DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 20 settembre 2013 

Disposizioni  inerenti  le  procedure  di  utilizzo   delle   risorse
individuate dall'articolo 1, comma 290 della legge 24 dicembre  2012,
n. 228. (13A10046) 
(GU n.291 del 12-12-2013)

 
                            IL PRESIDENTE 
                     DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
 
  Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 228 recante  «Disposizioni  per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello  Stato  (Legge
di stabilita' 2013).» ed in particolare l'art. 1, commi 280 e 290; 
  Vista la legge 24 febbraio 1992, n. 225  recante  «Istituzione  del
Servizio nazionale della protezione civile» e successive modifiche ed
integrazioni; 
  Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n.  343,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  9  novembre  2001,  n.   401,   recante
«Disposizioni urgenti per assicurare il coordinamento operativo delle
strutture preposte alla difesa civile»; 
  Visto il decreto-legge 15  maggio  2012,  n.  59,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  12  luglio  2012,   n.   100,   recante
«Disposizioni urgenti per il riordino della protezione civile»; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri  del  23
marzo 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 71  del  25  marzo
2013, recante «Ripartizione delle risorse di cui  all'art.  1,  comma
290 della legge 24 dicembre 2012, n. 228.» 
  Ravvisata l'opportunita' espressa anche dalle Regioni  interessate,
di utilizzare strumenti celeri per l'erogazione, ai  destinatari  dei
contributi, delle risorse individuate dall'art. 1,  comma  290  della
legge di stabilita' 2013 e ripartite con il  decreto  del  Presidente
del Consiglio dei ministri del 23 marzo 2013 citato; 
  Tenuto conto, altresi',  che  nella  ripartizione  sono  ricomprese
anche le risorse individuate dal comma 280, nella misura di 8 milioni
di euro, da destinare al finanziamento  degli  interventi  diretti  a
fronteggiare i danni conseguenti agli eccezionali eventi  alluvionali
che hanno colpito il territorio della Provincia di Teramo di cui alla
dichiarazione dello stato di emergenza del decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri del 10 marzo 2011; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1. In considerazione di quanto esposto in premessa ed  al  fine  di
favorire l'utilizzo delle risorse di cui ai commi 280 e 290 dell'art.
1 della  legge  di  stabilita'  2013  e  ripartite  con  decreto  del
Presidente del Consiglio dei ministri del 23 marzo  2013,  le  stesse
confluiscono in apposite contabilita' speciali all'uopo istituite. 
  2. Nelle contabilita' speciali aperte in attuazione di disposizioni
normative inerenti le situazioni emergenziali individuate  dal  comma
290 citato, eccezion fatta per gli  eventi  inerenti  le  eccezionali
precipitazioni nevose verificatesi nel febbraio  2012  nelle  regioni
delle  Marche  e  dell'Emilia  Romagna,   confluiscono   le   risorse
individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del
23 marzo 2013. 
  3. Le risorse di cui al  comma  1  possono  essere  destinate,  nel
limite massimo del venticinque  per  cento,  per  la  concessione  di
contributi per interventi in conto capitale da destinare ai  soggetti
privati ed alle imprese. 
  Il presente decreto  verra'  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana. 
    Roma, 20 settembre 2013 
 
                                                 Il Presidente: Letta 

Registrato alla Corte dei conti il 15 novembre 2013 
Presidenza del Consiglio dei ministri, registro n. 9, foglio n. 50