N. 281 ORDINANZA (Atto di promovimento) 7 ottobre 2013

Ordinanza del 7 ottobre 2013 emessa dalla Corte  d'appello  di  Lecce
nel procedimento penale  a carico di S.A. e A.A.. 
 
Reati e pene - Produzione, traffico e detenzione illeciti di sostanze
  stupefacenti o psicotrope - Modifiche normative introdotte mediante
  una  disposizione  inserita  nella   legge   di   conversione   del
  decreto-legge n. 272 del 2005 - Denunciata  parificazione  ai  fini
  sanzionatori delle sostanze stupefacenti o psicotrope - Estraneita'
  delle nuove norme inserite dalla legge di conversione  all'oggetto,
  alle finalita' e alla ratio dell'originale decreto-legge -  Carenza
  del presupposto del caso straordinario di necessita'  e  urgenza  -
  Richiamo alla sentenza della Corte costituzionale n. 22 del 2012. 
- Decreto-legge  30  dicembre   2005,   n.   272,   convertito,   con
  modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2006, n. 49, art. 4-bis. 
- Costituzione, art. 77, comma secondo. 
(GU n.2 del 8-1-2014 )
 
                    LA CORTE DI APPELLO DI LECCE 
 
 
                              Osserva: 
 
    Con sentenza del 29 novembre 2012 il G.I.P. presso  il  Tribunale
di Lecce dichiarava la penale responsabilita' di A. S.  ed  A.  A. in
ordine al reato p. e p. dall'art. 110  c.p.  e  73,  80,  del  d.P.R.
309/1990 e successive modifiche e integrazioni, perche'  in  concorso
tra di loro importavano via mare nel territorio italiano  complessivi
Kg. 120 di marijuana e  percio'  ingente  quantita'  di  stupefacente
(pari a 360.960 dosi medie singole); in Otranto il 4 agosto 2012; con
recidiva reiterata per S. A. 
    La difesa di A. A., condannato dal primo  giudice  alla  pena  di
anni 6 e mesi 6 di reclusione ed  euro  30.000,00  di  multa,  con  i
motivi aggiunti di appello ha sollevato eccezione  di  illegittimita'
costituzionale dell'art. 4-bis, legge n.  49/2006  nonche'  dell'art.
4-vicies-ter, comma 2, lett. a) e comma 3 lett. a) n. 6 del  d.l.  n.
272 del 2005, sostitutive, rispettivamente, degli articoli  13  e  14
del d.P.R. n. 309/1990 in relazione agli articoli  77  comma  2,  117
comma 1, 3 Costituzione.  La  difesa  del  coimputato  A.  S.  si  e'
associata. La proposta questione di  legittimita'  costituzionale  e'
rilevante e non e' manifestamente infondata. 
    Quanto alla rilevanza e' sufficiente osservare che  entrambi  gli
imputati sono stati  condannati  per  il  reato  di  importazione  di
chilogrammi 120 di marijuana peraltro aggravato dall'art. 80 comma 2°
d.P.R.  n.  309/90;  pertanto,  dall'accoglimento   della   questione
sollevata discenderebbero  effetti  favorevoli  agli  imputati  nella
determinazione della pena. 
    Quanto alla non manifesta infondatezza, occorre precisare  quanto
segue. 
    Nell'ambito del d.l. n. 272 del 30 dicembre 2005, recante «Misure
urgenti per garantire la sicurezza ed i finanziamenti per le prossime
Olimpiadi invernali  nonche'  la  funzionalita'  dell'amministrazione
dell'Interno.   Disposizioni   per   favorire    il    recupero    di
tossicodipendenti recidivi», costituito da n.  6  articoli  rubricati
come segue: Assunzione di personale della Polizia di Stato, Personale
della carriera prefettizia, Finanziamenti per le Olimpiadi invernali,
Esecuzione delle pene detentive per tossicodipendenti in programma di
recupero, Adempimenti finalizzati all'esercizio del diritto  di  voto
dei cittadini italiani residenti  all'estero,  (Entrata  in  vigore),
l'art. 4 ha abrogato l'art.  94-bis  del  d.P.R.  n.  309  del  1990,
prevedendo semplicemente un caso di  sospensione  dell'esecuzione  di
pene detentive irrogate a tossicodipendenti ed alcoldipendenti, senza
nulla statuire circa i limiti edittali  fissati  dall'allora  vigente
Testo Unico sugli stupefacenti, nell'art.73 d.P.R. cit. e che  l'art.
4-bis recante «Modificazioni all'articolo 73 del testo unico  di  cui
al  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  n.  309  del  1990»,
introdotto in sede di conversione con la legge 21 febbraio  2006,  n.
49,  ha  riformato  profondamente  il  regime  sanzionatorio  per  le
condotte  aventi  ad  oggetto  sostanze  stupefacenti  o   psicotrope
leggere, eliminando le differenti tabelle ed unificando per tutte  la
sanzione da anni 6 a 20 di reclusione  e  la  multa  da  26.000,00  a
260,000,00 euro. 
    Ne discende come non sia manifestamente infondata la questione di
legittimita' costituzionale della legge n. 49/2006, art. 4-bis,  alla
luce della  giurisprudenza  costituzionale  sull'art.  77,  comma  2,
Cost.,  posto  che  «si  deve   ritenere   che   l'esclusione   della
possibilita'  di  inserire  nella  legge   di   conversione   di   un
decreto-legge emendamenti  del  tutto  estranei  all'oggetto  e  alle
finalita' del testo originario non risponda soltanto ad  esigenze  di
buona tecnica normativa, ma sia imposta dallo stesso art. 77, secondo
comma, Cost., che istituisce un nesso  di  interrelazione  funzionale
tra decreto-legge, formato dal  Governo  ed  emanato  dal  Presidente
della Repubblica,  e  legge  di  conversione,  caratterizzata  da  un
procedimento di approvazione peculiare rispetto a  quello  ordinario»
(cosi' Corte cost., sent. n. 22 del 2012). 
    La Corte delle leggi ha  altresi'  precisato  che  «l'inserimento
delle norme denunciate, stante il  loro  carattere  di  eterogeneita'
rispetto all'oggetto o alla finalita' del decreto  spezza  il  legame
logico giuridico tra la valutazione fatta  dal  Governo  dell'urgenza
del provvedere ed «i provvedimenti provvisori con forza di legge», di
cui al comma 2 dell'art. 77 Cost., il quale  impone  il  collegamento
dell'intero d.l. al caso straordinario di necessita' e  urgenza,  che
ha  indotto  il  Governo  ad  avvalersi  dell'eccezionale  potere  di
esercitare la funzione legislativa senza previa delegazione da  parte
del Parlamento. In definitiva,  l'innesto  nell'iter  di  conversione
dell'ordinaria   funzione   legislativa   puo'   certamente    essere
effettuato, per ragioni di economia procedimentale, a  patto  di  non
spezzare il legame essenziale tra decretazione d'urgenza e potere  di
conversione; ne discende che se  tale  legame  viene  interrotto,  la
violazione dell'art. 77, comma 2 Cost., non deriva dalla mancanza dei
presupposti di necessita' e urgenza per le norme eterogenee aggiunte,
che, proprio per essere  estranee  e  inserite  successivamente,  non
possono collegarsi  a  tali  condizioni  preliminari,  ma  per  l'uso
improprio, da parte del Parlamento, di un potere che la  Costituzione
gli attribuisce, con speciali  modalita'  di  procedura,  allo  scopo
tipico di convertire, a non, in legge un decreto-legge,» (v. sentenze
n. 128 del 2008 e n. 171 del 2007. Sul presupposto della necessita' e
dell'urgenza di un decreto-legge, v. sentenza n. 335 del 2010). 
    Ritiene questa Corte che la  nuova  riformulazione  dell'art.  73
d.P.R.  n.  309/90   con   specifico   riferimento   al   trattamento
sanzionatorio  che  non  attribuisce  rilevanza  alla  tipologia   di
sostanze stupefacenti oggetto della condotta incriminata si ponga  in
posizione  di  assoluta  disomogeneita'   rispetto   alla   normativa
introdotta  dal  decreto-legge  suindicato,  a  cui  era   totalmente
estranea la disciplina  precettiva  e  sanzionataria  delle  sostanze
stupefacenti, non afferendo la stessa al tema  dell'esecuzione  delle
pene detentive per tossicodipendenti in programma di recupero. 
    Ne consegue che la suddetta disciplina introdotta dalla legge  di
conversione n. 49/06 si ponga in contrasto  con  i  principi  dettati
dalla piu' volte citata sentenza della Corte costituzionale, violando
il disposto dell'art. 77 co. 2 Cost. Per di piu' la  nuova  normativa
si presenta priva del requisito della urgenza previsto  dalla  citata
norma costituzionale che giustifica il  potere  di  decretazione  del
governo. 
    Infatti  non  si  vede,  inoltre,  quale  urgenza  vi  fosse  nel
riformare un sistema sanzionatorio in vigore da 16 anni. 
    Nessun evento improvviso, straordinario poneva l'esigenza di  una
modifica per decreto. 
    Gli altri profili di  incostituzionalita'  appaiono  superati  da
quelli in precedenza valutati come non manifestamente infondati. 
 
                               P.Q.M. 
 
    Visto l'art. 23 legge 11 marzo 1953, n. 87, solleva questione  di
legittimita' costituzionale dell'art. 4-bis  del  d.l.  n.  272/2005,
cosi' come modificato dalla legge di conversione n. 49  del  2006  in
relazione all'art. 77, comma secondo Cost. 
    Sospende il presente procedimento. 
    Manda  alla  Cancelleria  per  la  trasmissione  della   presente
ordinanza alla Corte costituzionale,  agli  imputati  ed  al  PM,  al
Presidente del Consiglio dei ministri ed ai Presidenti  della  Camera
dei deputati e del Senato della Repubblica. 
      Lecce, 7 ottobre 2013 
 
                  Il Presidente estensore: Lariccia