N. 12 RICORSO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE 3 dicembre 2013

Ricorso per  conflitto  tra  enti  depositato  in  cancelleria  il  3
dicembre 2013 (della Regione Autonoma della Valle d'Aosta)  . 
 
Bilancio e contabilita' pubblica - Decreto del Ministro dell'economia
  e  delle  finanze  del   23   settembre   2013   -   Determinazione
  dell'accantonamento a valere sulle quote  di  compartecipazione  di
  tributi erariali di ciascuna regione a statuto speciale per  l'anno
  2013 - Previsione che l'accantonamento in questione e'  effettuato,
  per l'anno 2013, sulla base degli importi di cui alla Tabella 1 del
  decreto impugnato, in proporzione alle spese sostenute per  consumi
  intermedi desunte, per l'anno 2011, dal SIOPE - Previsione che  per
  l'anno 2013 gli  obiettivi  del  patto  di  stabilita'  interno  di
  ciascuna Regione a  statuto  speciale  e  Provincia  autonoma  sono
  rideterminati tenendo conto degli importi  di  cui  al  comma  1  -
  Previsione che  quanto  stabilito  dai  commi  1  e  2  opera  fino
  all'emanazione delle norme di attuazione di cui all'art.  27  della
  legge 5 maggio 2009, n. 42 - Ricorso per conflitto di  attribuzione
  tra Stato  e  Regioni  sollevato  dalla  Regione  Valle  d'Aosta  -
  Denunciata  illegittimita'  derivata  del  decreto  impugnato   per
  illegittimita'  costituzionale  delle  norme  (gia'  impugnate  con
  ricorsi in via principale) di cui  il  decreto  stesso  costituisce
  attuazione  -  Denunciata  violazione  del   principio   di   leale
  collaborazione per l'unilateralita' dell'adozione del meccanismo di
  accantonamento - Denunciata violazione  dell'autonomia  finanziaria
  della Regione. 
- Decreto  del  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze  del   23
  settembre 2013. 
- Costituzione, artt. 3, 117,  comma  terzo,  e  119;  Statuto  della
  Regione Valle d'Aosta, artt. 2, comma 1,  lett.  a),  3,  comma  1,
  lett. f), 4, 12, 48-bis e 50; legge 26 novembre 1981, n. 690, artt.
  2, 3, 4, 5, 6 e 7. 
(GU n.2 del 8-1-2014 )
    Ricorso della Regione Autonoma Valle d'Aosta, con sede in  Aosta,
P.zza Deffeyes, n. 1, C.F. 80002270074,  in  persona  del  Presidente
p.t., Augusto Rollandin, rappresentato e difeso, in forza di  procura
a margine del presente atto ed in virtu'  della  Deliberazione  della
Giunta regionale n. 1837 del 15 novembre 2013, dal Prof. A. Francesco
Saverio           Marini            (CF.            MRNFNC73D28H501U;
pec:francescosaveriomarini@ordineavvocatiroma.org; fax. 06.36001570),
ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in  Roma,  via  dei
Monti Parioli, 48, ricorrente; 
    Contro il Governo della Repubblica, in persona del Presidente del
Consiglio dei Ministri p.t., con sede in Roma, Palazzo Chigi,  Piazza
Colonna, 370, nonche'  contro  il  Ministero  dell'Economia  e  delle
Finanze, in persona del Ministro p.t.,  con  sede  in  Roma,  Via  XX
settembre,  97  (00187),  rappresentati  e   difesi   dall'Avvocatura
generale dello Stato, con domicilio in Roma, Via dei Portoghesi,  12,
resistente. 
    Per   l'accertamento   dell'avvenuta    violazione    di    norme
costituzionali e statutarie attributive di competenze e garanzie alla
Regione ricorrente e per il conseguente annullamento del decreto  del
Ministero dell'Economia e delle Finanze n.  71112  del  23  settembre
2013, pubblicato in G.U., Serie  Generale,  n.  239  dell'11  ottobre
2013, avente ad oggetto "Riparto del contributo alla finanza pubblica
previsto dall'articolo 16, comma 3, del decreto-legge 6 luglio  2012,
n. 95, tra le Regioni a statuto speciale e le  Province  autonome  di
Trento e Bolzano. Determinazione dell'accantonamento". 
 
                                Fatto 
 
    1. Con il d.-l. n. 95 del 2012 ("Spending  review"),  convertito,
con modificazioni, nella legge n. 135 del  2012,  il  legislatore  ha
introdotto disposizioni  urgenti  finalizzate  a  "razionalizzare  la
spesa pubblica  attraverso  la  riduzione  delle  spese  per  beni  e
servizi,  garantendo  al  contempo  l'invarianza   dei   servizi   ai
cittadini'',  con  l'obiettivo  di  stimolare  la   crescita   e   la
competitivita' del nostro Paese. 
    2. L'art. 16, comma 3, del citato decreto-legge - in relazione al
quale la Regione Valle d'Aosta ha sollevato dinanzi a codesta  Ecc.ma
Corte questione di legittimita' costituzionale con  ricorso  iscritto
al n. r.g. 144 del 2012, che sara' trattato all'udienza pubblica  del
28.1.2014 - ha previsto che  le  Regioni  a  Statuto  speciale  e  le
Province autonome di Trento e Bolzano siano tenute a concorrere  agli
obiettivi di finanza pubblica  per  un  importo  complessivo  di  600
milioni di euro per l'anno 2012, di 1.200 milioni di euro per  l'anno
2013 e di 1.500 milioni di euro per l'anno 2014. 
    Tale concorso deve avvenire, per espressa  previsione  di  legge,
secondo le "procedure" di cui all'art. 27, della l. n.  42  del  2009
(legge delega sul federalismo  fiscale),  ossia  "secondo  criteri  e
modalita' stabiliti da norme di attuazione dei rispettivi statuti, da
definire, con le procedure previste dagli  statuti  medesimi  [...]",
nel rispetto del principio di leale collaborazione. 
    3. Lo stesso art. 16, comma 3, del d.-1. n. 95 del 2012 aggiunge,
inoltre, che fino all'emanazione delle norme di attuazione di cui  al
predetto articolo 27, "l'importo del concorso  [...]  e'  annualmente
accantonato a valere sulle  quote  di  compartecipazione  ai  tributi
erariali". Cio', sulla  base  di  apposito  accordo  sancito  tra  le
medesime Autonomie speciali in sede di Conferenza  permanente  per  i
rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento  e
di Bolzano, il quale deve essere recepito con decreto  del  Ministero
dell'Economia e delle Finanze entro il 31 gennaio di ciascun anno. 
    4. Nell'ipotesi in cui non venga raggiunto l'accordo in  sede  di
Conferenza  permanente,   l'accantonamento   de   quo   deve   essere
effettuato, sempre secondo quanto stabilito dal citato art. 16, comma
3, con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze da emanare
entro il 15 febbraio di ciascun  anno,  "in  proporzione  alle  spese
sostenute per consumi intermedi desunte, per l'anno 2011, dal SIOPE",
ossia il "Sistema informativo sulle operazioni degli enti  pubblici",
gestito congiuntamente dalla Ragioneria Generale dello  Stato,  dalla
Banca d'Italia e dall'ISTAT, attraverso  il  quale  vengono  rilevati
telematicamente gli incassi e i pagamenti effettuati dai tesorieri di
tutte le amministrazioni pubbliche. 
    5. Cio' posto, con il decreto ministeriale oggetto  del  presente
giudizio, adottato in dichiarata attuazione della  citata  disciplina
normativa, il Ministero dell'Economia e delle  Finanze  -  dopo  aver
dato conto della mancata emanazione delle norme di attuazione di  cui
all'art.  27,  della  1.  n.  42  del  2009,  nonche'   del   mancato
raggiungimento dell'accordo  in  sede  di  Conferenza  permanente  in
ordine all'importo del concorso complessivo alla finanza pubblica  da
parte  delle  Regioni  autonome  e  delle  Autonomie  speciali  -  ha
stabilito di  procedere  al  "Riparto  del  contributo  alla  finanza
pubblica previsto dall'articolo 16,  comma  3,  del  decreto-legge  6
luglio 2012, n. 95, tra le Regioni a Statuto speciale e  le  Province
autonome   di   Trento   e   Bolzano",   determinando   il   relativo
"accantonamento a valere sulle quote di compartecipazione ai  tributi
erariali per l'anno 2013". 
    Il predetto accantonamento e' stato quantificato, in danno  della
Regione ricorrente, in complessivi euro 155.781.491,66 (doc. 1). 
    6. Tutto cio' Premesso, tenuto conto: 
        a) che l'atto in questa sede impugnato determina le modalita'
di riparto del contributo  valdostano  alla  finanza  pubblica  e  il
connesso accantonamento a  prescindere  dall'intesa  con  la  Regione
ricorrente; 
        b) che il medesimo atto e' stato adottato  in  attuazione  di
una norma incostituzionale gia' impugnata dalla Valle - in  tal  modo
comprovando l'effettivita' delle censurate lesioni  alle  prerogative
costituzionali e statutarie dell'Ente; 
        c)  che  vi  e'  il  perdurante  interesse   regionale   alla
coltivazione del richiamato ricorso n. 144 del 2012; con il  presente
ricorso la Valle d'Aosta, come in epigrafe  rappresentata  e  difesa,
promuove conflitto di attribuzioni avverso e in relazione al  decreto
ministeriale n. 71112 del 2013, chiedendo a codesta Ecc.ma  Corte  di
voler dichiarare che non spetta allo Stato, e per esso  al  Ministero
dell'Economia e delle Finanze, determinare il riparto del  contributo
finanziario alla manovra e il relativo accantonamento  in  violazione
di norme costituzionali e  statutarie  attributive  di  competenze  e
garanzie  alla  Regione  ricorrente,  e  di  voler   annullare,   per
l'effetto, l'atto gravato, alla luce dei seguenti motivi di 
 
                               Diritto 
 
I. ILLEGITTIMITA' DERIVATA DEL DECRETO MINISTERIALE IMPUGNATO. 
    1. Con il presente ricorso la Valle d'Aosta  impugna  il  decreto
del Ministero dell'Economia  e  delle  Finanze  n.  71112  del  2012.
L'atto, infatti, e' dotato  di  rilevanza  esterna  e  immediatamente
lesivo della sfera di competenze costituzionali  e  statutarie  della
Regione ricorrente e, come tale, e' idoneo a  produrre  un  conflitto
attuale di attribuzione fra Enti (cfr., tra le  altre,  Corte  cost.,
sentt. nn. 211/1994; 341/1996; 137/1998). 
    2. Il decreto gravato si mostra viziato sotto una  pluralita'  di
profili.  Anzitutto  per  illegittimita'  derivata,  trattandosi   di
provvedimento emanato in dichiarata attuazione dell'art. 16, comma 3,
del d.-l. n. 95 del 2012, come convertito  dalla  legge  n.  135  del
2012, ossia di una disposizione incostituzionale gia' impugnata dalla
Valle d'Aosta dinanzi a codesta Ecc.ma Corte. 
    3. La citata previsione normativa, infatti,  pone  a  carico  del
bilancio valdostano un ulteriore contributo alla manovra finanziaria. 
    In particolare, fino all'emanazione delle norme di attuazione  di
cui al citato art. 27, della  legge  delega  (l.  n.  42  del  2009),
l'importo  del  concorso  della  Valle   deve   essere   "annualmente
accantonato a valere sulle  quote  di  compartecipazione  ai  tributi
erariali"  sulla  base  di  apposito  accordo  sancito  in  sede   di
Conferenza  permanente,  o,  in   mancanza,   sulla   base   di   una
determinazione assunta dal Ministero dell'Economia  e  delle  Finanze
alla luce dei dati di consumo desunti dal sistema SIOPE. 
    4. Ora, la norma di cui si discute, come gia' ampiamente rilevato
dalla Regione ricorrente con il richiamato  ricorso  n.r.g.  144  del
2012 - qui da intendersi integralmente richiamato e trascritto -  non
fa   che   reiterare   l'illegittimo   meccanismo   unilaterale    di
accantonamento   degli   importi   "a   valere   sulle    quote    di
compartecipazione ai tributi erariali", gia' previsto dal legislatore
statale con gli articoli 28, comma 3, del d.-l. n. 201 del 2011 e 35,
comma 4, del d.-l. n. 1 del 2012, debitamente impugnati  dalla  Valle
con distinti ricorsi nn. 38 del 2012 e 81 del 2012. 
    5. Tale meccanismo e' gravemente lesivo delle attribuzioni  della
Regione ricorrente, poiche' incide  unilateralmente  e  jure  imperii
sulle entita' delle compartecipazioni valdostane ai tributi erariali,
ossia su una materia riservata alla normativa di attuazione contenuta
nella 1. n. 690 del 1981 e, segnatamente, negli articoli da 2 a 7  di
tale atto normativo, i quali fissano le quote di tributi erariali  da
attribuire alla Valle. 
    6. Cio' determina, anzitutto,  la  violazione  dell'art.  48-bis,
dello Statuto speciale. Per  effetto  di  tale  previsione,  infatti,
eventuali modifiche o deroghe alle  norme  di  attuazione  statutarie
possono  avvenire  solo  a  seguito  dei  lavori  della   commissione
paritetica e previo parere del Consiglio della Valle, proprio al fine
di garantire le "particolari condizioni di autonomia attribuite  alla
Regione". Nel caso di specie, tuttavia,  il  legislatore  statale  ha
stabilito in via unilaterale gli importi del concorso valdostano alla
manovra,   vanificando    completamente    le    speciali    garanzie
procedimentali previste a tutela dell'autonomia regionale dal  citato
art. 48-bis. 
    7. La fondatezza di siffatta  censura  trova  evidente  conferma,
peraltro, nell'art. 1 del d. lgs. n.  320  del  1994,  di  attuazione
dello Statuto, il quale dispone che: "l'ordinamento finanziario della
Regione, stabilito a norma  dell'art.  50,  comma  3,  dello  statuto
speciale, con la legge 26 novembre del  1981,  n.  690"  puo'  essere
"modificato solo con il procedimento di  cui  all'art.  48-  bis  del
medesimo statuto speciale". 
    Da  cio'  consegue,  pertanto,  che  la  materia  relativa   alla
compartecipazione regionale ai tributi  erariali  -  riservata,  come
detto, alla normativa di attuazione statutaria - non avrebbe  potuto,
diversamente da quanto accaduto nel caso di specie,  formare  oggetto
di modifica unilaterale da parte del legislatore ordinario. 
    9.  In  tali  esatti  termini  si  e'  espressa,  del  resto,  la
giurisprudenza costituzionale, che non ha mancato di evidenziare  che
le norme di attuazione, per la loro "particolare competenza  separata
e riservata, risultano caratterizzate da particolare forza  e  valore
e,  di  conseguenza,  sottratte,  anche  in  assenza  di  un'espressa
clausola di salvaguardia,  alla  possibilita'  di  abrogazione  o  di
deroga da parte di norme di legge ordinaria" (Corte cost.,  sent.  n.
191 del 1991; cosi' anche Corte cost., sent. n. 206 del 1975). 
    10. Ora,  le  menzionate  violazioni  si  riflettono  in  maniera
diretta e  immediata  sulla  particolare  autonomia  organizzativa  e
finanziaria valdostana, tutelata  da  una  pluralita'  di  previsioni
costituzionali e statutarie. 
    Il riferimento e', nello specifico: 
        i) all'art. 2, comma 1, lettera a)  dello  Statuto  speciale,
che attribuisce alla Regione ricorrente, tra l'altro, "il  potere  di
regolare la gestione del bilancio e l'erogazione delle spese in  esso
stanziate" (cfr. Corte cost., sent. n. 107 del 1970); 
        ii) all'art. 3, comma 1, lett. f), del medesimo Statuto,  che
riconosce alla Valle la potesta' di introdurre norme  legislative  di
integrazione ed attuazione, nell'ambito dei principi individuati  con
legge dello Stato, in materia di "finanze regionali  e  comunali",  e
che qualifica  la  competenza  normativa  valdostana  nelle  suddette
materie, alla luce dei novellati articoli 117, comma 3 e  119,  Cost.
(i quali risultano parimenti lesi dalla disposizione censurata),  non
piu' come meramente suppletiva rispetto a quella statale; 
        iii) all'art. 4, dello Statuto speciale, che attribuisce alla
Valle il potere  di  esercitare  nei  predetti  ambiti  materiali  le
corrispondenti funzioni amministrative; 
        iv) all'art. 12, dello stesso  Statuto,  che  riconosce  alla
Regione ricorrente quote tributarie erariali. 
    11. Poste tali premesse, deve concludersi che l'art. 16, comma 3,
del d.-l. n. 95 del 2012, laddove impone alla  Valle  di  partecipare
alla  manovra   intervenendo   unilateralmente   sull'entita'   delle
compartecipazioni valdostane ai tributi erariali, incide  in  maniera
indebita  sull'ordinamento  finanziario  regionale,  vanificando   le
speciali garanzie procedurali previste dal citato art.  48-bis  dello
Statuto e violando le richiamate norme statutarie e costituzionali  a
tutela della speciale autonomia  organizzativa  e  finanziaria  della
Regione ricorrente. 
    12. Fermi restando i rilievi che precedono,  la  disposizione  di
cui il decreto ministeriale in questa sede gravato  costituisce  mera
attuazione - si mostra  incostituzionale  anche  per  violazione  dei
principi di leale collaborazione e ragionevolezza. 
    La disciplina  di  cui  si  discute,  infatti,  non  ha  previsto
meccanismi di coinvolgimento diretto della Valle, ne' criteri per  la
concreta ripartizione del concorso tra le  Autonomie  speciali.  Cio'
viola  il  metodo  pattizio,  che  rappresenta,  come   ripetutamente
affermato  dalla  giurisprudenza  costituzionale,  il  cardine  della
regolamentazione,  mediante  procedure   rinforzate,   dei   rapporti
finanziaria tra lo Stato e le Autonomie speciali (cfr., tra le molte,
Corte cost., sent. n. 193 del 2012). 
    Codesta Ecc.ma Corte, infatti, ha piu' volte  ribadito  che:  "il
principio di leale collaborazione in materia di  rapporti  finanziari
tra lo Stato e le Regioni speciali impone  la  tecnica  dell'accordo"
(cfr.,  Corte  cost.,  sent.  n.  74  del  2009).   Quest'ultima   e'
"espressione" della particolare autonomia in materia  finanziaria  di
cui godono le Regioni a Statuto speciale (cfr., Corte  cost.,  sentt.
nn. 193 del 2012; 82 del  2007;  353  del  2004),  specificando,  con
riferimento  alla  Valle,   che:   "le   modifiche   dell'ordinamento
finanziario della  Regione  Valle  d'Aosta  devono  avvenire  con  il
procedimento previsto dall'art.  48-bis  dello  Statuto",  idoneo  ad
assicurare un coinvolgimento diretto ed  effettivo  dell'Ente  (Corte
cost., sent. n. 133 del 2010). 
    10.  La  violazione  del  principio  consensualistico  -  il  cui
rispetto, come visto, si rende tanto piu' necessario nell'ambito  del
coordinamento della finanza pubblica - si riflette, conseguentemente,
sulla lesione della particolare autonomia finanziaria e organizzativa
di cui la Valle d'Aosta  gode,  come  gia'  detto,  alla  luce  degli
articoli 2, comma 1, lett. a), 3, comma l, lett. f), 12, 48-bis e  50
dello Statuto speciale e della relativa normativa  di  attuazione  in
materia di ordinamento finanziario (artt. da 2 a 7 della  l.  n.  690
del 1981). In base a tali norme non puo' prescindersi,  nei  rapporti
finanziari tra lo Stato e  la  Regione  medesima,  dal  rispetto  del
metodo dell'accordo. 
    11. Ugualmente leso per effetto della disciplina recata dal  piu'
volte menzionato art. 16, comma 3, del d.-l. n. 95 del 2012  risulta,
infine, il principio di  ragionevolezza  di  cui  all'art.  3  Cost.,
lesione che ridonda in  una  menomazione  della  sfera  di  autonomia
organizzativa e finanziaria della Regione ricorrente. 
    Il legislatore, infatti,  ha  stabilito  che  l'accantonamento  a
valere sulle quote di compartecipazione  ai  tributi  erariali  opera
"fino all'emanazione delle norme di attuazione  di  cui  allo  stesso
articolo 27" della legge delega. Tuttavia,  non  essendo  previsto  a
livello statale alcun termine di legge per l'adozione della normativa
di  attuazione,   il   predetto   accantonamento,   anziche'   essere
circoscritto nel tempo, finisce per operare,  in  maniera  del  tutto
irragionevole, immediatamente e illimitatamente nel tempo. 
    12. Tutto cio' premesso, ribadito che il decreto ministeriale  in
questa sede gravato si  limita  a  dare  attuazione  alla  richiamata
disciplina  sul  concorso  alla  finanza  pubblica  delle   Autonomie
Speciali - la quale deve ritenersi, alla luce dei suesposti  rilievi,
manifestamente incostituzionale - lo stesso non  puo'  che  ritenersi
viziato per illegittimita' derivata. 
    Il contenuto del  gravato  provvedimento,  infatti,  non  fa  che
confermare l'effettivita' delle censure sollevate dalla Valle con  il
ricorso n. 144 del 2012 e piu' sopra riassunte, atteso che il riparto
del contributo finanziario regionale e'  stato  determinato  dal  MEF
unilateralmente e jure imperii, a prescindere dal necessario  accordo
con  la  Regione  ricorrente,  nonche'  in  violazione  di  tutte  le
previsioni  statutarie,  costituzionali  e  attuative  in  precedenza
evocate,   con   conseguente   lesione   dell'autonomia   finanziaria
valdostana. 
    13. Ad  ulteriore  conferma,  ove  ve  ne  fosse  bisogno,  della
fondatezza  del  presente  ricorso,  sia  consentito  richiamare   la
sentenza di codesta Ecc.ma Corte n. 133 del 2002 - resa all'esito del
conflitto  di  attribuzione  promosso  dalla  Regione  siciliana   in
relazione e avverso il decreto adottato  dell'allora  Ministro  delle
Finanze  e  concernente  "Modalita'  di  attuazione   delle   riserve
all'erario dal 1° gennaio 1997 del gettito derivante dagli interventi
in materia di entrate finanziarie della Regione Sicilia, emanati  dal
1992" - con la quale e' stato  disposto  l'annullamento  del  decreto
ministeriale gravato in quanto emanato, esattamente come  accade  nel
presente caso, in attuazione di norme illegittime e  senza  garantire
la necessaria partecipazione della Regione Sicilia. 
    Si insiste, pertanto, alla luce di tutte  le  considerazioni  che
precedono, per l'annullamento del decreto ministeriale n.  71112  del
2013. 
II. CON RIFERIMENTO AGLI  ULTERIORI  PROFILI  DI  ILLEGITTIMITA'  DEL
DECRETO MINISTERIALE GRAVATO. 
    1. Il provvedimento  impugnato  e'  illegittimo  e  lesivo  delle
attribuzioni costituzionali e statutarie della Regione Valle  d'Aosta
anche sotto ulteriori e autonomi profili. 
    2. A tale riguardo va  chiarito  che  il  mancato  raggiungimento
dell'accordo tra le Autonomie speciali nell'ambito  della  Conferenza
Stato-Regioni del 13 marzo 2013, e' dipeso  non  solo  dalla  mancata
condivisione del gia' descritto e censurato meccanismo unilaterale di
accantonamento, ma anche dal disaccordo  espresso  dalle  Regioni  in
ordine  ai  parametri  concretamente  utilizzati  dal  MEF   per   la
quantificazione degli importi da accantonare,  i  quali  non  trovano
alcun riscontro a livello legislativo. 
    3. Infatti, mentre l'articolo 16, comma 3, del d.-l.  n.  95  del
2012, prevede che ai fini della determinazione dei singoli contributi
il  Ministero  debba,  in  assenza  dell'accordo  tra  le   Autonomie
speciali,  disporre  l'accantonamento  in  proporzione  alle   "spese
sostenute per consumi intermedi desunte, per l'anno 2011, dal SIOPE",
il decreto ministeriale gravato, di converso, individua  gli  importi
del  riparto  -  come  risulta  dalla  nota  del  Dipartimento  della
Ragioneria Generale dello Stato del 6.5.2013  -  sulla  base  di  non
meglio  specificate  tabelle  e  di  dati  contenuti  "nel  documento
presentato dal commissario straordinario di cui  all'articolo  2  del
decreto-legge n. 52 del 2012 alle Camere" (doc. 2). 
    Di tale documento redatto dal "Commissario straordinario  di  cui
all'articolo  2  del  decreto-legge n.  52 del  2012   alle   Camere,
tuttavia, non vi e' traccia nel piu' volte citato art. 16, comma 3. 
    4.  Il  che  equivale a  dire,   evidentemente,   che   ai   fini
dell'accantonamento il MEF ha utilizzato parametri diversi da  quelli
indicati dal legislatore, in violazione del disposto  legislativo  di
cui il decreto gravato dovrebbe costituire diretta attuazione. 
    5. Allo stesso tempo va  altresi'  rilevato  che  la  tecnica  di
riparto posta in essere dal Ministero dell'Economia e  delle  Finanze
determina, come  correttamente  evidenziato  dal  Dipartimento  della
Ragioneria generale dello Stato con nota prot. 20695 del  2013  (doc.
3), "una marcata differenza" tra i contributi richiesti alle  singole
Autonomie speciali, a seconda  della  diversa  allocazione  contabile
delle tipologie di spesa considerate, a prescindere dalla  dimensione
della finanza delle singole Regioni e Province autonome rispetto alla
finanza pubblica complessiva. 
    L'iniquita'  e  irragionevolezza  degli  effetti   prodotti   dal
meccanismo di riparto di  cui  si  discute  non  sono  sfuggiti,  tra
l'altro, nemmeno al Ministero che, con la nota  prot.  n.  84854  del
17.10.2013,  successiva  alla  pubblicazione  in  G.U.  del   decreto
gravato, ha  dato  atto  delle  "criticita'"  derivanti  dall'attuale
tecnica di accantonamento, richiedendo, contestualmente, "l'avvio  di
un tavolo  tecnico  volto  ad  individuare  ipotesi  alternative  del
concorso  delle  Autonomie  speciali  alla   finanza   pubblica,   da
sottoporre alla Conferenza Stato-Regioni,  affinche'  sia  scelto  un
nuovo criterio". 
    Con la stessa nota il MEF ha evidenziato - con  cio'  confermando
la fondatezza delle censure di  incostituzionalita'  sollevate  dalla
Valle - l'esigenza che le modalita'  di  riparto  vengano  modificate
attraverso la previsione di "una specifica  tabella  da  inserire  in
norma di modifica dell'art. 16, comma 3, del d.-l. n.  95  del  2012"
(doc. 4). 
    6. Alla luce delle considerazioni che precedono risulta di  tutta
evidenza, pertanto, come  l'atto  ministeriale  impugnato,  oltre  ad
essere viziato per illegittimita' derivata e per violazione dell'art.
16, comma 3, del d.-l. n. 95 del 2012, determini un ulteriore profilo
di irragionevolezza e di  iniquita'  della  ripartizione,  gravemente
pregiudizievole, a fronte dei reiterati contributi  al  perseguimento
degli obiettivi di finanza pubblica imposti dal  legislatore  statale
alla  Valle  d'Aosta,  della  capacita'  di  spesa  regionale,   come
garantita da tutte le previsioni statutarie piu' sopra evocate.  
 
                               P.Q.M.  
 
    Voglia l'Ecc.ma Corte costituzionale, ogni  contraria  istanza  e
deduzione disattesa, in accoglimento del presente ricorso, dichiarare
che non spettava allo Stato e, per esso, al Ministero dell'Economia e
delle Finanze, adottare, in violazione degli  articoli  2,  comma  1,
lett. a), 3, comma 1, lett.  f),  4,  12,  48-bis  50  dello  Statuto
speciale valdostano, nonche' in contrasto con gli articoli da 2  a  7
della l. n. 690 del 1981 e con gli  articoli  117,  comma  3  e  119,
Cost., oltre che in violazione dei principi costituzionali  di  leale
collaborazione   e   ragionevolezza,   il   decreto   del   ministero
dell'Economia e  delle  Finanze  n.  71112  del  23  settembre  2013,
pubblicato in G.U., Serie Generale,  n.  239  dell'11  ottobre  2013,
avente ad oggetto  "Riparto  del  contributo  alla  finanza  pubblica
previsto dall'articolo 16, comma 3, del decreto-legge 6 luglio  2012,
n. 95, tra le Regioni a statuto speciale e le  Province  autonome  di
Trento  e  Bolzano.  Determinazione  dell'accantonamento",   e,   per
l'effetto, annullare il  gravato  decreto  con  ogni  conseguenza  di
legge,  ivi  compresa  la  restituzione  in  favore   della   Regione
ricorrente delle somme accantonate dal predetto atto. 
        Roma, addi' 26 novembre 2013 
 
                          Prof. Avv. Marini