AUTORITA' PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

DELIBERA 12 dicembre 2013 

Disposizioni  di  attuazione   della   disciplina   in   materia   di
comunicazione  politica  e  di  parita'  di  accesso  ai   mezzi   di
informazione relative alla campagna per  il  referendum  confermativo
indetto dalla Provincia autonoma di Bolzano per il giorno 9  febbraio
2014. (Delibera n. 717/13/CONS). (13A10652) 
(GU n.303 del 28-12-2013)

 
 
 
                             L'AUTORITA' 
 
  Nella riunione del Consiglio del 12 dicembre 2013; 
  Vista la  legge  31  luglio  1997,  n.  249,  recante  «Istituzione
dell'Autorita' per  le  garanzie  nelle  comunicazioni  e  norme  sui
sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo» e, in particolare,
l'art. 1, comma 6, lett. b), n. 9; 
  Vista la legge 22 febbraio 2000, n. 28, recante  «Disposizioni  per
la parita' di accesso ai mezzi di informazione  durante  le  campagne
elettorali e referendarie e per la comunicazione politica»; 
  Vista la legge 6 novembre 2003, n. 313, recante  «Disposizioni  per
l'attuazione del principio del pluralismo nella programmazione  delle
emittenti radiofoniche e televisive locali»; 
  Visto il decreto del Ministro delle comunicazioni  8  aprile  2004,
recante il Codice di autoregolamentazione di cui  all'art.  11-quater
della legge n. 28 del 2000; 
  Vista la legge 23 novembre 2012, n. 215, recante «Disposizioni  per
promuovere  il  riequilibrio  delle  rappresentanze  di  genere   nei
consigli e nelle giunte degli enti locali e nei  consigli  regionali.
Disposizioni in materia di pari opportunita' nella composizione delle
commissioni di  concorso  nelle  pubbliche  amministrazioni»  ed,  in
particolare, l'art. 4, che nel modificare l'art.  1  della  legge  22
febbraio 2000, n. 28, aggiunge  il  comma  2-bis  relativamente  alla
promozione della pari opportunita' tra  donne  e  uomini  nell'ambito
delle trasmissioni per la comunicazione politica; 
  Visto il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante «Testo
unico dei  servizi  di  media  audiovisivi  e  radiofonici»,  ed,  in
particolare, gli artt. 3 e 7 (Testo unico); 
  Vista la legge 20 luglio 2004, n. 215, recante «Norme in materia di
risoluzione dei conflitti di interessi», come modificata dalla  legge
5 novembre 2004, n. 261; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n.
670, recante «Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali
concernenti lo statuto speciale per  il  Trentino  -  Alto  Adige»  e
successive modifiche ed integrazioni, ed, in particolare, l'art. 47; 
  Vista la legge della Provincia Autonoma di Bolzano  del  17  luglio
2002, n. 10, recante «Norme sul  referendum  previsto  dall'art.  47,
comma 5, dello Statuto speciale per il Trentino - Alto Adige»; 
  Visto il decreto del 18 novembre 2013, n. 310/2.1, recante «Data di
svolgimento del referendum confermativo provinciale 2014», pubblicato
nel Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 48  del
26 novembre 2013, adottato dal Presidente della Provincia Autonoma di
Bolzano a seguito della seduta della Commissione per  i  procedimenti
referendari del 25 ottobre 2013, con la quale e' stata dichiarata  la
procedibilita'  delle  due  richieste  di   referendum   confermativo
relative alla legge provinciale «Partecipazione civica in Alto Adige»
del 6 giugno 2013, presentate da consiglieri provinciali e sottoposte
alla consultazione referendaria con il seguente  quesito:  «Approvate
il testo di legge concernente Partecipazione civica  in  Alto  Adige,
approvata dal Consiglio provinciale il 6 giugno 2013 e pubblicata sul
Bollettino Ufficiale della Regione n. 26 del 25 giugno 2013?»; 
  Vista la propria delibera n. 37/05/CSP del 16 maggio 2005,  recante
«Disposizioni  di  attuazione  della   disciplina   in   materia   di
comunicazione  politica  e  di  parita'  di  accesso  ai   mezzi   di
informazione relative  alla  campagna  per  il  referendum  regionale
parzialmente abrogativo della legge della Regione Sardegna 19  giugno
2001, n. 8, recante "modifiche all'art.  6,  comma  19,  della  legge
regionale 24 aprile 2001, n. 6" indetto nella Regione Sardegna per il
giorno 12 giugno 2005», pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana n. 115 del 19 maggio 2005; 
  Vista la propria  delibera  n.  256/10/CSP  del  9  dicembre  2010,
recante «Regolamento in materia di  pubblicazione  e  diffusione  dei
sondaggi sui mezzi  di  comunicazione  di  massa»,  pubblicata  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 301 del  27  dicembre
2010; 
  Effettuate le consultazioni con  la  Commissione  Parlamentare  per
l'indirizzo generale e  la  vigilanza  dei  servizi  radiotelevisivi,
previste dalla legge 22 febbraio 2000, n. 28; 
  Udita la relazione del Commissario Francesco Posteraro, relatore ai
sensi dell'art. 31 del «Regolamento concernente  l'organizzazione  ed
il funzionamento dell'Autorita'»; 
 
                              Delibera: 
 
 
                           Articolo unico 
 
  1. Al fine di garantire imparzialita' e parita' di trattamento  tra
i soggetti politici favorevoli o contrari al referendum  confermativo
della legge provinciale «Partecipazione civica in Alto Adige»  del  6
giugno 2013, indetto per il giorno 9 febbraio  2014  dalla  Provincia
Autonoma di Bolzano, con il seguente quesito: «Approvate il testo  di
legge concernente Partecipazione civica in Alto Adige, approvata  dal
Consiglio provinciale il 6 giugno 2013 e  pubblicata  sul  Bollettino
Ufficiale della Regione n. 26 del  25  giugno  2013?»  nei  confronti
delle emittenti radiofoniche e  televisive  private  locali  e  della
stampa quotidiana e periodica operanti nella  Provincia  Autonoma  di
Bolzano  interessata   dalla   consultazione   referendaria   trovano
applicazione, in quanto compatibili, le  disposizioni  di  attuazione
della legge 22  febbraio  2000,  n.  28,  di  cui  alla  delibera  n.
37/05/CSP del 16 maggio 2005,  recante  «Disposizioni  di  attuazione
della disciplina in materia di comunicazione politica e di parita' di
accesso ai mezzi  di  informazione  relative  alla  campagna  per  il
referendum  regionale  parzialmente  abrogativo  della  legge   della
Regione Sardegna 19 giugno 2001 n. 8 recante "modifiche  all'art.  6,
comma 19, della legge regionale 24 aprile 2001, n. 6"  indetto  nella
Regione Sardegna per il giorno 12 giugno 2005». 
  2. I termini di cui all'art. 5, commi 1 e 2, e all'art.  13,  comma
1, della delibera n. 37/05/CSP  del  16  maggio  2005  decorrono  dal
giorno di entrata in vigore del presente provvedimento. 
  3. Fermo restando quanto previsto dagli artt. 8 e 10 della legge 22
febbraio 2000, n. 28, ai sondaggi relativi al referendum disciplinato
dal presente provvedimento si applicano gli  artt.  da  6  a  12  del
Regolamento in materia di pubblicazione e diffusione di sondaggi  sui
mezzi di comunicazione di massa di cui alla  delibera  n.  256/10/CSP
del 9 dicembre 2010. 
  4. In caso di eventuale coincidenza territoriale e temporale, anche
parziale, della  consultazione  referendaria  di  cui  alla  presente
delibera con altre consultazioni  elettorali,  saranno  applicate  le
disposizioni di attuazione della  legge  22  febbraio  2000,  n.  28,
relative a ciascun tipo di consultazione. 
  5. Le disposizioni del presente provvedimento hanno efficacia  sino
a tutto il 9 febbraio 2014. 
  Il  presente  provvedimento  entra  in  vigore  il   giorno   della
pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della  Regione  Trentino  Alto
Adige del decreto di indizione dei comizi referendari. 
  Il presente provvedimento e' pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana ed e' reso disponibile sul sito  web  della
stessa Autorita': www.agcom.it. 
    Napoli, 12 dicembre 2013 
 
                                               Il Presidente: Cardani 
Il commissario relatore: Posteraro