MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 17 ottobre 2013 

Cofinanziamento nazionale degli aiuti a favore  delle  organizzazioni
di produttori nel settore ortofrutticolo, di cui all'art.  103-sexies
del Regolamento CE n. 1234/2007, per  l'anno  2013,  ai  sensi  della
legge n. 183/1987. (Decreto n. 49/2013). (13A09820) 
(GU n.289 del 10-12-2013)

 
 
 
                      L'ISPETTORE GENERALE CAPO 
           per i rapporti finanziari con l'Unione europea 
 
  Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, concernente il coordinamento
delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunita'
europee e l'adeguamento dell'ordinamento interno agli atti  normativi
comunitari; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre  1988,
n.  568  e  successive  modificazioni  ed  integrazioni,  recante  il
regolamento sulla organizzazione e sulle procedure amministrative del
Fondo di rotazione, di cui alla predetta  legge  n.  183/1987  ed  in
particolare il decreto del Ministro dell'economia e delle  finanze  2
aprile 2007, concernente la modifica delle procedure di pagamento; 
  Vista la legge 6 febbraio 1996, n. 52, concernente disposizioni per
l'adempimento di  obblighi  derivanti  dall'appartenenza  dell'Italia
alle Comunita' europee (legge comunitaria 1994); 
  Vista la legge 17 maggio 1999, n. 144, che, all'art. 3, ha previsto
il trasferimento dei compiti di gestione tecnica e finanziaria,  gia'
attribuiti al CIPE, alle amministrazioni competenti per materia; 
  Vista la delibera CIPE n. 141/99 del 6 agosto 1999, concernente  il
riordino delle competenze del CIPE,  che  devolve  al  Ministero  del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica - d'intesa  con
le  Amministrazioni  competenti  -  la  determinazione  della   quota
nazionale  pubblica  dei  programmi,  progetti  ed  altre  iniziative
cofinanziate dall'Unione europea; 
  Visto il decreto del Ministro del  tesoro,  del  bilancio  e  della
programmazione economica 15 maggio  2000,  relativo  all'attribuzione
delle quote di cofinanziamento nazionale  a  carico  della  legge  n.
183/1987 per gli interventi di politica comunitaria che ha  istituito
un apposito Gruppo di lavoro presso il Dipartimento della  Ragioneria
Generale dello Stato - I.G.R.U.E.; 
  Vista la delibera CIPE n. 89/2000 del 4  agosto  2000,  concernente
direttive generali  per  l'intervento  del  fondo  di  rotazione  per
l'attuazione delle  politiche  comunitarie,  di  cui  alla  legge  n.
183/1987, a favore di programmi,  progetti  e  azioni  in  regime  di
cofinanziamento con l'Unione europea; 
  Visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio del 22 ottobre
2007,  recante  organizzazione  comune   dei   mercati   agricoli   e
disposizioni specifiche per  taluni  prodotti  agricoli  (Regolamento
unico OCM) - come modificato dal regolamento  (CE)  n.  361/2008  del
Consiglio del 14 aprile 2008, che abroga, tra l'altro, i  regolamenti
(CE) del Consiglio n. 2200/96, n. 2201/96 e n.  1182/2007  -  ed,  in
particolare, l'art. 103-sexies, che prevede che gli Stati membri,  in
aggiunta al fondo di esercizio previsto  dal  paragrafo  1  dell'art.
103-ter  del  medesimo  regolamento,  finanziato  da  un   contributo
comunitario e, per la parte residua, da  contributi  dei  soci  delle
organizzazioni  dei  produttori,  possono  essere  autorizzati  dalla
commissione, previa richiesta debitamente giustificata,  a  concedere
alle organizzazioni di produttori relative a regioni, il cui  livello
di  organizzazione  dei  produttori  nel  settore  ortofrutticolo  e'
particolarmente scarso, un aiuto finanziario nazionale non  superiore
all'80%  dei  contributi  finanziari  di  cui  alla  lettera  a)  del
richiamato art. 103-ter, par.1; 
  Visto  il  predetto  art.  103-sexies  del  regolamento  (CE)   del
Consiglio n. 1234/07 che  prevede  che,  nelle  regioni  degli  Stati
membri in cui meno del 15% del valore della produzione ortofrutticola
e' commercializzato da organizzazioni di produttori e  in  cui  detta
produzione  rappresenta  almeno  il  15%  della  produzione  agricola
totale, l'aiuto finanziario nazionale concesso puo' essere rimborsato
dalla Comunita' su richiesta dello Stato membro interessato; 
  Visto  il  regolamento  (UE)  di  esecuzione  n.   543/2011   della
commissione del 7 giugno 2011, come modificato dal  regolamento  (UE)
n. 72/2012 della commissione del 27 gennaio 2012,  recante  modalita'
di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 nei  settori  degli
ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati; 
  Visto l'art. 91, paragrafo 2,  del  regolamento  (UE)  n.  543/2011
della  commissione,  il  quale   stabilisce   che   il   livello   di
organizzazione dei produttori in una regione di uno Stato  membro  e'
considerato particolarmente scarso quando, negli ultimi tre anni  per
i quali si dispone di  dati,  le  organizzazioni  di  produttori,  le
associazioni di organizzazioni di produttori e i gruppi di produttori
hanno  commercializzato  meno  del  20  %  del  valore  medio   della
produzione ortofrutticola regionale calcolato  secondo  le  modalita'
previste dal paragrafo i del medesimo art. 91; 
  Visto, altresi',  l'art.  95  del  regolamento  n.  543/2011  della
commissione, in base al  quale  il  rimborso  dell'aiuto  finanziario
nazionale  e'  limitato  al  60%  dell'aiuto   finanziario   concesso
all'organizzazione di produttori e che la richiesta dello  stesso  va
effettuata anteriormente al 1° gennaio del  secondo  anno  successivo
all'anno di esecuzione dei programmi operativi; 
  Vista la decisione della commissione C(2013) 4208 del 9 luglio 2013
con la quale l'Italia e' stata autorizzata  ad  erogare,  per  l'anno
2013, l'aiuto nazionale previsto dall'art. 103-sexies del regolamento
(CE)  del  Consiglio  n.  1234/07  per  l'importo  massimo  di   euro
16.262.302,00; 
  Vista la nota n. 4821 del 25 luglio 2013, con la quale il Ministero
delle politiche agricole alimentari e forestali, a fronte di  risorse
comunitarie  attivabili  per  l'anno  2013   per   gli   aiuti   alle
organizzazioni di produttori nel settore ortofrutticolo, pari ad euro
20.483.222,64,  chiede   un   cofinanziamento   nazionale   di   euro
16.262.302,00 a valere sulle disponibilita' del  fondo  di  rotazione
per l'attuazione delle politiche comunitarie, di cui  alla  legge  n.
183/1987; 
  Considerata la necessita' di ricorrere  per  tale  fabbisogno  alle
disponibilita'  del  fondo  di  rotazione  per   l'attuazione   delle
politiche comunitarie, di cui alla legge n. 183/1987; 
  Viste le risultanze del gruppo di  lavoro  presso  il  Dipartimento
della Ragioneria generale dello Stato - I.G.R.U.E., di cui al  citato
decreto del Ministro  del  tesoro  15  maggio  2000,  nella  riunione
svoltasi in data 25 settembre 2013; 
 
                              Decreta: 
 
  1. Il cofinanziamento nazionale pubblico, a  carico  del  fondo  di
rotazione  di  cui  alla  legge   n.   183/1987,   a   favore   delle
organizzazioni di produttori  nel  settore  ortofrutticolo,  previsto
dall'art. 103-sexies del regolamento  CE  n.  1234/2007,  per  l'anno
2013, e' pari ad euro 16.262.302,00. 
  2. Le erogazioni, a valere sulla quota di cofinanziamento di cui al
punto 1, vengono  effettuate  secondo  le  modalita'  previste  dalla
normativa vigente, sulla base delle richieste inoltrate dall'AGEA. 
  3. Il Ministero delle politiche agricole  alimentari  e  forestali,
1'AGEA e gli organismi  pagatori  regionali  effettuano  i  controlli
circa la sussistenza, anche in capo ai beneficiari, dei presupposti e
dei requisiti di legge che giustificano le erogazioni di cui al punto
2, nonche' verificano che  i  finanziamenti  comunitari  e  nazionali
siano utilizzati entro le scadenze previste ed  in  conformita'  alla
normativa comunitaria e nazionale vigente. 
  4. Il Ministero delle politiche  agricole  alimentari  e  forestali
comunica al fondo di rotazione eventuali riduzioni di risorse operate
dalla Commissione europea, al  fine  di  adeguare  la  corrispondente
quota a carico del fondo di rotazione. 
  5.  In  caso  di  restituzione,  a  qualunque  titolo,  di  risorse
comunitarie alla Commissione europea, il predetto Ministero e AGEA si
attivano anche per la restituzione al Fondo di rotazione, di  cui  al
punto 1, delle corrispondenti quote di cofinanziamento nazionale gia'
erogate. 
  6.  Al  termine  dell'intervento,  il  Ministero  delle   politiche
agricole  alimentari  e  forestali   trasmette   all'I.G.R.U.E.   una
relazione sullo stato di attuazione dello stesso, con evidenza  degli
importi riconosciuti dalla  Commissione  europea  e  delle  eventuali
somme da disimpegnare a valere sull'autorizzazione di spesa a  carico
del Fondo di rotazione di cui al punto 1 del presente decreto. 
  7. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali  si
impegna altresi' a presentare alla Commissione  europea,  secondo  le
modalita' ed i termini previsti dall'art. 95 del regolamento (UE)  n.
54312011, la richiesta  di  rimborso  del  60  per  cento  dell'aiuto
nazionale concesso ad organizzazioni di produttori relative a Regioni
che  rispettino  i  parametri  previsti  dall'ultimo  capoverso   del
paragrafo  relativo  all'art.  103-sexies  del  regolamento   CE   n.
1234/2007. A tal proposito, il Ministero delle politiche, agricole  e
forestali provvedera' tempestivamente a  comunicare  al  Dipartimento
della  Ragioneria  Generale  dello  Stato  -  I.G.R.U.E.   l'avvenuto
rimborso da parte della commissione, con l'esatta  indicazione  della
somma rimborsata, al fine di consentire  il  reintegro  al  fondo  di
rotazione delle  somme  dallo  stesso  erogate  sulla  base  di  tale
decreto. 
  8. Il presente decreto viene trasmesso alla Corte dei conti per  la
registrazione e successivamente pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana. 
    Roma, 17 ottobre 2013 
 
                                  L'Ispettore generale Capo: di Nuzzo 

Registrato alla Corte dei conti il 18 novembre 2013 
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia  e  delle
finanze, registro n. 9 Economia e finanze, foglio n. 168