N. 302 SENTENZA 2 - 11 dicembre 2013

Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. 
 
Universita' - Accesso ai corsi universitari - Ammissione ai corsi  di
  laurea a programmazione nazionale che si svolgono sulla base di una
  prova predisposta dal Ministero dell'istruzione, dell'universita' e
  della ricerca, uguale per tutte le universita' e da  tenersi  nello
  stesso giorno in tutta Italia - Mancata previsione della formazione
  di una graduatoria unica nazionale in luogo di graduatorie plurime,
  per  singoli  atenei  -  Omesso  tentativo  da  parte  del  giudice
  rimettente di dare una lettura  costituzionalmente  conforme  della
  disposizione censurata - Inammissibilita' della questione. 
- Legge 2 agosto 1999, n. 264, art. 4, comma 1. 
- Costituzione, artt. 3, 34, 97 e 117, primo comma. 
(GU n.51 del 18-12-2013 )
  
 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
composta dai signori: 
Presidente:Gaetano SILVESTRI; 
Giudici :Luigi MAZZELLA,  Sabino  CASSESE,  Giuseppe  TESAURO,  Paolo
  Maria  NAPOLITANO,  Giuseppe  FRIGO,  Alessandro  CRISCUOLO,  Paolo
  GROSSI, Giorgio  LATTANZI,  Aldo  CAROSI,  Marta  CARTABIA,  Sergio
  MATTARELLA, Mario Rosario  MORELLI,  Giancarlo  CORAGGIO,  Giuliano
  AMATO, 
      
    ha pronunciato la seguente 
 
                              SENTENZA 
 
    nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 4, comma 1,
della legge 2 agosto 1999, n. 264 (Norme in  materia  di  accessi  ai
corsi universitari), promosso dal Consiglio di Stato nel procedimento
vertente tra il Ministero dell'istruzione, dell'universita'  e  della
ricerca ed altri e L.G. ed altri, con ordinanza del  18  giugno  2012
iscritta al n. 293 del registro ordinanze  2012  e  pubblicata  nella
Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  n.  2,  prima  serie  speciale,
dell'anno 2013. 
    Visti  l'atto  di  costituzione  di  I.S.,  nonche'   l'atto   di
intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; 
    udito nell'udienza pubblica  del  19  novembre  2013  il  Giudice
relatore Sabino Cassese; 
    uditi gli avvocati Antonio Saitta e Andrea Fornasari per  I.S.  e
l'avvocato dello Stato Paolo Grasso per il Presidente  del  Consiglio
dei ministri. 
 
                          Ritenuto in fatto 
 
    1.- Il Consiglio di Stato, sezione sesta, con  ordinanza  del  18
giugno 2012 (reg. ord. n. 293 del 2012),  depositata  nella  medesima
data, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 34, 97 e 117,  primo
comma, della Costituzione, questione di  legittimita'  costituzionale
dell'art. 4, comma 1, della legge 2 agosto 1999,  n.  264  (Norme  in
materia di accessi ai corsi universitari), nella parte  in  cui,  per
l'ammissione ai corsi di laurea a  programmazione  nazionale  che  si
svolgono  sulla  base  di  una  prova   predisposta   dal   Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, uguale  per  tutte
le universita' e da tenersi nello stesso giorno in tutta Italia,  non
prevede la formazione di una graduatoria unica nazionale in luogo  di
graduatorie plurime, per singoli atenei. 
    1.1.- La legge n. 264 del 1999 detta disposizioni in  materia  di
accesso ai corsi di laurea,  prevedendo  corsi  i  cui  accessi  sono
programmati a livello nazionale (art. 1) e corsi i cui  accessi  sono
programmati dalle universita' (art. 2). Il censurato art. 4, comma 1,
stabilisce che «[l]'ammissione ai corsi di cui agli articoli 1 e 2 e'
disposta dagli atenei previo superamento di apposite prove di cultura
generale, sulla base dei programmi della scuola secondaria superiore,
e di accertamento della predisposizione per le discipline oggetto dei
corsi medesimi, con pubblicazione del relativo bando almeno  sessanta
giorni  prima  della  loro  effettuazione,  garantendo  altresi'   la
comunicazione dei risultati entro i quindici giorni  successivi  allo
svolgimento delle prove stesse. Per i corsi di  cui  all'articolo  1,
comma 1, lettere a)  e  b),  il  Ministro  dell'universita'  e  della
ricerca scientifica  e  tecnologica  determina  con  proprio  decreto
modalita'  e  contenuti  delle  prove  di  ammissione,  senza   oneri
aggiuntivi per il bilancio dello Stato». 
    1.2.- Il giudice rimettente riporta che  il  giudizio  principale
trae origine da due ricorsi in  appello  presentati  per  la  riforma
della   sentenza   del   Tribunale   amministrativo   regionale   per
l'Emilia-Romagna, sede di Bologna, sezione prima, n. 1773  del  2008,
concernente il diniego di ammissione di alcuni studenti al  corso  di
laurea  specialistica  a  ciclo  unico  in   medicina   e   chirurgia
nell'Universita' degli Studi di Bologna "Alma Mater Studiorum". 
    1.2.1.- Il Consiglio di  Stato,  innanzitutto,  osserva  che,  ai
sensi della legge n. 264 del 1999, la prova  unica  nazionale  per  i
corsi di laurea a programmazione statale - tra cui quello di medicina
e chirurgia, rilevante nel caso  di  specie  -  si  svolge  presso  i
singoli atenei e che il collocamento in posizione  utile  avviene  in
piu' graduatorie locali, una per ogni universita',  anziche'  in  una
graduatoria unica nazionale. Tale collocamento dipenderebbe «sia  dal
numero di posti disponibili presso ciascun Ateneo, sia dal numero  di
concorrenti» per quella stessa sede, «e dunque puo' accadere che,  se
presso un Ateneo e' maggiore il numero dei posti, o minore il  numero
dei concorrenti, e' sufficiente, per il collocamento in  graduatoria,
un punteggio inferiore rispetto a quello necessario in altro Ateneo».
Il giudice rimettente rileva, poi, che «[l]a scelta  tra  graduatoria
unica e graduatorie di Ateneo per l'ammissione ai corsi di  laurea  a
numero    chiuso    e'    una    scelta    discrezionale    riservata
all'Amministrazione  e,  prima  ancora,  al  legislatore,  e  non  e'
sindacabile  se  non  si  ravvisano  vizi  di   palese   illogicita',
irrazionalita', travisamento, disparita' di trattamento,  difetto  di
proporzionalita'». Tali vizi,  ad  avviso  del  Consiglio  di  Stato,
sussisterebbero nel caso di specie. 
    1.2.2.- Quanto alla rilevanza, il giudice rimettente osserva che,
laddove la questione fosse ritenuta fondata, vi sarebbe «accoglimento
dell'appello quanto meno per  la  concessione  del  risarcimento  del
danno per equivalente (atteso che  il  decorso  del  tempo  ha  fatto
verosimilmente venir meno  l'interesse  all'annullamento  degli  atti
impugnati, anche se questo non e' stato specificamente dedotto)». 
    1.2.3.-  Con  riguardo  alla  non  manifesta   infondatezza,   il
Consiglio di Stato ritiene che il sistema delle graduatorie di ateneo
in  luogo  di  una  graduatoria  unica   nazionale   sarebbe   lesivo
innanzitutto degli artt. 3, 34 e 97 Cost. Infatti, a  fronte  di  una
prova  unica  nazionale,  l'ammissione  al  corso   di   laurea   non
dipenderebbe dal merito del  candidato,  ma  «da  fattori  casuali  e
affatto aleatori». Il giudice  evidenzia  poi  che,  «svolgendosi  la
prova unica nazionale nello stesso giorno presso tutti gli Atenei,  a
ciascun candidato e' data una unica possibilita'  di  concorrere,  in
una sola universita',  per  una  sola  graduatoria  (one  shot),  con
l'effetto pratico che coloro che conseguono  in  un  dato  Ateneo  un
punteggio piu' elevato di quello conseguito  da  altri  in  un  altro
Ateneo, rischiano di essere scartati,  e  dunque  posposti,  solo  in
virtu' del dato casuale del numero  di  posti  e  di  concorrenti  in
ciascun Ateneo». 
    Inoltre, il giudice ritiene che questo sistema sia  in  contrasto
non solo  con  l'eguaglianza  tra  i  candidati  e  il  loro  diritto
fondamentale allo studio  (diritto  sancito  anche  dall'art.  2  del
Protocollo addizionale  alla  Convenzione  per  la  salvaguardia  dei
diritti dell'uomo e delle liberta' fondamentali, firmato a Parigi  il
20 marzo 1952, nonche',  limitatamente  alle  materie  di  competenza
dell'Unione  europea,  dall'art.   14   della   Carta   dei   diritti
fondamentali dell'Unione europea), ma anche con «il principio di buon
andamento dell'Amministrazione, atteso che la  procedura  concorsuale
non sortisce l'esito della selezione dei migliori». 
    Infine, il giudice rimettente lamenta la violazione dell'art.  2,
primo periodo,  del  Protocollo  addizionale  alla  CEDU,  e,  dunque
dell'art. 117, primo comma, Cost. Ad avviso del Consiglio  di  Stato,
«la restrizione imposta dal legislatore italiano, in base alla  quale
in luogo di una graduatoria unica, si  formano  graduatorie  plurime,
che vanificano  il  criterio  meritocratico  prescelto  dallo  stesso
legislatore, [e'] una restrizione  non  proporzionata  rispetto  allo
scopo perseguito (numero chiuso) e [...] vanifica nella sua essenza e
nella  sua  effettivita'  il   diritto   fondamentale   allo   studio
universitario». 
    2.- Con atto depositato il 24 gennaio  2013  e'  intervenuto  nel
giudizio il Presidente del Consiglio dei  ministri,  rappresentato  e
difeso  dall'Avvocatura  generale  dello  Stato,  chiedendo  che   la
questione sia dichiarata irrilevante e/o manifestamente infondata. 
    2.1.- La questione sarebbe inammissibile perche' la legge n.  264
del 1999 non contiene «alcuna previsione in ordine all'impossibilita'
di  utilizzare  la  graduatoria  nazionale».  Il  giudice  rimettente
avrebbe dunque dovuto muovere  eventuali  censure  di  illegittimita'
costituzionale non contro la legge  «(che  non  ha  mai  imposto  ne'
vietato la graduatoria unica nazionale), ma [...] contro  il  decreto
ministeriale che, nel silenzio della legge, ha fissato  le  modalita'
di svolgimento dei  test  d'ingresso,  prevedendo  tante  graduatorie
locali invece che una sola nazionale». 
    2.2.- Nel merito, la questione sarebbe  manifestamente  infondata
perche' «la scelta tra graduatoria  unica  e  graduatorie  singole  a
livello locale risponde a criteri di discrezionalita'  amministrativa
e  discende  da   un'interpretazione   funzionale-teleologica   della
normativa di riferimento [...], la quale  attribuisce  al  competente
Ministero il potere di determinare "la modalita' e il contenuto delle
prove di ammissione"». Tale ultima espressione  andrebbe  intesa  «in
senso estensivo, ossia come riferita a tutti i profili strutturali  e
organizzativi dell'esame in questione, tra i quali rientra senz'altro
la scelta tra il criterio della  graduatoria  unica  e  quello  delle
graduatorie locali, che sottintende una ponderazione  di  valore,  la
quale non puo' che essere demandata all'amministrazione centrale». 
    Ad avviso della difesa dello Stato,  il  sistema  definito  dalla
legge e dagli atti regolamentari applicativi sarebbe  «finalizzato  a
privilegiare  l'aspetto  prioritario   della   scelta   del   singolo
studente». Inoltre, secondo il Presidente del Consiglio dei ministri,
non  potrebbe  ravvisarsi  «una  disparita'  di  trattamento  tra   i
candidati», perche' «[o]gni candidato sostiene la stessa prova e puo'
scegliere la sede del corso senza alcuna  limitazione  territoriale».
Infine, ad avviso della difesa dello Stato sarebbero  inconferenti  i
richiami al diritto all'istruzione. 
    3.- In data 29 gennaio 2013 si e' costituita nel  giudizio  I.S.,
una delle parti appellanti nel giudizio principale, chiedendo che  la
Corte dichiari fondata la questione. 
    La parte appellante -  dopo  aver  riportato  l'esito  di  alcune
riunioni  svolte  nell'ambito  dei  «tavoli  tecnici»  tra  Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e  Ministero  della
salute, in  cui  sarebbe  emerso  un  favor  per  l'adozione  di  una
graduatoria unica nazionale - ribadisce che la  procedura  basata  su
graduatorie  locali  sarebbe  «discriminatoria  e  lesiva  della  par
condicio, violando quell'intento meritocratico che e' alla base della
selezione imposta  dalla  proceduta  adottata  dal  legislatore».  Vi
sarebbe, quindi, una lesione degli artt. 3, 34 e  97  Cost.,  perche'
alcuni   studenti   potrebbero    trovarsi    esclusi    dall'accesso
all'universita' «pur avendo conseguito un punteggio  superiore  anche
di molti punti rispetto a coloro che  sono  stati  ammessi  in  altre
Universita'». Infine, il sistema delle graduatorie locali sarebbe  in
contrasto con l'art. 2  del  Protocollo  addizionale  alla  CEDU,  in
quanto il legislatore italiano non avrebbe rispettato  i  criteri  di
ragionevolezza e proporzionalita'  imposti  dalla  normativa  europea
agli Stati nell'adottare limitazioni al diritto di studio. 
 
                       Considerato in diritto 
 
    1.- Il Consiglio di Stato, sezione sesta, con  ordinanza  del  18
giugno 2012 (reg. ord. n. 293 del 2012),  depositata  nella  medesima
data, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 34, 97 e 117,  primo
comma, della Costituzione, questione di  legittimita'  costituzionale
dell'art. 4, comma 1, della legge 2 agosto 1999,  n.  264  (Norme  in
materia di accessi ai corsi universitari). 
    Il giudice rimettente censura tale disposizione  nella  parte  in
cui, per l'ammissione ai corsi di laurea a  programmazione  nazionale
che si svolgono sulla base di una  prova  predisposta  dal  Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, uguale  per  tutte
le universita' e da tenersi nello stesso giorno in tutta Italia,  non
prevede la formazione di una graduatoria unica nazionale in luogo  di
graduatorie plurime, per singoli atenei. 
    2. - La questione e' inammissibile. 
    Con riguardo all'accesso ai  corsi  di  laurea  a  programmazione
nazionale, il censurato art. 4, comma 1, della legge n. 264 del  1999
prevede due fasi: il Ministero  dell'istruzione,  dell'universita'  e
della ricerca «determina con proprio decreto  modalita'  e  contenuti
delle prove di ammissione, senza oneri  aggiuntivi  per  il  bilancio
dello Stato»; la successiva ammissione degli  studenti  «e'  disposta
dagli atenei» (come stabilito per tutti i corsi di laurea, siano essi
a programmazione nazionale o locale). 
    Il Consiglio di Stato, nell'interpretare il citato art. 4,  comma
1, muove dal presupposto che la fase della ammissione da parte  delle
singole universita' includa la formazione delle graduatorie  in  base
ai risultati delle prove.  Di  conseguenza,  ad  avviso  del  giudice
rimettente, la disposizione censurata imporrebbe  di  prevedere,  per
l'accesso ai corsi di laurea a programmazione nazionale,  graduatorie
locali  e,  percio',   non   consentirebbe   all'amministrazione   di
utilizzare una graduatoria unica per le prove di  ammissione  a  tali
corsi. 
    Il dettato normativo, pero', nulla  stabilisce  con  riguardo  al
tipo di graduatoria da adottare,  se  per  singoli  atenei  oppure  a
livello   nazionale.    Lo    stesso    Ministero    dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca, ritenendo  che  questa  scelta  sia
compresa nella espressione «modalita'» di cui alla parte  finale  del
medesimo art. 4, comma 1, ha in passato fatto ricorso a  entrambe  le
soluzioni: in particolare, l'amministrazione ha sperimentato, per gli
anni accademici 2005-2006 e 2006-2007,  il  sistema  con  graduatoria
unica nazionale per i corsi  di  laurea  in  odontoiatria  e  protesi
dentaria  e,  successivamente   all'ordinanza   di   rimessione,   ha
nuovamente previsto tale sistema, questa volta per tutti i  corsi  di
laurea a programmazione nazionale, con il d.m. 24 aprile 2013, n. 334
(Modalita' e contenuti delle prove di ammissione ai corsi  di  laurea
ad  accesso  programmato  a  livello  nazionale  ?  anno   accademico
2013/2014). 
    Sebbene l'art. 4, comma 1, della legge n. 264 del  1999  consenta
l'adozione di una graduatoria unica per le  prove  di  ammissione  ai
corsi di laurea a programmazione  nazionale,  il  giudice  rimettente
afferma che l'amministrazione non avrebbe altra scelta che quella  di
utilizzare graduatorie locali per singoli atenei, senza  fornire  una
adeguata  motivazione  circa  l'impossibilita'   di   seguire   altre
interpretazioni del citato art. 4, compresa quella  prospettata  come
costituzionalmente legittima nella stessa ordinanza di rimessione. 
    In conclusione, la questione e' inammissibile perche' «viziata da
una non compiuta sperimentazione», da parte del  giudice  rimettente,
«del tentativo di dare una lettura costituzionalmente conforme» della
disposizione censurata (sentenza n. 110 del 2013, ordinanze  n.  212,
n. 103 e n. 101 del 2011). 
      
 
                          per questi motivi 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
    dichiara   inammissibile    la    questione    di    legittimita'
costituzionale dell'art. 4, comma 1, della legge 2  agosto  1999,  n.
264 (Norme in materia di accessi ai corsi  universitari),  sollevata,
in riferimento agli artt.  3,  34,  97  e  117,  primo  comma,  della
Costituzione, dal Consiglio di Stato, sezione sesta, con  l'ordinanza
in epigrafe. 
 
    Cosi' deciso in Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 2 dicembre 2013. 
 
                                F.to: 
                    Gaetano SILVESTRI, Presidente 
                      Sabino CASSESE, Redattore 
                   Gabriella MELATTI, Cancelliere 
 
    Depositata in Cancelleria l'11 dicembre 2013. 
 
                   Il Direttore della Cancelleria 
                       F.to: Gabriella MELATTI