MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 10 settembre 2013 

Modifica al decreto 22 luglio 2010 recante:  «OCM  Vino  -  Modalita'
attuative della misura "Promozione sui mercati  dei  Paesi  terzi"  -
Campagne 2010-2011 e seguenti». (13A10461) 
(GU n.1 del 2-1-2014)

 
                             IL MINISTRO 
           DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI 
 
  Visto il regolamento  (CE)  n.  1234/2007  del  Consiglio,  del  22
ottobre 2007, recante organizzazione comune dei  mercati  agricoli  e
disposizioni specifiche per  taluni  prodotti  agricoli  (regolamento
unico OCM),  come  modificato  dal  regolamento  (CE)  491/2009,  del
Consiglio, del 25 maggio 2009; 
  Visto il regolamento (CE) n. 3/2008 del Consiglio, del 17  dicembre
2007, relativo ad azioni di informazione e di promozione dei prodotti
agricoli sul mercato interno e nei paesi terzi; 
  Visto il regolamento (CE) n. 555/2008  della  Commissione,  del  28
giugno 2008, recante modalita' di applicazione del  regolamento  (CE)
n. 479/2008 del  Consiglio  relativo  all'organizzazione  comune  del
mercato vitivinicolo, in ordine ai programmi di sostegno, agli scambi
con i paesi terzi,  al  potenziale  produttivo  e  ai  controlli  nel
settore vitivinicolo; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165  recante  «Norme
generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
amministrazioni pubbliche» e in particolare l'art. 4  riguardante  la
ripartizione tra  funzione  di  indirizzo  politico-amministrativo  e
funzione  di  gestione  e  concreto   svolgimento   delle   attivita'
amministrative; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 2009, n.
129  recante  la  riorganizzazione  del  Ministero  delle   politiche
agricole  alimentari  e  forestali,  a   nonna   dell'art.   74   del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,  convertito  con  modificazione
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133; 
  Visto l'art. 4, comma 3, della legge  29  dicembre  1990,  n.  428,
concernente disposizioni  per  l'adempimento  di  obblighi  derivanti
dall'appartenenza   dell'Italia   alle   Comunita'   europee   (legge
comunitaria per il 1990) cosi' come modificato dall'art. 2, comma  1,
del  decreto-legge  24  giugno  2004,   n.   157,   convertito,   con
modificazioni, nella legge 3 agosto 2004, n. 204,  con  il  quale  si
dispone  che  il  Ministro  delle  politiche  agricole  e  forestali,
nell'ambito di sua competenza, d'intesa con la Conferenza  permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e  le  province  autonome  di
Trento e  di  Bolzano,  provvede  con  decreto  all'applicazione  nel
territorio nazionale dei regolamenti emanati dalla Comunita' europea; 
  Visto il decreto ministeriale n.  4123  del  22  luglio  2010  «OCM
Vino - Modalita' attuative della misura «Promozione sui  mercati  dei
Paesi terzi» - Campagne 2010-2011 e seguenti»; 
  Visto  in  particolare  l'art.  7,  comma  7  del  citato   decreto
ministeriale 22 luglio 2010, il quale stabilisce che le attivita'  di
promozione sono effettuate entro il 15 ottobre dell'anno  finanziario
comunitario successivo a quello di stipula del contratto, nel caso in
cui i soggetti richiedenti abbiano ricevuto  il,pagamento  anticipato
del contributo, previa costituzione di una cauzione/.  pari  al  120%
dello stesso; 
  Visto il decreto ministeriale n. 19329 del 6  settembre  2012  che,
previa richiesta di AGEA e parere positivo da parte della Commissione
Europea,  posticipava,  limitatamente  all'annualita'  2011/2012,  il
sopra indicato termine di esecuzione delle attivita' contrattuali dal
15 ottobre al 31 dicembre 2012; 
  Vista la comunicazione  del  7  giugno  2013  con  cui  Coldiretti,
Confagricoltura,  Fedagri  -  Confcooperative,  Federdoc,  Federvini,
Legacoop, UIV,  CIA  e  AGCI  AGRITAL  chiedono  di  confermare  tale
posticipo anche per le future annualita'; 
  Ritenuto   di   condividere   le   esigenze   rappresentate   dalle
Associazioni di categoria, ritenendo che la proroga  del  termine  di
effettuazione  delle  azioni  progettuali  ammesse  da  programmi  di
attivita' proposti ed approvati dalle amministrazioni  e  dagli  enti
competenti possa contribuire a migliorare l'efficacia delle azioni di
promozione delle produzioni vinicole in essere sui mercati esteri  ed
ottimizzare la spesa comunitaria correlata; 
  Ravvisata l'opportunita' di procedere alla  modifica  del  comma  7
dell'art. 7 del predetto decreto ministeriale n. 4-123 del 22  luglio
2010 al fine di migliorare l'efficacia  delle  azioni  di  promozione
delle produzioni vinicole in essere sui mercati esteri ed ottimizzare
la spesa comunitaria correlata; 
 
                              Decreta: 
 
                           Articolo unico 
 
  Il comma 7 dell'art. 7 del predetto decreto  ministeriale  n.  4123
del 22 luglio 2010 e' modificato come segue: 
    7) Qualora i soggetti chiedano il pagamento anticipato, in  forma
integralmente anticipata, previa costituzione di una cauzione pari al
120%, le attivita' sono effettuate entro  il  31  dicembre  dell'anno
finanziario comunitario successivo a quello di stipula del contratto.
La relazione  e  la  documentazione  giustificativa  sulle  attivita'
svolte e' presentata all'Organismo Pagatore Agea entro il 28 febbraio
successivo. 
  Il presente decreto e' inviato all'Ufficio Centrale di Bilancio per
la registrazione. 
    Roma, 10 settembre 2013 
 
                                             Il Ministro: De Girolamo 

Registrato alla Corte dei conti il 15 novembre 2013 
Ufficio controllo atti MISE - MIPAAF, registro n. 10, foglio n. 246