro della medesima regione  nel  coordinamento  degli
interventi integralmente finanziati e contenuti in rimodulazioni  dei
piani  delle  attivita'  gia'  formalmente  approvati  alla  data  di
adozione della presente ordinanza. Egli e'  autorizzato  a  porre  in
essere, entro trenta giorni dal trasferimento della documentazione di
cui al comma 3, tutte le attivita' occorrenti per il proseguimento in
regime ordinario delle iniziative in corso finalizzate al superamento
del contesto critico in rassegna, e  provvede  alla  ricognizione  ed
all'accertamento delle procedure e dei rapporti  giuridici  pendenti,
ai fini  del  definitivo  trasferimento  delle  opere  realizzate  ai
soggetti ordinariamente competenti. 
  3. Per i  fini  di  cui  al  comma  2,  il  coordinatore  regionale
dell'ambito territorio,  infrastrutture  e  mobilita'  della  regione
Umbria,  arch.  Diego  Zurli,  gia'  commissario  delegato  ai  sensi
dell'art. 1, comma 1, dell'ordinanza del Capo del dipartimento  della
protezione civile n. 51 del 19 febbraio 2013, provvede  entro  trenta
giorni dall'adozione  del  presente  provvedimento  a  trasferire  al
dirigente di cui al comma 2 tutta la documentazione amministrativa  e
contabile inerente  alla  gestione  commissariale  e  ad  inviare  al
Dipartimento della protezione civile una  relazione  sulle  attivita'
svolte  contenente  l'elenco  dei   provvedimenti   adottati,   degli
interventi conclusi e delle attivita' ancora in  corso  con  relativo
quadro economico. 
  4. Il dirigente di cui al comma 2, che opera a titolo gratuito, per
l'espletamento delle iniziative di cui alla presente  ordinanza  puo'
avvalersi delle strutture organizzative della regione Umbria, nonche'
della collaborazione degli enti territoriali  e  non  territoriali  e
delle  amministrazioni  centrali  e  periferiche  dello  Stato,   che
provvedono sulla base  di  apposita  convenzione,  nell'ambito  delle
risorse gia' disponibili  nei  pertinenti  capitoli  di  bilancio  di
ciascuna amministrazione interessata, senza nuovi  o  maggiori  oneri
per la finanza pubblica. 
  5. AI fine di consentire l'espletamento  delle  iniziative  di  cui
alla presente ordinanza, il dirigente di cui  al  comma  2  provvede,
fino al completamento degli interventi di cui  al  medesimo  comma  e
delle procedure amministrativo-contabili ad  essi  connessi,  con  le
risorse disponibili sulla contabilita' speciale n.  5759,  aperta  ai
sensi dell'art. 2, comma 2, dell'ordinanza del capo del  Dipartimento
della protezione civile n. 51 del 19 febbraio 2013,  che  viene  allo
stesso  intestata  per  trentasei  mesi  decorrenti  dalla  data   di
pubblicazione della presente ordinanza nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana,  salvo  proroga  da  disporsi  con  decreto  del
Ministro dell'economia e delle finanze previa  relazione  che  motivi
adeguatamente la necessita' del perdurare della contabilita' medesima
in relazione al cronoprogramma approvato ed allo stato di avanzamento
degli interventi. Il predetto soggetto e'  tenuto  a  relazionare  al
Dipartimento della protezione civile, con cadenza  semestrale,  sullo
stato di attuazione degli interventi di cui al comma 2. 
  6. Qualora a seguito del compimento delle iniziative cui al comma 5
residuino delle risorse sulla contabilita' speciale, il dirigente  di
cui al comma 2 puo' predisporre un  piano  contenente  gli  ulteriori
interventi strettamente finalizzati al superamento  della  situazione
di criticita', da  realizzare  a  cura  dei  soggetti  ordinariamente
competenti secondo le ordinarie procedure di spesa  ed  a  valere  su
eventuali fondi statali residui, di cui al secondo periodo del  comma
4-quater  dell'art.  5  della  legge  24  febbraio  1992,  n.  225  e
successive modificazioni. Tale  piano  deve  essere  sottoposto  alla
preventiva approvazione del Dipartimento della protezione civile, che
ne verifica la rispondenza alle finalita' sopra indicate. 
  7. A seguito della avvenuta approvazione del piano di cui al  comma
6 da parte del  Dipartimento  della  protezione  civile,  le  risorse
residue  relative  al  predetto  piano  giacenti  sulla  contabilita'
speciale sono trasferite al bilancio della regione Umbria ovvero, ove
si tratti di altra  amministrazione,  sono  versate  all'entrata  del
bilancio dello Stato per la successiva  riassegnazione.  Il  soggetto
ordinariamente competente e' tenuto  a  relazionare  al  Dipartimento
della protezione  civile,  con  cadenza  semestrale  sullo  stato  di
attuazione del piano di cui al presente comma. 
  8. Non e' consentito l'impiego delle risorse finanziarie di cui  al
comma  5  per  la  realizzazione  di  interventi  diversi  da  quelli
contenuti nel  piano  approvato  dal  Dipartimento  della  protezione
civile. 
  9. All'esito delle  attivita'  realizzate  ai  sensi  del  presente
articolo, le eventuali somme residue sono versate alla Presidenza del
Consiglio dei ministri  sul  conto  corrente  infruttifero  n.  22330
aperto presso la Tesoreria centrale dello  Stato  per  la  successiva
riassegnazione al Fondo della  protezione  civile,  ad  eccezione  di
quelle derivanti da fondi di diversa provenienza, che vengono versate
al bilancio delle amministrazioni di provenienza. 
  10. Il dirigente del servizio giuridico, economico,  finanziario  e
amministrativo  della   direzione   programmazione,   innovazione   e
competitivita' della regione Umbria, a seguito della  chiusura  della
contabilita' speciale di cui  al  comma  5,  provvede,  altresi',  ad
inviare  al  Dipartimento  della  protezione  civile  una   relazione
conclusiva riguardo le attivita' poste in essere per  il  superamento
del contesto critico in rassegna. 
  11. Restano fermi gli obblighi di rendicontazione di  cui  all'art.
5, comma 5-bis, della legge n. 225 del 1992. 
  La presente ordinanza sara'  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana. 
    Roma, 21 novembre 2013 
 
                                  Il capo del Dipartimento: Gabrielli