N. 12 RICORSO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE 3 dicembre 2013
Ricorso per conflitto tra enti depositato in cancelleria il 3 dicembre 2013 (della Regione Autonoma della Valle d'Aosta) . Bilancio e contabilita' pubblica - Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 23 settembre 2013 - Determinazione dell'accantonamento a valere sulle quote di compartecipazione di tributi erariali di ciascuna regione a statuto speciale per l'anno 2013 - Previsione che l'accantonamento in questione e' effettuato, per l'anno 2013, sulla base degli importi di cui alla Tabella 1 del decreto impugnato, in proporzione alle spese sostenute per consumi intermedi desunte, per l'anno 2011, dal SIOPE - Previsione che per l'anno 2013 gli obiettivi del patto di stabilita' interno di ciascuna Regione a statuto speciale e Provincia autonoma sono rideterminati tenendo conto degli importi di cui al comma 1 - Previsione che quanto stabilito dai commi 1 e 2 opera fino all'emanazione delle norme di attuazione di cui all'art. 27 della legge 5 maggio 2009, n. 42 - Ricorso per conflitto di attribuzione tra Stato e Regioni sollevato dalla Regione Valle d'Aosta - Denunciata illegittimita' derivata del decreto impugnato per illegittimita' costituzionale delle norme (gia' impugnate con ricorsi in via principale) di cui il decreto stesso costituisce attuazione - Denunciata violazione del principio di leale collaborazione per l'unilateralita' dell'adozione del meccanismo di accantonamento - Denunciata violazione dell'autonomia finanziaria della Regione. - Decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 23 settembre 2013. - Costituzione, artt. 3, 117, comma terzo, e 119; Statuto della Regione Valle d'Aosta, artt. 2, comma 1, lett. a), 3, comma 1, lett. f), 4, 12, 48-bis e 50; legge 26 novembre 1981, n. 690, artt. 2, 3, 4, 5, 6 e 7.(GU n.2 del 8-1-2014 )
Ricorso della Regione Autonoma Valle d'Aosta, con sede in Aosta, P.zza Deffeyes, n. 1, C.F. 80002270074, in persona del Presidente p.t., Augusto Rollandin, rappresentato e difeso, in forza di procura a margine del presente atto ed in virtu' della Deliberazione della Giunta regionale n. 1837 del 15 novembre 2013, dal Prof. A. Francesco Saverio Marini (CF. MRNFNC73D28H501U; pec:francescosaveriomarini@ordineavvocatiroma.org; fax. 06.36001570), ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Roma, via dei Monti Parioli, 48, ricorrente; Contro il Governo della Repubblica, in persona del Presidente del Consiglio dei Ministri p.t., con sede in Roma, Palazzo Chigi, Piazza Colonna, 370, nonche' contro il Ministero dell'Economia e delle Finanze, in persona del Ministro p.t., con sede in Roma, Via XX settembre, 97 (00187), rappresentati e difesi dall'Avvocatura generale dello Stato, con domicilio in Roma, Via dei Portoghesi, 12, resistente. Per l'accertamento dell'avvenuta violazione di norme costituzionali e statutarie attributive di competenze e garanzie alla Regione ricorrente e per il conseguente annullamento del decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 71112 del 23 settembre 2013, pubblicato in G.U., Serie Generale, n. 239 dell'11 ottobre 2013, avente ad oggetto "Riparto del contributo alla finanza pubblica previsto dall'articolo 16, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, tra le Regioni a statuto speciale e le Province autonome di Trento e Bolzano. Determinazione dell'accantonamento". Fatto 1. Con il d.-l. n. 95 del 2012 ("Spending review"), convertito, con modificazioni, nella legge n. 135 del 2012, il legislatore ha introdotto disposizioni urgenti finalizzate a "razionalizzare la spesa pubblica attraverso la riduzione delle spese per beni e servizi, garantendo al contempo l'invarianza dei servizi ai cittadini'', con l'obiettivo di stimolare la crescita e la competitivita' del nostro Paese. 2. L'art. 16, comma 3, del citato decreto-legge - in relazione al quale la Regione Valle d'Aosta ha sollevato dinanzi a codesta Ecc.ma Corte questione di legittimita' costituzionale con ricorso iscritto al n. r.g. 144 del 2012, che sara' trattato all'udienza pubblica del 28.1.2014 - ha previsto che le Regioni a Statuto speciale e le Province autonome di Trento e Bolzano siano tenute a concorrere agli obiettivi di finanza pubblica per un importo complessivo di 600 milioni di euro per l'anno 2012, di 1.200 milioni di euro per l'anno 2013 e di 1.500 milioni di euro per l'anno 2014. Tale concorso deve avvenire, per espressa previsione di legge, secondo le "procedure" di cui all'art. 27, della l. n. 42 del 2009 (legge delega sul federalismo fiscale), ossia "secondo criteri e modalita' stabiliti da norme di attuazione dei rispettivi statuti, da definire, con le procedure previste dagli statuti medesimi [...]", nel rispetto del principio di leale collaborazione. 3. Lo stesso art. 16, comma 3, del d.-1. n. 95 del 2012 aggiunge, inoltre, che fino all'emanazione delle norme di attuazione di cui al predetto articolo 27, "l'importo del concorso [...] e' annualmente accantonato a valere sulle quote di compartecipazione ai tributi erariali". Cio', sulla base di apposito accordo sancito tra le medesime Autonomie speciali in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, il quale deve essere recepito con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze entro il 31 gennaio di ciascun anno. 4. Nell'ipotesi in cui non venga raggiunto l'accordo in sede di Conferenza permanente, l'accantonamento de quo deve essere effettuato, sempre secondo quanto stabilito dal citato art. 16, comma 3, con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze da emanare entro il 15 febbraio di ciascun anno, "in proporzione alle spese sostenute per consumi intermedi desunte, per l'anno 2011, dal SIOPE", ossia il "Sistema informativo sulle operazioni degli enti pubblici", gestito congiuntamente dalla Ragioneria Generale dello Stato, dalla Banca d'Italia e dall'ISTAT, attraverso il quale vengono rilevati telematicamente gli incassi e i pagamenti effettuati dai tesorieri di tutte le amministrazioni pubbliche. 5. Cio' posto, con il decreto ministeriale oggetto del presente giudizio, adottato in dichiarata attuazione della citata disciplina normativa, il Ministero dell'Economia e delle Finanze - dopo aver dato conto della mancata emanazione delle norme di attuazione di cui all'art. 27, della 1. n. 42 del 2009, nonche' del mancato raggiungimento dell'accordo in sede di Conferenza permanente in ordine all'importo del concorso complessivo alla finanza pubblica da parte delle Regioni autonome e delle Autonomie speciali - ha stabilito di procedere al "Riparto del contributo alla finanza pubblica previsto dall'articolo 16, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, tra le Regioni a Statuto speciale e le Province autonome di Trento e Bolzano", determinando il relativo "accantonamento a valere sulle quote di compartecipazione ai tributi erariali per l'anno 2013". Il predetto accantonamento e' stato quantificato, in danno della Regione ricorrente, in complessivi euro 155.781.491,66 (doc. 1). 6. Tutto cio' Premesso, tenuto conto: a) che l'atto in questa sede impugnato determina le modalita' di riparto del contributo valdostano alla finanza pubblica e il connesso accantonamento a prescindere dall'intesa con la Regione ricorrente; b) che il medesimo atto e' stato adottato in attuazione di una norma incostituzionale gia' impugnata dalla Valle - in tal modo comprovando l'effettivita' delle censurate lesioni alle prerogative costituzionali e statutarie dell'Ente; c) che vi e' il perdurante interesse regionale alla coltivazione del richiamato ricorso n. 144 del 2012; con il presente ricorso la Valle d'Aosta, come in epigrafe rappresentata e difesa, promuove conflitto di attribuzioni avverso e in relazione al decreto ministeriale n. 71112 del 2013, chiedendo a codesta Ecc.ma Corte di voler dichiarare che non spetta allo Stato, e per esso al Ministero dell'Economia e delle Finanze, determinare il riparto del contributo finanziario alla manovra e il relativo accantonamento in violazione di norme costituzionali e statutarie attributive di competenze e garanzie alla Regione ricorrente, e di voler annullare, per l'effetto, l'atto gravato, alla luce dei seguenti motivi di Diritto I. ILLEGITTIMITA' DERIVATA DEL DECRETO MINISTERIALE IMPUGNATO. 1. Con il presente ricorso la Valle d'Aosta impugna il decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 71112 del 2012. L'atto, infatti, e' dotato di rilevanza esterna e immediatamente lesivo della sfera di competenze costituzionali e statutarie della Regione ricorrente e, come tale, e' idoneo a produrre un conflitto attuale di attribuzione fra Enti (cfr., tra le altre, Corte cost., sentt. nn. 211/1994; 341/1996; 137/1998). 2. Il decreto gravato si mostra viziato sotto una pluralita' di profili. Anzitutto per illegittimita' derivata, trattandosi di provvedimento emanato in dichiarata attuazione dell'art. 16, comma 3, del d.-l. n. 95 del 2012, come convertito dalla legge n. 135 del 2012, ossia di una disposizione incostituzionale gia' impugnata dalla Valle d'Aosta dinanzi a codesta Ecc.ma Corte. 3. La citata previsione normativa, infatti, pone a carico del bilancio valdostano un ulteriore contributo alla manovra finanziaria. In particolare, fino all'emanazione delle norme di attuazione di cui al citato art. 27, della legge delega (l. n. 42 del 2009), l'importo del concorso della Valle deve essere "annualmente accantonato a valere sulle quote di compartecipazione ai tributi erariali" sulla base di apposito accordo sancito in sede di Conferenza permanente, o, in mancanza, sulla base di una determinazione assunta dal Ministero dell'Economia e delle Finanze alla luce dei dati di consumo desunti dal sistema SIOPE. 4. Ora, la norma di cui si discute, come gia' ampiamente rilevato dalla Regione ricorrente con il richiamato ricorso n.r.g. 144 del 2012 - qui da intendersi integralmente richiamato e trascritto - non fa che reiterare l'illegittimo meccanismo unilaterale di accantonamento degli importi "a valere sulle quote di compartecipazione ai tributi erariali", gia' previsto dal legislatore statale con gli articoli 28, comma 3, del d.-l. n. 201 del 2011 e 35, comma 4, del d.-l. n. 1 del 2012, debitamente impugnati dalla Valle con distinti ricorsi nn. 38 del 2012 e 81 del 2012. 5. Tale meccanismo e' gravemente lesivo delle attribuzioni della Regione ricorrente, poiche' incide unilateralmente e jure imperii sulle entita' delle compartecipazioni valdostane ai tributi erariali, ossia su una materia riservata alla normativa di attuazione contenuta nella 1. n. 690 del 1981 e, segnatamente, negli articoli da 2 a 7 di tale atto normativo, i quali fissano le quote di tributi erariali da attribuire alla Valle. 6. Cio' determina, anzitutto, la violazione dell'art. 48-bis, dello Statuto speciale. Per effetto di tale previsione, infatti, eventuali modifiche o deroghe alle norme di attuazione statutarie possono avvenire solo a seguito dei lavori della commissione paritetica e previo parere del Consiglio della Valle, proprio al fine di garantire le "particolari condizioni di autonomia attribuite alla Regione". Nel caso di specie, tuttavia, il legislatore statale ha stabilito in via unilaterale gli importi del concorso valdostano alla manovra, vanificando completamente le speciali garanzie procedimentali previste a tutela dell'autonomia regionale dal citato art. 48-bis. 7. La fondatezza di siffatta censura trova evidente conferma, peraltro, nell'art. 1 del d. lgs. n. 320 del 1994, di attuazione dello Statuto, il quale dispone che: "l'ordinamento finanziario della Regione, stabilito a norma dell'art. 50, comma 3, dello statuto speciale, con la legge 26 novembre del 1981, n. 690" puo' essere "modificato solo con il procedimento di cui all'art. 48- bis del medesimo statuto speciale". Da cio' consegue, pertanto, che la materia relativa alla compartecipazione regionale ai tributi erariali - riservata, come detto, alla normativa di attuazione statutaria - non avrebbe potuto, diversamente da quanto accaduto nel caso di specie, formare oggetto di modifica unilaterale da parte del legislatore ordinario. 9. In tali esatti termini si e' espressa, del resto, la giurisprudenza costituzionale, che non ha mancato di evidenziare che le norme di attuazione, per la loro "particolare competenza separata e riservata, risultano caratterizzate da particolare forza e valore e, di conseguenza, sottratte, anche in assenza di un'espressa clausola di salvaguardia, alla possibilita' di abrogazione o di deroga da parte di norme di legge ordinaria" (Corte cost., sent. n. 191 del 1991; cosi' anche Corte cost., sent. n. 206 del 1975). 10. Ora, le menzionate violazioni si riflettono in maniera diretta e immediata sulla particolare autonomia organizzativa e finanziaria valdostana, tutelata da una pluralita' di previsioni costituzionali e statutarie. Il riferimento e', nello specifico: i) all'art. 2, comma 1, lettera a) dello Statuto speciale, che attribuisce alla Regione ricorrente, tra l'altro, "il potere di regolare la gestione del bilancio e l'erogazione delle spese in esso stanziate" (cfr. Corte cost., sent. n. 107 del 1970); ii) all'art. 3, comma 1, lett. f), del medesimo Statuto, che riconosce alla Valle la potesta' di introdurre norme legislative di integrazione ed attuazione, nell'ambito dei principi individuati con legge dello Stato, in materia di "finanze regionali e comunali", e che qualifica la competenza normativa valdostana nelle suddette materie, alla luce dei novellati articoli 117, comma 3 e 119, Cost. (i quali risultano parimenti lesi dalla disposizione censurata), non piu' come meramente suppletiva rispetto a quella statale; iii) all'art. 4, dello Statuto speciale, che attribuisce alla Valle il potere di esercitare nei predetti ambiti materiali le corrispondenti funzioni amministrative; iv) all'art. 12, dello stesso Statuto, che riconosce alla Regione ricorrente quote tributarie erariali. 11. Poste tali premesse, deve concludersi che l'art. 16, comma 3, del d.-l. n. 95 del 2012, laddove impone alla Valle di partecipare alla manovra intervenendo unilateralmente sull'entita' delle compartecipazioni valdostane ai tributi erariali, incide in maniera indebita sull'ordinamento finanziario regionale, vanificando le speciali garanzie procedurali previste dal citato art. 48-bis dello Statuto e violando le richiamate norme statutarie e costituzionali a tutela della speciale autonomia organizzativa e finanziaria della Regione ricorrente. 12. Fermi restando i rilievi che precedono, la disposizione di cui il decreto ministeriale in questa sede gravato costituisce mera attuazione - si mostra incostituzionale anche per violazione dei principi di leale collaborazione e ragionevolezza. La disciplina di cui si discute, infatti, non ha previsto meccanismi di coinvolgimento diretto della Valle, ne' criteri per la concreta ripartizione del concorso tra le Autonomie speciali. Cio' viola il metodo pattizio, che rappresenta, come ripetutamente affermato dalla giurisprudenza costituzionale, il cardine della regolamentazione, mediante procedure rinforzate, dei rapporti finanziaria tra lo Stato e le Autonomie speciali (cfr., tra le molte, Corte cost., sent. n. 193 del 2012). Codesta Ecc.ma Corte, infatti, ha piu' volte ribadito che: "il principio di leale collaborazione in materia di rapporti finanziari tra lo Stato e le Regioni speciali impone la tecnica dell'accordo" (cfr., Corte cost., sent. n. 74 del 2009). Quest'ultima e' "espressione" della particolare autonomia in materia finanziaria di cui godono le Regioni a Statuto speciale (cfr., Corte cost., sentt. nn. 193 del 2012; 82 del 2007; 353 del 2004), specificando, con riferimento alla Valle, che: "le modifiche dell'ordinamento finanziario della Regione Valle d'Aosta devono avvenire con il procedimento previsto dall'art. 48-bis dello Statuto", idoneo ad assicurare un coinvolgimento diretto ed effettivo dell'Ente (Corte cost., sent. n. 133 del 2010). 10. La violazione del principio consensualistico - il cui rispetto, come visto, si rende tanto piu' necessario nell'ambito del coordinamento della finanza pubblica - si riflette, conseguentemente, sulla lesione della particolare autonomia finanziaria e organizzativa di cui la Valle d'Aosta gode, come gia' detto, alla luce degli articoli 2, comma 1, lett. a), 3, comma l, lett. f), 12, 48-bis e 50 dello Statuto speciale e della relativa normativa di attuazione in materia di ordinamento finanziario (artt. da 2 a 7 della l. n. 690 del 1981). In base a tali norme non puo' prescindersi, nei rapporti finanziari tra lo Stato e la Regione medesima, dal rispetto del metodo dell'accordo. 11. Ugualmente leso per effetto della disciplina recata dal piu' volte menzionato art. 16, comma 3, del d.-l. n. 95 del 2012 risulta, infine, il principio di ragionevolezza di cui all'art. 3 Cost., lesione che ridonda in una menomazione della sfera di autonomia organizzativa e finanziaria della Regione ricorrente. Il legislatore, infatti, ha stabilito che l'accantonamento a valere sulle quote di compartecipazione ai tributi erariali opera "fino all'emanazione delle norme di attuazione di cui allo stesso articolo 27" della legge delega. Tuttavia, non essendo previsto a livello statale alcun termine di legge per l'adozione della normativa di attuazione, il predetto accantonamento, anziche' essere circoscritto nel tempo, finisce per operare, in maniera del tutto irragionevole, immediatamente e illimitatamente nel tempo. 12. Tutto cio' premesso, ribadito che il decreto ministeriale in questa sede gravato si limita a dare attuazione alla richiamata disciplina sul concorso alla finanza pubblica delle Autonomie Speciali - la quale deve ritenersi, alla luce dei suesposti rilievi, manifestamente incostituzionale - lo stesso non puo' che ritenersi viziato per illegittimita' derivata. Il contenuto del gravato provvedimento, infatti, non fa che confermare l'effettivita' delle censure sollevate dalla Valle con il ricorso n. 144 del 2012 e piu' sopra riassunte, atteso che il riparto del contributo finanziario regionale e' stato determinato dal MEF unilateralmente e jure imperii, a prescindere dal necessario accordo con la Regione ricorrente, nonche' in violazione di tutte le previsioni statutarie, costituzionali e attuative in precedenza evocate, con conseguente lesione dell'autonomia finanziaria valdostana. 13. Ad ulteriore conferma, ove ve ne fosse bisogno, della fondatezza del presente ricorso, sia consentito richiamare la sentenza di codesta Ecc.ma Corte n. 133 del 2002 - resa all'esito del conflitto di attribuzione promosso dalla Regione siciliana in relazione e avverso il decreto adottato dell'allora Ministro delle Finanze e concernente "Modalita' di attuazione delle riserve all'erario dal 1° gennaio 1997 del gettito derivante dagli interventi in materia di entrate finanziarie della Regione Sicilia, emanati dal 1992" - con la quale e' stato disposto l'annullamento del decreto ministeriale gravato in quanto emanato, esattamente come accade nel presente caso, in attuazione di norme illegittime e senza garantire la necessaria partecipazione della Regione Sicilia. Si insiste, pertanto, alla luce di tutte le considerazioni che precedono, per l'annullamento del decreto ministeriale n. 71112 del 2013. II. CON RIFERIMENTO AGLI ULTERIORI PROFILI DI ILLEGITTIMITA' DEL DECRETO MINISTERIALE GRAVATO. 1. Il provvedimento impugnato e' illegittimo e lesivo delle attribuzioni costituzionali e statutarie della Regione Valle d'Aosta anche sotto ulteriori e autonomi profili. 2. A tale riguardo va chiarito che il mancato raggiungimento dell'accordo tra le Autonomie speciali nell'ambito della Conferenza Stato-Regioni del 13 marzo 2013, e' dipeso non solo dalla mancata condivisione del gia' descritto e censurato meccanismo unilaterale di accantonamento, ma anche dal disaccordo espresso dalle Regioni in ordine ai parametri concretamente utilizzati dal MEF per la quantificazione degli importi da accantonare, i quali non trovano alcun riscontro a livello legislativo. 3. Infatti, mentre l'articolo 16, comma 3, del d.-l. n. 95 del 2012, prevede che ai fini della determinazione dei singoli contributi il Ministero debba, in assenza dell'accordo tra le Autonomie speciali, disporre l'accantonamento in proporzione alle "spese sostenute per consumi intermedi desunte, per l'anno 2011, dal SIOPE", il decreto ministeriale gravato, di converso, individua gli importi del riparto - come risulta dalla nota del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato del 6.5.2013 - sulla base di non meglio specificate tabelle e di dati contenuti "nel documento presentato dal commissario straordinario di cui all'articolo 2 del decreto-legge n. 52 del 2012 alle Camere" (doc. 2). Di tale documento redatto dal "Commissario straordinario di cui all'articolo 2 del decreto-legge n. 52 del 2012 alle Camere, tuttavia, non vi e' traccia nel piu' volte citato art. 16, comma 3. 4. Il che equivale a dire, evidentemente, che ai fini dell'accantonamento il MEF ha utilizzato parametri diversi da quelli indicati dal legislatore, in violazione del disposto legislativo di cui il decreto gravato dovrebbe costituire diretta attuazione. 5. Allo stesso tempo va altresi' rilevato che la tecnica di riparto posta in essere dal Ministero dell'Economia e delle Finanze determina, come correttamente evidenziato dal Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato con nota prot. 20695 del 2013 (doc. 3), "una marcata differenza" tra i contributi richiesti alle singole Autonomie speciali, a seconda della diversa allocazione contabile delle tipologie di spesa considerate, a prescindere dalla dimensione della finanza delle singole Regioni e Province autonome rispetto alla finanza pubblica complessiva. L'iniquita' e irragionevolezza degli effetti prodotti dal meccanismo di riparto di cui si discute non sono sfuggiti, tra l'altro, nemmeno al Ministero che, con la nota prot. n. 84854 del 17.10.2013, successiva alla pubblicazione in G.U. del decreto gravato, ha dato atto delle "criticita'" derivanti dall'attuale tecnica di accantonamento, richiedendo, contestualmente, "l'avvio di un tavolo tecnico volto ad individuare ipotesi alternative del concorso delle Autonomie speciali alla finanza pubblica, da sottoporre alla Conferenza Stato-Regioni, affinche' sia scelto un nuovo criterio". Con la stessa nota il MEF ha evidenziato - con cio' confermando la fondatezza delle censure di incostituzionalita' sollevate dalla Valle - l'esigenza che le modalita' di riparto vengano modificate attraverso la previsione di "una specifica tabella da inserire in norma di modifica dell'art. 16, comma 3, del d.-l. n. 95 del 2012" (doc. 4). 6. Alla luce delle considerazioni che precedono risulta di tutta evidenza, pertanto, come l'atto ministeriale impugnato, oltre ad essere viziato per illegittimita' derivata e per violazione dell'art. 16, comma 3, del d.-l. n. 95 del 2012, determini un ulteriore profilo di irragionevolezza e di iniquita' della ripartizione, gravemente pregiudizievole, a fronte dei reiterati contributi al perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica imposti dal legislatore statale alla Valle d'Aosta, della capacita' di spesa regionale, come garantita da tutte le previsioni statutarie piu' sopra evocate.
P.Q.M. Voglia l'Ecc.ma Corte costituzionale, ogni contraria istanza e deduzione disattesa, in accoglimento del presente ricorso, dichiarare che non spettava allo Stato e, per esso, al Ministero dell'Economia e delle Finanze, adottare, in violazione degli articoli 2, comma 1, lett. a), 3, comma 1, lett. f), 4, 12, 48-bis 50 dello Statuto speciale valdostano, nonche' in contrasto con gli articoli da 2 a 7 della l. n. 690 del 1981 e con gli articoli 117, comma 3 e 119, Cost., oltre che in violazione dei principi costituzionali di leale collaborazione e ragionevolezza, il decreto del ministero dell'Economia e delle Finanze n. 71112 del 23 settembre 2013, pubblicato in G.U., Serie Generale, n. 239 dell'11 ottobre 2013, avente ad oggetto "Riparto del contributo alla finanza pubblica previsto dall'articolo 16, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, tra le Regioni a statuto speciale e le Province autonome di Trento e Bolzano. Determinazione dell'accantonamento", e, per l'effetto, annullare il gravato decreto con ogni conseguenza di legge, ivi compresa la restituzione in favore della Regione ricorrente delle somme accantonate dal predetto atto. Roma, addi' 26 novembre 2013 Prof. Avv. Marini