MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 10 gennaio 2014 

Applicazione del sistema dei versamenti unitari e della compensazione
agli Enti previdenziali, di cui ai decreti legislativi n. 509/1994  e
n. 103/1996, ai sensi dell'articolo  28  del  decreto  legislativo  9
luglio 1997, n. 241. (14A00273) 
(GU n.16 del 21-1-2014)

 
 
 
                      IL MINISTRO DELL'ECONOMIA 
                           E DELLE FINANZE 
 
 
                           di concerto con 
 
 
                       IL MINISTRO DEL LAVORO 
                      E DELLE POLITICHE SOCIALI 
 
  Visto il capo III del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 che
prevede  l'effettuazione  di  versamenti   unitari,   con   eventuale
compensazione,  delle  imposte,  dei  contributi   previdenziali   ed
assistenziali e dei premi di cui all'art. 17, comma 2,  dello  stesso
decreto legislativo; 
  Visto, in particolare, l'art. 28, comma  1,  del  predetto  decreto
legislativo n. 241 del  1997,  il  quale  prevede  che  i  versamenti
unitari e la compensazione si applicano, a decorrere dal 1999,  oltre
che all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro  gli  infortuni
sul  lavoro  (INAIL),  all'Ente  nazionale  per   la   previdenza   e
l'assistenza  per  i   lavoratori   dello   spettacolo   (ENPALS)   e
all'Istituto nazionale per la previdenza per i dirigenti  di  aziende
industriali  (INPDAI),  anche  agli  enti   e   casse   previdenziali
individuati con decreto del Ministro delle finanze di concerto con  i
Ministri del tesoro e del lavoro e della previdenza sociale; 
  Visto l'art. 1 del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509,  che
ha previsto la  trasformazione  in  persone  giuridiche  private  dei
seguenti  enti  gestori  di  forme   di   previdenza   e   assistenza
obbligatorie: Cassa nazionale di previdenza e assistenza  avvocati  e
procuratori legali; Cassa di previdenza dottori commercialisti; Cassa
nazionale di previdenza e assistenza  geometri;  Cassa  nazionale  di
previdenza e assistenza ingegneri e architetti liberi professionisti;
Cassa nazionale  del  notariato;  Cassa  nazionale  di  previdenza  e
assistenza  ragionieri  e  periti  commerciali;  Ente  nazionale   di
assistenza per gli agenti  e  i  rappresentanti  di  commercio;  Ente
nazionale di previdenza e  assistenza  consulenti  del  lavoro;  Ente
nazionale di  previdenza  e  assistenza  medici;  Ente  nazionale  di
previdenza e assistenza farmacisti; Ente nazionale  di  previdenza  e
assistenza veterinari; Ente nazionale di previdenza e assistenza  per
gli impiegati dell'agricoltura; Fondo di previdenza per gli impiegati
delle imprese di spedizione e agenzie marittime;  Istituto  nazionale
di previdenza dei giornalisti italiani; Opera nazionale di assistenza
orfani sanitari italiani; 
  Visto l'art. 1, comma 3, del decreto legislativo n. 509  del  1994,
il quale ha stabilito che gli enti privatizzati continuano a svolgere
le attivita' previdenziali e assistenziali in  atto,  riconosciute  a
favore delle categorie di lavoratori e professionisti  per  le  quali
sono    stati    originariamente    istituiti,     ferma     restando
l'obbligatorieta' dell'iscrizione e della contribuzione; 
  Visto il decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103 di attuazione
della delega conferita dall'art. 2, comma 25, della  legge  8  agosto
1995, n. 335, in materia di  tutela  previdenziale  obbligatoria  dei
soggetti che svolgono attivita' autonoma di libera professione; 
  Considerato che, ai sensi degli articoli 3 e  seguenti  del  citato
decreto legislativo n. 103/1996, si sono costituiti e sono tuttora in
vita gli enti gestori di forme di previdenza obbligatoria di  seguito
specificati: Ente di previdenza e assistenza  pluricategoriale;  Ente
di  previdenza  dei  periti  industriali  e  dei  periti  industriali
laureati; Ente nazionale di previdenza  e  assistenza  a  favore  dei
biologi; Ente nazionale di previdenza e assistenza  degli  psicologi;
Ente  nazionale  di  previdenza  e   assistenza   della   professione
infermieristica; 
  Visto l'art. 23 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, con
il quale e'  stato  istituito  il  Ministero  dell'economia  e  delle
finanze e gli sono state trasferite le  funzioni  dei  Ministeri  del
tesoro,  del  bilancio  e  della  programmazione  economica  e  delle
finanze; 
  Visto l'art. 45 del decreto legislativo n. 300 del 30 luglio  1999,
che ha disposto  l'istituzione  del  Ministero  del  lavoro  e  delle
politiche sociali e la contestuale  attribuzione  allo  stesso  delle
funzioni in precedenza  svolte  dal  Ministero  del  lavoro  e  della
previdenza sociale; 
  Visto l'art. 62, comma 2, del suddetto decreto legislativo 300  del
1999, in virtu' del quale l'Agenzia delle  entrate  e'  competente  a
svolgere i servizi affidati alla sua gestione in base alla legge o ad
apposite convenzioni stipulate con gli enti impositori; 
  Tenuto  conto  del  fatto  che  sono  gia'  stati  emanati  decreti
interministeriali  che  hanno  individuato  l'Istituto  nazionale  di
previdenza dei giornalisti italiani e la Cassa italiana di previdenza
e assistenza dei geometri liberi professionisti fra gli enti  cui  e'
divenuto applicabile il regime della riscossione, tramite il  sistema
dei versamenti unitari e la compensazione, di cui  al  capo  III  del
menzionato decreto legislativo n. 241/1997; 
  Ritenuto, altresi', che  nulla  osta  all'emanazione  di  un  unico
decreto interministeriale ricognitivo che consenta a tutti  gli  enti
di  previdenza  di  accedere,  in   armonia   con   le   disposizioni
regolamentari e statutarie specifiche dei singoli  enti,  al  sistema
dei versamenti unitari e della compensazione, di cui  al  piu'  volte
citato decreto legislativo n. 241/1997; 
  Considerata, pertanto, l'opportunita' di  procedere  all'emanazione
di un decreto-quadro, al fine di realizzare un'economia degli atti  e
dei tempi dei percorsi burocratici,  in  un'ottica  di  efficacia  ed
efficienza dell'azione amministrativa; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1. Le disposizioni in tema di versamenti unitari  e  compensazione,
previste dal capo III del decreto legislativo 9 luglio 1997,  n.  241
si applicano, fermi restando i servizi gia' attivati  e  le  relative
convenzioni  stipulate  ai  sensi  della  legislazione  vigente,   ai
seguenti enti di previdenza,  qualora  dagli  stessi  richiesto  e  a
seguito di delibera, a modifica  delle  disposizioni  statutarie  e/o
regolamentari  vigenti,  soggetta  all'approvazione   dei   dicasteri
vigilanti, ai sensi dell'art. 3, comma 2 del decreto  legislativo  30
giugno 1994, n. 509: 
  Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense; 
  Cassa  nazionale   di   previdenza   e   assistenza   dei   dottori
commercialisti (CNPADC); 
  Cassa nazionale di previdenza e assistenza geometri (CNPAG); 
  Cassa nazionale di previdenza e  assistenza  per  gli  ingegneri  e
architetti liberi professionisti (INARCASSA); 
  Cassa nazionale del notariato; 
  Cassa nazionale di previdenza  e  assistenza  ragionieri  e  periti
commerciali (CNPADC); 
  Ente nazionale di assistenza  per  i  rappresentanti  di  commercio
(Fondazione ENASARCO); 
  Ente nazionale di previdenza e  assistenza  per  i  consulenti  del
lavoro (ENPACL); 
  Ente nazionale di  previdenza  e  assistenza  dei  medici  e  degli
odontoiatri (ENPAM); 
  Ente nazionale di previdenza e assistenza dei farmacisti (ENPAF); 
  Ente nazionale di previdenza e assistenza dei veterinari (ENPAV); 
  Ente nazionale di previdenza e assistenza per  gli  addetti  e  gli
impiegati in agricoltura (ENPAIA); 
  Fondo agenti spedizionieri e corrieri (FASC); 
  Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani (INPGI); 
  Opera nazionale per l'assistenza agli orfani dei sanitari  italiani
(ONAOSI); 
  Ente di previdenza e assistenza pluricategoriale (EPAP); 
  Ente di previdenza dei periti industriali e dei periti  industriali
laureati (EPPI); 
  Ente nazionale di previdenza e  assistenza  a  favore  dei  biologi
(ENPAB); 
  Ente nazionale di previdenza e assistenza degli psicologi (ENPAP); 
  Ente  nazionale  di  previdenza  e  assistenza  della   professione
infermieristica (ENPAPI). 
  2. Le modalita' di riversamento delle somme,  di  trasmissione  dei
flussi informativi e il rimborso delle spese relative alle operazioni
di  riscossione  previste  dal  comma  1,   sono   disciplinati   con
convenzioni stipulate tra gli enti di previdenza di cui al precedente
comma e l'Agenzia delle entrate. 
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana. 
    Roma, 10 gennaio 2014 
 
                                            Il Ministro dell'economia 
                                                 e delle finanze      
                                                    Saccomanni        
  Il Ministro del lavoro 
e delle politiche sociali 
         Giovannini